Appunti di Informatica e Diritto
Ingegneria e Scienze Informatiche UniBo Andrea Zammarchi 0000914652 29 dicembre 2021
Indice
1 Concetti giuridici di base 3
1.1 Il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Com’è fatta una norma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Diritto pubblico VS diritto privato . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Le fonti del diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1 Gerarchia delle fonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Efficacia della legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4 Tutela dei diritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5 I soggetti del diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6 Obbligazioni e responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.7 Responsabilità da prodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2 Dati, privacy e Data Protection 11
2.1 Dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1 Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) . . 11
2.2 Privacy e Data Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.1 Privacy VS Data Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.2 I principi fondamentali del trattamento . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.3 Gli adempimenti per il titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.4 Profilazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.5 Data Protection online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2.6 Cloud computing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3 Protezione dei beni informatici 18
3.1 Tutela delle opere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.1 Diritto d’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.2 Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2 Protezione del software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.1 Tutela del software mediante diritto d’autore . . . . . . . . . . 21
3.2.2 Tutela del software mediante brevetto . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2.3 Tipi di tutela specifici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3 Contratti di sviluppo software e licenze . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 Artificial Intelligence (AI) 26
4.1 Regolamentazione dell’AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.1.1 Perché serve un diritto per l’AI? . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.1.2 Proposte di regolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2 Responsabilità da AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2.1 Attribuzione delle responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1
5 Reati informatici 30
5.1 Introduzione ai reati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.1.1 Categorie dei reati informatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.2 Principali reati informatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.2.1 Accesso abusivo a un sistema informatico . . . . . . . . . . . . 31
5.2.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso . . . . . . . 31
5.2.3 Frode informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.2.4 Diffusione di dispositivi o software diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2.5 Danneggiamento sistemi informatici . . . . . . . . . . . . . . . 32 2
Capitolo 1 concetti giuridici di base
1.1 Il diritto
”Ubi societas ibi ius”
”Dove c’è una società, lì vi è diritto”
Il diritto può essere definito come un insieme di regole di condotta (norme) generali ed astratte che riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una determinata collettività. Il diritto tende a garantire l’ordine sociale, disciplinando i rapporti tra i suoi membri in un determinato momento storico. Queste regole sono generali in quanto riguardano tutti i soggetti non solo alcuni, e sono astratte in quanto il comportamento in esse previsto è un modello teoricamente identificato.
Ordinamento giuridico È il sistema delle regole mediante le quali è organizzata una determinata collettività.
Prevedibilità del diritto Qualsiasi individuo deve essere in condizione di prevedere le conseguenze di una determinata decisione.
1.1.1 Com’è fatta una norma?
Una norma è un enunciato che si articola idealmente in due componenti:
- La formulazione di una ipotesi di fatto (fattispecie) è la situazione particolare definita dalla norma nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile.
- L’effetto giuridico conseguenza del verificarsi dell’ipotesi cosa succede se si verifica quell’ipotesi di fatto.
1.1.2 Diritto pubblico VS diritto privato
- Diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici e regola come si esplicano i pubblici poteri.
- Diritto privato disciplina le relazioni tra individui privati, siano essi singoli o enti, che operano su un piano di eguaglianza.
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Autonomia privata È il potere dei privati di regolare liberamente i propri interessi e di decidere della propria sfera giuridica, nel rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dall’ordinamento.
1.2 Le fonti del diritto
Figura 1.1: Le fonti del diritto.
Per fonti del diritto si intende l’insieme degli atti e dei fatti che concorrono a produrre diritto, ossia ad introdurre nuove norme, a modificare quelle esistenti o a rinnovarle nel corso del tempo.
Tipologie di fonti
- Fonti di produzione sono le fonti che hanno appunto lo scopo di produrre diritto. Le fonti di produzione si dividono a loro volta in:
- Fonti-atto norme scritte emanate da organi o autorità titolari del potere di produrre norme (es. legge del parlamento, decreto di un sovrano assoluto, ecc.).
- Fonti-fatto usi e consuetudini che, in quanto affermatisi nel tempo e ripetutisi regolarmente, l’ordinamento riconosce come idonei a produrre diritto e vincolanti.
- Fonti di cognizione i documenti e le pubblicazioni ufficiali delle quali si può prendere conoscenza del testo normativo (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
- Fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano da chi e come le norme vengono prodotte (es. la procedura con la quale il Parlamento approva le leggi).
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1.2.1 Gerarchia delle fonti
Figura 1.2: Gerarchia delle fonti.
Tripartizione dei poteri Prima di procedere oltre nell’esame delle fonti del diritto, occorre premettere una sintetica digressione sulla tradizionale tripartizione dei poteri, che caratterizza tutte le forme di stato democratiche. Consiste nell’individuazione di tre funzioni pubbliche principali che sono tradizionalmente assegnate allo stato di diritto e che sono attribuite ad organi distinti:
- Potere legislativo il potere di produrre leggi. Attribuito al Parlamento.
