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Diritto tributario

18/09/2019

Il tributo è uno strumento mediante il quale un ente collettivo organizzato di fatto preleva una propria parte di ricchezza dai suoi consociati per esistere. La ricchezza viene prelevata coattivamente. Il tributo è quindi uno strumento di partecipazione coattiva per finanziamento della pubblica spesa.

Vi sono diverse tipologie di tributo che possono essere così classificate:

  • Imposta
  • Tassa
  • Contributo
  • Monopolio fiscale

I tributi sono obbligatori; molto spesso vengono creati dei sistemi di illusione in modo da occultarli ma vengono comunque pagati anche senza saperlo: l’esempio più classico è quando si va a fare la benzina, in cui i tributi vengono pagati ma non si sente il peso dello stesso.

  • Imposta: prelievi coattivi finalizzati al finanziamento di una pubblica spesa. Oggetto denaro;
  • Coattività: prestazioni obbligatorie imposte;
  • Tassa: è un prelievo coattivo finalizzato al finanziamento di una pubblica spesa per fruire di un servizio (es. tassa universitaria);
  • Contributo: nella tassa vi è l’interesse generale che intercetta un interesse particolare, nei contributi è il contorno. Nel contributo differentemente dalla tassa cambia solo il soggetto agente;
  • Monopolio fiscale: monopolio + imposta; il monopolio può essere di fatto o di diritto. Il monopolio di fatto è un fenomeno di esclusiva da variabili di mercato. I monopoli sono vietati tranne i monopoli fiscali.

Le fonti di diritto tributario

19/09/2019

Norme costituzionali: sono dedicate al diritto tributario alcune disposizioni, articoli 23 e 53 della Costituzione, che sono definiti come i baricentri su cui gravita la materia fiscale.

Articolo 23

Articolo 23: L’art. 23 Cost. afferma che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. In questo senso che esiste una riserva di legge che contiene il principio classico delle democrazie liberali “no taxation without representation”.

Già lo Statuto albertino prevedeva una riserva di legge in materia tributaria stabilendo che “nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal Re”. Con tale norma i Parlamenti, mediante l’approvazione delle leggi tributarie e di bilancio, esercitavano il loro controllo sul monarca e sull’esecutivo. Inoltre nel pensiero liberale comporta che il controllo parlamentare risponde al principio secondo cui gli interventi di potere pubblico su proprietà e libertà dei cittadini (“liberty and property clause”) potevano avvenire solo per legge.

Anche l’art. 23 Cost. prevede la funzione di tutela della libertà e proprietà dei singoli. Tuttavia, oggi, la dottrina vede nella riserva di legge non solo una funzione di garanzia dei singoli, ma anche una funzione istituzionale per la quale “la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposta si pone in funzione immediata e prevalente di interessi generali e solo in via mediata e subordinata agli interessi dei privati”.

Esegesi dell’art. 23 Cost.

Considerato il principio di legalità nel suo significato generale, sorgono alcuni problemi esegetici:

a. L’art. 23 riguarda le “prestazioni personali e patrimoniali imposte”. Da questo punto di vista i tributi sono prestazioni coattive come le prestazioni obbligatorie di servizi pubblici, servizio militare…

La Corte costituzionale ha individuato una nozione più ampia del concetto di tributo: essa ha considerato le imposte “in senso formale”, ovvero le imposte come un atto autoritativo i cui effetti dipendono dalla volontà del soggetto passivo.

Successivamente la Corte ha ritenuto che l’art. 23 deve essere applicato anche alle “imposizioni in senso sostanziale”, ovvero alle ipotesi in cui l’obbligazione, pur nascendo da un contratto, costituisca corrispettivo di un servizio pubblico che soddisfi un bisogno essenziale e sia reso in regime di monopolio.

Quindi la corte ha considerato nell’art. 23 Cost. non solo i tributi ma anche i corrispettivi che hanno fonte contrattuale in tutti i casi in cui vi siano dei profili autoritativi nella disciplina delle contrapposte prestazioni e quando il corrispettivo è fissato unilateralmente ed al privato resta solo la libertà di richiedere o meno la prestazione;

b. Il termine “legge” è assunto nell’art. 23 Cost. per indicare non solo la legge statale ordinaria ma ogni atto normativo avente efficacia formale di legge (dl, dlgs); tuttavia anche la legge regionale soddisfa l’art. 23 Cost., ovviamente nei limiti costituzionali della potestà legislativa).

