13/02 CENNI INTRODUTTIVI
Che cos’è il diritto?
L’ordinamento giuridico è un sistema di regole che serve ad aiutare le persone a risolvere i
conflitti tra gli uomini.
Un sistema di diritto si compone di regole, l’unità essenziale di regola è definita norma.
La norma giuridica si differenzia dalle norme morali (trova il proprio fondamento all’interno
della coscienza) e religiose. La norma giuridica vincola (perché fa parte dell’ordinamento
giuridico) al rispetto (vieni punito se non la rispetti,con le norme morali/religiose no).
Es. Art.575 : precetto (uccidere), di conseguenza segue una sanzione.
● La norma giuridica descrive una fattispecie astratta che va tenuta distinta dalla
fattispecie concreta. Condanna: opera del giudizio di sussunzione
Ci sono norme essenziali ad esempio la costituzione che enunciano principi senza indicare
la sanzione dopo la violazione di questi precetti.
Carattere vincolante della norma giuridica: la sanzione ha un senso se lo stato è in grado
di applicare la sanzione.
Caratteristiche della norma giuridica:
- generalità: la legge non è rivolta a singoli destinatari, bensì si rivolge a tutti
indistintamente
- astrattezza: la norma è dettata per fattispecie astratte, cioè descritte ipoteticamente
Atto specifico e concreto: sentenza, comando che il giudice da che riguarda un singolo
fatto specifico e quella singola persona.
Principio di eguaglianza art.3 costituzione: criterio fondamentale. Comma 1: Eguaglianza
formale, comma 2: eguaglianza sostanziale.
Comma 1: Il legislatore non deve fare leggi che siano in contrasto con il principio di
eguaglianza formale. Non deve fare leggi incostituzionali. Deve stare attento che gli stessi
casi siano regolati nello stesso modo e che i casi diversi siano regolati in modo diverso.
Comma 2: Lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di carattere economico/sociale
Sistema delle fonti
Tra le norme giuridiche c’è una gerarchia tra le fonti.
Le fonti possono essere:
● di produzione: modo in cui vengono fatte le leggi, soggetti che emanano le norme
giuridiche e il procedimento di approvazione.
● di cognizione delle norme giuridiche: testo, quello da cui noi apprendiamo la norma
giuridica, il documento pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
Gerarchia delle fonti
La fonte di grado inferiore non può essere in contrasto con la fonte di grado superiore.
Una legge dello stato non può essere in contrasto con la costituzione.
Codice penale emanato nel 1930
Codice civile emanato nel 1942
Produzione codicistica tutta precedente la forma repubblicana e la costituzione
● ! Il codice civile è preceduto da poche regole, definite PRE-LEGGI(30 articoli) !
Art.1: indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi
(mancano la Costituzione e i trattati sull’unione europea)
1- Costituzione (ha carattere rigido) (i primi 12 articoli sono i principi fondamentali)
2- Fonti dell’UE (regolamenti, direttive, decisioni) (Trattato dell’unione europea e trattato sul
funzionamento dell'unione europea)
3- Legge
4- Regolamenti
5- Usi e consuetudini: norme non scritte, gli usi sono raccolti in compilazioni scritte e sono
richiamati dallo stesso codice civile.
Il codice civile non esaudisce tutte le disposizioni che si occupano del diritto privato. Si
compone di 3000 articoli, è suddiviso in 6 libri:
1- persone
2- successioni e donazioni
3- beni e proprietà
4- obbligazioni e contratti
5- impresa e lavoro
6- tutela diritti
Ogni paese ha il proprio ordinamento giuridico. Nel caso in cui si debba decidere quale
ordinamento deve essere applicato ci sono le regole del diritto internazionale privato.
Efficacia della norma giuridica rispetto al tempo: la legge non ha efficacia retroattiva,
non posso regolare quello che è accaduto ieri se faccio la legge oggi.
La norma giuridica di pari grado successiva va a incidere (prevale) sulla norma di pari grado
precedente.
Interpretazione della norma
La legge entra in vigore il 15esimo giorno dopo essere stata pubblicata sulla gazzetta
ufficiale. I decreti legge invece entrano in vigore immediatamente.
Principio generale art.5 codice civile: conoscibilità (l’ignoranza della legge non è scusata).
