Storia delle istituzioni politiche
Il concetto di rappresentanza nell'Ottocento
La storia costituzionale europea è da intendersi soprattutto come storia dell'evoluzione del concetto di rappresentanza politica. L'affermarsi degli ordinamenti liberali lungo tutto il XIX secolo portò con sé quello che, ancora oggi, pare essere il fondamento della rappresentatività dei regimi politici, ovvero uno stretto nesso di responsabilità istituzionalizzata attraverso un periodico circuito elettorale tra governanti e governati. Per mettere a fuoco questo concetto occorre comprendere cosa significa il termine “rappresentare”, nell'esperienza giuridico-europea dal medioevo in poi.
Sul piano delle istituzioni l'affermazione della rappresentanza politica negli Stati liberali ha coinciso con la parlamentarizzazione e la democratizzazione dei sistemi politici, ma non si è ben chiarito quale gerarchia di valori dovesse soddisfare. Solo infatti con i regimi costituzionali del secolo scorso si è fatta strada, peraltro non senza difficoltà, l'idea che la rappresentanza fosse una procedura elettorale e che il suo istituto naturale in cui confluire fosse il Parlamento, principale titolare della funzione di controllo e indirizzo nei confronti del potere esecutivo. A questo risultato si è giunti seguendo percorsi storici non univoci che hanno visto spesso vettori teorici distinti partire da posizioni divergenti e poi confluire e convivere in casi storici concreti.
Il significato di rappresentanza
Il termine rappresentanza ha una grande estensività, ossia possiede un gran numero di caratteristiche e si può riferire a molti casi concreti. Inoltre, per quanto riguarda l'approccio ad ogni teoria, è necessario distinguere tra descrittivi (che muovono dalle concrete esperienze storiche) e prescrittivi (che invece si riferiscono ad aspetti la cui realizzazione è idealmente auspicata).
Pitkin individua cinque varianti dello stesso termine semantico. Il rappresentare viene considerato: 1) con accezione simbolica, 2) come azione nell’interesse di chi non può agire personalmente, 3) come specchio / riproduzione fedele della realtà, 4) come responsabilità, 5) come attribuzione di autorità. Il vantaggio di questa suddivisione è di fornire una griglia di lettura del termine tale da permettere una sua individuazione anche in campi che non sono strettamente legati alla sfera della politica pubblica.
Nel periodo del parlamentarismo pre-moderno, in un assetto istituzionale non ancora standardizzato e calato in un sistema medioevale decentrato, le raffigurazioni della rappresentanza non erano ancora sviluppate nella loro dimensione politica, quanto piuttosto in quella giuridica. La funzione del Parlamento era quindi quella di autotutelarsi e quella del potere monarchico la formazione del consenso in una società frammentata. Il modello di rappresentanza era basato su un rapporto di pura delega, cosicché chi ne era investito non godeva di alcuna autorità nei confronti di chi ne era il mandante, ma da puro esecutore, gli rimaneva legato da un potere di revoca, e questa classe di rappresentanza avveniva per nomina.
Nel periodo dell’ancien régime, invece, caratterizzato dal principio dell’assolutismo regio, l’idea di rappresentanza acquistò basi meno localistiche e più simboliche e, traendo giustificazione dalla teoria dell’attribuzione divina del potere sovrano, identificava nel solo monarca il rappresentante dello Stato in quanto egli «era» lo Stato.
Nel corso dell’evoluzione politica europea del XIX secolo ci si allontanò progressivamente da questa idea di rappresentanza propria dell’ancien régime assolutistico a vantaggio di una nuova concezione di rappresentanza che vide la luce all’interno dei sistemi politici liberali. In quel periodo sono riscontrabili due transizioni: quella che, nella prima metà del secolo, vide concludersi il passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale; l’altra, tra XIX e XX secolo, vide trasformarsi i rapporti tra Stato e società rinnovando il carattere rappresentativo del sistema politico-costituzionale con una istituzionalizzazione del pluralismo dei partiti nello Stato.
Il concetto di rappresentanza nel sistema politico liberale
Definire quando al modello rappresentativo medioevale succede quello assolutista e poi a questo quello liberale non è agevole dato che si parla di trasformazioni che si ripercossero soprattutto sui contenuti e sulle funzioni di istituzioni già esistenti e destinate a sopravvivere nella loro forma generale.
