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APPUNTI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

1. Fonti del diritto della navigazione

2. Ordinamento amministrativo della navigazione

3. Zone di mare, convenzione montegobay

4. La nave: definizioni

5. L’armatore

6. Comandante e equipaggio

7. Sicurezza saftey e security

8. Sinistri in navigazione

9. Contratti costruzione e compravendita nave

10. Contratti di utilizzo della nave: (locazione,

noleggio, trasporto).

FONTI DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Il diritto della navigazione disciplina il complesso delle attività, fatti di

rapporti economici, tecnici e sociali concerni alla navigazione marittima,

area e acque interne. Le prime norme marittime sono state rivenute nel

codice di Hammurabi, re vissuto 2200 anni fa; ma anche greci e romani

avevano norme volte a disciplinare alcuni dei principali istituti del diritto

marittimo. La necessità di un regolamento in questo settore trova

fondamento che la nave quando lascia terraferma vive un avventura

connotata con dei rischi particolari della navigazione. Tali peculiarità sono

alla base della costruzione scientifico-dogmatica elaborata, dal giurista

ANTONIO SCIALOJA il quale per spiegare i particolari istituti caratterizzanti

la navigazione marittima ha ritenuto di dover individuare il sorgere delle

loro singolarità nel fatto tecnico che contraddistingue la nave.

SECONDO SCIALOJA il diritto della navigazione deve presentare 3 connati :

1) Specialità in quanto quando la nave lascia la terraferma, essa

intraprende una spedizione che necessita di regole particolari, ossia

norme speciali destinate a prevalere su quelle aventi natura

generale.

2) Autonomia essendo la disciplina relativa alla navigazione marittima

racchiusa nel codice della navigazione del 1942, testo normativo

distino dal codice civile.

3) Unitarietà in quanto la nave e l’aeromobile sono accomunati dal

fatto di staccarsi dalla terraferma e di iniziare una spedizione che

può basarsi su regole analoghe volte a disciplinare i rapporti

particolari, ignoti al diritto terreste. Per questo si può ravvisare un

parallelismo tra le norme che disciplinano la navigazione marittima e

quelle della navigazione aerea.

La suggestiva tesi di SCIALOJA, su cui si fonda il diritto della navigazione

del 1942 ben si colloca in quel momento storico caratterizzato

dall’esaltazione dei principi nazionalistici, ma con il trascorrere del tempo

ha dovuto fare i conti con il processo tecnologico, nonché con la vocazione

internazionale del settore dello shipping e quindi la necessità di un

regolamento uniforme per i traffici marittimi.

1.1 FONTI NORMATIVE INTERNE

La principale fonte del diritto interno, che disciplina i fondamentali istituti

del diritto della navigazione è il codice del 1942. Prima di esso i profili

pubblicistici della materia trovano regolamentazione nel codice della

marina mercantile del 1877 e quelli privatistici nel codice di commercio del

1882. Il codice della navigazione è suddiviso in 4 parti : ( navigazione

marittima e interna, navigazione aerea, disposizioni penali e disciplinari,

disposizioni transitori e complementari) anticipate da alcune disposizioni

preliminari riguardanti le fonti del diritto della navigazione (art.1) e alcune

disposizioni di diritto internazionale privato.

La prima parte del codice della navigazione, di cui interessa qui

considerare soltanto le disposizioni relative alla navigazione marittima

(escludo la navigazione interna), è completata da un regolamento

esecutivo emanato nel 1952 e si compone di 4 libri, suddivisi in titoli a loro

volta comprendenti capi e sezioni. Si tratta di disposizioni che abbracciano

numerosi rami del diritto (privato, pubblico, amministrativo, penale e

processuale) andando a disciplinare i fondamentali istituti della

navigazione marittima.

LIBRO 1 : ordinamento amministrativo della navigazione marittima (organi,

beni pubblici destinati alla navigazione, regime amministrativi delle navi).

LIBRO 2 : proprietà e armamento della nave (costruzione della nave,

proprietà e comproprietà).

LIBRO 3 : obbligazioni relative all’esercizio della navigazione marittima

(contratti di utilizzo della nave, avarie comuni, urti, assistenza salvataggio).

LIBRO 4 : NON OGGETTO DI STUDIO IN QUESTA SEDE.

