Diritto costituzionale
19/02/2025
Nozione di partenza
Ordinamento giuridico
Umberto Bobbio, ricercando una definizione del diritto, si è reso conto che non poteva arrivarci concentrandosi solo sulla norma giuridica. Bisogna di risorse e persone organizzate insieme: si parla di ordinamento giuridico. Si parla di diritto solo per un complesso di norme organizzate per comporre un ordinamento giuridico.
Hans Kelsen, in dialogo continuo con Bobbio, elabora la teoria dell’ordinamento giuridico.
Santi Romano, autore di un libro chiamato Ordinamento giuridico, affermava che definire il diritto obiettivo come mera regola giuridica è inadeguato.
Il complesso di norme non è abbastanza per poter parlare dell’ordinamento giuridico.
2 gruppi di teorie:
- Teorie istituzioniste: nel definire l’ordinamento giuridico mettono in evidenza l’istituzione, ossia organizzazione di persone che riguarda un gruppo sociale, collettività realmente esistente (Santi Romano).
- Teorie normative: mettono in luce l’aspetto normativo, quindi ordinamento come sistema di norme collegate l’una all’altra.
L’ordinamento giuridico è dato dall’esistenza di un gruppo sociale organizzato con le norme organizzate collegate tra loro che regolano questo gruppo.
Esiste una pluralità di ordinamenti giuridici.
Tradizionalmente, fino al 900, la formazione del giurista giuspubblicista di area occidentale era improntata allo studio di un ordinamento giuridico statuale, ossia un ordinamento giuridico storicamente determinato, al quale si possono affiancare altri ordinamenti giuridici di tempo e spazio.
- Diritto pubblico in senso ampio possiamo intenderlo come ambito dell’ordinamento giuridico che riguarda i pubblici poteri tra loro e i privati. Si può parlare più nello specifico di diritto amministrativo e costituzionale. Il diritto costituzionale può intercettare tutti gli ambiti dell’ordinamento.
- Diritto penale.
- Diritto privato regola i rapporti tra privati. Influenzato dal diritto costituzionale, infatti non esiste un’area dell’ordinamento che può contrastare la Costituzione, lo stesso per quanto riguarda i principi fondamentali. Il principio di uguaglianza, per esempio, è applicabile ad ogni ambito dell’ordinamento.
- Sfera della libertà, ossia degli individui.
- Sfera giuridica fa riferimento a una pubblicità.
L’autorità pubblica ha la capacità di interagire unilateralmente con la sfera giuridica dei singoli, quindi indipendentemente dal consenso per la sfera di libertà dei singoli.
Il diritto costituzionale pone dei limiti a questa autorità e limita i poteri. Ha ad oggetto il potere pubblico, in particolare quello politico: limitazione del potere per proteggere la libertà degli individui.
Caratteristiche del fenomeno statuale
Lo Stato, come lo intendiamo oggi, è un fenomeno giuridico che facciamo risalire all’età moderna, che fa riferimento ai trattati di Vestfalia, cioè si parla di guerra dei trent’anni, 1618-1648. All’esito di questa guerra, che rappresentò un trauma per la storia europea, l’intenzione era evitare che si ripetesse. Ci furono delle persone che cercarono di trovare equilibrio e stabilità tra le varie entità politiche, tramite l’invenzione dello Stato politico moderno.
Si trattava di entità politiche, compresi anche ordinamenti giuridici caratterizzati dal carattere originario dello Stato: si intende che non ha la fonte della propria legittimazione al di fuori di sé stesso, ma ha in sé la fonte della propria legittimazione. Essa deriva dalla capacità di questa entità di produrre delle regole a cui assoggettare la comunità che vive nel territorio dello Stato stesso.
Gli Stati moderni nel diciassettesimo secolo si presentano come Stati assoluti, monarchie assolute. In queste entità il potere non riconosce limiti, ma ha una supremazia illimitata. Lo Stato all’esterno si relaziona con gli altri Stati secondo regole che presuppongono la parità degli stessi Stati, perché vantano le stesse pretese di tutti gli altri Stati.
