ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO • APPUNTI DI STUDIO
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Ricciuto, Scognamiglio
Ricciuto, Scognamiglio
Capitolo I - Concetti fondamentali
Considerazioni preliminari
Concetto di diritto: è un insieme di precetti, ossia di enunciati linguistici con funzione
prescrittiva, il significato dei quali,
cioè non si esaurisce nella pura e semplie descrizione di uno stato di cose risultando arricchito da
una qualificazione della
condotta del destinatario della norma secondo la categoria lecito/illecito.
Compito primario del diritto è quello di prevenire e sedare conflitti appropriativi. Il diritto opera
attraverso norme, il cui significato consiste nello stabilire ciò che è lecito e ciò che è illecito.
Il diritto ancor prima di essere norma, è organizzazione e struttura e in questa prospettiva il
diritto si identifica con la società.
La modalità di produzione delle norme costituisce uno dei criteri fondamentali sulla base dei
quali è possibile individuare
un ordinamento giuridico. Gli altri elementi sono lo spazio e le persone.
Le fonti del diritto
Tra le norme che compongono un sistema giuridico ve ne sono alcune che stabiliscono i modi
attraverso i quali è possibile
dare vita a nuove norme giuridiche. Anche queste norme (norme di secondo grado o metanorme)
si comportano come
enunciati linguistici con funzione prescrittiva. Essi si indirizzano a destinatari qualificati, gli
organi costituzionali investiti
del potere di creare norme giuridiche e gli organi costituzionali investiti del potere di applicare le
norme giuridiche. Le norme di cui stiamo parlando costituiscono le fonti del diritto.
Quando si dice che la legge è fonte del diritto si intende dire che nell'ordinamento italiano
prendono il nome di legge le
norme poste in essere nel rispetto del procedimento descritto dagli artt. 71-77 Cost.
Non confondere con fonti di cognizione del diritto, che indicano il singolo atto normativo, la
singola legge.
Le fonti del diritto sono disposte gerarchicamente: possiedono forza normativa diversa. In
caso di conflitto o antinomia, la
norma di rango superiore prevarrà su quella di rango inferiore, la quale non produrrà alcun
effetto. La norma di rango inferiore non potrà mai abrogare una norma di rango superiore.
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Quando il rango è uguale, la norma posteriore prevale sula norma anteriore, e la norma speciale
prevale sulla norma generale.
La Costituzione
Approvata il 22 dicembre 1947, fu pubblicata lo stesso giorno della promulgazione (27 dicembre)
ed entrò in vigore il 1
gennaio 1948.
Dal punto di vista sostanziale, la Costituzione italiana del 1948 ha un contenuto molto più ampio
di quello delle classiche
costituzioni ottocentesche.
Le costituzioni dell'Ottocento sono espressione di una cultura dominata dall'esigenza del diritto e
della conservazione dell'ordine socio-economico. Le costituzioni del Novecento invece sono
espressione di società molto più complesse ed eterogenee di quella protoborghese e si riflette
l'esigenza di individuare principi e valori condivisi da tutti, con mggiore eguaglianza tra le varie
classi sociali.
Sotto il profilo formale si caratterizza a causa della sua rigidità. Ciò significa che le disposizioni
costituzionali non possono
essere abrogate o modificate se non da norme dotate di una eguale forza normativa. La rigidità
della costituzione implica
due distinte tecniche di preservazione del primato della Costituzione stessa.
La prima di queste è rappresentata dalla previsione di un procedimento differenziato e più
complesso (procedimento aggravato) per le “leggi di revisione costituzionale e le altre leggi
costituzionali” (art.138). Sarà necessario ricorrere alla procedura aggravata per la quale la legge
di revisione costituzionale deve essere approvata da ciascuna delle Camere per due
volte a intervallo non minore di tre mesi e in più sono suscettibili di referendum ove non siano
state approvate da ciascuna
delle due Camere a maggioranza di due terzi dei loro componenti.
E’ bene ricordare che vi sono alcune norme costituzionali che non sono suscettibili di essere
modificate o abrogate neppure
attraverso il procedimento aggravato. Ai sensi dell'art. 139 Cost. non può essere oggetto di
revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato. La corte costituzionale ha poi allargato
la famiglia delle norme immodificabili fino a ricomprendervi tutte quelle disposizioni che
proclamano i principi fondamentali.
La seconda tecnica consiste nella previsione di un apposito organo costituzionale il quale viene
investito del compito di de -
cidere se una data norma giuridica, promanante da una fonte diversa dalla Costituzione, sia
conforme o meno alla Costituzione stessa. Ove la norma in questione non risulti conforme alla
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Costituzione, essa verrà dichiarata incostituzionale e cancellata dal sistema giuridico o quanto
meno disapplicata.
In Italia è la Corte Costituzionale la quale giudica della legittimità costituzionale delle norme di
rango inferiore alla Costituzione sulla base di un incidente di costituzionalità sollevato da un
giudice nell’ambito di una singola specifica controversia. E’ opportuno segnalare la peculiare
efficacia della sentenza di illegittimità costituzionale la quale espunge dall’ordinamento la norma
non conforme alla Costituzione, con effetto retroattivo (salvo il solo limite del “giudicato”).
