I PRINCIPI IMMUTABILI
L’elemento vitale della democrazia è rappresentato dai tributi: senza di essi, lo
Stato non avrebbe le risorse necessarie per garantire i diritti fondamentali di
cui noi godiamo dalla nascita (es. sicurezza, istruzione, sanità). Pertanto, una
democrazia funziona tanto meglio quanto più efficacemente i governanti sanno
gestire le risorse pubbliche.
Il diritto tributario è un corpo di leggi molto esteso che servono a garantire gli
introiti allo Stato per poter gestire e garantire l'esecuzione della nostra
democrazia: la mamma di tutte le leggi tributarie è rappresentata da un unico
articolo della Costituzione, ovvero l'art. 53. Pertanto, il diritto tributario ha una
matrice costituzionale perché tutte le leggi tributarie che sono fatte in Italia
devono rispettare i principi costituzionali dell'art. 53, che contiene 2 concetti:
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva;
il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Qualsiasi legge che imponga un tributo non deve mai violare nessuno di questi
2 principi, cioè quello della capacità contributiva e quello della progressività.
Le leggi che di volta in volta vengono emanate devono rispettare, oltre ai criteri
fondamentali, anche le singole norme contenute nella Costituzione (es.
principio di uguaglianza, imparzialità della Pubblica Amministrazione, diritti
soggettivi patrimoniali).
I soldi rappresentano per antonomasia i famosi diritti soggettivi patrimoniali, i
quali sono alla base del nostro sistema giuridico: pertanto, c'è una riserva di
legge a tutela dei diritti soggettivi (art. 23), che stabilisce che nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in forza di una
norma di legge. Art. 53
Diritti soggettivi dei contribuenti (art. 23) Interessi legittimi di diritto
pubblico (art. 97)
Nei rapporti privatistici tra cittadini privati c'è il giudice civile che decide la
causa e stabilisce i diritti soggettivi dei privati.
Il diritto tributario intreccia i diritti soggettivi di tipo privatistico con gli interessi
legittimi e si regolamenta attraverso l'applicazione di norme positive.
L’art. 97 stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione: i pubblici uffici devono trattare tutti i cittadini dello Stato
nella stessa identica maniera senza differenze. 1
I tributi per i quali verrà scritta la sentenza sono materia indisponibile anche
per il giudice perché sono dello Stato: il giudice deve solo regolamentare che la
legge venga rispettata così come è scritta, in modo tale che i soldi arrivino,
secondo interessi legittimi e diritti soggettivi, tutti a destinazione e nei tempi
stabiliti. LA LEGGE DELEGA
Il Parlamento emana le leggi, tra cui la famosa legge delega da cui provengono
tutte le leggi tributarie (il sistema tributario è emanazione del Parlamento): la
prestazione patrimoniale viene imposta in base alla legge delega (in questo
modo viene rispettato il principio dell'art. 23), la quale stabilisce che il Governo
è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi relativi ai singoli tributi (c'è
un sistema di cascata legislativa) avvalendosi dei tecnici dell'Agenzia delle
Entrate.
Qualsiasi legge fatta in base alla legge delega deve rispettare 2 confini:
confine costituzionale;
confine fissato dalla legge delega.
Se i decreti legislativi emanati dal Governo vanno al di fuori di questi confini,
sono incostituzionali o illegittimi per violazione di legge delega.
La legge delega del sistema tributario italiano è la legge 111/2023, la quale si
compone di 23 articoli che rappresentano un condensato di concetti giuridici.
Poiché il legislatore non ha previsto un termine diverso per l’entrata in vigore,
la legge è entrata in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale (24/08/2023).
