Estratto del documento

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in

GIURISPRUDENZA

Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE B

(Cognomi H-Z)

Docente

ILARIA PAGNI 2° SEMESTRE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE B

Appunti delle lezioni

Capitolo 1

CONNESSIONE

E INTERVENTI

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1. CONNESSIONE E INTERVENTI

CONNESSIONE

Introduzione

Esempio: ho 2 conti presso 2 banche diverse. Sul telefono ho l’app delle 2 banche in modo da poter fare

operazioni diverse. Mi viene rubato il telefono e vengono fatte operazioni. La colpa è mia: non ho

sorvegliato l’apparecchio telefonico e ho digitato il codice senza la cautela necessaria affinché qualcuno

non mi vedesse. In questa vicenda c’è responsabilità del cliente. Non c’è una responsabilità totale della

banca (al massimo, è concorrente -> art. 1227 c.c. per la responsabilità del fatto colposo del creditore,

anche se qui responsabile non è il creditore). Viene in gioco il tema delle prove. Esistono degli indici di

anomalia codificati dal legislatore. Es: se tu, in una giornata, fai 7 operazioni presso lo stesso esercente

probabilmente c’è una anomalia. La responsabilità della banca nasce dal mancato accorgimento di

individuare dei presidi necessari a rilevare potenziali indici di anomali. Per questo si può immaginare una

responsabilità concorrente della banca rispetto al cliente negligente.

A chi si fa causa? Il cliente, vistosi sottrarre l’apparecchio, viste operazioni a 2 conti correnti presso 2

intermediari diversi, chiama in giudizio le 2 banche / intermediari in modo da chiedere il rimborso delle

operazioni fatte nei 2 conti.

Davanti a chi si fa ricorso? Potrebbe non essere un giudice. Il d.lgs. 28/2010 prevede che le controversie

in materia bancaria e assicurativa presuppongono un tentativo di mediazione obbligatorio. Alternativo alla

mediazione è il sistema dell’Arbitrio bancario finanziario. Ma gli arbitri, nel nostro sistema, sostituiscono il

giudice (decidono loro). Dunque, per mettere l’arbitro in alternativa alla mediazione bisogna che ci sia una

norma di legge. Altrimenti, si va davanti al mediatore. Non avendo avuto soddisfazione di fronte all’arbitro

bancario finanziario, bisogna andare dal giudice.

Chi e quante sono le parti del processo? Il cliente e i 2 intermediari presso i quali il cliente ha il conto

corrente. È un processo a più parti. È connessione propria o connessione impropria? Sia che si sia davanti

all’arbitro (se la connessione è impropria, per un motivo economico, non si possono fare ricorsi cumulativi)

sia che si sia davanti al giudice (se la connessione è impropria, non operano le deroghe alla competenza,

che operano quando la connessione è propria).

Art. 103 c.p.c. e art. 33 c.p.c.

L’art. 103 c.p.c. regola il litisconsorzio facoltativo: è il ricorrente che liberamente decide di convenirne in

giudizio tutti e 2. In questo caso, la parte potrebbe fare tranquillamente 2 cause separate nei confronti di

una parte e dell’altra. Per ragioni di economia di giudizio, però, facendo una unica causa si trova di fronte

ad un unico accertamento dello stesso fatto. È connessione propria o impropria?

➢ Se è connessione propria, la parte lo può fare anche in deroga alle regole di competenza (art. 33).

➢ Se è connessione impropria, non lo può fare (non operano le regole del 33).

Art. 103 c.p.c. -> Litisconsorzio facoltativo

1. Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando:

• tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono

(CONNESSIONE PROPRIA);

• la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni

(CONNESSIONE IMPROPRIA).

2. (in entrambi i casi) Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione

delle cause:

• se vi è istanza di tutte le parti;

• quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo,

e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

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L’art. 103 c.p.c., a parte questa coda finale, è una norma che non detta regole di competenza ma che

descrive una fattispecie: il litisconsorzio facoltativo. Le regole di competenza stanno infatti negli artt. 31-

36 c.p.c. Al 103 c.p.c. si lega l’art. 33 c.p.c.