Nelle relazioni esterne gli Stati si muovono sul piano paritario, che caratterizza un altro ordinamento giuridico che si forma al di fuori di quello statuale, che è quello dell’ordinamento della comunità internazionale. Manca una organizzazione gerarchizzata, quindi si pone un problema per quanto riguarda il rispetto delle regole. Se venivano violate le regole non c’era nessuno superiore che le facesse rispettare e nel caso sanzionare.
Il modo per farle rispettare era fare la guerra, si imponeva la ragione della forza. Nel corso del tempo, il diritto internazionale ha assunto soggettività anche per gli individui insieme agli Stati; sono sorte al suo interno organizzazioni, che non hanno assunto sin da subito la capacità di porsi gerarchicamente. Il potere ha comunque preso potere assoggettato agli Stati. Nel ventesimo secolo si parla della formazione di organizzazioni internazionali. Alcune hanno carattere universale come ONU e altre regionale come l’Unione europea e il Consiglio d’Europa.
In principio erano caratterizzate da:
- Principio dell’unanimità: se fosse stata presa a maggioranza mancava il consenso da alcune parti, quindi non si sarebbe fatto riferimento alla parità.
- Dal fatto che le decisioni prese non erano vincolanti.
Il diritto internazionale è preso in considerazione anche nella Costituzione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
20/02/25
Ordinamento dell’UE
Possiamo accennare all’ordinamento dell’UE: dal punto di vista formale nasce sulla base di strumenti di diritto internazionale. L’UE trae origini da organizzazioni internazionali che avevano scopi economici ed erano:
- La comunità economica del carbone e dell’acciaio, nel 51’ e dopo la.
- CEE (Comunità economica europea).
- EURATOM, la comunità europea per l’energia atomica, che risalgono ai trattati di Roma del 1957.
Queste comunità economiche avevano alla base degli strumenti di diritto internazionale, ovvero trattati internazionali. Tuttavia, nel corso del tempo hanno affrontato dei mutamenti che sono andati a trasformarle in una sola organizzazione UE, con il trattato di Maastricht del 92’, distinguendosi sempre di più rispetto alle altre organizzazioni conosciute fino a quel momento. Le organizzazioni internazionali erano sempre state caratterizzate da una certa debolezza negli strumenti a disposizione. Questo come riflesso di una struttura secolare e originariamente nata priva di una gerarchia, fondata principalmente sulle relazioni paritarie tra gli Stati.
Le organizzazioni internazionali che hanno poi condotto alla nascita dell’UE hanno realizzato un fenomeno davvero sui generis, perché attraverso un percorso durato decenni, l’UE ha assunto poteri peculiari e particolarmente incisivi sugli Stati membri.
Poteri penetranti che comprimono e acquisiscono delle quote della sovranità dei poteri degli Stati:
- Le decisioni non sono rette solo dal principio dell’unanimità.
- In grado di produrre decisioni vincolanti, come le fonti del diritto, applicate e rispettate dagli Stati membri.
Diventa un fenomeno a metà strada tra la configurazione di uno Stato e una configurazione di una classica organizzazione internazionale. Nella dottrina tra gli studiosi si usa una qualifica diversa, si parla di diritto sovranazionale, per evidenziare la differenza di questo fenomeno giuridico rispetto al diritto internazionale tradizionalmente concepito.
Dopo i trattati degli anni 50’:
- Atto unico europeo nel 1986, che è la forza del parlamento europeo, il quale nasce come un organo particolarmente debole, con dei poteri scarsamente incisivi. Il parlamento europeo di quel tempo non è equiparabile per poteri ai parlamenti nazionali, tuttavia ha dei poteri maggiori rispetto al parlamento europeo delle origini.
