LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il codice civile del 1942 è rimasto pressoché immutato nella struttura generale
perché è stato fatto da grandi giuristi e si compone di 6 libri:
libro primo (Delle persone e della famiglia);
libro secondo (Delle successioni);
libro terzo (Della proprietà);
libro quarto (Delle obbligazioni);
libro quinto (Del lavoro);
libro sesto (Della tutela dei diritti).
Il codice civile del 1942 veniva da un codice precedente, che era quello del
1865 (pochi anni prima, nel 1861, c'era stata l'unità d'Italia e le varie regioni
non potevano avere ciascuna una propria disciplina dei rapporti tra cives):
questo codice aveva solo 3 libri e veniva da un codice ancora precedente,
ovvero dal codice napoleonico del 1804.
La rivoluzione francese è partita dai borghesi che contestavano il fatto che non
potessero avere il diritto di proprietà immobiliare, il cui godimento era riservato
solo agli aristocratici: con la rivoluzione industriale si comincia a produrre
ricchezza non soltanto tramite la proprietà fondiaria, ma la borghesia, che nel
frattempo si era arricchita, continuava ad avere il problema di non poter essere
titolare del diritto di proprietà.
Con la dichiarazione di indipendenza la borghesia proclama il diritto di
proprietà come sacro e inviolabile: pertanto, possono essere titolari del diritto
di proprietà anche coloro che non erano aristocratici.
Prima della rivoluzione francese non serviva né la disciplina del contratto per
trasferire la proprietà per atto tra vivi perché il diritto di proprietà apparteneva
solo per nascita agli aristocratici, né la disciplina delle successioni perché il
titolo aristocratico si trasferiva a causa di morte solo al primo figlio maschio, né
la disciplina delle persone perché contavano solo il re e gli aristocratici.
Dopo la rivoluzione francese, invece, la classe borghese fa subito il codice
napoleonico che si compone di 3 libri: libro primo (Delle persone), libro secondo
(Delle successioni) e libro Terzo (Della proprietà in questo libro era
disciplinato il contratto come strumento di trasferimento della proprietà per
atto tra vivi).
Il codice napoleonico è incentrato, oltre che sul trasferimento del diritto reale (o
per causa di morte o per atto tra vivi), anche sul principio consensualistico (il
valido consenso espresso dalle parti è necessario, ma anche sufficiente, a
produrre l'effetto reale, cioè il trasferimento o la costituzione di un diritto). 1
Il codice del 1865 (codice Pisanelli) assomigliava molto al codice napoleonico
del 1804, ma non era esattamente identico perché, pur accogliendo il principio
consensualistico, prevedeva l'istituto dell’ingiustificato arricchimento.
Nel diritto romano il consenso era necessario, ma non sufficiente, a produrre
l'effetto reale perché il trasferimento di un diritto avveniva in 2 momenti distinti
(titulus e modus): il titulus (es. contratto di compravendita) produceva solo un
effetto obbligatorio, ovvero l'obbligo di trasferire il diritto, mentre il modus (es.
traditio, mancipatio, in iure cessio) realizzava l’effetto reale, ovvero il
trasferimento materiale del diritto.
Negli ordinamenti che non si basano sul principio consensualistico (come quello
tedesco), può accadere che il titulus venga dichiarato invalido, ma nel
frattempo sia stato eseguito il modus: l'ordinamento tedesco per risolvere
questo problema si è inventato l'istituto dell'ingiustificato arricchimento (chi ha
ricevuto senza causa valida deve restituire).
Negli ordinamenti in cui è sufficiente che le parti si mettano d'accordo per
trasferirsi la proprietà (come quello francese), invece, se si scopre che il
contratto con cui è stata trasferita la proprietà è invalido, indipendentemente
dal fatto che il bene sia stato materialmente consegnato, non c'è bisogno
dell'ingiustificato arricchimento perché l'invalidità del contratto produce effetti
retroattivi (è come se il contratto non fosse mai esistito e la proprietà torna
indietro automaticamente).
Alla fine dell'800, anche in Italia nascono le prime imprese e la ricchezza
comincia a non essere solo di tipo immobiliare, ma anche di tipo mobiliare.
Il codice di commercio del 1882 aveva una differente portata applicativa
rispetto al codice civile: quest'ultimo veniva applicato quando i 2 soggetti
erano entrambi non imprenditori, mentre quando uno dei 2 soggetti era un
imprenditore si applicava la disciplina del codice di commercio.
Dentro il codice di commercio ci stavano i vari schemi d'impresa ed i contratti
tipici dell'attività d'impresa.
