Estratto del documento

1. La Nozione di Imprenditore (Art. 2082 c.c.)

●​ Definizione: È imprenditore chi esercita professionalmente

un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello

scambio di beni o di servizi.

●​ Requisiti essenziali:

1.​ Professionalità: l'esercizio abituale e non occasionale

dell'attività.

2.​ Economicitá: gestione secondo criteri di copertura dei costi

con i ricavi (criterio economico).

3.​ Organizzazione: impiego coordinato di fattori produttivi

(capitale e/o lavoro).

4.​ Scopo: produzione o scambio di beni o servizi.

●​ Rapporto imprenditore-impresa: La definizione dell'imprenditore

coincide con quella dell'impresa; la disciplina dell'imprenditore

individua l'ambito di applicazione dello "statuto" (obbligazioni,

azienda, concorrenza e lavoro).

2. L'Impresa Commerciale

●​ Criterio residuale: L'impresa commerciale si ricava "in negativo",

escludendo che si tratti di un'attività agricola (art. 2135 c.c.).

●​ Articolo 2195 c.c.: Individua cinque categorie soggette all'obbligo

di iscrizione:

1.​ Attività industriale di produzione di beni o servizi.

2.​ Attività intermediaria nella circolazione dei beni.

3.​ Attività di trasporto (terra, acqua, aria).

4.​ Attività bancaria o assicurativa.

5.​ Attività ausiliarie delle precedenti.

●​ Nota: L'elenco ha valore esemplificativo e non tassativo,

ammettendo quindi la presenza di attività commerciali "atipiche".

3. Piccola Impresa, Artigiana e Familiare

●​ Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.): Coltivatori diretti, artigiani e

piccoli commercianti in cui prevale il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia. Tradizionalmente esonerati dal

fallimento (art. 2221 c.c.), dalle scritture contabili e

(originariamente) dall'iscrizione nel registro delle imprese.

●​ Impresa Artigiana (L. 443/1985):

○​ Definita da limiti dimensionali precisi (es. numero massimo di

dipendenti a seconda che si tratti di produzione in serie,

artistica, edilizia o trasporti).

○​ Richiede che l'imprenditore svolga in misura prevalente il

proprio lavoro (anche manuale) nel processo produttivo.

○​ Può essere esercitata anche in forma societaria (escluse

S.p.a. e S.a.p.a.) purché la maggioranza dei soci lavori

prevalentemente nel processo produttivo.

●​ Impresa Familiare (Art. 230-bis c.c.):

○​ Riguarda i casi in cui l'imprenditore si avvale della

collaborazione continuativa di coniuge, parenti entro il 3°

grado e affini entro il 2°.

○​ Resta un'impresa indi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrimazz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Catania Armando.

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