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DIRITTO ROMANO

L’IMPATTO DEL DIRITTO ROMANO E LA SUA EREDITÀ STORICA

Il diritto romano ha rappresentato una delle esperienze storiche più incisive e durature,

influenzando tutte le forme politiche e giuridiche che sono venute dopo i Romani stessi.

Per una serie di ragioni, tutto il mondo che possiamo far coincidere con l’Europa

continentale ha attinto al modello romano, sia per quanto riguarda il concetto stesso di

Stato e di istituzioni, sia per l’organizzazione dei rapporti giuridici.

Studiare il diritto romano significa quindi ricostruire le tappe di un percorso che ha gettato

le radici del diritto occidentale. È importante sottolineare che esso non è mai stato chiuso,

ma sempre aperto a contaminazioni, esempi e modelli provenienti anche da realtà esterne.

L’esperienza più vicina e influente è stata quella del mondo greco: Roma e la Grecia sono i

due grandi fari del pensiero occidentale, complementari e sinergici nelle loro

caratteristiche.

Il diritto, quando lo consideriamo, non è mai qualcosa di astratto: è uno strumento

concreto, che serve a regolare la condotta e a orientare i rapporti sociali, professionali e

politici. Non rappresenta solo un patrimonio di nozioni, ma è il frutto di una società e di un

popolo che hanno vissuto secondo regole modellate non esclusivamente dalla tecnica

giuridica, bensì anche dall’economia, dall’opinione pubblica, dalla religione, dalla morale e

dal sentire sociale. Ogni sentenza o norma è quindi il risultato di un lungo dibattito, che

coinvolge sì il legislatore tecnico, ma anche l’essere umano inserito nel proprio contesto.

PERIODIZZAZIONE STORICA DEL DIRITTO ROMANO

Il diritto romano ha avuto una durata secolare. Roma, secondo la tradizione tramandata da

Tito Livio nell’opera AB URBE CONDITA scritta all’epoca di Ottaviano, sarebbe stata

fondata nel 754/753 a.C. La difficoltà principale tra storici e giuristi è stata sempre la

definizione del termine finale della sua storia. Infatti, la storia del diritto non coincide mai

esattamente con la storia politica o militare: segue scansioni interne proprie.

In un primo momento si era pensato di fissarne la fine con la caduta dell’Impero Romano

d’Occidente nel 476 d.C., quando Romolo Augustolo fu deposto. Tuttavia, questa data è

stata quasi subito abbandonata, poiché il diritto romano continuò a essere applicato e

prodotto anche dopo, grazie all’altro ramo dell’impero, quello d’Oriente, che ancora

legiferava in latino e secondo i criteri del diritto romano.

Un secondo termine proposto è stato il 1453, anno della caduta di Costantinopoli per mano

dei Turchi. Ma questa data è stata ritenuta troppo tarda, perché a quel punto l’Impero

d’Oriente non aveva più nulla a che fare con Roma, essendo ormai dominato da cultura

greca e orientale.

Il punto di riferimento principale rimane allora l’epoca di Giustiniano, imperatore d’Oriente

fino al 565 d.C. Giustiniano è considerato l’ultimo grande sovrano a legiferare secondo i

criteri del diritto romano classico e in lingua latina. Dopo di lui, inizia una nuova epoca,

quella bizantina, caratterizzata dall’influsso ellenistico e orientale. Non si parla più, quindi,

di diritto romano vigente, ma di un’elaborazione giuridica di altra natura.

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LA PRODUZIONE DEL DIRITTO A ROMA

Durante l’età monarchica, le fonti principali furono le LEGES REGIAE e i RESPONSA dei

pontefici, il collegio sacerdotale che rappresentava la memoria sapienziale della comunità.

Essi orientavano i cittadini nella condotta, ma in forma orale e non motivata. È tipico di

questa fase il binomio religione-diritto e l’impronta aristocratica dell’ordinamento e del

processo.

Nell’età repubblicana, la lotta patrizio-plebea porta alla pubblicazione delle XII Tavole,

scritte, pubbliche e laiche. I pontefici continuano a dare responsi, ma interpretativi

dei MORES e delle XII Tavole. Dal III secolo a.C., tuttavia, la produzione del diritto si

emancipa dal retaggio religioso e si lega strettamente al mondo politico: ne è emblema lo

stesso CURSUS HONORUM. I principali motori del diritto privato diventano i pretori e i

giuristi. Questi ultimi erano esperti che davano responsi e pareri su questioni giuridiche a

magistrati o privati che ne facessero richiesta: erano orali e gratuiti, poiché quello del

giurista non era ancora un mestiere.

Nel I secolo a.C., con le guerre civili, l’intero ordinamento entra in crisi. I giuristi si ritirano

nei loro studi, affinano conoscenze e tecniche, e il diritto diventa una vera e

propria SCIENTIA, distaccandosi dalla politica. Grazie anche all’influenza greca, i responsi

vengono messi per iscritto e argomentati, pur mantenendo forma casistica, ossia risposta

a un quesito specifico.

LA FAMIGLIA PATRIARCALE E LA SOCIETÀ ROMANA

Roma nacque come un piccolo villaggio, e la sua prima struttura sociale fu la famiglia

patriarcale. Al centro vi era la figura del PATER FAMILIAS, titolare di un potere assoluto sui

membri della sua famiglia. La donna, invece, era totalmente soggetta prima al padre e poi

al marito. Questo modello patriarcale, che segnò profondamente i rapporti sociali, non si

esaurì con la caduta dell’Impero Romano, ma continuò a influenzare le legislazioni

successive. Anche la religione ebbe un ruolo determinante nel plasmare le regole

giuridiche e sociali.

