1. La Nozione di Imprenditore (Art. 2082 c.c.)
● Definizione: È imprenditore chi esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi.
● Requisiti essenziali:
1. Professionalità: l'esercizio abituale e non occasionale
dell'attività.
2. Economicitá: gestione secondo criteri di copertura dei costi
con i ricavi (criterio economico).
3. Organizzazione: impiego coordinato di fattori produttivi
(capitale e/o lavoro).
4. Scopo: produzione o scambio di beni o servizi.
● Rapporto imprenditore-impresa: La definizione dell'imprenditore
coincide con quella dell'impresa; la disciplina dell'imprenditore
individua l'ambito di applicazione dello "statuto" (obbligazioni,
azienda, concorrenza e lavoro).
2. L'Impresa Commerciale
● Criterio residuale: L'impresa commerciale si ricava "in negativo",
escludendo che si tratti di un'attività agricola (art. 2135 c.c.).
● Articolo 2195 c.c.: Individua cinque categorie soggette all'obbligo
di iscrizione:
1. Attività industriale di produzione di beni o servizi.
2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni.
3. Attività di trasporto (terra, acqua, aria).
4. Attività bancaria o assicurativa.
5. Attività ausiliarie delle precedenti.
● Nota: L'elenco ha valore esemplificativo e non tassativo,
ammettendo quindi la presenza di attività commerciali "atipiche".
3. Piccola Impresa, Artigiana e Familiare
● Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.): Coltivatori diretti, artigiani e
piccoli commercianti in cui prevale il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia. Tradizionalmente esonerati dal
fallimento (art. 2221 c.c.), dalle scritture contabili e
(originariamente) dall'iscrizione nel registro delle imprese.
● Impresa Artigiana (L. 443/1985):
○ Definita da limiti dimensionali precisi (es. numero massimo di
dipendenti a seconda che si tratti di produzione in serie,
artistica, edilizia o trasporti).
○ Richiede che l'imprenditore svolga in misura prevalente il
proprio lavoro (anche manuale) nel processo produttivo.
○ Può essere esercitata anche in forma societaria (escluse
S.p.a. e S.a.p.a.) purché la maggioranza dei soci lavori
prevalentemente nel processo produttivo.
● Impresa Familiare (Art. 230-bis c.c.):
○ Riguarda i casi in cui l'imprenditore si avvale della
collaborazione continuativa di coniuge, parenti entro il 3°
grado e affini entro il 2°.
○ Resta un'impresa indi