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Caratteri del sistema successorio

Concetti generali sulla successione mortis causa

La disciplina della successione mortis causa ha lo scopo di assicurare la circolazione delle situazioni giuridiche soggettive riferibili ad una persona fisica dopo la sua morte (che coincide con l’estinzione della sua capacità giuridica). L’ordinamento garantisce (tramite la delazione testamentaria o, in mancanza totale o parziale di questa, tramite quella legittima) l’individuazione di un nuovo titolare delle situazioni giuridiche soggettive trasmissibili (che non si estinguono cioè con la morte del titolare).

La morte della persona fisica costituisce fatto giuridico da cui l’ordinamento fa derivare effetti, in primo luogo individuando le persone fisiche o giuridiche che possono divenire titolari dei rapporti in precedenza facenti capo al de cuius, a condizione che tali rapporti possano continuare ad esistere a seguito della morte del loro titolare. La dottrina classica insegna che la caratteristica della successione è la permanente identità della posizione giuridica: in sostanza il successore si trova nella stessa posizione del de cuius. Il fenomeno novativo è estraneo alla successione in quanto non si realizza l’estinzione di un rapporto con la contemporanea nascita di uno nuovo tra soggetti diversi.

Fattispecie a formazione progressiva

La successione mortis causa consiste in una fattispecie a formazione progressiva, in cui le fasi principali sono: apertura della successione, vocazione del delato e accettazione (se la devoluzione avviene a titolo di eredità). Il delato subentra nel complesso o in una quota dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, assumendo la qualità di erede o legatario, nozioni a cui si sovrappongono rispettivamente quella di successore a titolo universale e particolare.

Situazioni giuridiche trasmissibili

Le situazioni giuridiche trasmissibili costituiscono il patrimonio in senso successorio: insieme delle situazioni giuridiche attive e passive suscettibili di trasferimento per causa di morte da una persona fisica a una persona fisica o giuridica. Per realizzare l’interesse alla prosecuzione dei rapporti giuridici dopo la morte del titolare si possono usare meccanismi negozi successori propri del diritto contrattuale che interagiscono con quelli mortis causa: i negozi successori anticipatori realizzano durante la vita del disponente assetti giuridici che producono effetti anche dopo la sua morte.

I negozi successori anticipatori hanno un ulteriore vantaggio: producendo effetti anche nell’immediato, il disponente può controllare lo svolgimento del programma quando è ancora in vita ed eventualmente prevedere correttivi, potendo configurarsi anche la retrocessione dall’attribuzione. Questo approccio deriva da una visione moderna che pone al centro dei fenomeni giuridici l’interesse rilevante penetrato nell’atto (“motivo oggettivato” o “causa in concreto”).

Successione e integrazione europea

Questa interrelazione tra atti mortis causa e inter vivos è tenuta presente anche dal legislatore europeo. Il regolamento 650/2012 individua il sistema successorio mediante la sintesi di “successione” e “patti successori”. Per successione si intende la successione a causa di morte comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti, e obbligazioni a causa di morte, sia che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte, o di un trasferimento per effetto di successione ab intestato. Per patto successorio si intende l’accordo che conferisce, modifica, o revoca, con o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo.

Al centro del diritto successorio si pone l’atto di autonomia privata e la volontà del disponente, per la cui attuazione si può far ricorso al testamento (negozio mortis causa) o ai contratti (negozi inter vivos con effetti successori anticipatori) che possono trovare applicazione anche congiunta. Il ricorso alla successione legale è visto dal legislatore come uno strumento residuale.

Leggi e competenze secondo il regolamento 650/2012

  • La legge applicabile alla successione del cittadino dell’Unione;
  • La competenza degli organi giurisdizionali a decidere sulle controversie in materia successoria;
  • La legittimazione alla successione di determinate persone indicate nel “Certificato successorio europeo”.

Riguardo al primo punto, la legge applicabile è quella dello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso, salva la possibilità per lo stesso di indicare la legge dello Stato di cui è cittadino al momento della scelta o a quello della morte. La legge individuata disciplina l’intera successione, con particolare riguardo a:

  • Cause, momento e luogo dell’apertura della successione;
  • Determinazione dei beneficiari, delle loro rispettive quote, degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione di altri diritti successori compresi quelli del coniuge e del convivente superstite;
  • Capacità di succedere;
  • Diseredazione e indegnità;
  • Il trasferimento agli eredi e ai legatari dei beni, dei diritti ed obblighi costituenti la successione, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato o della rinuncia all’eredità o al legato;
  • I poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità;
  • La responsabilità per i debiti ereditari;
  • La quota disponibile, le quote di legittima e le altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte, eventuali diritti che i congiunti stretti del defunto vantano nei confronti dell’eredità e degli eredi;
  • La collocazione e la riduzione delle liberalità e la loro presa in considerazione nel calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
  • La divisione dell’eredità.

