Estratto del documento

Probabili domande di diritto internazionale

1. Funzioni del diritto internazionale

Il diritto internazionale svolge quattro funzioni principali.

Funzione normativa

I. La riguarda la creazione delle norme giuridiche internazionali. Tali norme nascono dal comportamento degli Stati e possono essere sia non scritte, come le consuetudini internazionali, sia scritte, come i trattati. Gli Stati, attraverso la loro prassi e la loro volontà, contribuiscono quindi direttamente alla formazione del diritto internazionale.

Funzione di accertamento

II. La ha lo scopo di garantire il rispetto delle norme. Nell’ordinamento internazionale questa funzione è svolta dai giudici internazionali, che hanno una natura prevalentemente arbitrale. Ciò significa che gli Stati sono sottoposti alla giurisdizione di un giudice internazionale solo se hanno espresso il loro consenso.

Funzione di attuazione coattiva

III. La riguarda l’applicazione forzata delle norme. Negli ordinamenti interni tale funzione è assicurata dallo Stato, che dispone del monopolio della forza legittima attraverso apparati come la polizia e le forze armate. Nel diritto internazionale, invece, non esiste un’autorità centrale analoga, e l’attuazione delle norme avviene principalmente tramite forme di autotutela, ossia attraverso reazioni degli Stati alle violazioni subite.

Funzione morale

IV. Infine, la consiste nell’obbligo degli Stati di giustificare il proprio comportamento nei confronti della comunità internazionale. Gli Stati sono infatti tenuti a rendere conto delle proprie azioni e a motivarle alla luce dei principi e delle regole del diritto internazionale.

2. I soggetti

I soggetti del diritto internazionale sono quegli enti che possono essere titolari di diritti e obblighi giuridici a livello internazionale.

Lo Stato

Lo Stato è il soggetto più antico e principale del diritto internazionale. Tuttavia, il diritto internazionale non considera lo Stato come comunità di popolazione, territorio e leggi, ma come Stato-organizzazione, cioè l’insieme degli organi che esercitano il potere di governo.

Per essere soggetto di diritto internazionale, lo Stato deve possedere una soggettività automatica, fondata su due requisiti: effettività e indipendenza.

L’effettività consiste nella capacità di esercitare un controllo stabile sul territorio e sulla popolazione e di far rispettare le proprie leggi. Sono privi di effettività, ad esempio, i governi in esilio e i comitati di liberazione nazionale con sede all’estero, come l’OLP, che nel 1988 ha proclamato lo Stato di Palestina. Nel 2012 la Palestina è stata riconosciuta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come “Stato osservatore”.

L’indipendenza è intesa in senso formale e non sostanziale: ogni Stato deve avere un proprio ordinamento giuridico autonomo, fondato su una costituzione. Uno Stato non è indipendente quando è di fatto controllato da un altro Stato, come nel caso della Repubblica turco-cipriota, sottoposta all’influenza della Turchia. Anche il Kosovo ha dichiarato unilateralmente l’indipendenza nel 2008. Il riconoscimento da parte degli altri Stati non è decisivo ai fini della soggettività internazionale.

Un caso problematico è quello degli insorti, cioè gruppi ribelli che si oppongono al governo costituito. Essi sono caratterizzati da una condizione di provvisorietà: possono trasformarsi in uno Stato oppure rimanere privi di piena soggettività.

Organizzazioni internazionali

Le organizzazioni internazionali governative sono create dagli Stati mediante un trattato istitutivo, che attribuisce loro una propria soggettività giuridica, distinta da quella degli Stati membri. Esse dispongono di organi propri e sono titolari di diritti e obblighi autonomi. Generalmente presentano una struttura composta da un organo assembleare, un organo ristretto e un segretariato.

Le organizzazioni non governative (ONG), invece, non sono soggetti di diritto internazionale, poiché sono radicate negli ordinamenti interni degli Stati. Tuttavia, esse possono svolgere un ruolo rilevante a livello internazionale e partecipare come osservatori alle attività delle organizzazioni internazionali. In alcuni casi, possono adire direttamente i tribunali internazionali in materia di diritti umani.

