CAPITOLO 1
Una struttura concettuale per scienza diritto e new tech
Una nuova struttura concettuale dovrà essere capace di comprendere e dare conto dei
principali aspetti dell'attuale esperienza giuridica transnazionale qui di seguito
vengono esposti discussi alcuni temi e passaggi del dibattito in corso.
Civil law e common law
Vale la pena sgomberare il campo da alcuni falsi problemi. A tutti quelli che,
principalmente nei paesi di civil Law, ma non solo, sono ancora scandalizzati
dall'attivismo giurisprudenziale e del ruolo che i giudici giocano nella creazione del
diritto, è facile rispondere con le parole di kelsen. Kelsen chiarisce che le corti
possono creare norme generali nei paesi nei quali la decisione giurisprudenziale ha la
forza giuridica del precedente. Perciò, non vi dovrebbe essere alcuno scandalo se le
corti dovessero creare anche norme generali, a condizione che l'ordinamento giuridico,
autorizzi una simile condotta. Questo vale sicuramente per i paesi di common Law. Va
rilevato, però, che il problema della legittimazione del potere giudiziario, non può
risolversi entro l'orizzonte dei concetti tradizionali dello Stato nazionale, essendo
necessario allargare lo sguardo a un livello più ampio, a causa della stratificazione
internazionale di stati, istituzioni e regole giurisprudenziali transnazionali diviene
oggigiorno più complessa. Infatti In Europa, ad esempio, a quale ordine legale bisogna
riferirsi per definire le prerogative del potere giudiziario all'interno della folla di
costituzioni, leggi nazionali, trattati europei,norme europee, diritto giurisprudenziale
della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo e così via? Si può
essere sicuri, per esempio, che le corti nazionali, quando si riferivano alla
dichiarazione dei diritti dei cittadini europei ancor prima che fosse vigente, quanto vi si
riferiscono ora oltre il limite del diritto comunitario, o quando si riferiscono ai
precedenti di paesi europei diversi, operassero e operino, al di fuori dell'ordine
giuridico? A chi si scandalizza di questo, va ricordato che non è la prima volta che le
corti travalicano i confini dell'ordine giuridico nazionale. Nel diciannovesimo secolo, è
un fatto, che le corti italiane e quelle degli altri paesi europei si riferivano alla
giurisprudenza francese del codice napoleonico. Alcuni ritengono che questo
comporterebbe un deficit di democrazia. All'opposto, altri autori rilevano che la
produzione giurisprudenziale di diritto è un'innata e imprescindibile funzione del
giudicare. Vi è poi il dibattito negli Stati Uniti che ci fa notare come la questione del
conflitto tra potere giudiziario e potere politico sia sempre stata presente nella storia
americana e che, se il potere politico, eletto dai cittadini, non ha potuto ridurre il
potere di cui gode il potere giudiziario è perché sono proprio i cittadini a non volere un
potere politico troppo forte. Altri ancora mettono in luce come in molti casi, specie
quando il potere politico di uno stato è debole nell'arena internazionale, un potere
giudiziario indipendente e forte può essere un fattore di forza e protezione della
democrazia interna. Nonostante il disappunto che tutto ciò può provocare, non può
essere sottovalutato che nel preambolo della dichiarazione dei diritti dei cittadini
europei il diritto giurisprudenziale della corte di giustizia europea e della corte europea
dei diritti dell'uomo è annoverano tra le fonti costituzionali europee. Questa chiara
previsione normativa, in un testo di rango costituzionale, è sufficiente per affermare
che il tabù del civil law sia ormai, anche formalmente, infranto.
