APPUNTI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
1. Fonti del diritto della navigazione
2. Ordinamento amministrativo della navigazione
3. Zone di mare, convenzione montegobay
4. La nave: definizioni
5. L’armatore
6. Comandante e equipaggio
7. Sicurezza saftey e security
8. Sinistri in navigazione
9. Contratti costruzione e compravendita nave
10. Contratti di utilizzo della nave: (locazione,
noleggio, trasporto).
FONTI DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Il diritto della navigazione disciplina il complesso delle attività, fatti di
rapporti economici, tecnici e sociali concerni alla navigazione marittima,
area e acque interne. Le prime norme marittime sono state rivenute nel
codice di Hammurabi, re vissuto 2200 anni fa; ma anche greci e romani
avevano norme volte a disciplinare alcuni dei principali istituti del diritto
marittimo. La necessità di un regolamento in questo settore trova
fondamento che la nave quando lascia terraferma vive un avventura
connotata con dei rischi particolari della navigazione. Tali peculiarità sono
alla base della costruzione scientifico-dogmatica elaborata, dal giurista
ANTONIO SCIALOJA il quale per spiegare i particolari istituti caratterizzanti
la navigazione marittima ha ritenuto di dover individuare il sorgere delle
loro singolarità nel fatto tecnico che contraddistingue la nave.
SECONDO SCIALOJA il diritto della navigazione deve presentare 3 connati :
1) Specialità in quanto quando la nave lascia la terraferma, essa
intraprende una spedizione che necessita di regole particolari, ossia
norme speciali destinate a prevalere su quelle aventi natura
generale.
2) Autonomia essendo la disciplina relativa alla navigazione marittima
racchiusa nel codice della navigazione del 1942, testo normativo
distino dal codice civile.
3) Unitarietà in quanto la nave e l’aeromobile sono accomunati dal
fatto di staccarsi dalla terraferma e di iniziare una spedizione che
può basarsi su regole analoghe volte a disciplinare i rapporti
particolari, ignoti al diritto terreste. Per questo si può ravvisare un
parallelismo tra le norme che disciplinano la navigazione marittima e
quelle della navigazione aerea.
La suggestiva tesi di SCIALOJA, su cui si fonda il diritto della navigazione
del 1942 ben si colloca in quel momento storico caratterizzato
dall’esaltazione dei principi nazionalistici, ma con il trascorrere del tempo
ha dovuto fare i conti con il processo tecnologico, nonché con la vocazione
internazionale del settore dello shipping e quindi la necessità di un
regolamento uniforme per i traffici marittimi.
1.1 FONTI NORMATIVE INTERNE
La principale fonte del diritto interno, che disciplina i fondamentali istituti
del diritto della navigazione è il codice del 1942. Prima di esso i profili
pubblicistici della materia trovano regolamentazione nel codice della
marina mercantile del 1877 e quelli privatistici nel codice di commercio del
1882. Il codice della navigazione è suddiviso in 4 parti : ( navigazione
marittima e interna, navigazione aerea, disposizioni penali e disciplinari,
disposizioni transitori e complementari) anticipate da alcune disposizioni
preliminari riguardanti le fonti del diritto della navigazione (art.1) e alcune
disposizioni di diritto internazionale privato.
La prima parte del codice della navigazione, di cui interessa qui
considerare soltanto le disposizioni relative alla navigazione marittima
(escludo la navigazione interna), è completata da un regolamento
esecutivo emanato nel 1952 e si compone di 4 libri, suddivisi in titoli a loro
volta comprendenti capi e sezioni. Si tratta di disposizioni che abbracciano
numerosi rami del diritto (privato, pubblico, amministrativo, penale e
processuale) andando a disciplinare i fondamentali istituti della
navigazione marittima.
LIBRO 1 : ordinamento amministrativo della navigazione marittima (organi,
beni pubblici destinati alla navigazione, regime amministrativi delle navi).
LIBRO 2 : proprietà e armamento della nave (costruzione della nave,
proprietà e comproprietà).
LIBRO 3 : obbligazioni relative all’esercizio della navigazione marittima
(contratti di utilizzo della nave, avarie comuni, urti, assistenza salvataggio).
LIBRO 4 : NON OGGETTO DI STUDIO IN QUESTA SEDE.
