1. I
l codice civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) che riguardano le fonti, i
criteri della loro interpretazione e l'efficacia delle norme.
Gli articoli vanno da 1 a 2969 e sono divisi in 6 libri che sono:
● il PRIMO LIBRO: “delle persone e della famiglia” contiene le regole della famiglia e delle persone come
individui fisici.
● il SECONDO LIBRO: “delle successioni” e contiene le regole per la successione del patrimonio di una
persona nel momento in cui cessa di vivere.
● il TERZO LIBRO: “della proprietà” e contiene la disciplina del diritto di proprietà, del possesso e di altri
diritti sulle cose.
● il QUARTO LIBRO: “delle obbligazioni ” e contiene la disciplina generale delle obbligazioni, cioè dei debiti
o dei crediti e di atti o fatti da cui le obbligazioni derivano.
● il QUINTO LIBRO: “del lavoro” contiene la disciplina delle attività economiche, cioè il lavoro subordinato,
regole d’impresa, brevetti, regole sulla concorrenza.
● il SESTO LIBRO: “della tutela dei diritti” e comprende istituti che riguardano la concreta attuazione dei
diritti.
2. a
nche la Costituzione del 1948 costituisce un’importante fonte del diritto, che è il testo fondamentale
normativo della nostra società. La costituzione italiana è ricca di norme significative per la configurazione
delle norme del diritto privato, come le norme: sulla creazione di organizzazioni educative, sulla tutela dei
lavoratori, sul diritto di proprietà e sulle cooperative.
Le norme della costituzione incidono sulle norme del diritto privato in 3 modi: servono per il controllo della
legittimità delle norme ordinarie che devono essere subordinate alla costituzione e non possono contraddirle,
all’interno della costituzione non ci sono solo norme generali ma ci sono anche norme che si possono applicare
direttamente nel rapporto diretto tra due privati, e infine serve come stimolo per il legislatore ordinario adegui ai
vecchi principi le nuove riforme.
O
gni paese ha norme del diritto privato diverse, per questo nel momento in cui persone di diversi paesi entrano in
contatto, si crea un conflitto di leggi e non si è sicuri della legge che dev’essere usata per far fronte a quel
problema, si passa quindi all’utilizzo di norme del diritto internazionale privato, che serve per individuare quale tra
i diritti degli stati coinvolti il giudice dovrà applicare. Con il tempo le interazioni tra individui di stati diversi sono
aumentate, per cui è cresciuta l’esigenza di armonizzare un diritto privato internazionale per superare le
differenze tra i diversi diritti privati. Uno strumento utilizzato sono per esempio le convenzioni internazionali, che
sono testi normativi che si occupano di una materia elaborati da stati che vi si partecipano. Un altro strumento
utilizzato, creato dall’UE, sono i regolamenti che sono norme direttamente vincolanti per gli stati membri e per gli
individui e le organizzazioni al loro interno o le direttive, che non vincolano direttamente gli individui e le
organizzazioni, ma sono effetti obbligatori per gli stati che dovranno inserire le direttive all’interno delle loro
norme del diritto privato. Un esempio è la lex mercatoria che è un diritto internazionale uniforme per gli scambi
commerciali internazionali.
L
a funzione del diritto è sistemare gli interessi umani in caso di conflitti, per fare ciò bisogna attribuire ad ogni
soggetto una situazione o posizione giuridica, sono situazioni soggettive, perché si attribuiscono a dei determinati
soggetti. Le situazioni giuridiche possono essere di due tipi: attive, e sono quelle che esprimono la prevalenza
dell’interesse del titolare della posizione rispetto ad altri soggetti (come la proprietà), o passive, che esprimono
invece la posizione di subordinazione del titolare (chi rispetta il diritto di proprietà altrui).