- Trattato di Maastricht, con il quale si istituisce l’Unione europea e la cittadinanza europea. Getta le basi all’unione economica monetaria che poi porterà all’adozione della moneta unica, la quale è strettamente collegata anche a una governance economico-finanziaria, attraverso la quale l’UE detta dei paletti e influisce sulle decisioni economico-finanziarie del bilancio degli Stati.
- Trattato di Amsterdam 97’.
- Trattato di inizio 2001.
- Primi anni 2000: si è fermato il processo di rafforzamento dell’UE perché si era fatto un tentativo di dare luogo a un trattato che pronunciasse una costituzione per l’Europa.
Si decise di usare la formula “costituzione”, perché ha un significato legato storicamente agli Stati nazionali, si propose di adottarlo facendo pensare a tutta l’evoluzione che aveva avuto l’UE fino a quel momento. Quel tentativo però fu fermato dal fatto che in Francia e in Olanda, in quel momento, si tennero due referendum che bloccarono questo tentativo.
- Stipula del trattato di Lisbona, del 2007: entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che recepisce quelle abitudini e modifiche che doveva prendere in atto il trattato che poneva una costituzione per l’Europa, ma si scelse di non utilizzare la parola “costituzione” proprio perché poteva essere stato uno degli eventi che avevano portato a fallire il primo tentativo.
Trattati su cui si costituiscono il diritto primario dell’Unione europea:
- Trattato sull’Unione europea.
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’ordinamento fu costituito con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, chiamata con l’acronimo CEDU, ossia Convenzione europea per i diritti dell’uomo. Si tratta di un trattato internazionale istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa, ossia un’organizzazione internazionale distinta dall’UE, non va confuso con il Consiglio europeo dell’UE; alcuni Stati membri li ritroviamo anche nell’UE, ma il Consiglio d’Europa comprende altri paesi che non fanno parte dell’UE.
Mentre l’UE ha una storia che vede alla sua origine interiore per motivi fondamentalmente economici, anche se i padri fondatori vedevano questi obiettivi economici strettamente collegati allo scopo della pace in Europa. I grandi conflitti tra Francia e Germania sono stati anche fomentati da interessi economici, quindi creare una comunanza di interessi, dei rapporti sinergici, collaborativi dal punto di vista economico fosse intenzionale a rendere il più improbabile possibile l’ipotesi di uno scenario simile a ciò che era stato appena superato.
Per diverso tempo la Costituzione italiana precede le organizzazioni europee, dal punto di vista cronologico, quindi all’interno della Costituzione del 48’ non si va a parlare di comunità europea, per cui negli anni 50’, quando si parlò delle organizzazioni europee, venne fuori il problema di quale principio costituzionale si potesse accostare ad esse.
Non trovando alternative più esplicite si ritenne che il fondamento dovesse essere costituito dall’articolo 11, in cui si parla della creazione di un ordinamento internazionale improntato alla pace e alla giustizia tra le nazioni, ma il collegamento ci può essere anche se indiretto.
Si sono ampliati progressivamente anche i fini civili delle comunità europee, tanto che attualmente nell’ordinamento dell’Unione europea e nelle fonti troviamo anche una vera e propria carta dei diritti: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che ha valore giuridico equiparato a quello dei trattati. Questa carta contiene l’enunciazione dei diritti che sono paragonabili ai diritti costituzionali contenuti e proclamati nelle costituzioni nazionali.
Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale distinta dall’Unione europea che nasce con l’obiettivo della tutela dei diritti e delle libertà. All’interno di essa fu stipulato un trattato internazionale per istituire “la convenzione dei diritti dell’uomo” che ha questo scopo. Ordinamento che ha alla base strumenti di diritto internazionale, con delle caratteristiche aggiunte.
Questo trattato ha istituito anche un vero e proprio organo giurisdizionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha sede a Strasburgo, la quale può condannare gli Stati per violazioni dei diritti previsti dalla convenzione, come i diritti di tutti gli individui che entrano nella sfera di applicazione giuridica di essa.
