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LEZIONE 05.03.2026

Il punto di partenza è la definizione di diritto penale. Esso è il ramo del diritto pubblico che disciplina i fatti considerati

più gravi per la convivenza sociale, collegando alla loro violazione conseguenze particolarmente afflittive. La

caratteristica essenziale del diritto penale sta proprio nella natura della reazione dell’ordinamento: non una semplice

disapprovazione, ma una pena; accanto ad essa, nel sistema italiano, possono operare anche le misure di sicurezza. Da

qui deriva il riferimento al sistema del doppio binario: da un lato la pena, che consegue alla commissione del reato;

dall’altro la misura di sicurezza, che si applica quando, oltre al fatto di reato, sia accertata anche la pericolosità del

soggetto. Questo impianto accompagna il nostro ordinamento fin dal codice del 1930.

In termini generali, il diritto penale è dunque l’insieme delle norme con cui lo Stato proibisce determinati

comportamenti umani mediante la minaccia di una pena. I comportamenti vietati possono consistere in un fare, e allora

si parla di reati di azione, oppure in un non fare, e allora si parla di reati di omissione. La prima distinzione utile, quindi,

è tra norme che colpiscono la realizzazione di una condotta positiva e norme che colpiscono l’omissione di un

comportamento dovuto. Nel secondo testo questo dato viene formulato anche dicendo che il diritto penale regola i

comportamenti umani positivi e negativi mediante la minaccia di una pena, e che proprio attraverso questa minaccia

realizza la propria funzione deterrente.

La norma penale: precetto e sanzione

La norma penale in senso stretto, detta anche norma incriminatrice, è composta da due elementi: precetto e sanzione.

Il precetto contiene il comando o il divieto; la sanzione indica la conseguenza giuridica prevista in caso di violazione.

L’esempio classico richiamato è l’art. 575 c.p., che disciplina l’omicidio:

“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.”

Qui il precetto è: “chiunque cagiona la morte di un uomo”; la sanzione è: “è punito con la reclusione non inferiore ad

anni ventuno”. Da questa struttura emerge una definizione fondamentale: reato è qualunque fatto umano al quale la

legge collega una pena. Ne segue che un fatto costituisce reato solo quando la legge preveda espressamente per esso

una sanzione penale determinata. Il secondo testo aggiunge che questa struttura consente di capire come la norma

penale sia una regola cogente sia per il cittadino sia per lo Stato: il cittadino deve osservarla, lo Stato deve dare

seguito alla minaccia della sanzione applicandola quando ricorrono i presupposti.

Questo aspetto rinvia a una garanzia centrale della materia penale: le pene devono essere precisamente denominate.

Non basta una generica risposta sanzionatoria: occorre che la legge indichi con precisione il tipo di pena applicabile. Per

questo l’art. 17 c.p. elenca le pene principali: per i delitti, ergastolo, reclusione e multa; per le contravvenzioni, arresto

e ammenda. Nel testo storico compariva anche la pena di morte, poi abolita. Nel secondo testo si sottolinea anche che

questa tipizzazione delle pene distingue il diritto penale dagli altri settori dell’ordinamento: nel diritto civile, per

esempio, la reazione è di regola il risarcimento del danno, mentre nel diritto penale le sanzioni sono nominate e

predeterminate dalla legge.

Reato, delitti e contravvenzioni

L’art. 39 c.p. chiarisce la distinzione fondamentale: i reati si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa

specie delle pene per essi stabilite. Il termine reato è quindi una categoria generale, che ricomprende entrambe le

sottocategorie. Quando la legge usa la parola “reato”, intende riferirsi indifferentemente tanto ai delitti quanto alle

contravvenzioni; quando invece vuole limitarsi a una sola delle due categorie, lo dice espressamente.

Un esempio importante è quello del tentativo. Nel nostro ordinamento il tentativo è punibile solo per i delitti e non per

le contravvenzioni. Lo dimostra l’art. 56 c.p., rubricato appunto “Delitto tentato”. Dunque, se una norma richiama il

“reato”, si applica in generale; se richiama il “delitto”, la sua disciplina resta confinata a questa categoria. Questo dato

terminologico non è secondario, perché condiziona direttamente l’ambito di applicazione delle norme. Il secondo testo

insiste proprio su questo punto, chiarendo che la distinzione tra delitti e contravvenzioni non è mai puramente

teorica, ma produce conseguenze pratiche importanti nell’applicazione delle singole disposizioni.

