LE FONTI NORMATIVE DEL DIRITTO TRIBUTARIO
RIFERIMENTI INTRODUTTIVI
Il rapporto tra il contribuente e l'ente impositore si esaurisce all'interno di un
singolo ordinamento (a noi ci interessa l'ordinamento italiano): ciò significa che
il presupposto impositivo e tutti gli elementi costitutivi della fattispecie
impositiva tributaria si sono realizzati e hanno estrinsecato i loro effetti totali e
definitivi/provvisori all'interno dell'ordinamento dello Stato italiano.
Un problema potrebbe sorgere qualora vi fossero delle fattispecie con elementi
di estraneità, vale a dire se il contribuente realizzi delle operazioni
transfrontaliere che sono idonee a produrre i loro effetti non totalmente
all'interno dell'ordinamento giuridico di un singolo Stato, ma che interessano 2
o più ordinamenti contemporaneamente.
Ad esempio, immaginiamo una casa madre con sede in Olanda che dà ordine
alla sua sussidiaria in Italia di acquistare un bene dalla Cina che viene prodotto
in India: per capire chi ha la titolarità effettiva della fattispecie impositiva
inerente a questa complessiva operazione bisogna scinderne segnatamente gli
effetti. Le cose si complicano quando tutti questi soggetti sono collegati tra loro
da rapporti di collegamento o di controllo: pertanto, è necessario comprendere
dove la singola operazione realizzi l'effetto, ovvero dove si produca
effettivamente la ricchezza generata e creata.
Il principio generale per l'imposizione sui redditi stabilisce che tutte le imprese
residenti sono tassate sul reddito ovunque prodotto.
Se la società italiana per realizzare il bene X sostiene dei costi nel Paese Y e per
quei costi viene tassata secondo l'aliquota del Paese Y, il costo che l'impresa
sostiene per l'imposizione nel Paese Y viene riconosciuto dal legislatore italiano
in qualche modo?
Ad esempio, immaginiamo che il signor Rossi, residente fiscale in Italia,
detenga a titolo di proprietà un immobile in Francia: la legislazione italiana,
all'art. 2 del TUIR, stabilisce che coloro i quali si trovano stabilmente nel
territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta sono tassati
sulla base di tutte le fonti di ricchezza ovunque prodotte nel mondo, ovvero sia
quelle realizzate in Italia sia quelle realizzate all'estero (worldwide taxation
principle principio di tassazione sulla base del reddito mondiale).
Ipotizziamo che questo immobile sia dato in locazione: la ricchezza derivante
dallo sfruttamento di un bene situato in un altro ordinamento, ovvero il canone
della locazione, subirebbe un concorso di imposizione da parte tanto dell'Italia
(sulla base del principio della residenza fiscale tutti i residenti fiscali in Italia
sono assoggettati ad imposizione sulla base della ricchezza complessiva del
soggetto da qualunque fonte essa provenga) quanto della Francia (sulla base 1
del principio di territorialità o della fonte della ricchezza poiché il bene si
trova nel suo ordinamento, ha diritto di esercitare su quel bene la potestà di
imposizione).
Poiché sulla medesima fonte di ricchezza intervengono 2 ordinamenti
contemporaneamente,
i quali applicano principi differenti e fino a prova contraria sono tra loro
indipendenti (una legge francese non può vincolare lo Stato italiano così come
una legge italiana non può vincolare lo Stato francese), se non si intervenisse
in alcun modo la stessa ricchezza verrebbe sottoposta 2 volte ad imposizione,
ovvero si creerebbe il fenomeno della doppia imposizione.
La doppia imposizione diventa un problema quando risulta un ostacolo alla
mobilità delle persone, dei capitali, dei beni e delle merci e ai commerci:
pertanto, nell'ordinamento dell'UE, diviene un ostacolo all'effettivo godimento
da parte dei cittadini all'effettiva implementazione delle libertà fondamentali
sancite e tutelate dall'UE.