Elementi costitutivi dello Stato
Lo Stato ha rappresentato il centro di interesse e di attenzione nella formazione dei giuristi dell’Occidente, nel 800’ e 900’. Tuttavia, rimangono da tenere in considerazione i punti di riferimento che fino a quel momento hanno aiutato la formazione giuridica. Le trattazioni di diritto costituzionale attualmente individuano tre elementi costitutivi dello Stato:
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Sovranità: gli Stati sorgono come entità che rivendicano un potere illimitato al proprio interno. La parola “sovranità” dal punto di vista letterale è collegata al concetto di sovrastare e dalla parola latina “suvrenis” (sovrano, superlativo legato all’aggettivo “alto”). La sovranità è collegata alla forza e al potere, con la particolarità che l’uso della forza è legato a un principio di giustificazione; il potere statale pretende l’obbedienza da parte dei consociati, non solo con la forza ma anche in base a una pretesa di legittimità.
La classica definizione dello Stato di Max Weber intendeva lo Stato come un’impresa istituzionale di potere politico in cui l’apparato amministrativo rivendica il monopolio della coercizione fisica legittima, quindi l’entità che rivendica con successo, ciò che viene rivendicato deve essere effettivamente verificato, il monopolio, unico soggetto che può rivendicare questo potere, della coercizione fisica. Tutti gli altri soggetti, a parte delle eccezioni, che esercitano la coercizione fisica sono visti dallo Stato come illegittimi. Solo lo Stato, i suoi apparati e coloro che agiscono per conto di esso possono usare la coercizione fisica in maniera legittima, salvo casi in cui sia lo stesso ordinamento giuridico che abiliti altri soggetti ad utilizzare la forza fisica.
Per comprendere il concetto di sovranità c’è da ritornare alle origini dello Stato moderno, alla fine della guerra dei 30 anni con il trattato di Vestfalia, dove coloro che misero fine alla guerra cercarono di creare un ordine il più stabile e duraturo possibile. Nell’architettura di questo ordine la sovranità giocava un ruolo importante. Siccome era intesa come pretesa di obbedienza da parte dei consociati, implica anche che due Stati sovrani debbano reciprocamente rispettarsi. La sovranità e la pretesa di imporre il proprio potere all’interno del proprio territorio da parte dello Stato porta al fatto che un ordine fondato su questo principio costringe uno Stato a rispettare il potere e la sovranità della sfera giuridica dell’altro Stato.
Principio di tolleranza: principio per cui ciascuno Stato è tenuto a non interferire negli affari interni di un altro Stato, nel rispetto della sovranità di quello Stato. In questa fase storica si forma anche il concetto di ragion di Stato superiore dello Stato. Inoltre, si afferma l’idea che la valutazione delle questioni politiche debba essere effettuata sulla base del criterio della ragion di Stato.
Un grande teorico della sovranità moderna la definisce come quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato. Con l’avvento del costituzionalismo, il carattere di assolutezza sarà limitato e verrà meno. Art. 1 della nostra Costituzione.
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Territorio: è la proiezione spaziale e la porzione di mondo, in senso fisico, su cui si esercita la sovranità, il potere statale. L’individuazione del territorio comporta l’individuazione dei confini territoriali che comprendono anche lo spazio aereo e il sottosuolo. Nel caso di confini marittimi delimitano il mare territoriale, quindi una porzione di mare rientra nel territorio dello Stato e può variare a seconda dei casi.
Compone il territorio dello Stato anche il così detto territorio mobile, costituito dalle navi e dagli aerei civili e militari, però tra navi e aerei civili e navi e aerei militari c’è una distinzione.
- Navi e aerei civili godono di ultraterritorialità solo in alto mare, o dove lo spazio aereo internazionale, porzione fisica di realtà che non sarebbe territorio dello Stato, ma l’aereo civile italiano che si trova in quello spazio, che non appartiene
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