L’ART. 1 cod. nav. E titolato “fonti del diritto della navigazione” , il quale
recita “in materia della navigazione marittima, interna ed aerea, si
applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e
gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della
navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto
civile”. In realtà questo articolo non è del tutto preciso in quanto
nell’elenco ivi riportato sono presenti solo vere e proprie fonti del diritto
della navigazione (codice della navigazione, leggi, regolamenti), ma anche
voci che non sono vere e proprie fonti.
Nel dettaglio ai sensi dell’ART. 1 cod. nav. Costituiscono le fonti del diritto
della navigazione:
- Il presente codice del 1942.
- Le leggi per tali intendendosi le leggi speciali in materia della
navigazione. Per il principio della successione delle leggi nel tempo,
le leggi speciali promulgate dopo il 1942 prevalgono sul codice della
navigazione; tali leggi nel corso del tempo : hanno integrato le
disposizioni del codice della navigazione andando a disciplinare
nuovi aspetti ( esempio : legge 30/1998 istituzione del registro
internazionale); hanno modificato alcune disposizioni del codice
della navigazione per adeguare l’evoluzione del mercato e per
conformarle alla normativa unionale e internazionale
successivamente intervenuta.
- I regolamenti ovverossia atti amministrativi Generali a contenuto
normativo, emanati dagli organi del potere esecutivo o da enti e
autorità amministrative competenti sulla base di previsione
legislativa, es decreti del presidente della repubblica, i decreti
ministeriali e regolamenti delle autorità di sistema portuale.
- Norme corporative non più vigenti soppresse con la caduta del
regime fascista.
- Gli usi in materia di navigazione marittima ossia norme giuridiche
non scritte che trovano il loro fondamento i n comportamento
generale, uniforme e costante nel tempo osservato da collettività di
persone nella convinzione di rispettare una norma giuridica
vincolante. Nel diritto della navigazione trovano applicazione gli usi
secondum legem (richiami normativa speciale),praeter legem
(relativi a materie non disciplinate da leggi e regolamenti speciali
senza un espresso richiamo) e contra legem (ossia usi marittimi in
contrasto con disposizioni di diritto comune purchè rispettosi di
norme imperative di legge e dell’ordine pubblico)
- L’analogia procedimento attraversi il quale l’interprete, in presenza di
un vuoto normativo ossia mancando di norme regolanti un dato
istituto, individua e applica le disposizioni che disciplinano materie
analoghe oppure i principi generali del settore dello shipping.
Secondo l’articolo 1 può essere applicata solo in riferimento a
disposizione del diritto speciale della navigazione ad essa non è
possibile fare ricorso in relazione a disposizioni penali.
- Diritto civile da intendersi in senso ampio come “diritto comune”
comprendente norme non soltanto di diritto privato, ma anche di
diritto pubblico, amministrativo. In virtù del carattere speciale del
diritto della navigazione, il codice civile assume un ruolo sussidiario
e residuale in quanto ad esso si può ricorrere soltanto in assenza di
norme speciali di diritto della navigazione, di usi marittimi e dopo
aver esperito senza successo il processo analogico tra disposizioni
speciali di diritto della navigazione
Per concludere la disamina delle fonti normative interne occorre tener
presente che la NORMATIVA NAZIONALE TROVA APPLICAZIONE solo nel
caso :
i) Rapporti contrattuali ed extracontrattuali che esauriscono i loro
effetti nello stato italiano non essendo caratterizzati da elementi
di extrazionalità.
ii) Rapporti contrattuali ed extracontrattuali caratterizzati da
elementi di extranazionalità allorquando essi non trovano
regolamentazione nella normativa unionale o in convenzioni
internazionali di cui l’Italia e parte se la legge applicabile è quella
italiana.
Non è da dimenticare che la costituzione italiana si pone al vertice delle
fonti interne. A tale proposito l’articolo 117 , comma 1della costituzione,
sancisce che “La podestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni
nel rispetto della costituzione, nonché dai vincoli derivati dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali”.