Problema particolare sorge per il rapporto tra riserva di legge e fonti comunitarie, in particolare con i regolamenti. Il problema è stato risolto dalla Corte costituzionale secondo la quale, con l’adesione al Trattato, l’Italia ha accettato una limitazione della propria sovranità che comporta una deroga alle norme costituzionali in materia di potestà legislativa, ma anche in materia di riserva di legge. Quindi i regolamenti hanno un proprio ambito di operatività e la ripartizione delle competenze è stabilita e garantita dal Trattato;

c. La riserva dell’art. 23 Cost. è relativa. Tale articolo infatti richiede che le prestazioni imposte abbiano solo una “base legislativa” per cui non occorre che la prestazione imposta sia regolata interamente dalla legge, ma la legge deve avere un contenuto minimo, al di sotto del quale la riserva non è rispettata.

Quindi, se la base dell’imposizione deve essere legislativa, occorre individuare quali aspetti della disciplina del tributo devono essere tassativamente previsti dalla legge e quali possono essere regolati con atti non legislativi (con atti regolamentari):

  • Va precisato che la riserva di legge non riguarda tutti i tipi di norme tributarie ma solo quelle di diritto sostanziale (ovvero le norme impositrici di prestazioni). Quindi l’art. 23 non riguarda le norme sull’accertamento e riscossione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge deve stabilire il presupposto, i soggetti passivi e la misura del tributo.

Inoltre la legge deve fissare anche la base imponibile e l’aliquota. Secondo la Corte costituzionale l’art. 23 Cost. è rispettato se la legge indica la misura massima dell’aliquota od i criteri per la sua quantificazione. Infatti la determinazione del quantum dell’imposizione non può essere rimessa interamente all’atto dell’esecutivo senza indicare alcun criterio e limite in quanto dalla disciplina legislativa devono desumersi criteri oggettivi atti a guidare e circoscrivere adeguatamente le scelte relative all’entità della prestazione imposta.

Norma che enuncia un principio cardine dei modelli di democrazia, principio che ha scatenato la rivoluzione demografica nel Regno Unito. L’articolo enuncia la regola per cui nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge. Si occupa solo del profilo genetico e non funzionale.

Infatti vengono indicate le risorse ma l’articolo rinuncia a spiegare come enunciare e affida il compito all’articolo 81 della Costituzione.

Nessun tributo può essere imposto se non in base alla legge in quanto il potere esecutivo ha sempre bisogno di integrarsi con il potere legislativo.

Elementi di un tributo che devono essere disciplinati dalla legge

  1. Soggetto attivo: colui che richiede la prestazione imposta;
  2. Soggetto passivo: colui che è tenuto a corrispondere una prestazione imposta;
  3. Presupposto: vicenda al verificarsi della quale è dovuta la prestazione, fatto che determina l’obbligo di pagare;
  4. Base imponibile: fattore che non determina l’entità della prestazione imposta (deve essere fissato da una fonte di rango legislativo come anche le aliquote);
  5. Aliquote.

Queste costituiscono le fonti di rango secondario.

Articolo 53 Cost.

Articolo 53 Cost.: Articolo 53 Costituzione: progressività del sistema tributario italiano e capacità contributiva. L’articolo 53 della Costituzione tratta due temi fondamentali dal punto di vista del diritto tributario: la capacità contributiva e la progressività dell’imposizione fiscale.

L’articolo 53 della Costituzione, posto nella Sezione I. Diritti e doveri dei cittadini, Titolo IV. Rapporti politici, recita:

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

Articolo 53 Costituzione: cosa si intende per capacità contributiva

L’articolo 53 della Costituzione sostiene che tutti i cittadini, anche apolidi e stranieri, che risiedono in Italia hanno il dovere di pagare le imposte.

Tuttavia, vi è un limite costituzionale.

L’obbligo di pagamento delle imposte deve rispettare necessariamente la capacità contributiva del cittadino, vale a dire la sua possibilità economica.