Art. 33 c.p.c. -> Cumulo soggettivo

1. Le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a

giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice

del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

Questa norma regola la competenza e parla di cumulo soggettivo (=sono cumulate cause relative a più

soggetti). La norma disciplina però un’ipotesi di CONNESSIONE OGGETTIVA: è una connessione per

oggetto o per titolo o per identiche questioni. L’art. 33 è speculare rispetto al 103, ma in un ambito diverso:

nell’art. 33 non c’è la risoluzione di identiche questioni e nel 103 non c’è la deroga alla competenza. Mentre

il 103 descrive tutte le fattispecie che possono dar luogo a litisconsorzio facoltativo e ci mette dentro anche

la connessione impropria, l’unica accortezza è che se la connessione è impropria non si può derogare alle

regole di competenza (nell’art. 33 questa ipotesi non è prevista).

Esempio banche -> La vicenda dell’esempio di prima (banche) è connessione propria o impropria? È

sicuramente connessione impropria. E se invece col telefono fosse stato fatto un bonifico da un conto

corrente a un altro conto corrente di una persona vicina al ladro, che poi prende i soldi e chiude il conto.

Poniamo che il cliente convenga in giudizio la banca presso la quale ha il conto corrente e la banca del

conto destinatario. Qui le circostanze sono diverse o sono le stesse circostanze di fatto? È sempre

connessione impropria? Non è chiaro.

Esempio giornali e diffamazione -> Es: più giornali riportano la stessa notizia. Un giornale dà la notizia per

primo e tale notizia viene poi ripresa in tanti articoli di giornale. Dunque, chi ha ripreso la notizia e chi ha

dato la notizia sono corresponsabili e io posso fare la causa nei confronti del giudice di ognuno dei 2

applicando il 33 perché è litisconsorzio proprio. Qui la connessione è impropria: non si applica l’art. 33. Se

i giornali hanno sede in luoghi diversi si fanno tante cause quanti sono i convenuti. Se fosse connessione

propria ma io avessi, in quanto danneggiato, chiamato in giudizio insieme ai 4 giornali a cui volevo fare

causa un 5° giornale al quale non volevo fare causa (es: è una gazzetta di un posto piccolissimo che nessuno

legge e che non mi crea danno) ma gli faccio causa perché così porto la causa davanti al giudice di un

determinato luogo (applico l’art. 33). Ci potrebbero essere dei presidi volti ad impedire una cosa del

genere? Qui scatta la giurisprudenza: se leggiamo le norme non abbiamo la risposta. La giurisprudenza ci

dice che nel caso in cui la parte abbia spostato la competenza di tutti grazie all’art. 33 aggiungendo un

soggetto al quale non voleva fare causa (ipotesi del convenuto fittizio) l’art. 33 non opera. Ma questo lo

dice la giurisprudenza, e non la norma.

LITISCONSORTI E INTERVENTI

Litisconsorti e interventi

Litisconsorzi e interventi sono dei contenitori:

➢ Il litisconsorzio è una struttura che consente di articolare il processo con più parti. Può essere di 3 tipi:

• Il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.);

• Il litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.);

• Il litisconsorzio unitario o quasi necessario (art. 103 senza l’applicazione del comma 2) -> è una

categoria che intercetta una particolare realtà sostanziale e si discute se esista. Non è regolato da

una norma espressa. È facoltativo quanto all’introduzione (le parti possono scegliere se iniziare la

causa tutte insieme oppure no) e necessario quanto alla trattazione e alla decisione (una volta che

hanno deciso di fare domanda tutti insieme quella causa diventa unica: non si applica il 103 comma

2 c.p.c., che consente al giudice di disporre la separazione delle cause). I fenomeni che si cavano

bene all’interno di questa categoria sono quelli:

o delle obbligazioni solidali: in questo caso, la disciplina civilistica ci dice bene come i fatti si

comunicano da una obbligazione all’altra. La disciplina sostanziale deve trovare una ricaduta

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processuale. La ricaduta migliore è quella di immaginare un processo dove le parti possono

agire separatamente ma una volta che hanno fatto la scelta di agire insieme il processo deve

continuare insieme;

o delle impugnative delle delibere assembleari: più soci possono impugnare le delibere anche

separatamente. Nel momento in cui i soci decidono di impugnare la stessa delibera sia pure

separatamente ci sono delle ricadute: la delibera viene meno per tutti o per nessuno. Quando

agiscono insieme il processo non può essere separato.