La più importante situazione giuridica attiva, è il diritto soggettivo, che è il potere di agire nel proprio personale
interesse e di pretendere che gli altri si comportino in un determinato modo per rispetto del suo interesse (per
esempio il diritto di credito che da al debitore il diritto di pretendere che quel debito venga pagato). Tutti i diritti
soggettivi attribuiscono al proprietario uno spazio di autonomia di decisione e di giudizio, anche se i diritti
soggettivi comprendono tante e diverse categorie di diritti, infatti i contenuti del diritto soggettivo, sono l’insieme
delle facoltà che appartengono al suo titolare, la libertà di scelta e azione all’interno dei limiti di questo diritto. Tra
le diverse categorie di diritti soggettivi troviamo diverse distinzioni:
La sfera in cui operano
- i diritti soggettivi pubblici che consentono al titolare di avere una posizione nell’organizzazione pubblica
della società (diritto di voto)
- i
d.s. privati che riguardano poteri e interessi del titolare che però non toccano l’organizzazione pubblica
della società (proprietà e onore)
L’interesse servito
- i d.s. patrimoniali che procurano un'utilità di tipo economico
- i d.s. non patrimoniali che procurano un’utilità non economica ma morale o attinente alla sfera personale
(onore)
- i d.s. assoluti che sono quelli che il titolare può far valere verso tutti e non solo verso dei soggetti in
particolare (il diritto di credito è un diritto che si attribuisce solo a una persona o al massimo a due tra, il
diritto di proprietà è solitamente attribuito a tutti) i quali hanno una situazione di subordinazione e di
dovere di rispettare il diritto di quest'altra persona.
- i d.s. relativi sono invece quelli che puoi far valere solo a qualche determinato soggetto
Una particolare categoria è quella del diritto potestativo, che consente di incidere sulle situazioni soggettive altrui
senza che il titolare della situazione giuridica possa impedirlo (un subordinato che da le dimissioni può sempre
farlo e cancella la situazione giuridica che il datore di lavoro ha verso di lui.
E
siste la possibilità che il titolare di un diritto eserciti il suo potere nel proprio interesse, in un modo che va a
contrastare altri interessi meritevoli di tutela. Se nella norma viene scritto cosa un titolare può fare e viene anche
esplicitamente o implicitamente descritto ciò che non può fare, ma lo fa lo stesso, in quel caso sta andando fuori
dai limiti di quel diritto, va fuori dal diritto stesso. Una cosa diversa è invece l’abuso di potere, che avviene nel
momento in cui il titolare rimane nei limiti e fa solo le cose che il diritto permette di fare, ma le fa con una finalità e
con un risultato che va a danneggiare in modo ragionevole un altro interesse meritevole di tutela di un altro
soggetto.
D
all’altra parte ci sono una moltitudine di situazioni passive, che si oppongono a quelle attive, come la situazione
di dovere, una situazione che grava su tutti coloro che non sono i titolari del diritto soggettivo e che vieta di tenere
comportamenti che possono ledere il diritto soggettivo altrui, in particolare quello assoluto. Diversamente
l’obbligo è una situazione passiva che consiste in un vincolo (all’obbligato) imposto all’azione del titolare
nell’interesse di chi ha un diritto soggettivo che si rivolge solamente a lui. L'obbligo ha appunto un caratteri
individuale e non generale perché non grava su una moltitudine di soggetti. La soggezione, invece, è la
situazione passiva corrispondente al diritto potestativo (quello del lavoratore subordinato che si licenzia) e quindi
che consiste nel subire modifiche alla propria situazione giuridica, senza poterlo impedire. Un altra situazione
fondamentale passiva, è la responsabilità, che è una posizione del soggetto che è costretto a subire
conseguenze svantaggiose per lui in seguito a qualche suo comportamento o posizione, come per esempio la
conseguenza che ne deriva dalla violazione di una norma.
L’onere è invece un altro tipo di situazione, quella in cui per poter esercitare il diritto di una situazione attiva, devo
tenere un determinato comportamento perché ciò accada (merce difettosa posso portarla indietro ma ho una
massima scadenza per far notare il problema).
