Diritto internazionale
Prof. Matteo Nicola Fornari
Definizione e protagonisti del diritto internazionale
Il diritto internazionale è un insieme di norme giuridiche che disciplinano i rapporti e le relazioni tra Stati. Lo Stato è il protagonista del diritto internazionale: tutte le regole passano dalla volontà degli Stati. Il diritto internazionale si è evoluto, e non solo gli Stati sono i protagonisti, ma ci sono altri destinatari di tale diritto, tra cui le organizzazioni internazionali (organizzazioni governative e non), i popoli, gli individui.
Gli individui possono avere una certa importanza nel diritto internazionale quando all'interno dello Stato si instaura un movimento insurrezionale (lo scopo dei gruppi insurrezionali è quello di salire al potere). Il popolo è un insieme di individui, e può capitare che tali popoli siano sottomessi a un dominio, allora il diritto internazionale riconosce a tali popoli il diritto di prendere le armi e di combattere per ottenere l’autodeterminazione. Altri enti molto rilevanti sono i movimenti di liberazione nazionale, che combattono contro un governo che li opprime. Tali enti non sono statali, ma vanno a incidere nelle relazioni internazionali.
Caratteristiche del diritto internazionale
Le caratteristiche del diritto internazionale sono:
- Diverso e separato dai diritti nazionali: sono due cose distinte.
- Corpo normativo unico, perché c’è una unica comunità internazionale degli Stati.
- Diritto internazionale pubblico, in contrapposizione a quello privato.
Elementi costitutivi dello Stato
Gli Stati devono essere:
- Sovrani; affinché un ente venga considerato Stato, deve essere ritenuto “sovrano”. La sovranità si vince dall’indipendenza che hanno, nei confronti degli altri Stati, non sono subordinati a ordini e decisioni impartite da altri enti.
- Uguali; gli stati sono tutti uguali nel diritto internazionale, non importa l’estensione territoriale o il numero degli abitanti, ma vige l’uguaglianza giuridica tra di loro.
Il principio generale del diritto internazionale, è che gli Stati devono convivere pacificamente. Se c’è un disaccordo tra due o più stati, sorge una situazione nominata “controversia”. Gli Stati non possono ricorrere alla forza armata per risolvere tali controversie, ma possono ricorrere a vari metodi, tra cui il ricorso a un Tribunale internazionale, precostituito o arbitrato (ad hoc), con cui i giudici dicono chi ha torto o meno, e cosa deve fare lo Stato che ha torto.
Ad esempio: Caso isola di Palmas (Paesi Bassi - USA), sentenza arbitrale 4 aprile 1928.
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Cos’è lo Stato? Lo Stato è una organizzazione di governo di una comunità territoriale. Gli elementi costitutivi di uno Stato sono il territorio, il popolo e il governo. Le caratteristiche sono la sovranità e l’indipendenza, che portano a un principio di sovrana uguaglianza degli Stati. Vige la regola: uno Stato=un voto.
Carta ONU
Articolo 2 parte 1 della Carta ONU: L’organizzazione e i suoi membri, nel perseguire i fini enunciati nell’articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:
- L’organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri.
La Carta delle Nazioni Unite (ONU) nasce dopo la seconda guerra mondiale, approvata su iniziativa delle potenze vincitrici. La Carta è un trattato e secondo le normative del diritto internazionale è vincolante per tutti gli Stati membri.
Le organizzazioni internazionali sono composte da vari organi e sotto-organismi: assemblea generale che racchiude tutti gli stati membri dell’organizzazione, un consiglio di sicurezza ed un segretariato, ovvero la principale figura amministrativa che coordina i rapporti tra i vari organi e che rappresenta all’esterno l’organizzazione.
Consiglio di sicurezza
Il consiglio di sicurezza è composto da 15 Stati, 5 sono permanenti, mentre gli altri 10 cambiano ogni 2 anni a rotazione. I 5 stati membri permanenti si sono auto-assegnati il diritto di veto.