Le rubriche degli articoli

Nel codice penale accanto al numero di molti articoli compare un titolo sintetico: si tratta della rubrica. Le rubriche

servono a identificare il contenuto della disposizione, ma non hanno valore normativo vincolante. Se vi fosse contrasto

tra rubrica e testo dell’articolo, prevale sempre il contenuto della norma. La rubrica ha quindi una funzione orientativa,

non decisiva. Il secondo testo ribadisce questo concetto richiamando l’esempio dell’art. 614 c.p.: la rubrica parla di

violazione di domicilio, ma ciò che conta davvero è il contenuto della disposizione e quindi il bene giuridico

effettivamente tutelato. 1

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Imperatività della norma penale

La norma penale ha carattere imperativo. Ciò significa che è una regola di condotta obbligatoria non solo per i cittadini,

che devono osservarla, ma anche per lo Stato, che deve applicarla quando ne ricorrano i presupposti. Da qui l’idea del

dover essere della pena: la pena non è un fatto facoltativo o rimesso all’arbitrio, ma la conseguenza giuridica che

l’ordinamento prevede come risposta alla violazione della norma penale. Nel secondo testo questo stesso concetto

viene espresso anche come deontologia della pena. Inoltre vi si precisa un punto terminologico utile per l’esame: la

pena è “comminata” dalla legge, mentre il giudice non commina la pena ma la applica.

Funzione del diritto penale: tutela e orientamento sociale

La funzione immediata del diritto penale è regolare la condotta dei consociati, vietando comportamenti lesivi oppure

imponendo comportamenti dovuti. In questo senso si distinguono:

comandi proibitivi, tipici dei reati di azione, che vietano di realizzare un certo fatto;

comandi prescrittivi, tipici dei reati omissivi, che impongono il compimento di una certa attività.

Ma alla funzione repressiva si affianca anche una funzione evolutiva. Il diritto penale, infatti, non si limita sempre a

recepire valori già consolidati nella coscienza sociale; in alcuni casi contribuisce a promuoverli e a consolidarli. Il caso

richiamato nella lezione è quello della tutela degli animali. In passato l’animale era protetto solo indirettamente, cioè

in quanto la crudeltà verso di esso offendeva il sentimento umano di pietà. Successivamente si è passati a una tutela

diretta dell’animale come essere meritevole di protezione in sé. Il diritto penale, incriminando maltrattamenti e

uccisioni ingiustificate, ha svolto qui una funzione di trasformazione culturale. Lo stesso discorso viene riferito a

fenomeni come razzismo e pedofilia. Nel secondo testo questa funzione viene anche chiamata funzione valutativa

della norma penale: la minaccia della pena imprime ai comportamenti un marchio di antisocialità e contribuisce alla

promozione di valori che potrebbero non essere ancora pienamente consolidati nella coscienza collettiva. Inoltre si

chiarisce espressamente che i reati di azione consistono in condotte positive, mentre i reati omissivi consistono nel

mancato compimento di un’attività dovuta.

Pene detentive e pene pecuniarie

Le pene si distinguono anche in base al bene inciso. Le pene detentive limitano la libertà personale; le pene pecuniarie

incidono sul patrimonio. In entrambi i casi il diritto penale sacrifica beni di rilievo costituzionale: la libertà personale è

protetta dall’art. 13 Cost., mentre la proprietà e il patrimonio trovano riconoscimento nell’art. 42 Cost.. Questo dato è

essenziale, perché mostra la particolare gravità dell’intervento penale: esso tutela beni giuridici sacrificando, a sua volta,

altri beni costituzionalmente rilevanti. Proprio da questo collegamento con i beni costituzionali, nell’ultima parte del

materiale emerge anche il principio di offensività: poiché la pena sacrifica beni di rango costituzionale, la norma

incriminatrice è legittima soltanto se tutela un bene giuridico e se il fatto punito è realmente offensivo di quel bene.

Il principio viene ricavato implicitamente, tra l’altro, dall’art. 13 Cost. e dall’art. 27 Cost.; inoltre, se mancasse l’offesa

a un bene giuridico, la pena finirebbe per sovrapporsi alle misure di sicurezza e colpirebbe non un fatto offensivo, ma

la mera pericolosità del soggetto.