L’articolo 53 della Costituzione, che difende il dovere di concorrere alle spese pubbliche, richiama senza dubbio gli articoli fondamentali 2 e 3 della Costituzione, i quali manifestano il principio di solidarietà e di eguaglianza di tutti i cittadini nello Stato Italiano.

Articolo 53 Costituzione: cosa si intende per criteri di progressività

L’articolo 53 della Costituzione sostiene che l’imposta che i cittadini, anche apolidi e stranieri, sono tenuti a versare è proporzionale all’aumentare della loro possibilità economica.

In altre parole, l’imposta cresce con il crescere del reddito.

Il rilievo del criterio di progressività risiede nel gravare sulle classi sociali più abbienti così da poter soccorrere e sostenere le classi sociali in difficoltà, garantendo i diritti e i servizi sociali fondamentali quali la pubblica istruzione, l’assistenza sanitaria, la previdenza sociale e l’indennità di disoccupazione, criteri sui quali si basa lo Stato Sociale Italiano.

Tuttavia, è doveroso precisare che i criteri di capacità contributiva e di progressività non esonerano i cittadini in difficoltà dalle imposte indirette, il cui massimo esempio risiede nell’IVA, l’imposta sul valore aggiunto. È una norma che inizialmente era stata pensata con un obiettivo e poi è finita per averne uno opposto.

È composto da due commi: tutti debbono concorrere alle pubbliche spese in ragione della loro capacità contributiva. La norma enuncia un diritto e un obbligo: tutti sono tenuti a concorrere alla pubblica spesa (obbligo) in ragione della loro capacità contributiva (diritto). Esprime un criterio di ragionevolezza che porta a discernere cosa si intende per tutti. Tecnicamente questo circoscriveva di realizzare con il criterio di territorialità, criterio in ragione del quale si opera la sistemazione tra chi compia il fatto e deve pagare e chi no perché non è ragionevole farlo pagare.

Ci vuole un collegamento che giustifichi la partecipazione:

  1. Residenza (se sei residente in Italia paghi le tasse in Italia);
  2. Fonte.

La seconda parte è rivolta al legislatore poiché è l’affermazione di un diritto, fissa un limite, un parametro, una misura del concorso. Il parametro è ben preciso ed è la capacità retributiva.

Il concorso alle pubbliche spese è limitato dalla capacità contributiva. È un criterio selettivo in una duplice eccezione, consentendo di selezionare quando si deve pagare.

Capacità retributiva: disponibilità di ricchezza.

Reddito – patrimonio: manifestazione di ricchezza.

Proporzionale-progressivo: rapporto tra la capacità contributiva e la prestazione imposta.

Se è proporzionale al duplicare duplica; progressivo se la capacità contributiva raddoppia la prestazione è di due volte e mezzo, tre volte.

Fonti del diritto comunitario

20/09/2019

IVA: imposta comunitaria.

Principali tipi di atti:

  1. Trattati: fonti primarie (Tfue, che contiene il principio di sussidiarietà);
  2. Regolamenti e direttive: fonti secondarie.

Regolamenti: atti dell’Unione che hanno carattere generale e sono obbligatori; in tutti i loro elementi gli Stati non hanno discrezionalità, es. dazi doganali (regolati interamente dall’Ue).

Direttive: a differenza dei regolamenti prevedono quelli che sono gli obiettivi, lasciando liberi gli Stati di scegliere i mezzi attraverso le leggi di recepimento. In ambito fiscale es. IVA, imposta che è regolata da diverse direttive: direttiva 112 del 2006. Le direttive individuano il modello, non hanno efficacia diretta, il contribuente non può davanti ad un giudice nazionale far valere la direttiva.

Ci sono poi altri atti, e ci sono anche strumenti di soft law che offrono indicazioni e danno idee. Anche le comunicazioni della Commissione europea possono essere vincolanti.

Rapporto tra diritto Unione e diritto nazionale

Gli ordinamenti nazionali sono restii a rinunciare alla loro sovranità e lo sono soprattutto in materia fiscale. Articolo 11 Cost. prevede che l’Italia acconsenta a limitazioni di sovranità quando sono necessarie a garantire la pace e la giustizia tra i popoli. Questo succede se c’è un contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria. La carta costituzionale ha sempre visto l’importanza di interpretare le cose nel modo più compatibile al diritto comunitario, non sempre questo è possibile poiché spesso ci sono delle discordanze.