L’individuo

L’individuo ha una soggettività limitata nel diritto internazionale. È in corso un processo graduale di riconoscimento della sua posizione giuridica, soprattutto attraverso norme consuetudinarie che gli attribuiscono diritti, come quelli fondamentali, e doveri, come la responsabilità penale internazionale.

Le società multinazionali

Le società multinazionali non sono soggetti di diritto internazionale, ma sono importanti attori nel diritto internazionale dell’economia. La loro struttura complessa, con una casa madre e numerose filiali in diversi Stati, rende difficile individuare il giudice competente e le norme applicabili in caso di violazioni. Il problema principale riguarda la loro accountability, cioè la possibilità di renderle responsabili delle loro azioni. Un esempio è il caso di Bhopal negli anni ’80, risolto tramite una transazione tra il governo indiano e la società madre.

Soggetti atipici

La Santa Sede è un soggetto di diritto internazionale a pieno titolo. Essa può stipulare trattati, intrattenere relazioni diplomatiche e ha svolto un ruolo importante nello sviluppo del diritto internazionale, anche attraverso la dottrina sociale della Chiesa.

L’Ordine di Malta ha una soggettività controversa: svolge attività umanitarie e assistenziali, ha rapporti diplomatici ed è osservatore presso le Nazioni Unite, ma non è considerato uno Stato e non gode dell’immunità statale.

Popolazioni indigene e autodeterminazione

Le popolazioni indigene e le minoranze sono tutelate da numerose convenzioni internazionali e dalla giurisprudenza delle Corti regionali dei diritti umani, che cercano di bilanciare i diritti dello Stato con quelli delle popolazioni stanziate sul territorio.

Il principio di autodeterminazione dei popoli è una norma cogente ed erga omnes, riconosciuta dalla comunità internazionale. Esso può assumere una dimensione esterna, nei rapporti tra Stati, e una interna, legata al principio democratico. Non ha efficacia retroattiva e si applica in particolare nei casi di dominio coloniale o di occupazione militare. La secessione è ammessa solo in tali ipotesi, mentre la cosiddetta remedial secession non è generalmente riconosciuta dal diritto internazionale.

3. Caso: Israele-Palestina

La Palestina non è considerata un soggetto di diritto internazionale a pieno titolo, poiché manca dei requisiti dell’effettività e dell’indipendenza, trovandosi in una situazione di occupazione e di dipendenza di fatto da Israele. Tuttavia, essa possiede una limitata capacità internazionale, come dimostra l’adesione alla Corte Penale Internazionale e la possibilità di promuovere ricorsi per crimini commessi nei territori occupati. Il conflitto tra Israele e Palestina risale al 1947, anno in cui fu decisa la divisione della Palestina in due Stati.

Il caso riguarda la costruzione, da parte di Israele, di un muro nei territori palestinesi occupati. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha richiesto un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia per verificare se tale costruzione fosse compatibile con il diritto internazionale e, in particolare, con il principio di autodeterminazione dei popoli.

Israele ha sollevato obiezioni preliminari, sostenendo che la questione fosse di natura politica e che l’Assemblea Generale non potesse occuparsene, poiché già all’esame del Consiglio di Sicurezza. Inoltre, ha contestato l’applicabilità delle Convenzioni di Ginevra, affermando che la Palestina non è uno Stato. La Corte ha respinto tali obiezioni, chiarendo che il parere è rivolto a un organo delle Nazioni Unite e non a uno Stato e che l’Assemblea Generale può richiedere pareri anche su questioni di pace e sicurezza.

Nel merito, la Corte ha applicato il diritto internazionale umanitario, richiamando le norme della Convenzione dell’Aja del 1907, considerate di natura consuetudinaria, e della Convenzione di Ginevra del 1949. Quest’ultima è stata ritenuta applicabile in virtù dell’articolo 2 comune, che prevede l’applicazione delle Convenzioni in tutti i casi di occupazione derivanti da un conflitto armato.

La CIG ha inoltre affermato l’applicabilità extraterritoriale dei diritti umani, stabilendo che, quando uno Stato esercita un controllo effettivo su un territorio o su persone al di fuori dei propri confini, è tenuto a rispettare i trattati sui diritti umani. Sono stati quindi applicati il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, entrambi ritenuti violati dalla costruzione del muro.