Norme penali in senso stretto e norme penali in senso lato

La lezione distingue poi tra norme penali in senso stretto e altre norme che, pur essendo penali, non sono incriminatrici.

In senso stretto è penale solo la norma fornita di precetto e sanzione. Accanto a questa esistono:

norme interpretative, che stabiliscono il significato di certi termini ai fini della legge penale;

norme permissive, che autorizzano comportamenti apparentemente rientranti in una fattispecie incriminatrice ma in

realtà leciti.

Un esempio di norma permissiva è la legittima difesa: la condotta, presa isolatamente, potrebbe apparire offensiva, ma

diventa lecita perché l’ordinamento la giustifica. Le norme permissive vengono infatti qualificate come cause di

giustificazione. Il secondo testo aggiunge qui gli articoli espressamente richiamati come esempi di norme permissive

o cause di giustificazione: art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto), art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento

di un dovere), art. 52 c.p. (legittima difesa), art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi), art. 54 c.p. (stato di necessità).

Le norme penali in bianco

Di regola il precetto penale deve essere specifico. Talvolta, però, per esigenze di economia legislativa, il legislatore

ricorre alle cosiddette norme penali in bianco, nelle quali il precetto ha bisogno di essere completato da una fonte

esterna.

L’esempio indicato è l’art. 650 c.p., inosservanza dei provvedimenti dell’autorità:

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica

o di ordine pubblico o di igiene, è punito...”

Qui il nucleo del comando non è interamente autosufficiente, perché occorre individuare il concreto provvedimento

dell’autorità che il soggetto ha disobbedito. La norma rinvia quindi a un atto di rango inferiore, di natura amministrativa,

che integra il precetto.

La ragione di questa tecnica è pratica: permette alla norma penale di adattarsi più rapidamente alle esigenze mutevoli

senza necessità di modificare ogni volta la legge. Tuttavia, proprio per il rischio di lasciare troppo spazio a fonti

subordinate, queste norme sono state guardate con sospetto rispetto al principio di legalità. Nel caso dell’art. 650, il

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termine “legalmente” funge da aggancio alla legge e serve a evitare che l’integrazione del precetto avvenga in modo

arbitrario.

L’esperienza richiamata come esempio storico è quella dell’emergenza Covid, durante la quale l’art. 650 c.p. fu

inizialmente utilizzato per sanzionare l’inosservanza di alcuni provvedimenti, salvo poi essere sostituito, in molte ipotesi,

da illeciti amministrativi, ritenuti più rapidi e più gestibili sul piano pratico. Il secondo testo precisa ulteriormente che

le norme penali in bianco restano comunque norme incriminatrici, perché sono pur sempre fornite di precetto e

sanzione; ciò che cambia è che il precetto deve essere completato con rinvio a una norma di rango inferiore. Aggiunge

anche che, nel diritto penale, le fonti ammesse in via ordinaria sono la legge ordinaria e la legge costituzionale, ed è

proprio per questo che le norme penali in bianco sono tradizionalmente guardate con particolare sospetto.

Le norme interpretative

Le norme interpretative sono norme penali non incriminatrici che fissano il significato di espressioni usate dal

legislatore. L’esempio centrale è l’art. 4 c.p., relativo alla nozione di cittadino italiano e di territorio dello Stato agli effetti

della legge penale. La funzione di tali disposizioni è vincolare l’interprete, cioè soprattutto il giudice, a un certo

significato normativo, evitando incertezze applicative. Per questa ragione si parla anche di norme di interpretazione

autentica. Il secondo testo sviluppa maggiormente questo profilo, spiegando che si tratta di norme dettate dal

legislatore in nome della sua diffidenza verso l’interprete: quando il legislatore impone al giudice di attribuire a un

termine un significato preciso, il giudice non può discostarsene. Inoltre richiama, in collegamento con questo tema,

il ruolo della Corte costituzionale e la distinzione tra sentenze di accoglimento, di rigetto e additive o manipolative.