La prima transizione
La prima di queste due transizioni ebbe inizio con la Rivoluzione Francese e la sua conclusione si colloca verso la metà del secolo scorso. Sartori considera la Costituzione francese del 1791 come l’inizio più evidente del distacco sia dalla concezione privatistica della rappresentanza che era alla base del rapporto elettore-eletto nel medioevo, sia dalla concezione della sovranità assoluta del tipo “L’Etat c’est moi” di Luigi XVI. Il periodo fu segnato dall’approvazione delle carte costituzionali che portò nel corso dei primi decenni del XIX secolo all’affermarsi di forme di governo monarchico costituzionali nelle quali, pur rimanendo forte la figura del Monarca, il pensiero liberale si contraddistinse per l’individuazione di quel concetto rafforzato di Stato “soggetto ideale” di tipo hegeliano, depositario della sovranità, che supera e riunisce in sé sia il re che il popolo. Lo Stato diventa l’unico detentore di legalità e legittimità (Stato di diritto) e furono inserite procedure formalizzate e immutabili, la più importante è sicuramente quella elettiva attorno alla quale si concentrò il carattere rappresentativo del sistema. Inoltre andò ad affermarsi il legame fiduciario tra legislativo ed esecutivo.
Per quanto riguarda il tema della rappresentanza, il dibattito in questa fase si fermò su tre questioni fondamentali:
- Chi detiene la sovranità?
- Chi è il cittadino, ovvero chi può godere del diritto politico di voto?
- Come individuare la rappresentanza e quali meccanismi di computo dei voti sono da recepire?
Sulla prima questione si confrontarono due posizioni, una “democratica” e una “dottrinaria”. La prima fu sconfitta già nell’Assemblea Francese del 1789, che mise al centro il concetto di sovranità del popolo. Prevedeva che i deputati eletti fossero vincolati dal corpo elettorale e da un mandato imperativo (revocabile), era quindi un rapporto di delega. Il popolo aveva un ruolo attivo e diretto nella formazione delle scelte dello Stato (democrazia diretta).
A ciò venne preferita la concezione dottrinaria, in cui la sovranità non risiede nel popolo ma nella Nazione, una e indivisibile, che ne diventa unica depositaria. La volontà generale sovrana è la volontà della Nazione, la volontà della Nazione è solo quella dei rappresentanti. Per cui si sarebbe concentrata nella classe politica la discrezionalità di tutta l’azione.
Per quanto concerne la seconda questione, quindi chi potesse esercitare il diritto di voto, si formalizzò il dominio sociale di una determinata classe, quella capitalistico-borghese. Si limitava quindi la partecipazione al voto a quella classe a cui andava attribuito uno spiccato “senso dello Stato” (brains not numbers), era quindi uno Stato monoclasse.
Solo attraverso un percorso lungo e scandito da numerose riforme elettorali si giunse all’affermarsi definitivo, nel XX secolo, del governo rappresentativo insieme alla democratizzazione del sistema e all’affermazione del celebre principio un uomo-un voto.
Sul terzo punto infine, quello riguardante la scelta del sistema elettorale ottimale, inizialmente si affermò un principio elettorale maggioritario applicato a piccoli collegi, basato su un rapporto puro e diretto tra cittadini e deputati, senza nessun soggetto intermedio. Solo con l’avvento della democratizzazione, le élite pensarono - di fronte al pericolo dell’estinzione - a forme di proporzionalismo ispirate al modello di rappresentanza a specchio che ricalcasse le caratteristiche del corpo elettorale.
La seconda transizione
Si considera la seconda metà dell’800 come il periodo in cui ebbe inizio la graduale trasformazione del rapporto tra Stato e società che portò verso gli anni Venti e Trenta del XX secolo l’affermarsi dello Stato sociale. Esso rappresenta un completamento dello Stato di diritto: i diritti sociali e politici vengono affiancati ai preesistenti diritti civili. Vi fu un progressivo intervento dello Stato nell’economia, oltre che un passaggio da Stati oligarchici e monoclasse a Stati pluriclasse e democratici. Venne riconosciuta quindi l’esistenza di organizzazioni che facessero da filtro tra Stato e singolo cittadino.
-
Storia delle istituzioni politiche - appunti
-
Appunti di Storia delle Istituzioni Politiche
-
Storia delle istituzioni politiche - Appunti
-
Appunti di Storia delle Istituzioni politiche