- Potere esecutivo il potere di dare esecuzione alle leggi, attuandole e mettendo in pratica politiche per perseguire gli obiettivi che lo stato si pone. Attribuito al Governo.
- Potere giudiziario il potere di giudicare eventuali violazioni della legge e sanzionarle. Attribuito alla magistratura.
1° - La Costituzione
Entrata in vigore nel 1948. La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano. Essa è rigida in quanto non può essere modificata mediante l’ordinario processo legislativo. I primi 12 articoli sono i Principi fondamentali che espongono lo spirito della Costituzione:
- 1. Democraticità - art. 1, 1° comma.
- 2. Sovranità popolare – art. 1, 2° comma.
- 3. Inviolabilità dei diritti – art. 2.
- 4. Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale – art. 3.
- 5. Diritto al lavoro – art. 4.
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- 6. Riconoscimento delle autonomie locali – art. 5.
- 7. Tutela delle minoranze linguistiche – art. 6.
- 8. Libertà religiosa – art. 8.
- 9. Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico – art. 9.
- 10. Riconoscimento di collaborazioni internazionali – art. 10.
- 11. Ripudio della guerra come strumento di offesa a – art. 11.
- 12. Struttura della bandiera italiana – art. 12.
Corte Costituzionale Nell’ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionale. I suoi compiti sono di:
- Verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale).
- Dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni stesse.
- Giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica.
- Verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.
2° - L’Unione Europea
L’Italia aderisce dal 1957 all’Unione Europea. Mediante tale adesione (effettuata mediante l’adesione a trattati internazionali), l’Italia, come tutti i paesi aderenti, ha ceduto parte della propria sovranità all’Unione Europea ed ai suoi organi, i quali producono norme che si intrecciano con quelle nazionali e si inseriscono nel quadro delle fonti del diritto in funzione primaria, prevalendo sulle fonti interne di rango ordinario.
Competenze principali dell’UE
- Competenze esclusive settori in cui solo l’UE può legiferare e adottare atti vincolanti.
- Competenze concorrenti l’UE e i paesi dell’UE possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. I paesi esercitano la propria competenza laddove l’Unione non la esercita o abbia deciso di non esercitarla.
- Competenze di sostegno l’Unione può solamente sostenere, coordinare o completare l’azione dei paesi dell’UE. Gli atti dell’Unione giuridicamente vincolanti non devono richiedere l’armonizzazione delle leggi o dei regolamenti dei paesi dell’UE.
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Fonti principali dell’UE
- Regolamenti sono un atto legislativo vincolante. Devono essere applicati in tutti i loro elementi nell’intera UE.
- Direttive sono atti legislativi che stabiliscono obiettivi che tutti i paesi devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli definire, attraverso disposizioni nazionali, come tali obiettivi vadano raggiunti.
3° - Leggi statali e regionali
Sono le cosiddette fonti primarie. Procedimento di approvazione di una legge (iter):
- 1. Approvazione
- 2. Promulgazione
- 3. Pubblicazione
Atto avente forza di legge È un atto normativo emanato dal governo al quale l’ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria, collocandolo allo stesso rango nella gerarchia delle fonti del diritto. Tali atti si suddividono in:
- Decreti legge decreti in cui è previsto che il Governo, in caso di necessità/urgenza, ha il potere di emanare atti aventi forza di legge. Si tratta di una deroga alla formazione delle leggi nell’ordinamento italiano.
- Decreti legislativi decreti che possono essere emanati dal Governo soltanto su delega del Parlamento, nei quali devono essere indicati contenuti e tempi dell’emanazione.
Vi sono poi materie sulle quali anche le singole Regioni hanno competenza a legiferare con proprie leggi regionali, seppur nei limiti e secondo criteri essenziali fissati a monte da leggi statali.
Codice È la denominazione che normalmente designa una raccolta di disposizioni di legge disciplinanti una certa materia giuridica. Si dividono in:
- Codice civile
- Codice penale
- Codice di procedura civile
- Codice di procedura penale
- Codice di navigazione
4° - Regolamenti
I regolamenti sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione né tanto meno alle leggi ordinarie. Vengono emanati da Governo, ministeri e altre autorità amministrative. Si tratta generalmente di previsioni più specifiche e dettagliate delle leggi ordinarie e che sono volte a disciplinare singoli specifici aspetti.
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5° - Diritto internazionale
È l’insieme delle regole con le quali gli stati sovrani regolano i rapporti tra loro. La fonte tipica del diritto internazionale è il trattato, che può essere bilaterale o multilaterale. La ratifica è l’atto giuridico mediante il quale uno stato fa propri gli effetti di un accordo concluso con altri stati da un proprio rappresentante (spesso Ministro degli Esteri).