La Corte ha concluso che il muro contribuisce a modificare la composizione demografica dei territori occupati, ostacola il diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e viola gli obblighi di Israele in quanto potenza occupante. Sono state escluse sia la necessità militare sia lo stato di necessità come cause di giustificazione.

Trattandosi di una violazione di obblighi erga omnes, tutti gli Stati hanno il dovere di non riconoscere la situazione illegittima e di non contribuire al suo mantenimento. La Corte ha infine affermato che la costruzione del muro è contraria al diritto internazionale e ha incoraggiato la ripresa dei negoziati, senza pronunciarsi sulla statualità della Palestina.

4. La rilevazione della norma consuetudinaria sul diritto dei popoli all’autodeterminazione nel contesto della decolonizzazione: caso isole Chagos

Il caso delle isole Chagos riguarda un parere consultivo richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia in materia di diritto dei popoli all’autodeterminazione nel contesto della decolonizzazione. Il parere è richiesto sullo sfondo di una controversia tra Stati e concerne le conseguenze giuridiche della separazione dell’arcipelago delle Chagos dal territorio delle Mauritius.

Le Mauritius e le isole Chagos costituivano una colonia britannica dal 1814. Nel 1965, durante il processo di decolonizzazione avviato dopo l’adozione della Carta delle Nazioni Unite, la Gran Bretagna separò le isole Chagos dal resto del territorio, creando il Territorio Britannico dell’Oceano Indiano. Tale separazione avvenne nel contesto di un accordo tra Regno Unito e Stati Uniti, volto alla creazione di una base militare americana, in cambio dell’indipendenza delle Mauritius.

Già nel 1965 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 2066, aveva espresso preoccupazione per lo smembramento del territorio delle Mauritius e aveva invitato la potenza amministrante a rispettarne l’integrità territoriale. Successivamente, nel 2017, anche l’Unione Africana ha sostenuto la richiesta delle Mauritius di completare il processo di decolonizzazione.

Nel 2017 l’Assemblea Generale ha richiesto un parere alla CIG per stabilire se la separazione delle isole Chagos fosse compatibile con il principio di autodeterminazione e quali fossero le conseguenze giuridiche del perdurare del controllo britannico.

La Corte ha affrontato il problema della rilevazione della norma consuetudinaria sull’autodeterminazione, chiarendo che essa non ha effetto retroattivo e che la sua formazione è un processo graduale. La CIG ha affermato che la risoluzione dell’Assemblea Generale del 1960 sulla decolonizzazione aveva valore normativo e dichiarativo, in quanto mirava ad affermare l’esistenza del principio di autodeterminazione come norma consuetudinaria.

La Corte ha inoltre sottolineato che non esiste un periodo di tempo prestabilito per la formazione della consuetudine e che essa può consolidarsi anche durante gli eventi considerati. Il principio di autodeterminazione è stato poi definitivamente riconosciuto come fondamentale con la risoluzione del 1970, assumendo natura consuetudinaria ed erga omnes.

Di conseguenza, la separazione delle isole Chagos è stata ritenuta contraria al diritto internazionale e il perdurare del controllo britannico è stato giudicato illecito. L’accordo tra Regno Unito e Stati Uniti non è stato considerato valido, poiché concluso senza il consenso della popolazione interessata.

La Corte ha affermato che la Gran Bretagna ha l’obbligo di porre fine all’amministrazione delle isole e di completare il processo di decolonizzazione. Trattandosi della violazione di una norma erga omnes, tutti gli Stati hanno il dovere di cooperare per garantire il rispetto del diritto di autodeterminazione.

Questo parere è particolarmente rilevante perché chiarisce le modalità di rilevazione di una norma consuetudinaria e rappresenta un esempio contemporaneo di applicazione del principio di autodeterminazione in un contesto coloniale.

5. Le fonti non scritte

Le fonti non scritte del diritto internazionale comprendono le consuetudini, i principi generali, i principi costituzionali e il principio di equità.