Sia alle disposizioni successorie che ai patti successori si applica la legge che sarebbe stata applicabile alla successione della persona, o delle persone interessate dal patto, se il decesso si fosse verificato il giorno dell’effettuazione della disposizione o della conclusione del patto.

Rispetto al secondo punto, la competenza sull’intera successione degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso, salva la possibilità per le parti di indicare la legge dello Stato di cui si è cittadini al momento della scelta o a quello della morte.

In merito al terzo punto, è prevista l’istituzione del “Certificato successorio europeo” che viene rilasciato per essere usato in un altro stato membro e produce tali effetti:

  • Gli effetti valgono in tutti gli Stati membri;
  • Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile;
  • La persona menzionata nel certificato come erede/legatario/esecutore testamentario/amministratore dell’eredità si presume che possieda la qualità indicata nel certificato, senza che tali diritti/poteri siano oggetto di condizioni o restrizioni diverse da quelle previste nel certificato stesso.

Il regolamento non vincola UK, Irlanda e Danimarca, e ha come obiettivo uniformare il diritto successorio nei suoi aspetti rilevanti per la circolazione delle persone e beni all’interno del mercato comune. La Commissione nel 2005 aveva presentato il “Libro verde sulle successioni e i testamenti” per preparare i futuri interventi normativi. Il libro verde evidenzia la sempre maggior rilevanza del fenomeno dell’apertura delle successioni di cittadini dell’UE al di fuori del loro paese di origine e la grande disparità sostanziale e processuale nelle legislazioni nazionali. Secondo la Commissione non è ancora possibile un’armonizzazione del diritto sostanziale, ed ha quindi proposto di agire almeno inizialmente sulle norme che disciplinano il conflitto delle leggi applicabili.

Il diritto dell’UE già influenza l’applicazione del diritto nazionale per effetto dei principi propri dell’ordinamento UE, applicabili anche se relativi ad una materia come quella successoria. Es. normativa italiana sul patto di famiglia che rompe la disciplina nazionale in materia di tutela dei legittimari e che si ispira alla Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, diretta a conseguire una successione delle aziende e delle società che tenga conto delle loro specifiche caratteristiche produttive; secondo tale comunicazione dove i patti successori sono vietati (Italia) gli Stati membri dovrebbero considerare di introdurli in quanto la proibizione complica una sana gestione patrimoniale delle imprese, soprattutto quelle medio-piccole.

Unità della successione e principi costituzionali

La disciplina della successione è stata interessata:

  • Dalla riforma del d. di famiglia del 1975;
  • Dalla riforma della filiazione del 2012/2013;
  • Da interventi della Corte costituzionale;
  • Da disposizioni speciali.

Tali interventi di fatto però hanno lasciato inalterato l’assetto delle successioni. Il diritto successorio è ancora basato su un approccio fortemente patrimonialistico e formalistico, che non tiene conto né della funzione sociale della proprietà né dei principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà. Rimane pervaso dal concetto di parità formale e fondato principalmente sul principio di unità della successione, cioè dal rifiuto di qualsiasi differenziazione rispetto all’origine o alla natura dei beni e delle qualità personali degli eredi, con conseguente applicazione:

  • A livello della vocazione, del criterio di chiamata in quota astratta uguale;
  • In sede di divisione dell’eredità, della regola di uguaglianza quantitativa e qualitativa dei beni.

Basti pensare ai soggetti deboli (anziani o portatori di handicap) la cui tutela è affidata quasi esclusivamente alla sostituzione fedecommissaria, legata alla misura di protezione estrema dell’interdizione, o dall’estensione della relativa disciplina all’amministrazione di sostegno. Poca considerazione è data alle caratteristiche dei beni, senza che venga distinta la funzione produttiva o meno nella concezione della proprietà del c.c.

La rigidità dell’attuale disciplina successoria è attenuata dall’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, ed è superata nella pratica dall’applicazione di altre discipline es. ipotesi del coniuge separato a cui sia stata addebitata la separazione, il quale rinuncia ad impugnare la sentenza per ottenere altri vantaggi, ma dispone dei propri diritti successori: il meccanismo di separazione/divorzio/successione è idoneo a creare un atto di disposizione implicito sui diritti successori del coniuge, così da determinare, a seguito di divorzio, la perdita dei propri diritti successori.

La rigidità del sistema è attenuata anche dalla legislazione del 2006 introduttiva del patto di famiglia, la cui ratio è prevenire il rischio di disgregazione in cui incorre l’impresa qualora vi si verifichi un passaggio generazionale, garantendo agli altri legittimari, esclusi dall’attribuzione in natura dei beni, la liquidazione della quota riservata.