Un mito particolarmente significativo per comprendere la nascita della famiglia romana è

quello del ratto delle Sabine, narrato da Tito Livio. I Romani, privi di donne, rapirono le

Sabine per sposarle e assicurarsi la discendenza. Questo mito rivela due aspetti

fondamentali: da un lato la funzione sociale e politica della famiglia come cellula base

della società; dall’altro, la posizione subordinata della donna, vista come elemento

esterno, funzionale alla procreazione e alla trasmissione del patrimonio familiare.

LE FORME DI GOVERNO: MONARCHIA, REPUBBLICA, PRINCIPATO

Roma attraversò diverse fasi istituzionali. Nacque come monarchia, ma il regime

monarchico si concluse in modo traumatico e venne sostituito dalla RES PUBLICA. Questa

forma di governo durò fino all’ascesa di Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare, che, con

una serie di riforme, pose fine alla repubblica instaurando il PRINCIPATO.

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Ogni mutamento politico comportò anche un cambiamento nelle fonti e

nell’organizzazione del diritto. Dalla Roma arcaica alla repubblica delle grandi conquiste,

fino all’impero universale, il diritto si trasformò insieme allo Stato.

La RES PUBLICA non era concepita come un ente separato dalla comunità, ma come la

“cosa di tutti”: lo Stato coincideva con l’insieme dei cittadini, e questa visione aveva un

significato non solo istituzionale ma anche etico e morale.

Il sistema repubblicano era basato su tre organi fondamentali: il CURSUS HONORUM (le

magistrature), il Senato e i Comizi. Queste istituzioni erano interdipendenti. Polibio, storico

greco, osservò la costituzione romana e ne trasse una riflessione sulle forme di governo,

anticipando l’idea della divisione dei poteri che sarebbe stata ripresa secoli dopo da

Montesquieu.

FONTI DEL DIRITTO ROMANO

La parola IUS in latino significava originariamente “rito”, poi “luogo in cui il rito si svolge”

(cioè il tribunale), e infine “pretesa che secondo il rito e in tribunale trova riconoscimento”.

Secondo il giurista Celso, il IUS era l’ARS BONI ET AEQUI, cioè lo strumento per realizzare

uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini.

Perché parliamo di “fonti” del diritto? Pomponio, giurista latino, scriveva che “da queste (le

XII Tavole) cominciò a scorrere il diritto civile: EX HIS FLUERE COEPIT IUS CIVILE”

(D.1.2.2.6).

Le fonti di produzione del diritto sono i fatti, le istituzioni e i meccanismi che pongono in

essere la norma; le fonti di cognizione sono invece le testimonianze e i testi che

trasmettono la conoscenza di quella norma. Le prime sono quindi creative, le seconde

trasmissive. Le fonti di cognizione si distinguono in tecniche (opere scritte da giuristi) e a-

tecniche (frammenti di diritto tramandati da filosofi, storici o letterati).

Le principali fonti di cognizione per noi sono le ISTITUZIONI di Gaio e il CORPUS IURIS

CIVILIS di Giustiniano.

Secondo Gaio, le fonti di produzione erano: leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei

principi, editti dei magistrati, responsi dei giuristi. Questo elenco non stabiliva né gerarchia

né cronologia, ma segnava i principali canali attraverso cui il diritto romano si formava.

Le leggi (leges publicae) riguardavano soprattutto il diritto pubblico. Erano

 approvate nei comizi centuriati (assemblea dei cittadini maschi abili alle armi,

esclusi donne, schiavi, stranieri, minori, anziani, disabili) su proposta dei consoli.

I plebisciti (plebis scita) erano deliberazioni della sola plebe, riunita in concilio.

 Dal 286 a.C., con la LEX HORTENSIA, i plebisciti furono equiparati alle leggi. Questo

non creò gravi attriti perché, dal 445 a.C. con il plebiscito Canuleio, era stata

ammessa l’unione tra patrizi e plebei: nacque così la NOBILITAS, classe dirigente

mista che governò la repubblica fino alla crisi del II sec. a.C. (esemplificata dagli

omicidi dei Gracchi).

Le XII Tavole, pubblicate tra il 451 e il 450 a.C. dai decemviri, costituirono il primo

 corpus normativo scritto, laico e pubblico della romanità. Il testo originale andò

distrutto nell’incendio gallico del 390 a.C., ma frammenti e ricostruzioni tramandati

3 da giuristi e letterati restano attendibili. Per Livio e Cicerone erano la vera prima

fonte del diritto civile dei cittadini romani.

Il Senato era l’assemblea aristocratica per eccellenza. Secondo la leggenda,

 Romolo lo creò con 100 membri, poi raddoppiati da Tarquinio Prisco, portati a 600

da Silla, a 900 da Cesare e nuovamente ridotti a 600 da Augusto, che espulse i

corrotti. I membri erano scelti dai censori tra gli ex magistrati più meritevoli.

I SENATOCONSULTI erano inizialmente pareri politici, ma dal principato di Augusto

divennero vere e proprie fonti normative.

IL CURSUS HONORUM E LE MAGISTRATURE

Il CURSUS HONORUM era la carriera politica dei magistrati, ordinata gerarchicamente fino

alla carica suprema dei consoli.

Alla base vi erano i questori, responsabili del denaro pubblico, della contabilità e

 delle imposte.

Seguivano gli edili, incaricati dei templi, dei servizi pubblici, dell&

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattigus05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Evangelisti Marina.

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