Nel tempo il codice civile era rimasto in disparte perché bastava che una delle
2 parti fosse un imprenditore affinché la disciplina fosse attratta dal codice di
commercio.
Quando il regime fascista istituì una commissione di riforma dei codici, si
discusse molto sull'opportunità di mantenere 2 codici distinti, ma alla fine vinse
l'idea di fare un solo codice che, considerato il rapporto di forza che c'era tra il
codice civile e il codice di commercio, doveva essere quello di commercio
perché la sua portata applicativa era preponderante: in realtà, fu chiamato
codice civile, ma, oltre a incorporare le norme del vecchio codice civile,
recuperava grande parte dell'impostazione del codice di commercio, facendo
una nuova schematizzazione. 2
Si passa dai 3 libri del codice civile del 1865 ai 6 libri del codice civile del 1942.
La disciplina del contratto passa dal libro terzo (Della Proprietà) al libro quarto
(Delle obbligazioni), che si apre con l'art. 1173 (Fonti dell'obbligazione): le
obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Dopo la disciplina generale delle obbligazioni, il libro quarto comincia a trattare
le varie fonti, tra cui i singoli contratti: il contratto non è più solo un atto capace
di trasferire la proprietà tra vivi, ma diventa la principale fonte
dell'obbligazione.
L'obbligazione è la situazione giuridica soggettiva passiva correlata alla
situazione giuridica soggettiva attiva del diritto di credito: se c'è un soggetto
titolare di un'obbligazione (debitore) vuol dire che c'è un soggetto titolare di un
diritto di credito (creditore).
Il libro quinto fu chiamato “Del lavoro” perché il fascismo aveva una visione
autarchica dell’economia: al regime non interessava il modo in cui si produceva
la ricchezza, ma che essa fosse effettivamente prodotta.
Le altre leggi che hanno la stessa data di nascita del codice civile del 1942
sono la disciplina dei titoli di credito e la disciplina del fallimento: chi falliva
doveva rimanere fuori dall'ordinamento (non poteva più fare l'imprenditore per
una serie di anni, perdeva certi diritti anche politici, ecc.) perché non solo non
produceva ricchezza, ma creava anche un danno.
Il libro sesto contiene una serie di istituti funzionali a tutti gli altri libri, tra cui la
prescrizione, la decadenza, il regime delle prove e la responsabilità
patrimoniale (art. 2740): il debitore risponde dell’adempimento delle proprie
obbligazioni, da qualunque fonte derivino, con tutto il suo patrimonio presente
e futuro.
L'art. 1372 (Efficacia del contratto) ci dice che il contratto ha effetto di legge
tra le parti: pertanto, quando le parti prestano il consenso per concludere il
contratto, sono vincolate dal contratto con la stessa forza della legge.
Gerarchia delle fonti:
Costituzione: è scritta (si tratta di un documento redatto in forma solenne
da un organismo appositamente convocato), votata (è stata adottata da
un organismo democraticamente eletto, ovvero dall’Assemblea
Costituente), rigida (non è modificabile da leggi ordinarie, ma solo
attraverso un procedimento legislativo aggravato e con una maggioranza
qualificata del Parlamento; inoltre ci sono alcuni precetti che non possono
essere proprio modificati come la forma repubblicana, da intendersi non
soltanto come forma distinta dalla monarchia, ma come essenza
dell’ordinamento, e i primi 12 articoli conosciuti come principi 3
fondamentali, che non possono essere modificati in quanto riguardano la
persona, la democrazia e l’uguaglianza), lunga (disciplina
dettagliatamente il funzionamento degli organi costituzionali ed elenca i
diritti e i doveri dei cittadini), garantista (attraverso le riserve di legge,
garantisce una tutela più ampia ed esplicita dei diritti dei cittadini),
programmatica (non si limita a sancire regole per l’organizzazione e
l’azione dei pubblici poteri e per la disciplina dei rapporti tra questi e i
cittadini, ma stabilisce anche obiettivi e programmi cui deve tendere
l’attività della Repubblica) e progressiva (prevede il graduale
raggiungimento dei principi della sovranità popolare, libertà,
uguaglianza, solidarietà, ecc. e si impegna, attraverso apposite leggi e
atti normativi, al
raggiungimento di tali fini);
trattati internazionali e fonti europee: i trattati internazionali sono accordi
tra gli Stati membri dell'UE e hanno efficacia limitatamente agli Stati
contraenti. Nel 1957, è stata istituita la Comunità economica europea
(CEE) con i Trattati di Roma: la CEE era formata dai 6 Stati già
appartenenti alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA),
ovvero Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi
Bassi, e aveva come matrice costituente un accordo di tipo economico.