Il giudice deve disapplicare la normativa nazionale e applicare quella comunitaria.

Principio di effettività: l’applicazione del diritto comunitario deve essere effettiva, garantita.

Rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia quando il giudice nazionale ha un dubbio nel diritto comunitario sospende il processo e rimette al diritto comunitario (corte di giustizia).

La corte costituzionale ha un andamento oscillante a partire dagli anni ’70; alla fine è giunta alla conclusione per cui il diritto comunitario prevale nel diritto nazionale sia sulle leggi che sulle norme costituzionali. Secondo la corte sono due ordinamenti separati ma coordinati. C’è un limite all’applicazione del diritto comunitario dato dalla violazione dei principi fondamentali, diritti inviolabili della persona.

A seguito della riforma del titolo 5 della costituzione, articolo 117, il legislatore comunitario è intervenuto in tre macro aree.

  • Tributi in cui la disciplina è comunitaria ed è una disciplina uniforme.
  • Tributi armonizzati in cui la disciplina nazionale è di base comunitaria.
  • Tributi non armonizzati: caso delle imposte sui redditi e si tratta di tributi che rientrano nella competenza degli Stati membri ma con dei limiti.

Dazi doganali: imposte che ricadono sulle merci in entrata e in uscita rispetto a uno stato: c’è il divieto di imporre dazi all’entrata e all’uscita di merci tra gli Stati membri. Per i dazi è come se l’Unione fosse un unico stato. La giurisprudenza della corte di giustizia in materia doganale è molto restrittiva.

I tributi armonizzati hanno una imposizione indiretta: imposte sui consumi: le imposte che rilevano sono l’IVA e le Accise: benzina e alcolici.

Articolo 113 del Tfue: il consiglio delibera all’unanimità per l’armonizzazione della legislazione, quando sia necessario per il mercato comune. Costituisce la base normativa per l’intervento del legislatore comunitario, è prevista l’unanimità. Si prevede che questi atti siano armonizzati.

Le principali direttive: direttive fusioni (133/2009), operazioni straordinarie che coinvolgono soggetti di stati.

Direttiva madri-figlie: riguarda la tassazione degli utili che vengono distribuiti tra società che controlla e quella che si trova in un altro stato.

Direttiva interesse royalties: riguarda gli interessi distribuiti da una società all’altra sempre nell’ambito dell’Unione. Ci sono anche una serie di direttive: sullo scambio di informazioni; gli consente agli Stati di conoscere la situazione di soggetti che operano all’interno di uno stesso stato membro.

Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: convenzioni bilaterali stipulate tra due stati che disciplinano la prestazione sul reddito e il patrimonio, utile, interessi, evitare la doppia imposizione. Essenziale è sapere che esiste il modello Oxe: modello seguito dall’Italia e altri stati.

Imposte sul reddito

04/10/2019

L’imposta sul reddito (colpiscono l’indice di capacità retributiva data dal reddito) si articola in:

  • Irpef: imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • Ires: imposta sul reddito delle società.

Fonti normative di riferimento: TUIR – testo unico imposte reddito approvato con dpr 917/86; il legislatore tributario non definisce il reddito ma si può ritenere che sia una nozione che disegna un incremento del patrimonio di una persona fisica o giuridica.

Art. 1 Tuir: presupposto dell’imposta per la persona fisica: redditi in denaro o in natura rientranti nell’articolo 6.

Possesso di redditi: reddito che rientra nell’articolo 6.

Modello fisiologico e patologico

09/10/2019

Attuazione del prelievo: come si paga l’imposta, il debito di imposta; il “come si paga” presuppone dei passaggi che deve svolgere il contribuente:

  • Quando si deve pagare;
  • Quanto si deve pagare: diffidare l’importo dichiarando ciò allo Stato;
  • Se si deve pagare;
  • Cosa si deve pagare.

A partire dagli anni 70 si è affermata una modalità di attuazione, denominata fisiologica perché nella maggior parte dei casi avviene così. La legge ordinariamente prevede che sia proprio il contribuente a svolgere questi passaggi. Una volta individuata

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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