Cosa adotta il consiglio di sicurezza? Risoluzioni. Davanti ad un progetto di risoluzione proposta dal consiglio, riguardante questioni rilevanti, se i 5 membri permanenti votano contro tale risoluzione, viene bloccata l’adozione. Es. Se 14 Stati votano a favore, ma 1 Stato permanente vota contro, viene bloccata l’adozione.
Le funzioni dell’ordinamento giuridico
Funzione normativa (produzione)
Gli stati sono sovrani, c’è l’assenza di un legislatore che impone norme giuridiche, ma producono loro stessi le norme internazionali. Le fonti normative del diritto internazionale sono le norme scritte, ovvero i trattati (convenzioni, accordi, patti), e quelle non scritte, cioè le consuetudini. Quando sorge una consuetudine? Per l’esistenza di una consuetudine occorrono una serie di elementi costitutivi, tra cui la ripetizione costante nel tempo ed il convincimento da parte degli Stati dell’obbligatorietà giuridica, di tenere un determinato comportamento.
Codificazione: mettere per iscritto qualcosa che non è scritto (norma consuetudinaria).
Le norme di diritto internazionale emanano da libera volontà degli Stati, per regolare le loro relazioni e raggiungere obiettivi comuni. Gli Stati adottano quindi, i trattati e le consuetudini (fonti del diritto). Sono gli stati che fanno il diritto internazionale! La consuetudine si dice generale, perché si applica alla generalità degli Stati.
Articolo 38 dello Statuto Corte Internazionale di Giustizia: la corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:
- Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite.
- Le consuetudini internazionali come prova di una pratica generale accettata come diritto.
- I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
- Le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati dalle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione di norme giuridiche.
La consuetudine e i trattati sono le fonti primarie, le altre sono sussidiarie, a cui la corte fa riferimento, se i trattati o le consuetudini non trovano applicazione.
Questa funzione normativa è stata riconosciuta nella Carta dell’UE all’assemblea generale in primo luogo, perché tale assemblea può fare raccomandazioni, intraprendere studi, allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico e incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. Se la codificazione va a buon fine, si ottiene uno strumento scritto che si chiama “trattato”. Quindi un trattato può contenere delle norme a valore consuetudinario, ma anche articoli creati appositamente per completare il trattato.
La Commissione del diritto internazionale è stata istituita come organo sussidiario dell’assemblea generale nel 1947, nominata sempre dall’assemblea, composta da 34 esperti del diritto internazionale che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. Se la volontà degli Stati non si raggiunge, la commissione presenta all’assemblea generale il progetto di articoli, e l’assemblea adotta una risoluzione.
Funzione giudiziaria (accertamento)
Se gli Stati sono tutti uguali, vige il principio di eguaglianza. Se gli stati sono sovrani e uguali, chi risolve le loro controversie? Gli Stati hanno istituito con trattati diversi organi giudiziari ad hoc super partes, tribunali internazionali o la corte internazionale di giustizia, composti da giudici indipendenti. Questi meccanismi hanno sostanzialmente la funzione di risolvere le controversie tra Stati.
Cos’è la controversia? È un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, un’opposizione tra tesi giuridiche o di interessi.
Cosa significa risoluzione delle controversie? Quando un disaccordo su di una questione di fatto o di diritto, viene decisa con una sentenza (vincolante per gli Stati in lite). Le controversie si risolvono pacificamente! Non con la guerra.
Sentenza 1962 Corte internazionale di Giustizia: esistenza di controversia non è sufficiente dimostrare che gli interessi delle due parti sono in conflitto. È necessario anche che la pretesa di una delle parti si scontrò con la manifesta opposizione dell’altra.
Tipologie di tribunali internazionali
- Di carattere generale per decidere qualsiasi controversia.
- Di carattere speciale per decidere controversie su una determinata tematica, ad esempio protezione dei diritti umani (CEDU, CIDU); diritto del mare (Tribunale internazionale del diritto del mare).