Il compasso umano in undici capitoli: una road map
Il volume si presenta come un percorso nelle principali questioni che interessano
l'ambito “ diritto, scienza, nuove tecnologie”, che muove dagli aspetti più tradizionali,
passando per luoghi intorno ai quali sono ormai consolidati i dibattiti fra giuristi e
bioeticisti, per arrivare, alle più recenti questioni che impongono di interrogarsi sul
tecnologico e l'umano insieme. Nel capitolo due, si darà conto, di come le evoluzioni
scientifiche e tecnologiche possono incidere profondamente anche sugli stessi modi di
essere del diritto: si verificherà, in particolare, quale sia stato l'impatto degli sviluppi
tecnico scientifici più recenti sul sistema delle fonti giuridiche e come questo aspetto
del diritto possa e debba essere, almeno in parte, riconfigurato. Il capitolo tre offre un
punto sullo stato attuale della libertà personale rispetto al proprio corpo, constatando
come tale libertà, siete divenuta qualcosa di cui si può parlare in termini di senso
comune istituzionale, largamente condiviso. I capitoli successivi sono dedicati
all'autodeterminazione del paziente in situazioni critiche, la genetica il suo valorizzare
le reazioni biologiche tra gli umani, la riproduzione umana e la libertà di ricerca
scientifica. I capitoli ottavo, nono e il decimo sono dedicati a quella che si presenta un
po' come la frontiera: il primo, dedicato all'esplorazione con le tecnologie del Brain
imaging del cervello e della mente, con le sue importanti implicazioni giuridiche; Il
secondo, dedicato all'intelligenza artificiale e alla robotica, con particolare riferimento
ad alcuni contesti applicativi; Il terzo, dedicato allo scenario dell'umanità aumentata,
della tecnologia si fonde con la biologia per estendere le capacità fisiche e mentali del
corpo umano. Infine, nel capitolo undicesimo si torna al modo di essere del diritto, si
traccia il quadro della progressiva mutazione che investe il diritto e si offrono alcune
linee ricostruttive possibili. Il percorso dei temi del libro è attraversato da un filo
conduttore, costituito dal progressivo affermarsi, costituirsi e arricchirsi del corredo
individuale dei diritti e libertà (il compasso individuale) che si trova definito in apertura
del capitolo quarto. Se, poi, l'idea di compasso individuale sia del tutto adeguata
anche per la realtà come quella dell'augmented intelligence è questione sulla quale ci
riserviamo di riflettere.
CAPITOLO 4:
la medicina scientifica e i diritti del compasso individuale
Negli anni 50 del 900 la medicina comincia a essere efficace. Nascono gli antibiotici,
antinfiammatori, quelli che agiscono sul sistema nervoso e su malattie mentali come
la schizofrenia; Nascono gli apparecchi per la respirazione, per il sostegno artificiale
delle funzioni vitali rendendo possibile un'efficace rianimazione dei pazienti in
condizioni drammatiche. Negli stessi anni le possibilità terapeutiche si arricchiscono
con i trapianti di cornea e di bulbo oculare e altro. Nei trapianti da vivente è successo
per la prima volta quello di Iride. Intanto l'Italia e altri paesi europei si sono dotati di
costituzioni che contengono, tra i vari diritti, anche quello alla salute, mentre la
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo parla di un diritto di ogni individuo ad
avere un tenore di vita sufficiente e a garantire salute e benessere nonché il diritto a
cure mediche. Nel campo sociale partono e si rafforzano i movimenti per i diritticivili.
In sintesi, si può dire che in quegli anni si delinea uno scenario di opportunità
scientifiche e tecnologiche e, al tempo stesso, di sviluppo della consapevolezza dei
diritti della persona, che porta all'iniziale affermarsi dei diritti sul proprio corpo. Questo
capitolo è dedicato all'analisi di tutto questo, che chiamiamo compasso individuale.
Nei prossimi paragrafi vengono presentati i principali risvolti critici, seguendo casi
giudiziari particolarmente discussi in italia e in altri paesi.
Il diritto alla vita
Una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza non condivide il quadro
sistematicamente delineato sopra e, pur dichiarandosi d'accordo con gli assunti di
libertà individuale, sostiene poi che essi debbano cedere quando si trovano a
confronto con un diritto superiore concettualmente ad altri precedenti: il diritto alla
vita.
L’autodeterminazione e il rifiuto dei trattamenti dei soggetti capaci: i casi di
Welby e Ms B
La situazione del paziente cosciente e capace, il quale rifiuti un trattamento che
potrebbe salvargli la vita (come il testimone di Geova, adulto e capace, che rifiuta una
trasfusione salvavita, oppure chiede la sospensione di un trattamento essenziale in
atto) é, drammatica, ma ormai nota e inquadrata in termini giuridici molto
soddisfacenti.
