1 Appunti diritto commerciale A.A. 2020/2021
Libro V Codice civile
Lavoratori autonomi professionisti intellettuali —> 3 categorie: (es. commercialista, avvocato, ingegneri..), soggetti che possono esercitare la professione dopo aver ottenuto un titolo di studio (es. laurea) e superato un esame di stato (o concorso) e che concludono con il cliente un contratto d’opera intellettuale (obbligazione di mezzi e non di risultato). Non sono mai in quanto tali imprenditori e dunque sono sottratti alla disciplina dello statuto dell’imprenditore, hanno uno specifico statuto.
Prestatori d’opera non intellettuale, la seconda categoria comprende in parte gli imprenditori individuali e collettivi. Artisti.
Ultima categoria sono gli Art. 2082 c.c.
Chi sono gli imprenditori?
(Traccia la linea di confine fra la figura dell’imprenditore e quella del lavoratore autonomo) —> “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Si è quindi imprenditori in virtù del fatto di svolgere una certa attività che ha caratteristiche ben precise:
- “Attività” - l’impresa è (serie coordinata di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi; è dunque attività produttiva di nuova ricchezza.
- “Professionalmente” - vuol dire che l’attività deve essere principale per il soggetto tanto da essere un’importante fonte di sostentamento (in tutto o in parte), significa fare di quell’attività una professione anche se non è necessario che sia l’unica attività che quel soggetto svolge. Sono necessarie la continuità (salvo attività stagionali) e l’importanza dell’attività, l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.
- “Economica” - vuol dire che l’attività produttiva deve essere esercitata con metodo economico e dunque con modalità che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica (non è requisito essenziale lo scopo di lucro).
- “Organizzata” - vuol dire prevederne i modi, i tempi ecc. e l’organizzazione varia a seconda del tipo e delle dimensioni dell’attività.
L’art. 2082 copre tutte le attività d’impresa: sia produzione che scambio di beni o servizi.
Si è imprenditori per ciò che si fa, che lo si voglia o meno. Ne derivano anche una serie di obblighi di tipo pubblicistico la cui mancanza comporta delle sanzioni.
Distinzioni fra gli imprenditori
Vi sono delle distinzioni fra gli imprenditori (criterio dimensionale e tipologico dell’attività), alle varie categorie di imprenditori si applicano regole in parte diverse.
Tutti gli imprenditori (agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici) sono assoggettati ad una disciplina base comune; chi poi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche ad un ulteriore e specifico statuto, integrativo di quello generale —> statuto tipico dell’imprenditore commerciale.
Distinzione di carattere tipologico
—> distinguono gli imprenditori in base al tipo di attività svolta (oggetto dell’impresa): si distingue fra attività di impresa agricola esercitata dall’imprenditore agricolo (categoria speciale) e l’attività di impresa commerciale esercitata dall’imprenditore commerciale (categoria generale).
Art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo) e art. 2195 c.c. (imprenditore commerciale) —> data la totalità degli imprenditori e ricavato l’insieme degli imprenditori agricoli si può dire in generale che tutti gli imprenditori che non siano agricoli sono commerciali (l’elenco previsto dall’art. 2195 dunque è meramente esemplificativo). Non esistono altre categorie di imprenditori oltre a queste.
Imprenditori agricoli
Gli imprenditori agricoli (categoria speciale) hanno regole più favorevoli e sono sottoposti solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale (es. sono esonerati da alcuni obblighi che ha l’imprenditore commerciale; sono sottratti dalle procedure concorsuali in caso di insolvenza..).
Ratio di questa scelta: —> per gli imprenditori agricoli, oltre al rischio del mercato (es. rischio che l’attività si riveli non economica) che è comune a tutti gli imprenditori, si aggiungono altri rischi ad esempio di tipo climatico (es. calamità naturali, alluvioni, siccità..); ciò giustifica le regole più favorevoli.
Attualmente però bisogna dire che ci sono anche molti imprenditori commerciali che sono soggetti a rischi simili (es. gestori di stabilimenti balneari o di impianti di risalita).
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Le fonti del diritto europeo poi (es. regolamenti direttamente applicabili, direttive che devono essere riprese dal legislatore interno..) hanno una forte rilevanza e continuano ad andare in direzione di regole sempre più favorevoli per gli imprenditori agricoli (sono stati previsti anche dei fondi europei a favore degli imprenditori agricoli).