Il diritto tributario internazionale si discosta dall'ordinamento dell'UE perché
l'ordinamento comunitario ha i suoi trattati istitutivi, le sue regole sostanziali di
imposizione, i suoi principi di attribuzione delle competenze e la sua gerarchia
delle fonti, mentre il diritto tributario internazionale si interessa dei rapporti
mediante i quali gli Stati (tipicamente mediante lo strumento del trattato
fiscale) concordano tra di loro le modalità attraverso cui allocare la potestà
impositiva, ovvero chi ha diritto di tassare chi e cosa qualora dovessero
verificarsi delle fattispecie con elementi di estraneità (operazioni
transnazionali), le quali, in difetto di una specifica norma pattizia tra gli Stati
(come il trattato) che disciplini le modalità con cui questa situazione sia risolta
tra gli Stati contraenti (se gli Stati sono 2, si parla di trattato fiscale bilaterale;
se gli Stati sono più di 2, si parla di trattato fiscale multilaterale), sarebbero
soggette alla doppia imposizione o sfuggirebbero alla tassazione da parte di
entrambi gli ordinamenti (doppia non imposizione).
Lo strumento più utilizzato per eliminare i casi di doppia imposizione è il
trattato fiscale, all'interno del quale è possibile rintracciare 2 tipologie di
norme: le norme sostanziali (o distributive) e le norme formali (o procedurali).
Le norme sostanziali identificano una per una le fattispecie con elementi di
estraneità, ovvero tutte quelle operazioni che presentano interconnessioni ed
effetti giuridicamente rilevanti dal punto di vista economico in più di un
ordinamento, che comporterebbero, qualora non affrontate, la reviviscenza
della potestà impositiva da parte di tutti gli ordinamenti nei quali tali operazioni
producono effetti. La prima finalità di una norma sostanziale è quella di
determinare quali criteri debbano essere valorizzati affinché per la regolazione
di quella fattispecie si applichino le norme interne di uno o dell'altro
ordinamento; solo in via residuale, come ultima possibilità qualora mediante 2
l'adozione dei vari criteri, con i quali andare a verificare quali norme di quale
ordinamento debbano applicarsi a quella fattispecie, non si ottenga alcun
risultato, la sua finalità è quella di dettare la modalità di allocazione della
potestà impositiva.
In sintesi, la finalità del trattato fiscale non è quella di definire quali imposte si
applicano (il trattato fiscale non è una riproduzione sul piano internazionale
della normativa interna di uno Stato), ma è solo quella di determinare a chi
spetta la potestà impositiva, poi le regole di determinazione dell'obbligazione
tributaria spettano al singolo ordinamento al quale viene attribuita dal trattato
la potestà impositiva: infatti, le norme contenute all'interno dei trattati fiscali
per l'eliminazione della doppia imposizione non stabiliscono direttamente la
disciplina di tassazione delle singole fattispecie con elementi di estraneità, ma
identificano quali criteri gli Stati devono adoperare per identificare quale
ordinamento ha la titolarità a tassare la fonte di ricchezza.
Il modello di trattato fiscale bilaterale più adoperato nei Paesi del mondo
occidentale è quello diffuso dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico), che prende il nome di “Model Tax Convention on Income
and on Capital: Condensed Version 2017” (Modello di convenzione fiscale sul
reddito e sul patrimonio): la finalità del trattato è quella di eliminare la doppia
imposizione su 2 fonti di ricchezza in particolare, vale a dire reddito e
patrimonio.
L'OCSE è stata istituita nel 1963 e ha la finalità di coadiuvare gli Stati aderenti
per promuovere finalità di cooperazione internazionale, soprattutto in 3 ambiti
(finanza, sviluppo sostenibile e fiscalità internazionale): in particolare, per
rendere omogenei i criteri di imposizione extra territoriale, nel 1963 è stata
elaborata la prima versione del Modello OCSE.
Questo modello di convenzione viene adoperato e fatto proprio dall'Italia per la
stipula di tutti i suoi modelli di convenzione fiscale bilaterale ad oggi presenti.
Il Modello OCSE, che si compone di 29 articoli, è di solito accompagnato da un
documento molto più esteso e massivo, il cosiddetto Commentario al Modello
OCSE, nel quale articolo per articolo la stessa organizzazione illustra e definisce
le modalità che hanno condotto all'adozione di quei criteri di allocazione della
potestà impositiva e secondariamente identifica anche delle regole
interpretative alle quali gli Stati dovrebbero tendenzialmente attenersi
nell'applicazione delle norme del trattato.
