DIRITTO SANITARIO
Diritto è un insieme di regole di comportamento e di condotta ma queste regole per
essere qualificate come diritto devono essere stabilite da un soggetto che abbia il
potere di produrre regole giuridiche. Soltanto le norme giuridiche che provengono da
soggetti che in virtù del potere normativo che hanno sono abilitati a produrre diritto,
hanno la caratteristica fondamentale della coercibilità. La violazione di una regola
giuridica determinata la possibilità per lo stato a portare ad esecuzione quella regola e
quindi renderla coercibile. Quest enorme coercibili sono dotate di forza a differenza
delle norme di un’ associazione, la quale sono regole alla quale io volontariamente mi
sono assoggettato.
Il diritto è l’insieme delle regole che lo stato, come soggetto dotato di potere
autoritativo pone, e che disciplinano ogni aspetto della vita dei cittadini, cosiddetti
consociati, ma anche dei rapporti tra i cittadini e le autorità pubbliche, ovvero i
rapporti tra le stesse autorità pubbliche.
Distinguendosi sotto tale profilo tra diritto privato e diritto pubblico.
Il diritto privato è l’insieme di regole giuridiche che disciplinano i rapporti tra soggetti
privati, cioè tra singole persone, tra società (soggetti non titolari di un potere
particolare ma che operano all’interno della vita con reciproci diritti ed obblighi). Ad
esempio contratto di compravendita, disciplina giuridica del diritto privato, è il
contratto attraverso il quale viene regolato un negozio/accordo con prestazioni
corrispettive in cui io pago per avere in cambio qualcosa (compravendita di una casa).
Diritto pubblico è l’insieme delle regole giuridiche che si occupano della disciplina dei
pubblici poteri, ad esempio organizzazione statale, ovvero che si occupano della
disciplina dei rapporti tra poteri pubblici e soggetti privati. Ad esempio una richiesta di
condone edilizio che un cittadino fa all’ente comunale. Si parla di diritto
amministrativo, l’insieme di regole giuridiche concernenti l’organizzazione e il
funzionamento delle amministrazione pubbliche.
La fonte fondamentale, ossia l’atto principale dal quale deriva il diritto è la legge,
legge intesa come legge del parlamento. In virtù del principio di separazione dei
poteri, nelle moderne democrazia, quelle che si affermano dopo la rivoluzione francese
del 1789 si afferma l’idea di monteschiè la tripartizione dei poteri, i tre poteri
fondamentali di uno stato sono il potere esecutivo, legislativo e giudiziario, ciascuno di
questi appartiene ad un ordine statale diverso affinchè sia garantito tramite la
separazione quell’equilibrio tra poteri che evita l’affermarsi di un potere assoluto.
Nel nostro ordinamento il potere legislativo appartiene al parlamento, è l’organo
costituzionale dove i componenti sono eletti immediatamente dal popolo e la funzione
più importante è quella di adottare le leggi. Il parlamento è l’organo dell’espressione
della sovranità popolare.
Quando utilizziamo l’espressione legge, ci riferiamo genericamente alle fonti primarie
del diritto e in particolare alle leggi, decreti legge e decreti legislativi, che hanno nel
nostro ordinamento la stessa forza, significa che sono atti posti al di sotto della
costituzione, tutti questi atti devono essere conformi e coerenti a costituzione e sono
tutte fonti abilitate a produrre diritto.
Diverso è il procedimento di adozione di questi atti, talvolta però quando ci riferiamo
alla legge ci riferiamo indiscriminatamente sia alla legge del parlamento sia ai decreti
legge che ai decreti legislativi.
Duplice accezione del diritto. Diritto soggettivo inteso come la situazione giuridica
soggettiva che un determinato cittadino vanta, il diritto di libertà, di voto ecc. in
questa accezione l’espressione diritto sta a significare una posizione giuridica
soggettiva che un singolo vanta all’interno dell’ordinamento. Diritto oggettivo indica
l’insieme di regole giuridiche che compongono un ordinamento, diritto privato,
pubblico, amministrativo, sanitario.
Diritto alla salute in senso soggettivo, nozione di diritto sanitario in senso oggettivo.
Due espressioni terminologiche: giurisprudenza e dottrina. Giurisprudenza è
l’orientamento maggioritario che noi possiamo ricavare dalla lettura delle decisioni
giudiziarie. L’indirizzo di pensiero che siamo in grado di ricavare dalle sentenze del
giudice costituzionale. Giurisprudenza amministrativa fa riferimento all’indirizzo che
siamo in grado di ricavare dalla lettura delle sentenze dei giudici amministrativi.
Dottrina è l’insieme degli studiosi della materia, linea di pensiero elaborata dagli
accademici.
Le norme giuridiche sono suscettibili di diverse interpretazioni.
Le fonti del diritto, indica il luogo in cui nasce il diritto. Il sistema delle fonti del diritto
reso complesso dalla circostanza che queste fonti non sono soltanto quelle che
provengono dallo stato ma anche fonti extra statali e sovranazionali. Significa che al di
fuori dello stato italiano esistono atti normativi idonei di produrre effetti all’interno del
nostro ordinamento. Ad esempio l’Unione Europea, è una vera e propria
organizzazione sovranazionale, è stata istituita attraverso trattati internazionali che
hanno una caratteristica che gli altri trattati non hanno cioè la cessione di spazi di
sovranità da parte degli stati sottoscrittori. Gli stati che hanno sottoscritto, ad oggi 27,
il trattato di adesione all’unione europea hanno ceduto spazi di sovranità in favore di
questa organizzazione, che nelle materie di sua competenza ha un parlamento, un
governo e una giurisdizione. Ha una struttura parastatale, queste nazioni hanno
delegato all’unione europea a legiferare al posto loro. L’unione europea è in una fase
prefederale, il livello di integrazione è molto elevate, ad esempio la moneta unica.
In Italia opera il diritto italiano e anche il diritto prodotto dalle istituzioni dell’Unione
Europea, ad esempio al cons
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