Tutto ciò spiega come ci sia sempre una corrispondenza tra una situazione attiva e una passiva, nel caso del
diritto di proprietà il legame tra le due situazioni non è così stretto e diretto, nel caso del diritto di credito invece il
legame è molto più stretto e perciò si viene a creare ciò che si chiama un rapporto giuridico. I titolari delle due
situazioni nel rapporto giuridico si chiamano parti, che non per forza sono costituite da una persona per parte, ma
entrambe possono essere costituite da più persone. Le persone che non fanno parte del rapporto giuridico si
definiscono “terzi”, e viene sottolineato come il rapporto giuridico vada ad intaccare solo le situazioni delle parti, e
non quelle di terzi, tranne con qualche eccezione.
L
e situazioni giuridiche mutano continuamente, ne nascono di nuove, le esistenti si modificano o le vecchie si
estinguono (B brucia la casa di A, A perde il diritto di proprietà perché la casa non esiste più ma acquisisce il
diritto di credito verso B, sempre in movimento). Questi mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei
soggetti si chiamano effetti giuridici, che creano modificano o estinguono situazioni giuridiche. Questi effetti si
producono solo se c’è una causa che li determina che si definisce fattispecie giuridica (costruzione di immobile è
la fattispecie che determina la creazione del diritto di proprietà sull’immobile) che può essere semplice, come nel
caso di una vendita, oppure complessa, che comprende una serie di elementi combinati tra loro, l’eredità
acquisita di una persona consiste nella morte di una, nell’acquisizione di un’altra e l’accettazione dell’erede. Un
altro tipo di fattispecie è quella progressiva che manifesta i suoi effetti in una sequenza temporale.
B
isogna fare una distinzione tra atti giuridici e fatti giuridici:
i FATTI GIURIDICI sono gli eventi che accadono e producono effetti giuridici indipendentemente dalla volontà e
dalla consapevolezza umane, ma anche il modificarsi di una situazione giuridica per un fatto involontario o non,
di una persona. (distruggo la casa di A, devo risarcire i danni anche se l’azione non era volontaria).
gli ATTI GIURIDICI sono le azioni umane sostenute da un certo grado di consapevolezza e intenzionalità la cui
capacità di produrre effetti giuridici dipende specificatamente dalla presenza di questo fattore o meno. A seconda
dell’intenzionalità e della consapevolezza dell’atto, si distinguono in 2 categorie:
- atti negoziali che sono quelli in cui consapevolezza e intenzionalità si esprimono al grado più alto,
producono effetti giuridici importanti su ciò che vanno ad intaccare. La gravità della loro azione dipende
anche da, oltre la volontà di compiere l’atto, anche dalla volontà di produrre gli effetti giuridici che le
norme collegano all’atto (compravendita = atto negoziale)
- atti non negoziali che vengono caratterizzati comunque da un certo grado di consapevolezza e
intenzionalità, ma in questo caso viene implicata solo la volontà di compiere l’atto, non di produrne gli
effetti collegati alla norma. (pagamento ha l’effetto di estinguere il debito, tu lo fai per l’atto del
pagamento).
Gli atti si dividono in diverse categorie in base a:
La natura delle situazioni giuridiche
- atti patrimoniali che incidono su situazioni di tipo economico (contratti, compravendita)
- non patrimoniali che riguardano situazioni giuridiche di tipo non economico (matrimonio, riconoscimento
figlio. Nel matrimonio alcune situazioni sono patrimoniali, ma principalmente si parla di situazioni umane)
Sul senso economico dell’atto
- onerosi sono quelli per cui i soggetti sostengono un sacrificio economico per ricevere un vantaggio
economico (vendita)
- gratuiti che sono quelli in cui solo una parte fa un sacrificio economico, mentre l’altra ottiene un vantaggio
senza fare sacrifici (donazione)
Fattore per cui si producono gli effetti
- causa di morte che sono quelli che producono effetti solo dopo la morte dell’autore (testamento)
- fra vivi che sono i restanti che non presuppongono la morte dell’autore
N
ella vita di tutti i giorni si compiono tanti atti giuridici di diversa natura, l’autonomia privata, è il potere dei
soggetti di confermare o modificare le proprie situazioni giuridiche liberamente secondo la propria volontà e i
propri interessi. Esiste anche l’attività giuridica pubblica che viene fatta dagli enti pubblici con lo scopo di portare
avanti l’interesse pubblico e può prevalere sulle situazioni giuridiche dei soggetti autonomi (espropriazione).