L’ART. 1 cod. nav. E titolato “fonti del diritto della navigazione” , il quale

recita “in materia della navigazione marittima, interna ed aerea, si

applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e

gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della

navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto

civile”. In realtà questo articolo non è del tutto preciso in quanto

nell’elenco ivi riportato sono presenti solo vere e proprie fonti del diritto

della navigazione (codice della navigazione, leggi, regolamenti), ma anche

voci che non sono vere e proprie fonti.

Nel dettaglio ai sensi dell’ART. 1 cod. nav. Costituiscono le fonti del diritto

della navigazione:

- Il presente codice del 1942.

- Le leggi per tali intendendosi le leggi speciali in materia della

navigazione. Per il principio della successione delle leggi nel tempo,

le leggi speciali promulgate dopo il 1942 prevalgono sul codice della

navigazione; tali leggi nel corso del tempo : hanno integrato le

disposizioni del codice della navigazione andando a disciplinare

nuovi aspetti ( esempio : legge 30/1998 istituzione del registro

internazionale); hanno modificato alcune disposizioni del codice

della navigazione per adeguare l’evoluzione del mercato e per

conformarle alla normativa unionale e internazionale

successivamente intervenuta.

- I regolamenti ovverossia atti amministrativi Generali a contenuto

normativo, emanati dagli organi del potere esecutivo o da enti e

autorità amministrative competenti sulla base di previsione

legislativa, es decreti del presidente della repubblica, i decreti

ministeriali e regolamenti delle autorità di sistema portuale.

- Norme corporative non più vigenti soppresse con la caduta del

regime fascista.

- Gli usi in materia di navigazione marittima ossia norme giuridiche

non scritte che trovano il loro fondamento i n comportamento

generale, uniforme e costante nel tempo osservato da collettività di

persone nella convinzione di rispettare una norma giuridica

vincolante. Nel diritto della navigazione trovano applicazione gli usi

secondum legem (richiami normativa speciale),praeter legem

(relativi a materie non disciplinate da leggi e regolamenti speciali

senza un espresso richiamo) e contra legem (ossia usi marittimi in

contrasto con disposizioni di diritto comune purchè rispettosi di

norme imperative di legge e dell’ordine pubblico)

- L’analogia procedimento attraversi il quale l’interprete, in presenza di

un vuoto normativo ossia mancando di norme regolanti un dato

istituto, individua e applica le disposizioni che disciplinano materie

analoghe oppure i principi generali del settore dello shipping.

Secondo l’articolo 1 può essere applicata solo in riferimento a

disposizione del diritto speciale della navigazione ad essa non è

possibile fare ricorso in relazione a disposizioni penali.

- Diritto civile da intendersi in senso ampio come “diritto comune”

comprendente norme non soltanto di diritto privato, ma anche di

diritto pubblico, amministrativo. In virtù del carattere speciale del

diritto della navigazione, il codice civile assume un ruolo sussidiario

e residuale in quanto ad esso si può ricorrere soltanto in assenza di

norme speciali di diritto della navigazione, di usi marittimi e dopo

aver esperito senza successo il processo analogico tra disposizioni

speciali di diritto della navigazione

Per concludere la disamina delle fonti normative interne occorre tener

presente che la NORMATIVA NAZIONALE TROVA APPLICAZIONE solo nel

caso :

i) Rapporti contrattuali ed extracontrattuali che esauriscono i loro

effetti nello stato italiano non essendo caratterizzati da elementi

di extrazionalità.

ii) Rapporti contrattuali ed extracontrattuali caratterizzati da

elementi di extranazionalità allorquando essi non trovano

regolamentazione nella normativa unionale o in convenzioni

internazionali di cui l’Italia e parte se la legge applicabile è quella

italiana.

Non è da dimenticare che la costituzione italiana si pone al vertice delle

fonti interne. A tale proposito l’articolo 117 , comma 1della costituzione,

sancisce che “La podestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni

nel rispetto della costituzione, nonché dai vincoli derivati dall’ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali”.

