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Il diritto e l'ordinamento giuridico

Il diritto è un complesso di regole norme giuridiche che governa i rapporti tra soggetti che appartengono ad un gruppo, una comunità, una popolazione, tutti gli esseri umani ma anche la natura, gli animali. Rispetto alle norme sociali, religiose, morali è dotato di una certa effettività: sanzione, responsabilità, coercibilità. Il diritto vive all’interno della società, ottica relazionale, è il risultato di un bilanciamento di esigenze, bisogni, interessi. La realtà dei fatti deve essere osservata dal punto di vista del diritto.

Diritto e diritti = diritto in senso oggettivo un insieme di norme, regole e principi, che servono per indirizzare, dirigere conflitti il comportamento dei consociati, il loro agire sociale e a risolvere gli eventuali conflitti d’interesse. Diritto in senso soggettivo è la situazione giuridica complessa per la quale al soggetto è assicurata la possibilità di far valere o agire per un certo interesse, economico o personale.

Ordinamento giuridico e valori = l’ordinamento giuridico è l’insieme = sistema di norme giuridiche, regole e principi, ordinato dai valori fondanti di una certa società. Pluralità di ordinamenti nazionali possono alle volte essere confliggenti, es. riconoscimento in Italia di un provvedimento emesso all’estero. Il diritto è intriso di valori che fondano dapprima la società in cui viviamo e poi plasmano i principi e le regole che sostanziano l’ordinamento giuridico.

Diritto pubblico e diritto privato

Tradizionalmente si distingue tra diritto pubblico rapporto tra Stato e enti pubblici e cittadino, fondato sull’esercizio di poteri autoritativi e sulla posizione di supremazia. Diritto privato = fondato sulla parità, uguaglianza e autonomia nelle relazioni interindividuali dei soggetti, anche enti, tuttavia vi sono delle continue reciproche. Vi sono poi le varie sottocategorie = del diritto privato: diritto civile, diritto commerciale e societario, diritto del lavoro, diritto della navigazione; del diritto pubblico: diritto amministrativo, diritto penale, diritto dell’ambiente, diritto tributario.

Fonti del diritto

Fonti del diritto = non tutte le prescrizioni sono norme giuridiche = è necessaria la presenza di un atto, fatto o procedimento considerato idoneo dall’ordinamento a produrre norme giuridiche, fonte del diritto. Principi fondamentali del diritto costituzionale e internazionale, convenzioni internazionali, diritto dell’UE, Costituzione italiana, leggi nazionali e regionali e atti aventi forza di legge decreti legislativi e decreti di legge, regolamenti, consuetudini o usi normativi.

Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles il 23/4/1970 e resa esecutiva in Italia nel 1977 oggi abrogata. Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore nel 2003 sul trasporto aereo. Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, firmata a Parigi il 17/12/1962 e ratificata la quale ha comportato modifiche rilevanti all’originaria disciplina del codice civile del 1942 sul deposito in albergo.

Convenzioni internazionali = fonti del diritto europeo. Fonti originarie o primarie = trattato sull’UE, trattato sul funzionamento dell’UE, carta dei diritti fondamentali dell’UE, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Fonti derivate o secondarie = regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri.

Diritto europeo e turismo

Diritto europeo = Art 6 TFUE L’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli stati membri. I settori di tali azioni nella loro finalità europea sono i seguenti: turismo. ART 195 TFUE l’Unione completa l’azione degli stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell’Unione in tale settore. Diverse norme in materia di trasporti, ambiente, libera circolazione di servizi e diritto di stabilimento sulla materia turismo.

Il regolamento ha portata generale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi, se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. La raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Regolamenti e direttive =

  • Reg. 261/04/CE sul negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
  • Reg. 1371/07/CE sul trasporto ferroviario.
  • Reg. 1177/10/CE sul trasporto marittimo.
  • Dir. 2006/123/CE, conosciuta anche come Direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato unico europeo.
  • Dir. 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
  • Dir. 2015/2302/UE relativa ai “contratti del turismo organizzato” attuata direttamente all’interno del Codice del turismo, modificando la precedente disciplina dei pacchetti turistici.

Costituzione e Codice del turismo

Costituzione = la riforma del titolo V della Costituzione ha modellato in termini nuovi i rapporti tra Stato ed enti territoriali, regioni, province, città metropolitane e comuni, la materia turismo non è espressamente menzionata nella Costituzione, competenza residuale alle regioni, molte materie che riguardano il turismo spettano o allo Stato o alla potestà concorrente Stato-regioni oltre alle c.d. materie trasversali. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che la concorrenza tra competenze diverse può essere risolta dal principio di prevalenza, nel rispetto di leale collaborazione, e del principio di attrazione in sussidiarietà 118.

Codice del turismo = allegato 1 oggi in vigore solo per alcune parti, si proponeva di essere un complesso unitario della disciplina turistica, riordinando le normative di sua competenza e i rapporti con le regioni nella stessa materia. Ma la Corte costituzionale interviene dichiarando incostituzionali molte norme per lo più pubblicistiche del codice del turismo al momento che sia pur considerando legittimo il ricorso alla c.d. attrazione in sussidiarietà, non erano state individuate nella legge delega delle adeguate forma collaborative. Sono dichiarati incostituzionali ad es art. 8 sulla classificazione delle strutture ricettive, art 10 contiene una classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive, art 18 in materia di viaggio e turismo.

Codice del turismo = rimangono invece in vigore per esempio le norme sulle imprese e sulle professioni turistiche, le norme sui contratti del turismo organizzato, la norma sulle locazioni turistiche.