L’art. 2135 è stato interamente riformato nel 2001 (art. 1 d.lgs. 228 18.05.2001): c’è stato un ampliamento del sottoinsieme degli imprenditori agricoli, si è consentito agli imprenditori agricoli di essere più numerosi e di utilizzare i finanziamenti europei anche per attività che tradizionalmente non sono strettamente agricole (es. attività agrituristica).
È stata però mantenuta la distinzione delle attività agricole in due categorie: le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione.
Art. 2135 c.c.
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.” —> Nuovo =
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
—> Comma 1: si è imprenditori per ciò che si fa; le attività agricole principali sono tre ovvero coltivazione del fondo (vengono sfruttati i frutti che vengono prodotti), allevamento di animali e selvicoltura (la piantagione e il taglio degli alberi; il semplice tagliaboschi non è un imprenditore agricolo perché non pianta l’albero).
Poi si possono svolgere attività connesse: attività che di per sé sole sarebbero attività d’impresa commerciale ma rientrano nell’ambito dell’impresa agricola se il soggetto svolge comunque una delle attività principali (devono essere connesse con una delle 3 attività agricole essenziali).
Comma 2: —> per ciclo biologico si intende il ciclo della vita; per fase necessaria del ciclo biologico si intende una fase sufficiente ampia da potersi considerare essenziale (deve coprire un arco di tempo significativo nella vita della pianta/animale). Prima l’attività d’impresa agricola era legata alla terra, con la riforma sono state aggiunte le acque (es. itticoltura - allevamento di pesci), dunque oggi si può ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali sia sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.
Comma 3: —> l’attività connessa deve derivare almeno per la metà dall’attività principale (es. nella trasformazione dell’uva in vino più della metà dell’uva deve derivare dalla coltivazione del proprio fondo).
La maggiore novità però sta nella seconda parte: si dà all’imprenditore agricolo la possibilità di sfruttare le attrezzature che impiega nell’esercizio della propria attività per svolgere attività connesse, ad esempio negli agriturismi le pietanze che vengono servite devono essere realizzate per almeno la metà con prodotti provenienti dall’attività agricola. La legge però si riserva la facoltà di disciplinare lo svolgimento dell’attività agrituristica (oggi ciascuna regione ha le proprie leggi).
In conclusione necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
Delle leggi speciali individuano nella categoria degli imprenditori agricoli gli imprenditori agricoli professionali ovvero quelli che svolgano un’attività che impieghi almeno il 50% della loro giornata lavorativa e da cui traggano almeno il 50% dei propri redditi. Questa è la condizione per l’applicazione di alcune leggi più favorevoli.
Distinzione di carattere dimensionale
—> (per gli imprenditori più piccoli sono previste delle regole più favorevoli rispetto agli imprenditori medio-grandi): l’art. 2083 c.c. dà la definizione di piccoli imprenditori = “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”
Ciò che distingue principalmente i piccoli imprenditori da quelli medio-grandi ad esempio è che sono sottratti dal fallimento in caso di insolvenza essendo soggetti solo allo statuto generale dell’imprenditore.
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Le tre figure tipiche sono dunque: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti; per aversi piccola impresa è necessario che l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa e che il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa —> è necessario che l’apporto personale dell’imprenditore e dei suoi familiari caratterizzino i beni o servizi prodotti.
Oltre alla definizione del Codice Civile c’era anche un legge fallimentare che fissava una definizione di piccolo imprenditore ma, in seguito ad una serie di riforme, attualmente la legge individua solo alcuni parametri dimensionali dell’impresa al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce (300.000 euro di attivo patrimoniale, 200.000 euro di ricavi lordi, 500.000 euro di debiti) —> quindi oggi chi può essere dichiarato fallito si determina esclusivamente in base a questi criteri dimensionali mentre la definizione di piccolo imprenditore che dà il Codice Civile rileva solo per l’applicazione della restante parte dello statuto dell’imprenditore commerciale.
Coltivatore diretto del fondo
Per coltivatore diretto del fondo si intende un imprenditore agricolo che svolge solo o principalmente attività di coltivazione del fondo (non allevamento di animali o selvicoltura) e che impiega nella coltivazione del fondo un contenuto numero di macchinari. In realtà dal punto di vista della disciplina applicabile non c’è una vera e propria differenza fra l’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore (coltivatore diretto del fondo); più rilevanti sono invece le discipline degli artigiani e dei piccoli commercianti (sono sostanzialmente i piccoli imprenditori commerciali).