I
l diritto soggettivo in generale serve a realizzare l’interesse di una persona , che solitamente è la tensione verso
un bene, che è l'oggetto del diritto, perché è ciò che serve per soddisfare i bisogni umani. I beni sono tutte quelle
“cose” che possono formare oggetto di diritti, cioè che possono creare un conflitto di interessi.
ART 810 attribuisce alla parola “cose” tutto ciò che è porzione di materia e i beni sono tutto ciò che è bene
materiale all’interno della categoria delle cose. Sono invece non beni veri i propri, i beni immateriali, cioè quelle
cose che comunque possono creare un conflitto di interessi tra uomini ma non sono tangibili, non sono porzioni di
materia. Ma ora per i giuristi entrambi i beni sono beni veri e propri.
I
beni materiali sono capaci di formare oggetti di diritti, i beni immateriali, sono entità diverse dalle cose che sono
utili all’uomo e creano comunque conflitti d’interesse regolabili dal diritto (brevetto).
I beni materiali, si dividono per diverse categorie:
- beni immobili che sono individuati attraverso 2 criteri: beni immobili in natura che sono i beni ancorati al
terreno artificialmente o naturalmente, cioè gli alberi, le sorgenti d’acqua, gli edifici e le costruzioni, e i
beni immobili per destinazione, cioè gli edifici galleggianti.
- beni mobili che sono la parte restante dei beni
Queste differenze specificano le differenze di trattamento giuridico, come le possibilità di uso degli immobili da
parte dei privati (limiti), la diversa circolazione che differisce per formalità
- beni divisibili che possono essere appunto divisi fisicamente in porzioni (terreno)
- beni indivisibili che non possono invece essere suddivisi (animali)
- beni consumabili sono quelli che con l’uso si esauriscono completamente (cibo)
-
b
eni inconsumabili sono quelli che invece non si esauriscono all’uso e hanno un uso continuativo (casa)
- beni fungibili sono quelli che possono risultare identici ad altri beni dello stesso genere e ciò che conta di
più è la quantità
- beni infungibili che non sono invece sostituibili con altri beni per delle qualità specifiche.
I
frutti sono beni prodotti da altri beni (prodotti dai beni fruttiferi) che si distinguono per frutti naturali che sono
quelli che derivano direttamente dalla cosa senza che intervenga l’uomo (spettano al proprietario del bene
fruttifero), e frutti civili che sono il corrispettivo del godimento della cosa da parte di altri (canone di locazione di
un appartamento).
Esiste un’altra distinzione di beni, che sono:
- i beni pubblici appartengono allo stato e agli enti pubblici, destinati a soddisfare l’interesse pubblico. Sono
soggetti ad un regime giuridico particolare (diverse dai privati) e si distinguono in demaniali, che sono
inalienabili e la loro proprietà non può essere trasferita a soggetti diversi dall’ente pubblico a cui
appartengono e i beni indisponibili, che non possono essere sottratti alla loro destinazione (navi militari).
- i beni privati sono tutti i restanti.
I
l complesso delle situazioni giuridiche attive e passive di una persona viene denominato patrimonio. è un'entità
che muta continuamente per effetto di atti o fatti giuridici. Ne fanno parte sia gli elementi attivi, come i beni, che
quelli passivi come i debiti.
I
diritti si muovono continuamente e hanno dei cambiamenti che si chiamano effetti giuridici e vengono
determinati da una fattispecie. Le vicende principali sono:
● la nascita del diritto che prima non esisteva
● il trasferimento del diritto
● l’estinzione del diritto che prima esisteva e ora non più
dall
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