➢ L’intervento (art. 105 c.p.c.) dà vita ad un litisconsorzio successivo: il processo nasce a 2 parti e in corsa

si trasforma in un processo a più parti. Questo litisconsorzio successivo è conseguenza del fatto che un

terzo esterno alla causa, conoscendo la pendenza di un processo che in qualche modo lo riguarda,

decide di intervenire nel processo o proponendo una domanda o sostenendo le ragioni di una delle

parti. Che sia il primo motivo o il secondo è sempre consentito l’intervento dall’art. 105 c.p.c. Una volta

che il terzo interviene nel processo non è più terzo ma diventa parte. L’ingresso nel terzo del processo

può essere di 2 tipologie:

• Volontario ->

• Coattivo / chiamata in causa ad opera delle parti o per ordine del giudice -> distinguiamo:

o La chiamata in causa ad opera delle parti (art. 106 c.p.c.) -> non ci sono violazioni al principio

della domanda. La parte, nel momento in cui chiama un terzo, sta proponendo una domanda

verso un terzo. Non c’è nessuna violazione del principio della domanda.

o La chiamata in causa per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.) -> il terzo viene chiamato in causa

dal giudice (=soggetto che non può proporre domanda nei suoi confronti). Quali sono le ipotesi

che consentono al giudice di chiamare in causa un terzo senza violare il principio della

domanda?

Il litisconsorzio necessario

La vicenda sostanziale deve essere necessariamente decisa nello stesso modo per tutti. Le parti, all’inizio,

non possono scegliere se entrare o meno nel processo separatamente. Esistono 3 macroaree per quanto

riguarda il litisconsorzio necessario:

➢ Realtà in qualche modo indissolubilmente unitaria -> il processo si deve svolgere necessariamente

nella presenza di tutti i titolari del diritto. Il giudice, durante le verifiche preliminari, verifica se ci sono

casi di litisconsorzio necessario. Es: comproprietà di un bene (tutti i comproprietari devono essere in

causa: non posso decidere sulla comproprietà del bene se tutti i comproprietari non sono presenti);

➢ Legittimazione straordinaria -> è l’ipotesi in cui il soggetto titolare del diritto non è colui che ha agito

(colui che ha agito è il legittimato straordinario, ossia un soggetto che ha agito in nome proprio per un

diritto altrui). La legittimazione straordinaria è tipizzata. Se chi agisce è il legittimato straordinario, il

titolare del diritto deve essere in causa.

➢ Ipotesi previste dal legislatore per ragioni di opportunità -> si parla di litisconsorzio propter

opportunitatem (=a motivo di opportunità) o contra tenorem rationis (=non necessariamente in linea

con una ragione sostanziale). Questa terza macro-area è coperta da ipotesi che noi troviamo ad

esempio in materia di sinistro stradale. Il codice delle assicurazioni ha previsto che ci sia un

litisconsorzio necessario in caso di sinistro stradale fra il conducente, il proprietario e il danneggiato.

C’è poi un’ulteriore complicazione della posizione dell’assicurazione che è la stessa che ritroviamo in

materia di responsabilità sanitaria.

Qual è la disciplina processuale del litisconsorzio necessario? Cosa succede se non ci sono tutti i

comproprietari in giudizio? Cosa succede se il giudice non si accorge, per tutto il processo, che manca

qualcuno? E cosa succede se il giudice se ne accorge e dà un input alle parti ma queste restano inerti?