1.2 FONTI NORMATIVE SOVRANAZIONALI :

in virtù dell’articolo 117 appena citato le normative internazionali

prevalgono sulla normativa interna. La loro finalità e quella di dettare

regole di uniforme applicazione tra gli stati in modo da prevenire l’insorgere

di conflitti di legge. Infatti un dato rapporto contrattuale o extracontrattuale

ricade sotto il campo di applicazione di una determinata convenzione o un

dato regolamento o direttiva verranno in rilievo tali testi normativi e non più

le norme interne dei singoli stati. Per quanto riguarda le convenzioni

internazionali, come è noto esse sono redatte da organizzazioni

internazionali. Tra queste, quella maggiormente specializzata soprattutto,

ma non solo, nelle tematiche della sicurezza marittima sul piano tecnico-

operativo e della salvaguardia dell’ambiente marino (IMO) fondata nel 1948

organizzazione specializzata delle nazioni unite a cui va attribuita la stesura

di una cinquantina di convenzioni internazionali, oltre a raccomandazioni,

linee guida e codici internazionali.

La procedura di adozione e entrata in vigore di una convenzione

internazionale, oggetto studiata nell’ambito dell’insegnamento di diritto di

trasporti è descritta nel sito dell’IMO. Nel medesimo sito sono pubblicate

informazioni aggiornate in merito allo stato delle singole convenzioni per

quanto concerne la loro entrata in vigore. Si tratta di informazioni rilevanti

in quanto consentono di conoscere, nei singoli casi, se ci sono le

condizioni per l’applicazione di una convenzione.

Le convenzioni IMO non esauriscono le fonti del diritto internazionale

marittimo in quanto occorre tener presenti anche ulteriori convenziini

redatte da altre organizzazioni internazionali alcune delle quali operanti

anche, ma non solo, nel settore dello shipping quali l’united nations

educational, scientific ancd cultural organization (UNESCO) e

l’international labour organization (ILO).

Infine non va dimenticato il comité maritime international (CMI) istituito nel

1897, la più antica associazione internazionale che raggruppa le

associazioni nazionali di diritto marittimo (per l’Italia partecipa al CMI con

AIDIM), il comité svolge un importante ruolo di supporto alle organizzazioni

internazionali nella relazione e nella promozione di convenzioni

internazionali che interessano il settore dello shipping, tali attività di

promozione è oggi particolarmente sentita in relazione a importanti

convenzioni che non hanno ancora raggiunto il numero minimo di stati

contraenti per entrare in vigore (convenzione di Londra 1996/2010 sulla

responsabilità civile per danni del versamento in mare di sostanze

pericolose) oppure convenzioni che sono state rettificate da un limitato

numero di stati (come convenzione di Nairobi del 2007 sulla remozione dei

relitti) non permettono cosi di realizzare lo scopo primario di qualsiasi

convenzione internazionale ossia quello di consentire un’ampia uniformità

nelle regole applicabili obbiettivo raggiungibile solo nel momento in cui una

convenzione ha un ampio numero di adesioni da parte degli stati.

Passando dalle convenzioni internazionali alla normativa unionale occorre

tener presente che l’appartenenza dell’Italia all’unione europea comporta

il rispetto delle norme di diritto unionale che contengono sostanziali

applicabili in modo uniforme tra gli stati membri. Le fonti normative dell’UE

prevalgono sulla normativa nazionale ai sensi del già richiamato art. 117,

comma 1, cost.

1.3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Nel settore della navigazione marittima trova però ampia diffusione la

disciplina contrattuale con la quale viene fornita una dettagliata

regolamentazione di quegli aspetti che non trovano puntuale disciplina

legale oppure che sono regolati da norme non imperative di fatto

ampiamente derogate dalle parti nella prassi operativa sotto questo profilo

meritano di essere annoverati regole e formulari:

-regole uniformi sono predisposte da organismi internazionali e sono volte

a disciplinare rapporti contrattuali o extracontrattuali nel momento in cui

esse vengono espressamente richiamate dalle parti, tra queste figurano

regole di york ed anversa sulle avarie comuni.

-i formulari anche questi predisposti da organismi internazionali che

operano nel settore marittimo, non modelli contrattuali di origine

generalmente anglosassone i quali riproducendo prassi operative

collaudate, contengono articolate clausole standard modificabili e

integrabili in modo di adottare alle specifiche esigenze delle parti

contrattuali in riferimento ai singoli casi, tra questi formulari sono noti per

la loro diffusione per capacità di realizzare elevati standards nella

contraddizione marittima, quelli redatti in lingua inglese dal Baltic and

international maritime council (BIMCO). Si tratta di numerosissimi

formulari spesso in diverse edizioni.