- Permanenti; ad esempio CIG, CEDU.
- Ad hoc, cioè sono corti arbitrali che gli Stati istituiscono in un determinato momento per far decidere una loro controversia. Es. Sorge una controversia tra due Stati, non riescono a risolvere in modo pacifico e decidono di devolvere la controversia a un terzo soggetto, cioè un tribunale arbitrale composto da tre giudici (o cinque), scelti dagli stessi Stati, parte della controversia. Creano per loro volontà un meccanismo giudiziario.
N.B: L’organo giudiziario internazionale può pronunciare una sentenza sul merito di una controversia solo se tutti gli stati coinvolti hanno accettato la sua giurisdizione. (Devono essere d’accordo!).
La Corte internazionale di giustizia (CIG)
La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha competenza contenziosa e competenza consultiva:
- Competenza contenziosa: perché risolve controversie tra Stati, tramite sentenza (obbligatoria).
- Articolo 36 dello Statuto CIG: 1) La competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongano a essa. 2) Gli Stati possono dichiarare di riconoscere come obbligatoria la giurisdizione della Corte sulle controversie giuridiche concernenti: interpretazione di un trattato; questione di diritto internazionale; accertamento di violazione di un obbligo internazionale; natura/misura di riparazione dovuta per violazione di obbligo internazionale.
- Competenza consultiva: perché formula dei pareri consultivi (simili a sentenze, non vincolanti) su questioni giuridiche, su richiesta di CdS, altri organi delle NU e agenzie specializzate da Assemblea Generale (Articolo 96 Carta ONU).
Funzione esecutiva (attuazione)
Gli stati sono sovrani, non esistono meccanismi o apparati che assicurano un’esecuzione forzata degli obblighi non adempiuti degli Stati. Il Sistema ONU è un meccanismo di mantenimento di pace e sicurezza internazionali affidato a Consiglio di sicurezza, composto da 15 Stati membri, tra cui 5 permanenti con diritto di veto.
La carta delle nazioni unite prevede che bisogna rivolgersi al consiglio di sicurezza affinché decida di adottare misure di sicurezza, volte a indurre gli Stati a rispettare le decisioni.
Articolo 94 Carta NU: 1) Ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della corte internazionale di giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte. 2) Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l’altra parte può ricorrere al consiglio di sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere le misure da prendere, perché la sentenza abbia esecuzione.
L’Unione Europea ha un altro strumento oltre al sistema ONU, ovvero sanzioni pecuniarie contro lo Stato inadempiente.
Articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: 1) Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 2) Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Il diritto internazionale prevede il diritto di adottare le contromisure: ovvero misure di reazione ostili, adottate legittimamente da uno Stato che ha subito la violazione di un suo diritto, da parte di un altro Stato, qualora quest'ultimo non voglia riparare i danni. È quindi lo strumento con cui lo Stato offeso ottiene nei confronti dello Stato offensore la cessazione e la riparazione dell’illecito.
Il diritto internazionale è un diritto “primitivo”, nessuno Stato prevale sull’altro. Queste funzioni esistono solo se c’è la volontà di tutti gli Stati.
La società delle Nazioni e lo sviluppo storico del diritto internazionale
La società delle Nazioni è stata creata prima dell’ONU, dopo la prima guerra mondiale. Per la prima volta si dotano di un meccanismo giudiziario permanente per risolvere controversie internazionali, ovvero la Corte permanente di giustizia internazionale. Con lo scioglimento della società delle nazioni, si sciolse anche la corte, ma con la nascita dell’ONU, ricrearono tale corte.
Lo sviluppo storico del diritto internazionale
Lo sviluppo storico del diritto internazionale, come tutti i diritti, tutti gli ordinamenti giuridici, è caratterizzato da un lungo processo storico. L’attuale diritto internazionale quindi, non è altro che il punto di arrivo di un lungo processo storico determinato da quello che gli Stati hanno fatto nel corso del tempo.