Art.12 delle pre-leggi: il giudice deve leggere e comprendere la legge e interpretarla. Se la
norma nella sua letteralità è chiara non si può passare all’applicazione di altri principi
(criterio letterale). Criterio della ratio legis: volontà del legislatore.
Art.12 comma 2: analogia legis— si prende una norma per un caso simile e la
applichiamo al nostro caso concreto. Se non c’è nemmeno una norma analoga il legislatore
deve fare ricorso ai principi fondamentali dell’ordinamento (analogia iuris).
20/02 IL RAPPORTO GIURIDICO
Non tutte le situazioni sono regolate dal diritto, solo i rapporti giuridici.
Vi è un rapporto giuridico tra due o più parti quando una relazione tra soggetti è
regolata/riconosciuta/disciplinata dall’ordinamento giuridico.
● Gli elementi essenziali di tale rapporto sono tre:
- I soggetti
- le situazioni giuridiche attive e passive
- l’oggetto
SITUAZIONI SOGGETTIVE
SOGGETTO: protagonista del rapporto giuridico.
Può essere attivo o passivo
● Soggetto attivo: titolare dell’ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico gli
conferisce un potere (creditore)
● Soggetto passivo: gli spetta di farsi carico del corrispondente dovere, un (debitore)
(deve pagare)
I soggetti del rapporto giuridico vengono anche chiamati parti. Chi è esterno al rapporto
giuridico è detto terzo. Di regola il terzo è indifferente al rapporto giuridico tra le due parti.
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE
- L’oggetto del rapporto giuridico visto dal lato attivo è il diritto soggettivo: potere di
agire secondo l’ordinamento per il soddisfacimento di un proprio interesse, riceve
protezione dall’ordinamento giuridico, è coercibile nei confronti del soggetto passivo.
Se non vi è questa protezione non si può parlare di diritto soggettivo. Il titolare di un
diritto soggettivo si trova dunque in una posizione di potere che gli consente di agire
per realizzare il proprio interesse, sino a giungere alla possibilità di richiedere e
ottenere una tutela giudiziaria in caso di violazione.
- Potestà: insieme dei poteri attribuiti ad un soggetto, atti a realizzare interessi che
fanno capo ad un’altra persona (rapporti tra genitori e figli minori).
- Facoltà: “diritti facoltativi”, se sono proprietario di un fondo ho la facoltà di recintarla,
per impedire ad altri l’accesso. Il proprietario può recintare il fondo in quanto
proprietario
- Aspettativa: un soggetto non ha ancora consolidato il diritto soggettivo ma ha
un’aspettativa che ciò avvenga (erede sottoposto a condizione che non gli venga
data la casa al mare finchè non ha conseguito la laurea).
- Gli status: insieme dei diritti e dei doveri propri di un soggetto, in forza di una
particolare posizione che il medesimo ricopre all’interno di un determinato gruppo
sociale.
- L’interesse legittimo: pretese che ogni soggetto ha circa la legittimità dell’azione
amministrativa (se partecipo ad un concorso pubblico, non ho di certo il diritto di
vincerlo, ma ho certamente un legittimo interesse a che le operazioni concorsuali si
svolgano con correttezza e trasparenza)
!L’esercizio soggettivo è distinto dalla sua realizzazione: non sempre coincidono! Quando il
creditore chiede al debitore di pagare ad esempio (fattispecie a formazione progressiva).
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE
- obbligo giuridico: dovere di tenere un comportamento rivolto al soddisfacimento di
un interesse altrui. ( Il debitore ha il dovere di saldare il debito nei confronti del
creditore)
- il generico dovere di astensione: individua la posizione di supremazia. Nel caso
del diritto assoluto di proprietà, tutti si devono astenere da qualsivoglia
comportamento atto ad intralciare, impedire o comprimere il diritto del proprietario
legittimo.
- l’onere: onere di trascrizione di un atto di compravendita immobiliare nei pubblici
registri della competente conservatoria.
- soggezione: si trova in tale posizione il soggetto che subisce l’esercizio dell’altrui
potestativo.
CATEGORIE IN CUI SI POSSONO SUDDIVIDERE I DIRITTI SOGGETTIVI:
- Diritti soggettivi assoluti: il titolare di un diritto gode del potere di esercitarlo “erga
omnes”, ovvero nei confronti di tutti gli altri consociati. Sono assoluti tutti i diritti
inviolabili della persona, il diritto di proprietà e tutti i diritti reali di godimento su cosa
altrui e di garanzia reale.