Perché la sanzione penale è necessaria

La lezione insiste poi sulla ragione pratica per cui l’ordinamento ricorre alla sanzione penale. In molti casi sanzioni

diverse sarebbero insufficienti a scoraggiare la commissione di fatti gravi. Il riferimento esemplificativo è ai reati contro

il patrimonio: se la risposta consistesse solo in obblighi economici o risarcitori, essa potrebbe risultare inefficace tanto

verso chi dispone di grandi mezzi economici quanto verso chi è nullatenente. In entrambi i casi la sola sanzione

patrimoniale non svolgerebbe una funzione realmente deterrente; una pena detentiva, invece, colpisce un bene che

riguarda chiunque, cioè la libertà personale. Il secondo testo esplicita qui il riferimento alla deterrenza, definendola

come la funzione deterrente della minaccia penale e chiarendo che proprio per questo la pena può risultare più

incisiva di altre sanzioni.

Le funzioni della pena

Vengono poi richiamate le principali funzioni tradizionalmente attribuite alla pena.

La prima è la prevenzione generale, cioè la deterrenza rivolta alla collettività: la norma penale ammonisce tutti a non

commettere il fatto.

La seconda è la prevenzione speciale, rivolta al singolo autore del reato: la pena dovrebbe impedire che egli ricada nel

crimine. Il fallimento di questa funzione è rappresentato dalla recidiva, che dimostra come l’esperienza sanzionatoria

non abbia impedito la reiterazione del comportamento illecito.

La terza è la retribuzione, intesa come castigo o corrispettivo per la violazione del comando giuridico. Si tratta dell’idea

più classica: chi ha violato una norma merita una risposta sanzionatoria proporzionata.

A queste concezioni tradizionali si contrappongono orientamenti più recenti, che valorizzano modelli di giustizia

riparativa, specie nei casi meno gravi. Qui il baricentro non è solo la punizione, ma anche la ricomposizione del conflitto

tra autore e vittima e il ristabilimento dell’equilibrio spezzato dal reato. Il secondo testo nomina le stesse tre funzioni

usando anche le formule “general prevenzione” e “special prevenzione” e precisa che queste sono le funzioni

tradizionali attribuite da sempre alla pena.

Dalla emenda alla rieducazione

Una funzione che ha perso centralità è quella della emenda, intesa come correzione morale del reo. Nel sistema

costituzionale italiano, il riferimento corretto non è alla “correzione” in senso paternalistico, ma alla rieducazione.

L’art. 27, comma 3, Cost. stabilisce infatti che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità

e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo principio orienta tutta la disciplina penitenziaria: il

condannato non deve essere degradato, ma recuperato ai valori violati dal reato. La rieducazione non coincide con un

generico “miglioramento morale”; significa piuttosto riportare il soggetto al rispetto di quei beni e di quelle regole che

ha leso con la propria condotta. Se, ad esempio, un soggetto commette un reato contro il patrimonio, la funzione

rieducativa mira a ricostruire il valore del rispetto per la proprietà altrui. Il secondo testo aggiunge che, pur dopo il

1948, non viene meno la dimensione retributiva della pena: la rieducazione si affianca al fatto che la sanzione resta

pur sempre la risposta dell’ordinamento alla violazione del comando giuridico. 3

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La pena come arma a doppio taglio

La pena viene definita anche come un’arma a doppio taglio. Da un lato tutela beni fondamentali; dall’altro comporta

costi elevati, sia economici sia sociali. Il carcere è costoso da gestire e non sempre produce un reale beneficio in termini

di recupero. Da qui il riferimento al paradosso penitenziario: può accadere che l’impiego dello strumento detentivo non

sia compensato da un effettivo vantaggio sul piano della prevenzione o del reinserimento. Inoltre, il carcere può persino

avere effetti criminogeni, rafforzando invece che riducendo la propensione al reato. Per questo il diritto penale deve

essere sempre valutato come strumento eccezionale, da utilizzare con prudenza e solo quando strettamente necessario.

Il secondo testo colloca qui espressamente il tema del rapporto costi-benefici, sottolineando che il legislatore

dovrebbe sempre chiedersi se i benefici attesi dall’introduzione o dal mantenimento di una norma penale riescano

davvero a giustificare i costi dell’apparato giudiziario e penitenziario.

Caratteri del diritto penale: autonomia, frammentarietà e sussidiarietà

Il diritto penale presenta alcune caratteristiche fondamentali che lo distinguono dagli altri rami dell’ordinamento

giuridico.

Autonomia del diritto penale

La prima caratteristica è l&

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Irene.scanu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Coco Paola.
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