Costituzione rigida e leggi regionali
Così invece la nostra costituzione è rigida perché può essere modificata solo secondo il procedimento di revisione dell'art 138 della cost. cioè con maggioranza qualificata e con la possibilità di essere a referendum costituzionale.
Ed in più il nucleo essenziale di principi e valori della costituzione essi sono intoccabili.
Valori immodificabili ma principi integrabili.
Ci sono altre leggi che sono modificabili tipo quelle della competenza regionale.
È di recente stato integrato e c'è art.9 l'ultimo comma: "Tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."
Leggi regionali
Non nominate dall'art 5 dello disposizione di leggi le leggi regionali nel nostro ordinamento devono tenere un rapporto con le leggi dello Stato (queste le regioni a statuto ordinario, non quello a statuto speciale Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Alto-Adige che sono state costituite per legge costituzionale col lavoro di autonoma)
L'art. 117 della costituzione anche questo la potestà legislativa è anche delle Regioni, nel rispetto della Costituzione e delle norme di derivazione europea e degli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva, cioè c'è una riserva di legge assoluta cioè solo lo Stato può emanare norme in materia di:
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Cos, invece la nostra costituzione è “rigida” perché può essere modificata solo secondo il procedimento di revisione dell’art. 138 della cost.; cioè con maggioranza qualificata oppure con la possibilità di ricorrere a referendum costituzionale.
Ed in più il nucleo essenziale di principi e valori della costituzione non sono modificabili:
Valori immodificabili ma principi integrabili
Ci sono altre leggi che sono modificabili tipo quelle sulle competenze regionali.
Es. di recente stato integrato c’è art 9 ultimo comma “tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interessa delle future generazioni; la legge dello stato disciplina modi e forme di tutela degli animali”.
Leggi regionali e rapporto con lo Stato
Non nominato dall’art e della disposizione di leggi le leggi regionali nel nostro ordinamento devono tenere un rapporto con le leggi dello Stato (questo le regioni, lo statuto ordinario, non quello dello statuto speciale Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trento, Alto-Adige che sono state costituite per legge costituzionale col lavoro in autonomia)
L’art. 117 della costituzione anche governo.
La potestà legislativa, che è della Camera, è anche della Regione nel rispetto della Costituzione e delle norme di derivazione europea e degli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva, cioè c’è una riserva di legge contata o relativa, solo Stato può emanare norme in materia di:
- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea.
- Immigrazione.
- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.
- Difesa e Forze Armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi.
- Moneta; tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie cioè c'è un potere prerogativo che può riguardare più livelli territoriali.
- Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del parlamento europeo.
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali.
Materie di legislazione concorrente
Poi: ci sono materie di legislazione concorrente cioè lo Stato fa leggi quadro e meri; fa la cornice entro cui le Regioni possono legiferare.
- Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni.
- Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.
3) tutela della salute ...
Infine spetta alla Regione ogni altra materia che non è di competenza esclusiva dello Stato cioè una competenza residuale quindi anche le Regioni hanno competenza esclusiva in quelle materie rimaste (ad esclusiendum) Per cui -> Esclusività Stato -> Concorrenza Stato-Regioni &nbs
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Appunti di Diritto privato
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