Volontà della persona e dignità
Posti al centro le volontà e i desideri, lo stile di vita, le inclinazioni, i valori, le
convinzioni della persona rendono tutto soggettivo, in quanto tutto, anche la dignità è
soggettiva in relazione alla persona del paziente attraverso la ricostruzione e la lettura
che ne dà il tutore. Proprio per l'importanza di tale volontà la Corte censura il decreto
impugnato dalla Corte d'appello, perché ha omesso di ricostruire la presunta volontà di
XXX di dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, alla sua personalità, al
suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti, ritenuti quesit idonei a configurarsi
come un testamento di vita e quindi in quanto la Corte ha omesso di accertare se la
richiesta di interruzione del trattamento formulata dal padre in veste di tutore
riflettesse gli orientamenti di vita della figlia.
I confini della regola di giudizio il confine tra scienza e diritto
La Corte di Cassazione si preoccupa di porre confini precisi all'operatività della regola
di giudizio affermata e precisa che: “il potere di rappresentanza deve essere orientato
alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere a un'interruzione
delle cure soltanto in casi estremi”. La prima delle condizioni perché possa essere
autorizzata l'interruzione dell'idratazione e della nutrizione è la seguente: “la
condizione di stato vegetativo sia, in base a un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici
riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché
minima possibilità di un qualche, stia pur flebile, recupero della coscienza e di ritorno
ad una percezione del mondo esterno. Chiaramente tale punto di diritto sembra
richiedere una prognosi certa ai medici, ma, detta regola interpretata dalla lettera
rischierebbe di non poter mai essere applicata, quello che nei fatti la Corte richiede
non è la certezza ma un'alta probabilità, altrimenti tale punto di diritto risulterebbe
lettera morta.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Un primo intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo ha portato al rigetto del
ricorso della signora pretti che aveva richiesto alle autorità britanniche di concedere
l'immunità al marito che l'aiutasse a togliersi la vita. Secondo la Corte la legge inglese
(il suicide Act del 1961), che qualifica come reato l'assistenza al suicidio, deve essere
considerata legittima e proporzionata, non potendo desumersi dal diritto alla vita un
diritto alla morte, ne ammettere l'obbligazione positiva per lo stato di garantire gli atti
che mirano a interrompere la vita. Tali argomenti vengono ripresi dalla corte edu nella
soluzione del caso HASS del 2011. Il ricorrente, affetto da sindrome bipolare, avendo
ricevuto risposta negativa su tutti gli psichiatri ai quali si era rivolto per poter porre
fine alla propria esistenza, lamentava l'illegittimità della norma che richiede la
prescrizione medica per il rilascio di un farmaco letale. La Corte ha respinto il ricorso
ritenendo che la necessità di ottenere una prescrizione per acquistare un farmaco
letale è legittima e non in contrasto con l'articolo 8 della cedu, anche se la Corte
specifica che il diritto dell'individuo di scegliere come e quando porre fine alla propria
vita è uno degli aspetti protetti dall'articolo 8 della cedu. Un diritto che esiste, ma
intorno al quale bisogna ragionare di limiti e modalità di esercizio. Sui citati passaggi la
corte fonda la propria pronuncia del caso Koch, con la quale afferma che la decisione
dei giudici tedeschi di dichiarare inammissibile il ricorso presentato da un marito
avverso il provvedimento dell'autorità federale che nega l'autorizzazione a ottenere un
farmaco letale che avrebbe permesso alla moglie, affetta da quadriplegia, di togliersi
la vita, integra una violazione dell'articolo 8 della convenzione. Analogamente la corte
sanziona l'assenza, nella disciplina introdotta dalla svizzera sul suicidio medicalmente
assistito, di linee guida che siano in grado di definire con chiarezza le circostanze che
autorizzano i medici a rilasciare le prescrizioni di sostanze finalizzate a porre fine
all'esistenza individuale, così da rendere prevedibili gli esiti delle richieste avanzate.
Con queste due pronunce, quindi, la Corte colloca sotto la copertura dell'articolo 8
della cedu il diritto a vedere considerate, nel merito, le proprie richieste e la possibilità
di prevedere gli esiti di determinate procedure con un soddisfacente grado di certezza.