La liberta di negoziazione privata è tanto più ampia laddove il mercato

presenta un equilibrio tra domanda e offerta per cui entrambi le parti

hanno un potere contrattuale tendenzialmente simile come avviene nel

settore tramp. Nella navigazione marittima di linea l’esigenza di tutelare il

caricatore quale parte contrattuale più debole ha portato a interventi

normativi che non consentno deroghe a favore del vettore.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA

NAVIGAZIONE

Riguarda l’insieme degli organismi statali (amministrazione diretta) e degli

enti pubblici (amministrazione indiretta) titolari di poteri volti, in via

esclusiva o prevalente alla realizzazione degli interessi pubblici in materia

di navigazione.

1.1 AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA NAVIGAZIONE

Comprende, in particolare, gli organi che esercitano le funzioni di autorita

marittima, e si suddivide come segue:

1) AMMINISTRAZIONE DIRETTA CENTRALE

Al suo vertice ce il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Istituito

nel 1946 quale ministro della marina mercantile, nel corso degli anni ha

cambiato ripetutamente denominazione: ministero della navigazione e dei

trasporti, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibile e , dal 2022, nuovamente ministro

delle infrastrutture e dei trasporti.

Per ciò che riguarda la navigazione marittima al MIT “sono attribuite le

funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di…opere marittime…

(ART 41 D.Lgs. 300/1999).

Rientra nell’amministrazione centrale anche il comando generale del corpo

delle capitanerie di porto-guardia costiera, corpo specialistico della

marina militare.

Il comando generale è un organo del MIT ed e articolato dalla guardia

costiera, tale corpo è dipendente dal punto di vista funzionaloe anche da

altri ministeri per i quali svolge molteplici funzioni.

In particolare il corpo della capitaneria di porto – guardia costiera

- dipendenza dal MIT garantisce la sicurezza durante le manovre delle navi

nelle acque portuali, si occupa della polizia marittima nel corso della

navigazione, svolge attività di ricerca e salvataggio in mare, effettua

controlli sulle navi che approdano nei porti italiani.

- in dipendenza dal Ministro dell’interno effettua attività di contrasto al

fenomeno dell’immigrazione clandestina.

- in dipendenza dal ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

svolge attività di prevenzione e repressione dell’inquinamento marino,

sorveglia le aree marina protette.

- in dipendenza dal ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste esercita compiti di vigilanza e controllo di riguardo alla pesca,

acquacultura e risorse ittiche e commercio dei relativi prodotti.

- in dipendenza dal ministro della cultura si occupa della salvaguardia del

patrimonio culturale sommerso.

2) AMMINISTRAZIONE DIRETTA LOCALE/PERIFERICA

La capitanerie di porto operano nelle circoscrizioni del litorale italiano. A

tale riguardo viene in rilievo l’art 16 cod. nav. Che così dispone “ 1. Il litorale

della repubblica è diviso in 2 zone marittime; le zone sono suddivise in

compartimenti e questi in circondari. 2. Alla zona è preposto un direttore

marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario

un capo del circondario. Nell’ambito del circondario in cui ha sede l’ufficio

del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del

circondario 3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede

né l’ufficio del compartimento né l’ufficio del circondario sono istituti uffici

locali di porto o delegazioni di spieggia dipendenti dall’ufficio

circondariale”.

2) AMMINISTRAZIONE DELLA NAVIGAZIONE ALL’ESTERNO

All’esterno operano le autorità consolari con compiti di vigilanza in senso

ampio sulla navigazione, le attività consolari, spettano numerosi compiti

tra cui, ad esempio, quello di nominare temporaneamente il comandante

di una nave.

1.2 AMMINISTRAZIONE INDIRETTA DELLA NAVIGAZIONE

Fanno parte dell’amministrazione indiretta :

1) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Alle regioni e ai comuni competono funzioni di amministrazione

relativamente ai beni del demanio

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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Peter_Parker di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Brignardello Monica.
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