1.2 FONTI NORMATIVE SOVRANAZIONALI :
in virtù dell’articolo 117 appena citato le normative internazionali
prevalgono sulla normativa interna. La loro finalità e quella di dettare
regole di uniforme applicazione tra gli stati in modo da prevenire l’insorgere
di conflitti di legge. Infatti un dato rapporto contrattuale o extracontrattuale
ricade sotto il campo di applicazione di una determinata convenzione o un
dato regolamento o direttiva verranno in rilievo tali testi normativi e non più
le norme interne dei singoli stati. Per quanto riguarda le convenzioni
internazionali, come è noto esse sono redatte da organizzazioni
internazionali. Tra queste, quella maggiormente specializzata soprattutto,
ma non solo, nelle tematiche della sicurezza marittima sul piano tecnico-
operativo e della salvaguardia dell’ambiente marino (IMO) fondata nel 1948
organizzazione specializzata delle nazioni unite a cui va attribuita la stesura
di una cinquantina di convenzioni internazionali, oltre a raccomandazioni,
linee guida e codici internazionali.
La procedura di adozione e entrata in vigore di una convenzione
internazionale, oggetto studiata nell’ambito dell’insegnamento di diritto di
trasporti è descritta nel sito dell’IMO. Nel medesimo sito sono pubblicate
informazioni aggiornate in merito allo stato delle singole convenzioni per
quanto concerne la loro entrata in vigore. Si tratta di informazioni rilevanti
in quanto consentono di conoscere, nei singoli casi, se ci sono le
condizioni per l’applicazione di una convenzione.
Le convenzioni IMO non esauriscono le fonti del diritto internazionale
marittimo in quanto occorre tener presenti anche ulteriori convenziini
redatte da altre organizzazioni internazionali alcune delle quali operanti
anche, ma non solo, nel settore dello shipping quali l’united nations
educational, scientific ancd cultural organization (UNESCO) e
l’international labour organization (ILO).
Infine non va dimenticato il comité maritime international (CMI) istituito nel
1897, la più antica associazione internazionale che raggruppa le
associazioni nazionali di diritto marittimo (per l’Italia partecipa al CMI con
AIDIM), il comité svolge un importante ruolo di supporto alle organizzazioni
internazionali nella relazione e nella promozione di convenzioni
internazionali che interessano il settore dello shipping, tali attività di
promozione è oggi particolarmente sentita in relazione a importanti
convenzioni che non hanno ancora raggiunto il numero minimo di stati
contraenti per entrare in vigore (convenzione di Londra 1996/2010 sulla
responsabilità civile per danni del versamento in mare di sostanze
pericolose) oppure convenzioni che sono state rettificate da un limitato
numero di stati (come convenzione di Nairobi del 2007 sulla remozione dei
relitti) non permettono cosi di realizzare lo scopo primario di qualsiasi
convenzione internazionale ossia quello di consentire un’ampia uniformità
nelle regole applicabili obbiettivo raggiungibile solo nel momento in cui una
convenzione ha un ampio numero di adesioni da parte degli stati.
Passando dalle convenzioni internazionali alla normativa unionale occorre
tener presente che l’appartenenza dell’Italia all’unione europea comporta
il rispetto delle norme di diritto unionale che contengono sostanziali
applicabili in modo uniforme tra gli stati membri. Le fonti normative dell’UE
prevalgono sulla normativa nazionale ai sensi del già richiamato art. 117,
comma 1, cost.
1.3 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Nel settore della navigazione marittima trova però ampia diffusione la
disciplina contrattuale con la quale viene fornita una dettagliata
regolamentazione di quegli aspetti che non trovano puntuale disciplina
legale oppure che sono regolati da norme non imperative di fatto
ampiamente derogate dalle parti nella prassi operativa sotto questo profilo
meritano di essere annoverati regole e formulari:
-regole uniformi sono predisposte da organismi internazionali e sono volte
a disciplinare rapporti contrattuali o extracontrattuali nel momento in cui
esse vengono espressamente richiamate dalle parti, tra queste figurano
regole di york ed anversa sulle avarie comuni.
-i formulari anche questi predisposti da organismi internazionali che
operano nel settore marittimo, non modelli contrattuali di origine
generalmente anglosassone i quali riproducendo prassi operative
collaudate, contengono articolate clausole standard modificabili e
integrabili in modo di adottare alle specifiche esigenze delle parti
contrattuali in riferimento ai singoli casi, tra questi formulari sono noti per
la loro diffusione per capacità di realizzare elevati standards nella
contraddizione marittima, quelli redatti in lingua inglese dal Baltic and
international maritime council (BIMCO). Si tratta di numerosissimi
formulari spesso in diverse edizioni.