La legge delega è composta da 5 titoli:
titolo I (I principi generali e i tempi di attuazione):
capo I (artt. 1, 2 e 3): dà i principi generali del diritto, del diritto
tributario nazionale e del diritto tributario comunitario;
capo II (art. 4): parla dei diritti del contribuente;
titolo II (I tributi):
capo I (artt. 5, 6, 7, 8 e 9): riguarda le imposte dirette personali
(IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ulteriori principi e criteri direttivi);
capo II (artt. 10, 11 e 12): riguarda le imposte indirette;
capo III (artt. 13 e 14): prevede un federalismo regionale e una
fiscalità per i comuni delle città metropolitane;
capo IV (art. 15): riguarda i giochi pubblici (il grosso delle entrate
tributarie di uno Stato deriva dalle dogane, dai dazi e dalle accise);
titolo III (I procedimenti e le sanzioni):
capo I (artt. 16, 17, 18 e 19): riguarda le fasi dell'accertamento e
della riscossione che rientrano nei poteri dello Stato. Il nostro
sistema tributario è incentrato sul concetto di autotassazione, 2
ovvero il cittadino deve calcolare l'importo delle imposte dovute e
si autotassa da solo (paga il 1° acconto, il 2° acconto, il saldo e
presenta la dichiarazione dei redditi), ma lo Stato ha poteri di
controllo perché la legge riserva un termine per l'accertamento e
impone un obbligo per la riscossione;
capo II (art. 20): la violazione delle norme comporta l'applicazione
di sanzioni (il
cittadino paga in autotassazione le imposte, ma, laddove commetta
un errore nell'interpretare una norma, nel fare un versamento o nel
non rispettare puntualmente ciò che dice la legge, viene
automaticamente sanzionato);
titolo IV (Testi unici e codici – art. 21);
titolo V (Disposizioni finanziarie e finali – artt. 22 e 23).
L’art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di
attuazione) stabilisce che:
il Governo è delegato ad adottare, entro 36 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge (è un termine ordinatorio perché, se il
Governo non emana i decreti legislativi entro questo termine, non decade
dal diritto di farlo), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più
decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario;
gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di
relazione tecnica, che indica gli effetti che ne derivano sul gettito, anche
per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale,
e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione
sull'analisi dell'impatto della regolamentazione;
il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti
disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi
della presente legge, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi fatti.
L'art. 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale) va a completare la
normativa racchiusa nello Statuto dei diritti del contribuente, ma lo fa in una
maniera più premiante perché è una legge delega difficilmente modificabile:
tuttavia, questi principi generali non sono particolarmente vincolanti e, nel
momento in cui una legge delega rimane indefinita o lascia ampi margini di
discrezionalità, finisce per attribuire all'autore dei decreti legislativi un potere
enorme. In particolare, l'art. 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema
tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso
l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico
3
fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in
cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno
compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;
prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche
attraverso la piena utilizzazione del sistema delle banche dati e dei dati
resi disponibili dalla fatturazione elettronica;
fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza
pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare
alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse
derivanti dal miglioramento
dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
razionalizzare e semplificare il sistema tributario;
rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei
contribuenti;
assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di
destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;
assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli
enti territoriali.
Anche i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e
internazionale contenuti nell'art. 3 non sono particolarmente vincolanti e
ognuno può muoversi come vuole.
Il codice processuale tributario è nato da una precedente legge delega (art. 30
della legge 413/1991) e, poiché il contenzioso tributario è regolato dalle norme
contenute all'interno del D.Lgs. 546/1992, la sua modifica ha richiesto un altro
decreto legislativo (D.Lgs. 220/2023).
L’art. 19 (Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e
l'organizzazione del contenzioso tributario) stabilisce che, nell'esercizio della
delega di cui all'art. 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario:
coordinare altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente
la costituzione in giudizio, ai fini del massimo contenimento dei tempi di
conclusione della controversia tributaria;
ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria
mediante:
la semplificazione della normativa processuale funzionale alla
completa digitalizzazione del processo;
l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti
processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla
violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche; 4
la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta
anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da
notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime
di partecipare in presenza;
modificare l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973,
prevedendo che le opposizioni siano proponibili dinanzi al giudice
tributario;
rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali
successivi al primo;
prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del
dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro 7 giorni dalla
deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei
30 giorni successivi alla comunicazione
del dispositivo;
accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio
successivi al primo;
prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza
di
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i
gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione,
favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;
al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa,
garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle
banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria,
gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a
tutti i cittadini;
ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo
grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base
dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di
sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti
impositori e della riscossione;
disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici
tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto
territoriale, al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia
tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite
le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai
giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate
presso le corti accorpate o soppresse;
uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati
tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.