Il Commentario del Modello OCSE è uno strumento di soft law, quindi non
risulta vincolante per gli Stati che dichiarano di ispirarsi principalmente al
Modello OCSE: infatti, l'Italia dichiara di accogliere come modello convenzionale
quello elaborato in sede OCSE, ma non accoglie automaticamente quali criteri
interpretativi quelli indicati nel Commentario. 3
La giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana indica che, essendo il
Commentario uno strumento di soft law e non rientrando in alcun modo
all'interno della gerarchia delle fonti accolta e designata dall'art. 117 Cost., non
ha di per sé efficacia vincolante nell'interpretazione delle norme di un trattato
fiscale internazionale; tuttavia, qualora subentrino dei dubbi rilevanti
nell'interpretazione delle norme di un trattato che si ispirano a tale modello, il
Commentario costituisce senza dubbio uno strumento interpretativo a cui il
giudice può ricorrere per formare il suo libero convincimento sulla risoluzione
del caso che gli viene sottoposto. Pertanto, qualora la legge di ratifica del
trattato fiscale sia ispirata al Modello OCSE, il giudice può adoperare
eventualmente anche le indicazioni contenute nel Commentario per
intrepretare le disposizioni della legge di ratifica del trattato fiscale.
Citiamo spesso la giurisprudenza della Corte di Cassazione perché il nostro
ordinamento non è un ordinamento a precedente vincolante, ovvero non
accoglie il principio per il quale il precedente assurge a norma interpretativa
vincolante per le risoluzioni di casi futuri: infatti, l'art. 102 Cost. stabilisce che il
giudice è soggetto solo alla legge e non al precedente di altro giudice (la legge
va interpretata dal giudice secondo il prudente apprezzamento dei fatti di
causa, limitatamente alle domande che gli sono proposte dalle parti e non oltre
i vincoli posti dalla domanda). Pertanto, l'interpretazione della Corte di
Cassazione non è l'elemento principale da cui è necessario partire, ma è uno
dei canoni interpretativi che l’interprete può adoperare per giungere alla
definizione di una risposta ad un quesito rilevante (l'art. 65 del regio decreto n.
12/1941 stabilisce che uno dei compiti della Corte di Cassazione è quello di
rendere uniforme l'interpretazione del diritto oggettivo).
Un altro modello di convenzione contro la doppia imposizione è quello
elaborato dall'ONU, che viene maggiormente adoperato dai Paesi in via di
sviluppo.
Oltre a questi, vi sono anche altri modelli elaborati dall'OCSE per il reddito e il
patrimonio e per le imposte indirette o di successione.
Le imposte dirette colpiscono manifestazioni dirette di capacità contributiva (le
manifestazioni dirette di capacità contributiva per eccellenza sono 2, il reddito
e il patrimonio), ovvero vanno ad identificare quale presupposto impositivo una
ricchezza che è immediatamente disvelatrice di forza economica perché chi la
possiede ha una posizione di forza economica in un determinato contesto.
Le imposte indirette colpiscono manifestazioni indirette di capacità
contributiva, che non sono immediatamente significative di una forza
economica, ma lo sono solo in via mediata: esempi di imposte indirette sono
l'IVA (imposta sul consumo di beni), l'imposta di registro (imposta sul
compimento di atti), l'imposta di bollo (imposta sull'attribuzione di valore legale
4
ad un determinato atto), la tassa sulle concessioni governative (imposta
sull'attribuzione di posizioni di vantaggio all'interno dell'ordinamento).
Non sarebbe possibile per l’Italia stipulare un trattato fiscale bilaterale con la
Francia in materia di imposte indirette perché tali imposte rientrano tra le
materie di competenza esclusiva dell'UE e risultano armonizzate, ovvero non
compete ai singoli Stati membri dell'UE la possibilità di stabilire in maniera
certa, diretta e unilaterale le modalità di realizzazione del prelievo tributario
indiretto, se non nei limiti della legislazione dell'UE (per questo motivo
l'aliquota dell'imposta varia da un Paese all'altro).
Mentre per quel che concerne le imposte dirette, gli Stati membri dell'UE
mantengono la competenza legislativa esclusiva, ovvero possono essere loro
stessi a determinare i presupposti e i singoli elementi costitutivi, applicativi e di
realizzazione del tributo: pertanto, le imposte dirette possono formare oggetto
di negoziazione con altri Stati per l'eliminazione dei fenomeni di doppia
imposizione.