Nell’antichità, c’erano già delle entità statuali che entravano in relazione e in contatti violenti tra di loro. Regolamentavano i loro rapporti con lo strumento che oggi chiamiamo “trattato”. Non è un’invenzione dell’epoca moderna, ma il primo trattato internazionale registrato nella storia risale al 13esimo secolo a.C., tra antico Egitto e gli Ittiti, denominato “Trattato di Qadesh”.
Il trattato di Qadesh era una tavoletta scritta in vari caratteri geroglifici, conservata oggi nel museo di Istanbul, stipulata tra il re ittita Hattusili III e il faraone egizio Ramses II, in seguito alla battaglia di Qadesh (1274 a.C.). Fu quindi il primo trattato di pace di cui sia rimasto il testo, quindi il primo trattato conosciuto.
Tale trattato prevedeva:
- Belligeranza tra i due imperi.
- Aiuto reciproco in caso di attacco nemico (primo esempio di mutua assistenza, come la NATO).
- Salvaguardia dei rispettivi diritti al trono.
- Estradizione dei rifugiati politici che avevano cercato ospitalità nei rispettivi Stati.
Il fenomeno delle relazioni internazionali nell’antichità
Il fenomeno delle relazioni internazionali ha focalizzato un po’ lo studio dei più importanti pensatori dell’antichità, soprattutto in funzione della nozione di “guerra giusta”. Ciò avviene tra i pensatori greci e romani:
Età greca
Aristotele giustifica l’uso della forza della guerra giusta, identificando i barbari, cioè i popoli che sono al di fuori del mondo ellenico, equiparati come schiavi, quindi, non meritevoli di tutela, in quanto considerati come “sottospecie” umana, coloro che difettano dei requisiti richiesti agli uomini dalla natura. Sia per barbari che per schiavi, è meglio essere dominati e guidati da autorità altrui, quindi deriva la necessità di giustificare il ricorso alla guerra, con una certa legittimità (è giusto fare la guerra contro i barbari).
Viene formulata per la prima volta la “guerra giusta”, che caratterizzerà le relazioni tra gli Stati fino ad oggi, e secondo Aristotele, è ritenuta tale secondo le seguenti condizioni:
- Se è una guerra difensiva, quindi si ha un concetto di legittima difesa (concetto codificato nell’articolo 51 della Carta ONU, che riconosce il diritto di legittima difesa in caso di attacco armato). Può essere legittima difesa individuale, o collettiva (patto di mutua assistenza: se uno stato membro delle NU, gli altri stati possono intervenire in aiuto).
- Condotta nell’interesse degli assoggettati.
- Quando i barbari sono ridotti in schiavitù.
Età romana
Questa idea di guerra giusta viene ripresa poi da uno dei massimi pensatori del diritto romano, Cicerone (106-43 a.C.). Il pensiero di Cicerone è basato sul presupposto che l’impero romano, non a caso era la potenza per eccellenza dell’antichità, perché si basava su due grandi poteri: l’esercito (potere militare) e il diritto (diritto romano; lo ius). Cicerone quindi, riformula l’idea della guerra giusta, ritenendola tale se:
- Se risponde a un’ingiustizia, a qualcosa che si subisce ingiustamente (la guerra deve essere motivata per giusta causa).
- Se commessa dal nemico.
- Sono ingiuste le guerre iniziate senza una giusta causa.
Lo stesso Cicerone dice: “Tacciano infatti le leggi in mezzo alle armi”, ovvero che in tempo di guerra, in mezzo alle armi, le leggi non hanno motivo di essere. Questi pensieri, possono essere considerati i due grandi momenti, o grandi fasi, che caratterizzano il ricorso alla forza armata:
- Ius ad bellum: diritto alla guerra, cioè la legalità di ricorrere alla forza armata per fare la guerra.
- Ius in bello: diritto nella guerra; secondo Cicerone, quando si è nello ius in bello, le leggi non ci sono più.
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