Ad esempio il diritto al nome (art.6) deve essere rispettato da tutti.
- Diritti soggettivi relativi: il soggetto titolare del diritto può esercitare la sua pretesa
solo nei confronti di uno o più soggetti determinati.
Occorre la cooperazione attiva del soggetto obbligato.
- Diritti potestativi: indicano tutti quei diritti che conferiscono al titolare il potere di
modificare a proprio vantaggio, e unilateralmente, la situazione giuridica di un altro
soggetto. Il proprietario può chiedere la divisione di un bene comune se i consociati
stanno sotto di lui.
Abuso del diritto: il soggetto attivo non deve abusare della sua libertà. Il codice civile vieta
gli atti compiuti al solo fine di danneggiare qualcun’altro.
Acquisto del diritto soggettivo:
- può avvenire a titolo originario: pescatore pesca il pesce (dante causam)
- Successione a titolo derivativo: Io compro il pesce in pescheria o dal pescatore
(avente causam)
nessuno può cedere più di quello che ha e cede in quanto è proprietario del bene.
La successione a sua volta può essere a titolo universale (ereditaria) (la persona muore e
l’erede acquisisce la proprietà di tutti i beni e anche gli eventuali debiti) o particolare (se
uno mi vende la casa).
27/02
I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO
Soggetti dell’attività giuridica: persona fisica, persona giuridica, enti di fatto.
Capacità giuridica: Secondo l’art.1 del Codice Civile , ogni persona fisica acquisisce, al
momento della nascita, la “capacità giuridica”. Per capacità giuridica si intende l’idoneità di
un soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche sia attive che passive (Idoneità di
essere titolari di diritti e doveri).
Si acquista dal momento della nascita, e si perde con la morte.
Per nascita si intende l’inizio della respirazione polmonare. La morte è la cessazione di tutte
le funzioni dell’encefalo.
Nessuno può essere privato della propria capacità giuridica.
Possiedono la capacità giuridica non solo le persone fisiche ma anche gli enti: associazioni,
consorzi, enti pubblici.
All’interno degli enti ci sono enti che sono anche di persone giuridiche a tutti gli effetti, ma
anche soggetti agli enti che hanno solo soggettività giuridica.
La SPA o la SRL (società di capitali), ha autonomia patrimoniale perfetta, alle obbligazioni
della società risponde solo la società col suo patrimonio, non anche i soci. Nella società di
persone invece rispondono anche i soci.
A chi non appartiene la capacità giuridica?
Agli animali, per il diritto gli animali sono cose. Non sono soggetti ad essere centro di diritti e
di doveri. (Non posso lasciare l’eredità al cane perché non ha capacità giuridica).
La capacità giuridica è propria di tutti gli uomini, appartenenti al genere uomo o senza
distinzioni di genere tra uomo e donna. Non è sempre stato così.
Solo con la legge 9 febbraio 1966 è stato possibile alle donne di partecipare al concorso per
la magistratura. Prima di questo non potevano fare le magistrate.
Lidia poe: prima donna avvocato.
Art.4: quando non è possibile determinare se è morta prima una persona o prima un’altra, si
considerano tutte morte nello stesso momento.
Ci sono poi dei diritti che la legge può riconoscere a favore del concepito (tutela anticipata),
il concepito non è ancora dotato però della capacità giuridica. Questi diritti sono sempre
subordinati all’evento nascita.
Capacità di agire: (art.2) Capacità di esercitare in proprio i diritti e di assumere direttamente
gli obblighi. La maggiore età rappresenta il momento opportuno per poter conferire ai
soggetti la capacità di agire.
(Un contratto può essere validamente concluso solo se si ha la capacità di agire, il minore
non può concludere un contratto, se lo conclude può essere soggetto ad annullamento).
Un soggetto minore gode di capacità giuridica ma non di capacità di agire (incapace
assoluto).
! Ci sono casi però in cui l’ordinamento prevede che un soggetto, pur diventato
maggiorenne, possa essere privato, in tutto o in parte, della propria capacità di agire in
presenza di problemi di natura patologica, che impediscono o limitino la maturità e la
consapevolezza necessaria per l’autonoma cura dei propri interessi.