Piccoli commercianti
Piccoli commercianti: non c’è nessuna norma che li definisca all’interno del Codice; prima era la legislazione speciale a disciplinarli ma poi è intervenuta una legge fiscale che ha cancellato i parametri previsti per l’individuazione di questa categoria.
Artigiani
Artigiani: sono definiti dalla legge speciale (l’oggetto dell’impresa può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi; il ruolo dell’artigiano nell’impresa è svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo) e anche la Costituzione li nomina (art. 45 comma 2 “la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”). È previsto ad esempio un regime fiscale e contributivo più favorevole.
Il legislatore ha previsto i criteri per l’individuazione degli imprenditori artigiani previsti dall’art. 1 della legge fallimentare (Regio decreto n° 267 del 1942) sostituita dal d. lgs. 14/2019 che però non è ancora entrato in vigore. In ogni caso è previsto che siano soggetti a fallimento in caso di insolvenza imprenditori che nei 3 anni precedenti abbiano superato almeno una di queste tre soglie: ricavi pari ad almeno 200.000 euro l’anno, investimenti nell’impresa per almeno 300.000 euro o debiti per almeno 500.000 euro. Quindi i piccoli commercianti e gli artigiani sono piccoli imprenditori se non superano una di queste soglie.
—> Tutti gli imprenditori che non sono agricoli sono commerciali e tutti gli imprenditori che non sono piccoli imprenditori sono medio-grandi.
Impresa familiare
È intervenuta poi la disciplina dell’impresa familiare: art. 230 bis c.c. —> è l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° e gli affini entro il 2° dell’imprenditore. È prevista una tutela minima del lavoro familiare nell’impresa che trova applicazione quando non sia configurabile un diverso rapporto giuridico.
Sul piano patrimoniale sono riconosciuti: il diritto al mantenimento, il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa, il diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda e il diritto di prelazione sull’azienda.
Sul piano amministrativo è previsto che le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa e talune altre decisioni di particolare rilievo sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
Infine è previsto che il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti.
—> Un’ultima distinzione si può fare in ragione della natura del soggetto che esercita l’impresa che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
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Statuto dell’imprenditore commerciale
—> L’imprenditore commerciale è destinatario di una particolare disciplina dell’attività in parte comune agli altri imprenditori (statuto generale dell’imprenditore), in parte propria e specifica che è appunto lo statuto speciale dell’imprenditore commerciale.
Si tratta di regole nel Codice Civile (obblighi in capo all’imprenditore commerciale) che non valgono per l’imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore e consistono in:
- Disciplina del registro delle imprese (sistema di pubblicità legale).
- Disciplina della rappresentanza institoria.
- Disciplina delle scritture contabili e libri contabili.
- Previsione dell’applicazione del fallimento e delle altre procedure concorsuali in caso dell’insolvenza dell’imprenditore.
1. Art. 2188 ss. c.c. Disciplina del registro delle imprese
—> È previsto l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa, in tal modo le relative informazioni non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) ma diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza (conoscibilità legale).
Il registro delle imprese (divenuto operante agli inizi del 1997) è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal Codice Civile anche se ormai è diventato strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese visto che l’iscrizione nel registro è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori ed alle società semplici; sia pure inizialmente solo con effetti di mera pubblicità-notizia per tutte e tre le categorie, ma oggi con effetti di pubblicità legale anche per gli imprenditori agricoli.
È un registro pubblico oggi tenuto in via informatica mentre prima era cartaceo, ed è istituito in ciascuna provincia presso gli uffici della camera di commercio industria artigianato agricoltura (il funzionario in camera di commercio addetto è definito il conservatore del registro delle imprese).
É previsto che la tenuta del registro delle imprese e la soluzione degli eventuali contrasti che dovessero sorgere in ordine all’iscrizione o all’iscrivibilità nel registro vengono risolte dal tribunale il quale sorveglia sulla tenuta del registro tramite un magistrato dell’ufficio del tribunale del luogo ove ha sede la camera di commercio che è il cosiddetto giudice del registro delle imprese che prende tutte le decisioni
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