La liberta di negoziazione privata è tanto più ampia laddove il mercato
presenta un equilibrio tra domanda e offerta per cui entrambi le parti
hanno un potere contrattuale tendenzialmente simile come avviene nel
settore tramp. Nella navigazione marittima di linea l’esigenza di tutelare il
caricatore quale parte contrattuale più debole ha portato a interventi
normativi che non consentno deroghe a favore del vettore.
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA
NAVIGAZIONE
Riguarda l’insieme degli organismi statali (amministrazione diretta) e degli
enti pubblici (amministrazione indiretta) titolari di poteri volti, in via
esclusiva o prevalente alla realizzazione degli interessi pubblici in materia
di navigazione.
1.1 AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA NAVIGAZIONE
Comprende, in particolare, gli organi che esercitano le funzioni di autorita
marittima, e si suddivide come segue:
1) AMMINISTRAZIONE DIRETTA CENTRALE
Al suo vertice ce il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Istituito
nel 1946 quale ministro della marina mercantile, nel corso degli anni ha
cambiato ripetutamente denominazione: ministero della navigazione e dei
trasporti, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile e , dal 2022, nuovamente ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Per ciò che riguarda la navigazione marittima al MIT “sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di…opere marittime…
(ART 41 D.Lgs. 300/1999).
Rientra nell’amministrazione centrale anche il comando generale del corpo
delle capitanerie di porto-guardia costiera, corpo specialistico della
marina militare.
Il comando generale è un organo del MIT ed e articolato dalla guardia
costiera, tale corpo è dipendente dal punto di vista funzionaloe anche da
altri ministeri per i quali svolge molteplici funzioni.
In particolare il corpo della capitaneria di porto – guardia costiera
- dipendenza dal MIT garantisce la sicurezza durante le manovre delle navi
nelle acque portuali, si occupa della polizia marittima nel corso della
navigazione, svolge attività di ricerca e salvataggio in mare, effettua
controlli sulle navi che approdano nei porti italiani.
- in dipendenza dal Ministro dell’interno effettua attività di contrasto al
fenomeno dell’immigrazione clandestina.
- in dipendenza dal ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
svolge attività di prevenzione e repressione dell’inquinamento marino,
sorveglia le aree marina protette.
- in dipendenza dal ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste esercita compiti di vigilanza e controllo di riguardo alla pesca,
acquacultura e risorse ittiche e commercio dei relativi prodotti.
- in dipendenza dal ministro della cultura si occupa della salvaguardia del
patrimonio culturale sommerso.
2) AMMINISTRAZIONE DIRETTA LOCALE/PERIFERICA
La capitanerie di porto operano nelle circoscrizioni del litorale italiano. A
tale riguardo viene in rilievo l’art 16 cod. nav. Che così dispone “ 1. Il litorale
della repubblica è diviso in 2 zone marittime; le zone sono suddivise in
compartimenti e questi in circondari. 2. Alla zona è preposto un direttore
marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario
un capo del circondario. Nell’ambito del circondario in cui ha sede l’ufficio
del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del
circondario 3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede
né l’ufficio del compartimento né l’ufficio del circondario sono istituti uffici
locali di porto o delegazioni di spieggia dipendenti dall’ufficio
circondariale”.
2) AMMINISTRAZIONE DELLA NAVIGAZIONE ALL’ESTERNO
All’esterno operano le autorità consolari con compiti di vigilanza in senso
ampio sulla navigazione, le attività consolari, spettano numerosi compiti
tra cui, ad esempio, quello di nominare temporaneamente il comandante
di una nave.
1.2 AMMINISTRAZIONE INDIRETTA DELLA NAVIGAZIONE
Fanno parte dell’amministrazione indiretta :
1) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
Alle regioni e ai comuni competono funzioni di amministrazione
relativamente ai beni del demanio
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto della navigazione - Appunti
-
Diritto della navigazione - Appunti
-
Diritto della Navigazione - Appunti
-
Diritto della navigazione - Appunti