Professioni turistiche e imprese

Professioni turistiche = art 4 sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. Art 6 sono professioni turistiche quelle attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati. Nozione di imprenditore, art 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Contratto d’opera professionale art 2222 c.c quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente = lavoro autonomo.

Contratto di appalto art 1655 l’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di danaro.

Impresa e lavoro autonomo

Impresa e lavoro autonomo = caratteristica dell’appalto è la gestione a rischio dell’appaltatore il quale provvede operando in autonomia rispetto al committente e secondo la propria discrezionalità e diligenza ad organizzare tutti i mezzi necessari per l’esecuzione del contratto. L’appaltatore dunque non può che essere che un imprenditore ciò che vale a distinguere l’appalto dal contratto di lavoro autonomo, l’appaltatore deve impiegare capitali ed organizzare i fattori della produzione. Diversamente il contratto d’opera professionale è connotato dalla prevalenza della prestazione lavorativa personale rispetto ai mezzi materiali impiegati e al lavoro dei collaboratori e dipendenti, dall’assenza di vincolo di subordinazione = lavoro subordinato.

Impresa e lavoro autonomo = il codice civile regola ma non definisce le professioni intellettuali, dette anche professioni o arti liberali dove si richiedono particolari conoscenze, indispensabili ai fini dell’erogazione della prestazione richiesta. Professioni protette qui l’esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi ed è assoggettato al potere disciplinare degli ordini o collegi professionali. L’elemento di distinzione dall’imprenditore sta nella organizzazione che per il professionista è ausiliare, strumentaria e accessoria, l’esercente una professione espleta una attività in forma individuale.

Regolamentazione delle professioni turistiche

Professioni turistiche = per quanto riguarda la regolamentazione delle professioni turistiche dobbiamo sottolineare come esse rientrino tra quelle materie che a norma dell’articolo 117 professioni sono soggette ad una legislazione c.d. concorrente Stato-regioni: l’individuazione delle professioni spetta allo Stato, la formazione professionale delle regioni. In questo frangente lo Stato deve assolvere il compito di dettare dei principi fondamentali vincolanti per le legislazioni regionali. In particolare lo Stato individua i singoli profili professionali e i requisiti necessari per il relativo esercizio, mentre le regioni individuano la disciplina di dettaglio. Protette = guida alpina, maestro di sci. Non protette = guida alpina, accompagnatore turistico, organizzatore congressuale, animatore turistico, interprete turistico.

Guida turistica e accompagnatore turistico:

  • Art. 11, l. 217/1983, abrogata, reca delle definizioni.
  • Guida turistica: è guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
  • Accompagnatore turistico: è accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide.

Evoluzione della disciplina sulle guide turistiche

Evoluzione della disciplina sulle guide turistiche = controllo di qualificazione rilascio di una licenza, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli stati membri stabiliti in uno stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione, il diritto di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese in particolare di società, secondo comma, alle condizioni definite alla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Riconoscimento automatico di talune qualifiche professionali ottenute in altri stati membri.

Evoluzione della disciplina sulle guide turistiche = la Corte di giustizia considera incompatibili con il diritto europeo le restrizioni all’accesso alla professione di guida turistica, salvo che per determinati contesti territoriali, guide specializzate, apertura dell’ingresso del nostro paese a guide turistiche abilitate in altri stati membri dell’Unione, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni, direttiva Bolkestein, dal 2007 una guida turistica straniera può operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, si è aperta una procedura di pre-infrazione per non avere il governo italiano attuato adeguatamente la direttiva Bolkestein, la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio precludendo pertanto alle guide turistiche la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale, il compito di accertare i requisiti per l’esercizio di tali professioni viene comunque lasciato alle regioni.

Evoluzione della disciplina sulle guide turistiche = disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione Europea. L’abilitazione alla professioni di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, ai fini dell’esercizio stabile in Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 nov 2007 della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

Futura evoluzione della professione di guida turistica

Futura evoluzione = sono in corso di esame al Senato, presso la 10° Commissione i disegni di legge AA.SS. 1921 e 2087 sulla Disciplina della professione di guida turistica.

  • Si rammenta infatti come l’ordinamento delle professioni delle guide turistiche rientri tra gli obiettivi del PNRR. Il Piano si prefigge di dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide e al loro ambito di appartenenza. La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni. Preambolo agosto 2020 D.D.L. DDL S. 1921.
  • Nella direttiva 2006/123/CE, Cons. 33, sono disciplinati i servizi turistici dei tour guides, che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche» e ciò ha creato confusione tra due professioni che, sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte.
  • Il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche non è infatti «tour guides», ma «tourist guides», che esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sulle qualifiche professionali.

Con il disegno di legge si prevede essenzialmente di:

  • Introdurre una formazione specifica, teorica e pratica, della durata complessiva di 650 ore, necessaria per l'accesso all'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal MIBACT, il cui superamento è necessario per svolgere la professione, assieme alla contestuale iscrizione nell’elenco nazionale delle guide turistiche.
  • Individuare gli ambiti territoriali di specializzazione sulla base della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, in cui poter svolgere la formazione propedeutica all'esercizio della professione.

Per il professionista straniero che intende svolgere l’attività in Italia = su base temporanea e occasionale, dovrà attendere un DM che individuerà i requisiti tenendo conto definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l’esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare, istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco, modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell’attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a); d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto l

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher __alessiabru99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Alessandro Bernes.
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