Il principio di divieto di doppia imposizione era presente nei trattati istitutivi
della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea, ma non risulta
più presente esplicitamente all'interno del trattato sul funzionamento dell'UE,
ancorché il divieto di doppia imposizione
venga considerato un principio generale dell'UE.
La norma sostanziale determina quale ordinamento interno applicare e, solo in
via residuale, detta le condizioni essa stessa per l'imposizione di quella
determinata fattispecie, ma spesso la norma residuale non è presente perché il
trattato fiscale bilaterale deve essere negoziato tra gli Stati contraenti: nella
fase di negoziazione si giunge all'elencazione di tutte le regole determinative
secondo le quali si determina l'allocazione della potestà impositiva, ma quando
si deve giungere alla norma residuale spesso non c'è l'accordo tra gli Stati.
Se dovesse verificarsi il caso in cui l'adozione di tutti i criteri previsi all’interno
delle singole norme sostanziali non dovesse condurre alla risoluzione del caso
di doppia imposizione, ovvero non si riesce a determinare quale dei 2 Stati sia
titolare della facoltà impositiva sulla fattispecie con elementi di estraneità,
intervengono le norme formali (o procedurali), vale a dire tutte quelle norme
dettate per risolvere ogni possibile dubbio residuale tra gli Stati contraenti
qualora sorgano dubbi rilevanti sull'applicazione di una delle disposizioni del
trattato o qualora vi sia un’ipotesi di fattispecie con elementi di estraneità che
conduca ad un caso di doppia imposizione non espressamente disciplinato nel
trattato.
La norma procedurale per eccellenza è quella contenuta all'interno dell'art. 25
Modello OCSE, nota come procedura amichevole: attraverso le procedure
amichevoli, le autorità competenti degli Stati contraenti (in Italia tipicamente 5
l'autorità competente individuata è l'ufficio procedure amichevoli dell'Agenzia
delle Entrate) nominano i loro rappresentanti e si confrontano con l'autorità
competente del diverso Stato per addivenire ad una soluzione
dell'interpretazione del trattato.
Ad oggi la procedura amichevole non ha un obbligo di risultato.
Il Modello dell'OCSE consta di 29 articoli: in particolare, i primi articoli sono
deputati a stabilire le modalità con cui determinare la residenza fiscale degli
individui, per i quali non sia ovviamente applicabile interamente la normativa di
un singolo Stato, mentre ognuno degli articoli successivi ha a riferimento
un’ipotesi di fattispecie con elementi di estraneità (reddito degli utili delle
imprese associate, reddito dei lavoratori dipendenti, reddito degli sportivi,
reddito degli artisti, ecc.).
Il trattato di per sé non fa sorgere diritti soggettivi nei confronti del
contribuente, ma fa sorgere semplicemente il diritto del contribuente di vedere
applicato un determinato ordinamento piuttosto che un altro e quindi di vedere,
mediante la disposizione del trattato, eliminata l'ipotesi della doppia
imposizione in cui è incorso o in cui rischia di incorrere (il rapporto tra il trattato
e i consociati è mediato dall'ordinamento).
Il trattato fiscale bilaterale acquisisce cogenza normativa all'interno
dell'ordinamento dello Stato italiano attraverso l'art. 117 Cost. (la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali) accompagnato con l'art. 10 Cost. (l'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute)
perché la fonte è pattizia, ovvero deriva da un atto risultante da una
negoziazione tra 2 Stati.
La stipula del trattato non costituisce un obbligo internazionale di per sé stessa
considerata perché è fonte di responsabilità reputazionale dello Stato, che, una
volta firmato, è tenuto ad adottare tutti gli atti normativi necessari affinché il
trattato sia effettivamente applicabile: la cogenza del trattato interviene solo
successivamente con la legge di ratifica (solo con la legge di ratifica il trattato
entra nella gerarchia delle fonti).
Tanto è vero che, a norma dell'art. 75 Cost. che disciplina i referendum
abrogativi, si stabilisce che tra le norme per le quali non è possibile chiederne
l'abrogazione vi sono le norme fiscali e le leggi di ratifica dei trattati
internazionali (tra i quali rientrano i trattati fiscali).
All'interno dell'ordinamento italiano,
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