RISPOSTE AGLI ARGOMENTI
1. titoli di credito: letteraria ed autonomia, circolazione della legittimazione,
trasferimento diritto cartolare
2. la girata
3. aumento di capitale
4. le obbligazioni convertibili
5. l’ammortamento dei titoli di credito
6. la responsabilità degli amministratori
7. la fusione, scissione e trasformazione
8. le assemblee
9. i patti parasociali
10. cooperative
11. costituzione S.p.A.
12. conferimenti S.r.l.
13. esclusione del socio
14. estinzione dei titoli di credito
15. diritto di voto
16. cambiale, avallo e protesto
17. riduzione capitale per perdite
18. azioni inoptate
19. riserve
20. azioni proprie
21. diritto di opzione
22. diritto di prelazione
23. limiti circolazione delle azioni
24. trasferimento eterogeneo
25. azione di responsabilità
26. titolo al portatore
27. nullità e annullabilità delle delibere assembleari
28. Le funzioni di controllo
29. Lo scioglimento
30. Società collegate, controllate e gruppo
1) Titoli di credito: principi di letteralità e autonomia, della legittimazione e della circolazione
del diritto cartolare.
I titoli di credito sono documenti che incorporano un diritto, nel senso che il diritto non può essere
esercitato se non mediante il possesso del documento. Il loro funzionamento è fondato su due
principi cardine: letteralità e autonomia.
Il principio di letteralità significa che il contenuto, l’estensione e le modalità di esercizio del diritto
sono determinate esclusivamente da ciò che risulta dal testo del titolo. Il debitore cartolare è quindi
obbligato solo per quanto è letteralmente indicato nel documento, senza che possano rilevare
accordi extra-cartolari. “il titolo parla da sé”
Il principio di autonomia implica che ogni possessore del titolo acquista un diritto nuovo e
indipendente rispetto a quello dei precedenti possessori. Da ciò deriva che le eccezioni personali
opponibili a un precedente titolare non possono essere opposte al successivo possessore di buona
fede. “il diritto segue il titolo”
Quanto alla legittimazione, essa consiste nella presunzione legale di titolarità del diritto in capo a
chi possiede il titolo secondo le forme previste dalla legge. La legittimazione varia a seconda che si
tratti di titoli al portatore, all’ordine o nominativi. Al portatore basta la consegna del titolo,
all’ordine serve la girata più la consegna del titolo, nominativi deve essere iscritto nel registro
dell’emittente il nuovo creditore.
La circolazione del diritto cartolare coincide con la circolazione del titolo stesso, che avviene
secondo le modalità tipiche del singolo titolo, consentendo il trasferimento del diritto senza
necessità di ulteriori formalità.
2) La girata.
La girata è l’atto mediante il quale si trasferisce un titolo di credito all’ordine. Essa consiste in una
dichiarazione scritta sul titolo, o su un foglio ad esso allegato, sottoscritta dal girante.
La girata può essere piena, quando indica il nome del giratario, oppure in bianco, quando si limita
alla sola firma del girante, consentendo la circolazione del titolo mediante semplice consegna.
Esistono poi girate particolari, come la girata per procura, che attribuisce solo il potere di
riscossione, e la girata a garanzia, che ha funzione di pegno.
Dal punto di vista degli effetti, la girata trasferisce il diritto cartolare e comporta, salvo patto
contrario, la responsabilità del girante per l’adempimento dell’obbligazione cartolare nei confronti
dei successivi possessori.
3) Aumento di capitale.
L’aumento di capitale è un’operazione mediante la quale la società incrementa il proprio capitale
sociale. Si distingue in aumento reale e aumento nominale.
L’aumento reale comporta l’afflusso di nuovi conferimenti, in denaro o in natura, ed è diretto a
rafforzare il patrimonio della società. L’aumento nominale, invece, non comporta nuovi apporti,
ma consiste nell’imputazione di riserve o fondi disponibili a capitale sociale oppure nel caso delle
S.p.a. anche emissione di azioni gratuite o aumento del valore netto di quelle possedute.
Nella S.p.A. l’aumento di capitale è deliberato dall’assemblea straordinaria e deve rispettare il
diritto di opzione dei soci, che consente loro di sottoscrivere le nuove azioni in proporzione alla
partecipazione posseduta, al fine di evitare la diluizione della loro posizione.
4) Le obbligazioni convertibili.
Le obbligazioni convertibili sono titoli di debito che attribuiscono al loro titolare il diritto di
convertirle in azioni della società emittente o da società diverse, secondo un rapporto di conversione
predeterminato. Convertendo si avrà un rapporto di partecipazione ovvero si acquistano diritti e
poteri come un socio
La loro emissione richiede una deliberazione dell’assemblea straordinaria, poiché comporta una
potenziale modifica del capitale sociale. Contestualmente deve essere deliberato un aumento di
capitale a servizio della conversione.
Questa forma di finanziamento consente alla società di reperire risorse inizialmente a titolo di
debito, rinviando l’ingresso dei sottoscrittori nel capitale sociale, e rappresenta quindi uno
strumento ibrido tra capitale di rischio e capitale di credito.
5) L’ammortamento dei titoli di credito.
L’ammortamento dei titoli di credito è il procedimento previsto per tutelare il titolare in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo.
Il titolare può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere un decreto che dichiari inefficace il titolo
smarrito. Dopo la pubblicazione del decreto e decorso il termine previsto dalla legge senza
opposizioni (30 giorni), il titolare può ottenere il pagamento o il rilascio di un duplicato.
L’ammortamento consente quindi di evitare che il debitore sia esposto al rischio di un doppio
pagamento.
6) La responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico e dalle specifiche competenze.
La responsabilità degli amministratori può configurarsi:
verso la società, mediante l’azione sociale di responsabilità;
verso i creditori sociali, quando il patrimonio sociale ris
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