Le consuetudini internazionali

Le consuetudini hanno carattere generale e si applicano a tutti gli Stati della comunità internazionale. Perché una norma consuetudinaria esista, devono essere presenti due elementi. Il primo è la prassi, cioè un comportamento degli Stati ripetuto nel tempo, costante e sufficientemente uniforme. Il secondo è l’opinio iuris sive necessitatis, ossia la convinzione degli Stati che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Nel 2018 la Commissione di diritto internazionale ha adottato un progetto sull’identificazione della norma consuetudinaria, confermando che entrambi gli elementi sono sempre necessari. L’opinio iuris può essere ricavata da prese di posizione ufficiali degli Stati, dalla corrispondenza diplomatica, dalle decisioni dei tribunali nazionali, dai trattati e dal comportamento degli Stati rispetto alle risoluzioni delle organizzazioni internazionali. Non costituiscono invece opinio iuris i comportamenti fondati sulla mera cortesia o sulla reciprocità.

Il rapporto tra trattati e consuetudini è complesso. Il trattato è una fonte scritta che vincola solo gli Stati che lo ratificano, ma può riflettere una norma consuetudinaria in tre casi: quando codifica una consuetudine già esistente; quando cristallizza una consuetudine in via di formazione; oppure quando, attraverso la sua applicazione, contribuisce alla nascita di una nuova consuetudine, svolgendo una funzione promozionale.

Essendo norme di formazione spontanea, le consuetudini pongono il problema della distinzione tra illecito e desuetudine. La desuetudine si verifica quando una consuetudine non è più applicata perché sostituita da una nuova norma, come avvenuto per l’estensione del mare territoriale, passata da 6 a 12 miglia. Il progetto del 2018 chiarisce inoltre che la prassi deve essere generalizzata e riferibile principalmente agli Stati; la prassi delle organizzazioni internazionali ha un valore minore, perché mediata da compromessi.

Un ulteriore problema è quello dell’obiettore persistente, cioè lo Stato che si oppone sin dall’inizio alla formazione di una nuova norma consuetudinaria. Se l’opposizione è isolata, la consuetudine può comunque formarsi; se invece proviene da un gruppo consistente di Stati, la formazione della norma risulta più problematica. Le risoluzioni delle organizzazioni internazionali non creano diritto, ma possono contribuire alla rilevazione o allo sviluppo di una consuetudine.

Accanto alle consuetudini generali esistono le consuetudini particolari, applicabili solo a un gruppo ristretto di Stati uniti da interessi comuni, come nel caso dell’astensione costruttiva o di prassi modificative di trattati. Rilevante è anche l’interpretazione analogica, che consente di applicare una norma a situazioni nuove ma simili a quelle originarie, ad esempio in presenza di sviluppi tecnologici.

I principi generali del diritto

I principi generali sono richiamati dopo consuetudini e trattati e traggono origine dagli ordinamenti giuridici interni. Essi hanno la funzione di colmare le lacune del diritto internazionale e si applicano quando manca una norma consuetudinaria o pattizia. In caso di conflitto tra norme consuetudinarie e principi generali, prevale il principio della lex posterior, cioè la norma successiva.

I principi costituzionali

I principi costituzionali sono principi che si collocano al di sopra della comunità degli Stati e sono imposti dalle potenze dominanti in un determinato periodo storico. Essi non nascono dal processo consuetudinario, ma da rapporti di forza. Possono essere principi formali, capaci di generare altre fonti, come pacta sunt servanda e consuetudo est servanda. Questo meccanismo può comportare il rischio di abusi.

Il principio di equità

Il principio di equità è fondato sulla ricerca di soluzioni giuste ed equilibrate. Ha un ruolo limitato e funge principalmente da criterio interpretativo delle norme giuridiche.

Codificazione delle fonti non scritte

Le fonti non scritte possono essere raccolte in forma scritta attraverso la codificazione, che serve a garantire certezza del diritto. Tale attività è svolta soprattutto dalla Commissione di diritto internazionale o tramite conferenze intergovernative. Nel primo caso operano esperti indipendenti, nel secondo rappresentanti degli Stati. La codificazione è un processo lungo e non esclude lo sviluppo progressivo del diritto, che può portare all’introduzione di regole

Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 57
Appunti Diritto internazionale  Pag. 1 Appunti Diritto internazionale  Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto internazionale  Pag. 56
1 su 57
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iosonoaria di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO INTERNAZIONALE e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ruozzi Elisa.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community