Questi principi di carattere generale non incidono fortemente sul D.Lgs.
546/1992 perché le modifiche al sistema, introdotte sulla base dell'art. 19 della
5
legge delega, hanno riguardato l'impugnabilità dell'ordinanza cautelare e la
possibilità di svolgere le udienze tributarie a distanza. La legge delega, infatti,
si è più data cura di sistemare dal punto di vista pratico le norme sul processo,
piuttosto che occuparsi proprio di questioni relative al processo in quanto tale;
al contrario, il D.Lgs. 220/2023 è entrato proprio in merito agli articoli del
contenzioso e li ha modificati.
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
La legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che è stata
recentemente riscritta dal D.Lgs. 219/2023, è un decalogo di norme che deve
ispirare il legislatore nel momento in cui mette mano alla redazione delle leggi
tributarie, tanto che i principi che sono racchiusi in questa legge ordinaria non
possono essere derogati salvo che da una legge ordinaria successiva (una
legge costituzionale invece può essere modificata solo da una legge
costituzionale): poiché dà attuazione ai principi costituzionali, viene definita
una legge ordinaria di rango costituzionale, anche se formalmente è una legge
ordinaria.
Questa legge racchiude principi di carattere generale, ma non prevede poi in
definitiva una sanzione nel caso di omissione dei precetti che sono indicati
nella legge.
Inizialmente questa legge aveva dei contenuti più forti: ad esempio, aveva un
contenuto in merito alla motivazione dell'atto di accertamento (art. 7), ma oggi
questo obbligo è stato mitigato talmente tanto che si rischia di perderlo come
diritto, ovvero diventa più un'enunciazione piuttosto che un vero e proprio
diritto da difendere.
Il senso di questa legge all'origine era un senso di grande merito perché le
regole costituzionali venivano molto spesso calpestate in materia tributaria:
pertanto, il legislatore ha sentito il bisogno di fare questa legge, tanto che l'art.
1 della vecchia versione della legge sullo Statuto citava gli articoli della
Costituzione da dover rispettare (questa legge aveva l'ambizione di
posizionarsi a metà tra la Costituzione e le norme positive di diritto).
I primi articoli dello Statuto sono rivolti allo Stato, ovvero è come se il
legislatore si facesse da solo delle raccomandazioni; i successivi articoli,
invece, sono rivolti alla PA, mentre l'ultima parte dello Statuto è dedicata alla
tutela dei diritti del contribuente. Pertanto, lo Statuto svolge 3 funzioni
fondamentali: regolamentare la legislazione, regolamentare i comportamenti
della PA e tutelare i diritti dei contribuenti.
Il giudice andrà a fare riferimento alle norme contenute nello Statuto per
dichiarare la non applicabilità di una legge nel caso in cui sia stata formulata 6
male, per dichiarare l'invalidità di un accertamento della PA nel caso in cui non
sia stato preceduto dalla convocazione del contribuente e per dichiarare la
nullità o l’annullabilità di un atto nel caso in cui non sia stato scritto in una
certa maniera oppure motivato (le nullità assolute possono essere rilevate
d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche senza che alcuna
parte le abbia sollevate, mentre le nullità relative devono essere eccepite dalle
parti mediante un'istanza apposita; le annullabilità, invece, sono dei vizi
autosananti che, se non vengono eccepiti dalle parti, il giudice non è tenuto a
rilevare).
Il problema dello Statuto fin dalla sua emanazione è sempre stato quello della
sua pratica applicazione perché le norme contenute in esso non sono norme
positive di diritto tributario, ovvero non si pagano le tasse in base a quanto vi è
scritto nello Statuto.
In sintesi, lo Statuto detta i principi fondamentali per l'applicazione di norme di
carattere tributario, sia in ordine all'accertamento, sia in ordine alla riscossione,
sia in ordine alla legislazione tributaria, e pone degli obblighi che devono
essere rispettati dal legislatore quando fa le leggi, dalla PA quando fa gli
accertamenti e dal contribuente nella sua qualifica di cittadino-contribuente.
Lo Statuto è applicabile a tutti i tributi (comunali, provinciali, regionali,
nazionali).
I primi 4 articoli danno i precetti al legislatore.
L’art. 2 (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributa
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