Le altri fonti del diritto
La Costituzione prevede due nuove tipologie di fonti del diritto e cioè le leggi costituzionali (le
leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali), e le leggi regionali.
Le leggi costituzionali hanno una forza normativa pari a quella delle norme costituzionali
originarie.
Per quanto riguarda le leggi regionali, la Costituzione elenca alcune materie che appartengono
alla competenza legislativa
dello Stato. Vi sono poi le materie oggetto di legislazione concorrente in merito alle quali le
Regioni hanno competenza legislativa, ma nel quadro di un insieme di principi fondamentali, la
cui determinazione spetta di volta in volta alla legislazione dello Stato. Per tutte le altre materie,
la potestà spetta in via esclusiva alle Regioni. Nel caso in cui il Governo ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, potrà promuovere la questione di
legittimità costituzionale di
fronte alla Corte costituzionale (art.127).
Vi è poi una ulteriore nuova tipologia di fondi del diritto: norme comunitarie – Trattato
sull’Unione Europea, regolamenti e
direttive. In ragione del loro fondamento nell'art. 11 della Costituzione, la Corte Costituzionale ha
riconosciuto rango costituzionale. In caso di contrasto tra una norma comunitaria ed una norma
interna, dovrà procedere alla disapplicazione di
quest’ultima.
Le norme comunitarie hanno immediata efficacia normativa quando contenute in un
regolamento, ma necessitano di essere
recepite dalla legge interna quando contenute in una direttiva (salvo le self executing).
Nel sistema delle fonti, le leggi ordinarie si collocano immediatamente al di sotto della
Costituzione e delle leggi costituzionali, e delle norme comunitarie; e al di sopra di tutte le altre
fonti alle quali non potrà affidarsi la disciplina di una materia riservata alla legge.
Le leggi sono approvate dal Parlamento a maggioranza assoluta di ciascuna delle due Camere
mentre l'iniziativa legislativa
compete al Governo, a ciascun parlamentare, ad enti ed organi individuati con legge
costituzionale. Appunti personali revisionati
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Equiordinati alla legge sono gli atti di governo aventi forza di legge (decreti-legge e leggi
delegate). I decreti-legge sono
provvedimenti adottati dal Governo in casi di necessità e urgenza che entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione devono
essere convertiti in legge dalle Camere, pena la perdita di efficacia.
La legge delegata è la legge emanata dal Governo sulla base di una legge di delega del Parlamento
che determini i principi
e criteri direttivi ai quali il Governo, nell’esercizio della potestà legislativa delegata, dovrà
attenersi.
I regolamenti sono atti normativi posti in essere dal Governo o altre autorità come le Regioni,
Provincie, Comuni, Banca
D’Italia, che non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Possono essere
regolamenti di esecuzione, i
quali disciplinano nel dettaglio materie che sono state già regolamentate per legge, o regolamenti
indipendenti, i quali intervengono in materie non incise da una disciplina legislativa.
Gli usi sono una fonte non scritta del diritto e consistono nella ripetizione costante e uniforme di
comportamenti osservati
nel pieno convincimento che si tratti di comportamenti giuridicamente doverosi. Nelle materie
oggetto di disciplina da parte di legge o regolamenti, gli usi hanno efficacia soltanto se
espressamente richiamati dalla fonte di rango superiore.
Elencazione aggiornata delle fonti del diritto
1.
Costituzione, leggi costituzionali, norme comunitarie.
2.
Leggi statali ed atti equiparati
3.
Leggi regionali
4.
Regolamenti
5.
Usi
L’efficacia della legge nel tempo
Per le norme che promanano da fonti scritte, l’efficacia è subordinata ad un’ulteriore formalità: la
pubblicazione. Appunti personali revisionati
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Nel caso delle leggi costituzionali, leggi statali e dei regolamenti Gazzetta Ufficiale della Rep.
Italiana.
Nel caso delle leggi regionali Gazzetta Ufficiale di ciascuna Regione.
Nel caso delle norme comunitarie Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
Una volta avvenuta la pubblicazione, trascorsi 15gg., la legge o regolamento divengono efficaci
nei confronti di tutti coloro
che sono soggetti alle norme del diritto italiano.
L’ignoranza della legge non scusa perché tutti avrebbero potuto conoscere la norma e il suo
contenuto.
La regola di irretroattività della norma giuridica ha carattere assoluto soltanto nel caso di norme
penali, mentre in altri ambiti ha un valore soltanto di massima e trova frequenti eccezioni.
Un altro problema è quello inerente alla loro successione nel tempo. La tecnica per risolverlo è
l’abrogazione. Si dice che è
espressa quando è espressamente dichiarata dal legislatore. E’ invece tacita quando vi è
incompatibilità tra le nuove norme
e le precedenti, o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Non è causa di abrogazione di una norma la desuetudine, cioè il fenomeno opposto alla
consuetudine (norma costantemente violata dalla maggioranza dei suoi potenziali destinatari,
convinti che essa abbia già perso la sua efficacia prescrittiva).