Dal punto di vista procedurale, si afferma la forza delle norme convenzionali e il
margine di apprezzamento sembra ridurre i propri spazi di operatività, più cauto
appare l'atteggiamento della Corte laddove si invochi la norma dell'articolo 8 al fine di
risolvere in concreto, il bilanciamento di interessi a favore del diritto
all'autodeterminazione, mettendo in discussione le previsioni normative statali relative
al divieto di assistenza suicidio. I giudici di strasburgo hanno dichiarato i ricorsi
presentati dalla moglie di tony nillson e da paul lamb, aventi ad oggetto la
presupposta incompatibilità con la legge sul divieto di suicidio assistito previsto dalla
legge britannica, erano inammissibili. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che la
pronuncia della Suprema Corte, che aveva affermato che la disciplina del suicidio
assistito fosse di competenza del Parlamento, rientrasse fra le possibili soluzioni del
bilanciamento che una Corte può svolgere nell'ambito del giudizio sulla compatibilità
tra norme interne e cedu. Particolarmente interessante è la decisione resa nei
confronti della Francia nel caso del signor Lambert. il Consiglio di Stato francese ha
autorizzato l'interruttore del trattamento di sostegno vitale a Vincent Lambert
attraverso una valutazione affidata a un collegio di medici sulle osservazioni
presentate da una serie di autorità espressamente interpellate. I giudici europei hanno
ritenuto che il caso fosse stato oggetto di un esame approfondito, nel corso del quale
tutti i diversi punti di vista coinvolti erano stati considerati e tutti gli aspetti rilevanti
erano stati attentamente soppesati, alla luce tanto di una perizia medica dettagliata,
quanto delle osservazioni delle più alte istanze scientifiche ed etiche. Dichiarando che
la procedura collegiale prevista dall'ordinamento francese e l'attenzione data in sede
giurisdizionale al caso concreto sono compatibili con i principi stabiliti dalla
Convenzione europea, tenuto conto del margine di i apprezzamento riconosciuto dalle
autorità statali nel caso di specie. La decisione è stata riconfermata quando la Corte
ha respinto un nuovo ricorso presentato da alcuni familiari. La principale consonanza
fra la giurisprudenza della Corte costituzionale e quella della corte edu pare rinvenirsi
nella considerazione che il consenso ai trattamenti medici sia saldamente ancorato
alla dimensione dell'identità personale, che non si limiti alla fisicità del corpo, ma si
estende a considerare la propria profonda dimensione morale.
Autodeterminazione e autoritratto individuale
L'autodeterminazione in ambito medico è un'espressione di un generale potere di
disposizione del proprio corpo che, originariamente affermato dall'articolo 5 del codice
civile con importanti limitazioni, si e poi via via liberato sulla base del principio di John
Stuart mill, secondo il quale una limitazione della libertà individuale è giustificata solo
se l'esercizio di quella libertà arreca danno a terzi. Questo è il filo che accomuna tutti i
casi e le evoluzioni normative, che conferisce a ogni individuo il diritto di definire i
propri contorni biologici nello spazio (se e quale intervento medico accettare, se
interrompere una gravidanza o meno, se a modificare il proprio sesso, se donare un
organo o meno) ora il tempo (quando i trattamenti medici non hanno più senso sulla
propria persona, perché non corrispondono alla propria identità di dignità, salute vita,
oppure quando la persona vuole essere considerata morta sulla base di quale criterio
di accertamento). Se si guarda l'insieme di queste scelte si può arrivare alla
conclusione che ognuno ha il potere di delineare il proprio profilo “compasso
individuale”, nel rapporto con la medicina e in tutte le esplicazioni della sua vita. Una
prima conseguenza è che il concetto di individuo, da un punto di vista giuridico, chiusa
parentesi è qualcosa di nettamente distinto da quello di individuo nel senso biologico,
in quanto i suoi condini possono variare a seconda del modo in cui ogni specifico
soggetto esercita, o meno, le libertà di cui è titolare. Per altro verso, è lo stesso
confine biologico a essere, alla fine, modificato, proprio per effetto di quelle scelte.
CAPITOLO 5:
Senso comune della famiglia e scienza
La Corte islandese, nella decisione, fa riferimento ad una nozione di senso comune,
secondo cui ogni individuo condivide coi genitori le proprie caratteristiche biologiche
per trasmissione ereditaria. Questa argomentazione, è stata ritenuta sufficiente per
accertare la violazione del diritto alla riservatezza e
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