1.3 Efficacia della legge
L’efficacia di una norma consiste nella sua capacità di produrre effetti. Una volta che la norma giuridica è stata emanata dagli organi competenti, essa deve essere portata a conoscenza dei cittadini affinché possano osservarla, pubblicandola sulla Gazzetta Ufficiale.
Efficacia della legge nel tempo L’efficacia della norma nel tempo va dalla sua entrata in vigore (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale + 15 giorni) fino alla perdita della sua efficacia, che può avvenire per effetto di abrogazione, sostituzione o modifica. Per abrogazione si intende la cessazione dell’efficacia di una norma per effetto di una fonte successiva di pari grado o di grado superiore. Come principio generale, una norma giuridica non ha effetto retroattivo (non ha effetto anche per il passato).
Efficacia della legge nello spazio Problema di determinazione dello spazio nella quale la legge esplica in generale la propria validità ed efficacia (territorialità). Generalmente, le norme di uno stato sono efficaci solamente entro i confini dello stato stesso, nel rispetto della sovranità degli altri stati. Vi sono anche casi di applicazione extraterritoriale delle leggi statali, ma in tal caso occorre che sussista un collegamento qualificato tra il soggetto estero ed il territorio italiano.
1.4 Tutela dei diritti
Il rispetto delle leggi e la tutela dei diritti sono garantiti dal potere giudiziario, essenzialmente quindi dalla magistratura e dai tribunali. Quali magistrati e quali tribunali siano competenti, dipende dall’ambito applicativo:
- Diritto civile (o diritto privato) è il diritto dei rapporti tra soggetti privati, sia persone fisiche che persone giuridiche.
- Diritto penale è il diritto che riguarda i reati, ossia comportamenti che sono classificati come illeciti e penalmente rilevanti, per i quali l’ordinamento prevede una pena.
- Diritto amministrativo è il diritto che regola l’agire della pubblica amministrazione, quindi degli enti pubblici.
Per quanto concerne invece i rapporti esclusivamente tra privati, ogniqualvolta non venga in rilievo un reato, colui che vuole tutelare un proprio diritto nei confronti di un altro soggetto, deve fargli causa, ossia citarlo in giudizio davanti al giudice (civile). Per le cause in materia civile sono previsti:
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- Giudice di pace ha competenza limitata a cause di valore minore.
- Tribunale giudice di primo grado, competente per ogni questione che non sia di competenza del giudice di pace;
- Corte d’appello giudice di secondo grado, dinanzi al quale possono essere contestate (impugnate) le sentenze del tribunale.
- Corte di Cassazione ultimo grado di giudizio, competente per eventuali contestazioni delle sentenze della Corte d’appello ove errate in diritto.
La decisione giunta dal giudice in relazione ad un determinato caso è la sentenza, che stabilisce ”chi ha ragione e chi ha torto”, stabilendone anche le conseguenze.
1.5 I soggetti del diritto
I soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche, ossia di diritti, doveri ed obblighi. I soggetti di diritto possono essere:
- Persone fisiche gli esseri umani.
- Persone giuridiche gli enti, ovvero organismi unitari composti da un insieme di persone fisiche e da un complesso di beni organizzati per conseguire obiettivi determinati, ai quali l’ordinamento riconosce la capacità di essere soggetti di diritto.
Gli enti ovviamente non esistono nel mondo materiale, e dunque possono agire attraverso persone fisiche, che fanno parte della loro struttura organizzativa. Tali persone sono gli organi dell’ente. Esistono:
- Enti pubblici Stato, Regioni, Comuni, Aziende Sanitarie Locali (ASL)...
- Enti privati società, associazioni riconosciute...
1.6 Obbligazioni e responsabilità
Tra i soggetti di diritto possono sorgere obbligazioni, ossia rapporti in base ai quali un soggetto è vincolato ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di un altro. Lo schema dell’obbligazione prevede il contrapporsi di due soggetti:
- Il debitore colui che deve eseguire la prestazione.
- Il creditore colui nei confronti del quale o nell’interesse del quale la prestazione deve essere eseguita.
Le due principali fonti delle obbligazioni sono:
- Il contratto e la responsabilità contrattuale l’atto con il quale uno o più soggetti regolano i propri affari in relazione ad una specifica questione, obbligandosi reciprocamente a ”fare qualcosa”. La corretta esecuzione di un contratto è il suo adempimento. Se invece una delle parti viola il contratto o non lo esegue in modo esatto, si parla di inadempimento.
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- Il fatto illecito e la responsabilità extracontrattuale un comportamento contrario al diritto che viene posto in essere da un soggetto e che arreca danno ad un altro soggetto. Il fatto illecito è fonte dell’obbligo di risarcire il danno così causato. Gli elementi necessari che devono sussistere perché vi sia questo tip
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