Il diritto internazionale privato designa l’insieme delle norme giuridiche con le quali uno Stato
regola i rapporti privatistici
che presentino elementi di estraneità (matrimonio celebrato in Italia fra cittadini francesi).
Le norme di diritto internazionale privato sono norme di diritto interno, fanno parte
dell'ordinamento giuridico.
La struttura tipica della norma di diritto internazionale privato presenta due elementi: la
descrizione (doppia qualificazione:
prima ordinamento nazionale e dopo ordinamento estero) ed il criterio di collegamento
1. la legge nazionale dei contraenti, se comune ad entrambi
2. la legge del luogo in cui viene concluso il contratto
3. la legge designata dalla concorde volontà delle parti (prevale se richiesto dai contraenti).
Per la responsabilità extracontrattuale, la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge
dello Stato in cui si è verificato l’evento. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a
scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si
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trova il domicilio o l’amministrazione del prodotto o da quella dello Stato in cui il prodotto è stato
acquistato.
Le questioni concernenti la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso sono disciplinate dalla
legge del luogo in cui è sita
la cosa che forma l’oggetto di tali diritti. In materia di stato e capacità delle persone si applica la
legge dello Stato cui le
persone appartengono.
Circa il rapporto di coniugio, la forma di celebrazione del matrimonio è regolata dalla legge del
luogo di celebrazione o
dalla legge nazionale di uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza. La
separazione personale dei coniugi ed il divorzio sono regolati dalla legge nazionale comune dei
coniugi: in mancanza si applica la legge dello Stato di prevalente localizzazione. In materia di
rapporti tra genitori e figli, si applica la legge nazionale del figlio. L’adozione è regolata dal diritto
nazionale degli adottanti, o in mancanza, dello Stato nel quale gli adottanti sono residenti. Per la
successione
mortis causa, si applica la legge nazionale del de cuius al tempo della morte, chi può, con
dichiarazione testamentaria sottoporre la successione alla legge dello Stato in cui risiede. Le
donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Limiti: il giudice italiano non potrebbe applicare la norma straniera contrastante con la
Costituzione. Inoltre, il limite principale all’applicazione del diritto straniero è costituito
dall’ordine pubblico: la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine
pubblico.
Condizione di reciprocità: lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino
a condizione che in analoghe circostanze l’ordinamento straniero preveda lo stesso trattamento
per il cittadino italiano (principio di uguaglianza e
non discriminazione).
L’interpretazione della legge
Le norme giuridiche nascono generali e astratte ed è necessario sottoporle ad un trattamento
particolare che le predisponga
all’applicazione al singolo caso, il quale prende il nome di interpretazione. Attraverso
l’interpretazione è possibile stabilire
se tra i diversi significati che dalla norma è possibile ricavare, ve ne sia almeno uno nel quale
essa faccia riferimento al
caso individuale e concreto.
Tipi di interpretazione
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l’interpretazione legislativa (o autentica): è l’emanazione di una legge attraverso la quale il
legislatore chiarisce il
significato di una legge precedente;
l’interpretazione dottrinale: è quella posta in essere dagli studiosi del diritto,
l’interpretazione giudiziale: è quella posta in essere dai giudici. Solo qui l’interpretazione è
subito funzionale all’applicazione.
Il modo vago e spesso ambiguo in cui le norme giuridiche sono formulate lascia all’interprete un
qualche margine di discrezionalità nella scelta del significato da preferire. Esistono allora una
serie di vincoli di varia natura che limitano la di -
screzionalità dell’interprete: L’art.12 co1 Prel. Dice “nell’applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore. Qui
troviamo il criterio letterale e quello teleologico.
Criterio letterale: l’interprete non può a suo arbitrio ignorare il significato corrente che le parole
utilizzate dalla legge rivestono.
Criterio teleologico (o dell’intenzione del legislatore): l’interprete dovrebbe stabilire quali
fossero gli scopi avuti di mira
dal legislatore nel momento in cui si accingeva ad emanare quella legge e ricavarne indicazioni
circa il significato da attribuire alle singole norme.
Inoltre entra in gioco anche il criterio sistematico, in forza del quale l’interprete valuta la
coerenza di questa sua scelta con
il significato delle altre norme appartenenti al medesimo sistema giuridico.
Altri tipi di interpretazione
L’interpretazione evolutiva attribuisce alla norma un significato diverso, in genere più ampio, di
quello desumibile dalla
mera ricognizione dell’originaria volontà del legislatore.
Un altro criterio è quello delle conseguenze: il significato di una norma viene deciso sulla base
della preferibilità o meno
delle conseguenze economiche e sociali derivanti da una determinata interpretazione (va
preferita quella che favorisce l’efficienza economica complessiva sociale, ma si discute se possa o
debba sempre prevalere su valori potenzialmente confliggenti).
Lacune: può accadere che, per quanto generali e astratte siano le norme, esse non riescano a
disciplinare quel singolo caso Appunti personali revisionati
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perché fin dal principio non è previsto.
Analogie: il ricorso all’analogia è previsto dal art. 12, co.2 Prel.: “se una controversia non può
essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio
si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
Il procedimento analogico amplia notevolmente i margini di discrezionalità dell’int
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