Il litisconsorzio facoltativo

Il litisconsorzio facoltativo fa riferimento alle più parti che possono agire o essere convenute. Quand’è che

le parti possono e non debbono agire o essere convenute? Non si tratta di situazioni in cui la realtà è

indissolubilmente unitaria o ha agito un legittimato straordinario o in cui c’è un’ipotesi di legge, ma

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saranno ipotesi di connessione (=situazioni nelle quali l’oggetto del processo o la causa petendi sono

comuni a più soggetti e questi più soggetti possono decidere di agire insieme o l’attore può decidere di

convenire insieme). Quali sono però le ragioni? Le ragioni sono l’economica dei giudizi, l’uniformità delle

decisioni, l’efficacia della sentenza anche nei confronti delle altre parti. Le ragioni dipendono dal tipo di

connessione (a seconda che la connessione sia per oggetto o per titolo le cose cambiano). Normalmente,

il processo civile ha per oggetto diritti e non fatti. I fatti devono essere però conosciuti. L’esigenza di trattare

in un unico processo diritti legati allo stesso fatto è per evitare precedenti giudiziari sfavorevoli. Es: se io e

Tizio abbiamo subito lo stesso incidente stradale e agiamo separatamente, si pone un problema di

uniformità di giudizi che non ha nulla a che vedere con l’efficacia della sentenza. La sentenza non produce

effetto, trattandosi come elemento comune unico quello del fatto storico. Quando, invece che il fatto,

l’elemento comune è l’oggetto, si potrebbe pensare che la realtà sia indissolubilmente unitaria. Ma in un

caso sono tutti comproprietari del bene e si discute di certe cose relative a quel diritto, che riguardano

tutti alla stessa maniera; qui si discute invece di chi sia il proprietario del bene. Le cause sono sì connesse

per oggetto, ma perché non si sa se il bene è mio o è suo o è di un terzo. Se siamo io, lui e un altro a

discutere della stessa proprietà del medesimo bene, le domande sono incompatibili fra loro (il bene o è

mio o è suo o è del terzo) e connesse per oggetto. Le domande possono essere anche alternative. Quello

che hanno in comune è che l’oggetto è lo stesso: non però nel senso che si discute di quel diritto perché

tutti sono proprietari di quel diritto; si discute su quel diritto perché quel diritto è diverso per tutti. Il diritto

è identificato dal soggetto: la mia proprietà su questo codice è un diritto diverso dalla sua proprietà su

questo codice. L’oggetto è lo stesso. Ma se il bene è mio, è suo o è di un altro stiamo parlando di 3 diritti

diversi connessi per oggetto. Se il diritto fosse lo stesso (e non si trattasse di diritti diversi), la sentenza resa

sul mio diritto farebbe stato nei confronti suoi e nei confronti dell’altro. Si può dire che la sentenza che ho

ottenuto io non fa stato verso di lui e verso di lei se non sono stati in causa solo perché si sta parlando di

diritti diversi e il loro diritto non è stato accertato (è stato accertato solo il mio). Se invece si discute di

qualcosa che riguarda il Codice di Hammurabi, il cui valore è inestimabile e del quale siamo proprietari in

3, il quale è finito nelle mani di qualcun altro, siamo interessati a capire se il Codice è nostro o è di qualcun

altro (magari per la regola possesso vale titolo ha acquisito la proprietà del bene). È importante che siamo

tutti e 3 nel processo: il giudice non può dire che il bene è di noi se nel processo ci sono stata solo io (lo

può dire solo se prima ha integrato il contraddittorio e ha fatto in modo che nel processo ci siano tutti i

titolari dell’unico diritto). Questo tema è tutta la differenza fra una macroarea del litisconsorzio necessario

e una macroarea del litisconsorzio facoltativo. La differenza è che il litisconsorzio facoltativo ce lo dice qual

è l’ipotesi (c’è proprio scritto nel 103 c.p.c.). Nel caso invece della comproprietà del litisconsorzio

necessario, all’art. 102 non la troviamo scritta: il 102 dice solo “se la decisione non può pronunciarsi nei

confronti di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”. In altri termini,

viene descritto un fenomeno ma non si dice cosa lo integra. Se i diritti sono diversi (nel caso dell’oggetto)

e se quando il titolo è lo stesso, la sentenza resa nei confronti di uno dei litisconso

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Pagni Ilaria.
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