Ci sono poi eccezioni contenute in leggi speciali legate alla natura dei beni o a particolari rapporti esistenti tra ereditando e beneficiario, che limitano la libertà testamentaria, soprattutto in riferimento al principio di unità della successione e costituiscono il maggior contributo all’adattamento del fenomeno successorio al nuovo quadro costituzionale. Con tali specifiche disposizioni sono stati disciplinati aspetti delle vicende patrimoniali successive alla morte della persona fisica, derogando al principio di unità del patrimonio successorio, creando successioni anomale legali. Disposizioni speciali hanno valorizzato l’azienda: le norme che riguardano ad es. l’impresa familiare e quella agricola, che privilegiano i soggetti che esercitano già una certa attività imprenditoriale rispetto a coloro che sarebbero eredi legittimi o necessari a norma del c.c.

Altre ipotesi di successione anomala esaltano l’effettiva condizione delle persone es. morte del lavoratore dipendente e la successione nelle indennità di trattamento di fine rapporto e di mancato preavviso, in cui entrano in gioco (se vivevano a carico del defunto) anche i parenti entro il 3o e gli affini entro il 2o, e il coniuge divorziato se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno.

Accertamento della morte

Il fatto giuridico che determina l’apertura della successione è la morte della persona fisica; il momento della morte è fissato dalla legge distinguendo 2 ipotesi:

  • Morte per arresto cardiaco, accertata da un medico con il rilievo continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo o digitale;
  • Morte di soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio, accertata per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, il periodo di osservazione non può essere inferiore a 6 ore anche per i bambini.

Nei neonati l’accertamento della morte può essere eseguito solo se la nascita sia avvenuta dopo la 38esima settimana di gestazione e dopo una settimana di vita extrauterina. In altri termini, si ha morte nell’attimo in cui è accertata la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Per le persone affette da lesioni encefaliche sottoposte a trattamento rianimatorio, salvo casi particolari, il d.m. 11-4-2008 stabilisce che il momento della morte coincide con l’inizio della coesistenza di:

  • Assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;
  • Assenza dei riflessi del tronco encefalico;
  • Assenza di respiro spontaneo;
  • Assenza di attività elettrica celebrale;
  • Assenza di flusso ematico encefalico preventivamente documentata.

L’esistenza simultanea di tali condizioni è stabilita da un collegio di medici per almeno 2 volte, all’inizio e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta. Nel caso di lesioni encefaliche, o nel caso la persona sia sottoposta a misure rianimatorie, l’accertamento della morte dipende anche dalla diligenza tramite cui viene posto in essere il processo di osservazione. Chi ha interesse, ad es. per ragioni successorie, può richiedere giudizialmente l’immediato avvio dell’accertamento.

L’evento della morte è reso pubblico tramite la trascrizione dell’atto di morte nei registri dello stato civile; gli atti di nascita/matrimonio/morte sono formati nel Comune in cui tali fatti accadono. L’atto di morte deve contenere nome e cognome, luogo, giorno e ora del decesso, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del defunto, nome e cognome del coniuge se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato. Se non tutte le informazioni sono note ma il cadavere è stato riconosciuto, l’ufficiale di stato civile ne fa menzione nell’atto. Non si possono riportare le circostanze come la morte violenta o avvenuta in un istituto di pena. Se ricorrono i presupposti, gli atti di morte possono essere rettificati per eliminare eventuali difformità tra la situazione di fatto e quella che risulta dall’atto.

In caso di decesso all’estero la dichiarazione di morte è resa all’autorità consolare e all’autorità locale competente, che trasmette per la trascrizione copia degli atti e provvedimenti formati all’estero relativi al cittadino italiano all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto, o a quello del Comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. La trascrizione deve avvenire anche se il defunto ha perso la cittadinanza italiana. Se la morte avviene in un Paese che non ha rappresentanza diplomatica italiana, ma c’è un’ambasciata o consolato di un altro Paese dell’UE si usufruisce della tutela delle autorità diplomatiche o consolari di qualunque altro Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di questo. La rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro devono informare subito il Ministero degli esteri del Paese d’origine del deceduto e si occuperà di altre incombenze con il consenso dei familiari (sepoltura, cremazione). Gli atti di morte formati all’estero e trascritti nei registri di stato civile italiani hanno la stessa efficacia di quelli formati in Italia.

In caso di decesso di un cittadino straniero l’ufficiale dello stato civile spedisce copia dell’atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all’autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui era cittadino il defunto. In caso di decesso durante un viaggio marittimo o aereo, si applica il codice della navigazione purché compatibile con il regolamento dello stato civile: le funzioni di ufficiale di stato civile sono svolte dal comandante della nave e dell’aeromobile, che registrano le morti sui registri di bordo. Gli atti e i processi verbali avvenuti durante il viaggio sono trascritti dall’ufficiale di stato civile del luogo di primo approdo della nave/aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell’aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparsa.

Se il decesso avviene durante un viaggio in treno il capo del convoglio redige un processo verbale e lo consegna al capo stazione del luogo dove si effettua la prima fermata, che trasmette all’ufficiale di stato civile competente per la trascrizione.

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