INCAPACI ASSOLUTI
● Minore di età: non ha ancora compiuto il diciottesimo anno, quindi non ha la
capacità di agire. In suo luogo e per suo conto dovranno pertanto agire altri soggetti:
i genitori e in mancanza di essi un tutore, cioè i rappresentanti legali del minore. È
indubbio però che nel suo graduale percorso di crescita il minore acquisirà via via
sempre maggior capacità di intendere e di volere che gli consentirà, pur sotto il
controllo dei genitori e/o tutore di avvicinarsi al raggiungimento della piena capacità
di gestione indipendente dei propri interessi. Saranno invece i legali rappresentanti
del minore a svolgere in suo nome e in suo conto tutti gli atti rientranti nella sfera
dell’ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione (atti
volti modificare la natura e l’assetto patrimoniale), i genitori e/o tutori prima di agire
necessiteranno dell’autorizzazione del Giudice Tutelare. Gli atti posti eventualmente
in essere dal minore saranno suscettibili di annullamento.
● Interdetto giudiziale: soggetto maggiorenne o minore emancipato con una infermità
mentale grave, ossia tale da rendere al soggetto impossibile, in tutto o in amplissima
parte, la possibilità di gestire autonomamente e in modo responsabile i propri
interessi ed affari.
La dichiarazione di interdizione deve risultare, in relazione all’accertata condizione del
soggetto, l’unica via perseguibile per garantirgli una più adeguata tutela.
INTERDIZIONE GIUDIZIALE
Art.417: il procedimento per l’interdizione può essere promosso indifferentemente da uno dei
seguenti soggetti:
- il beneficiario stesso
- l’inabilitato
- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il tutore
- il curatore
- il pubblico ministero
Differenza tra “parente” e “affine”
a) Art.74. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”
(la legge riconosce gradi di parentela fino al sesto grado, dopo arriva lo Stato).
Art.76: stabilendo che nella linea retta i gradi si contano per generazioni escludendo lo
stipite (es. padre-figlio: 1° grado), mentre nella linea collaterale (secondo grado) si sale da
uno dei parenti fino allo stipite comune e si discende all'altro, escludendo lo stipite. Es.
Fratello, mamma, sorella.
b) Art.78. L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Il grado di
affinità è dato dal grado di parentela che il proprio coniuge ha con il proprio familiare.
L'affinità non cessa per morte del coniuge, tranne che in casi specifici, ma termina
con la nullità del matrimonio. Non c’è affinità tra affini, non si ha affinità con gli affini
del coniuge, (non sono affine ad Ilaria).
L’interdizione può essere richiesta anche se il soggetto ha 17 anni.
Naturalmente gli effetti dell'interdizione avranno in questo caso decorrenza dal compimento
del diciottesimo anno della persona, giacché questa, prima di tale data, è già incapace
assoluta in quanto minorenne, e sottoposta a tutela dei genitori o di un tutore terzo, nei casi
previsti.
L'istanza per ottenere la sentenza di interdizione di una persona va presentata, su iniziativa
di uno dei soggetti di cui all'art. 417 cod. civ., al Tribunale competente per territorio (da
individuarsi con riferimento alla residenza dell'interdicendo).
Nelle more del procedimento, e comunque dopo che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo; il giudice qualora ravvisi l'opportunità di anticipare la protezione al
soggetto, può nominare un tutore provvisorio (art. 419, comma 3).
Il giudice viene affiancato da un consulente tecnico perchè non possiede le competenze
necessarie per valutare lo stato mentale del soggetto.
Il giudice non solo dovrà esaminare le prove che saranno state allegate da chi ha presentato
l'istanza, ma inoltre dovrà interrogare i parenti dell'interdicendo e disporre anche d'ufficio tutti
i mezzi istruttori ritenuti utili e necessari per giungere ad una ragionata decisione.
Può accadere che nel corso del procedimento, una volta condotto l'esame personale, il
giudice si convinca che la condizione psico-fisica del soggetto non sia così grave da doversi
far luogo all'interdizione: in tale caso è nel potere dello stesso procedere, anche d'ufficio
(ovvero senza bisogno di richieste di terzi) a dichiarare l'inabilitazione per infermità d
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