Nel 1992, il Trattato di Maastricht ha trasformato la CEE in un'unione
politica ed economica, ovvero la Comunità europea (CE). Agli inizi degli
anni 2000, la CE è diventata l'UE con i Trattati di Nizza e di Lisbona. Le
fonti europee comprendono le direttive e i regolamenti: le direttive hanno
efficacia verticale (i loro destinatari sono gli Stati membri e non i cittadini
dell'UE) e devono essere recepite dallo Stato membro per entrare in
vigore (non sono immediatamente applicabili), mentre i regolamenti
hanno un'efficacia orizzontale (i loro destinatari non sono soltanto gli
Stati membri, ma anche tutti i cittadini dell'UE), entrano immediatamente
in vigore (sono direttamente applicabili) e producono uniformazione del
diritto europeo. Gli articoli 10 (l'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute), 11 (l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo) e 117 (la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali) della Costituzione sanciscono il primato del diritto dell'UE,
in base al quale, in caso di conflitto, le norme UE prevalgono sulle norme
nazionali contrastanti degli Stati membri; 4
fonti primarie: comprendono la legge (leggi statali e leggi regionali) e gli
atti aventi forza di legge (decreti legge, decreti legislativi e contratti). Gli
atti aventi forza di legge sono norme che vanno a regolamentare
determinati interessi: in particolare, i decreti legge e i decreti legislativi,
essendo disposizioni normative, hanno una portata applicativa generale e
astratta (valgono verso tutti o comunque verso la specifica categoria a
cui si riferiscono), mentre i contratti producono effetti soltanto nei
confronti delle parti perché l'autonomia privata è una fonte del diritto che
ha come destinatari le parti (il contratto ha un valore normativo,
permette alle parti di crearsi delle regole per regolamentare i loro
interessi e predica i suoi effetti negativi soltanto verso le parti);
fonti secondarie: comprendono i regolamenti governativi e i regolamenti
delle autorità amministrative indipendenti (es. Banca d'Italia, AGCOM,
CONSOB, ANAC, GPDP, ARERA). Queste autorità appartengono alla PA,
ma sono indipendenti dall'esecutivo perché i loro membri non sono
nominati dal governo, e su di esse convogliano tutti e 3 i tipi di potere
(oltre ai poteri esecutivi e giudiziari, hanno anche poteri normativi perché
fanno i regolamenti). Ciascuna di queste autorità ha un’omologa europea
a cui è tenuta ad adeguarsi (ad esempio, la CONSOB si deve adeguare ai
regolamenti che fa l'ESMA), ma le autorità amministrative europee
dipendono dalla Commissione
europea, ovvero dal governo europeo, e pertanto non sono indipendenti;
fonti terziarie: le consuetudini sono le uniche fonti fatto e consistono
nella reiterazione di un comportamento nel tempo, con la convinzione
che a tale comportamento si debba obbedire perché giuridicamente
obbligatorio e non per mera volontà.
In base alla modalità di perfezionamento (conclusione), i contratti si
distinguono in:
contratti consensuali: il consenso delle parti legittimamente manifestato
è necessario, ma anche sufficiente, a far produrre tutti gli effetti del
contratto;
contratti reali: l'accordo tra le parti è necessario, ma non è sufficiente,
perché per perfezionare il contratto bisogna consegnare il bene oggetto
della prestazione.
La regola generale nel nostro ordinamento stabilisce che i contratti sono
consensuali, ma ne sono rimasti alcuni che sono reali perché, quando un
contratto ha una causa debole dello spostamento patrimoniale (da non
confondere con la causa del contratto), il legislatore ha scelto di aggravare il
suo meccanismo di perfezionamento in modo tale che le parti siano
sufficientemente consapevoli dell'atto di autonomia che stanno compiendo
(non esiste strumento migliore della consegna materiale del bene per
assicurare tale consapevolezza). 5
La causa dello spostamento patrimoniale è certamente debole quando il
contratto è gratuito perché nascono delle obbligazioni a carico di qualcuno
senza che via sia un corrispondente diritto di credito predefinito.
In base alla causa dello spostamento patrimoniale, i contratti si distinguono in:
contratti a titolo oneroso: prevedono che a fronte dell'assunzione di
un'obbligazione ci sia un corrispettivo (c'è quindi un interesse forte
sottostante di entrambe le posizioni giuridiche soggettive) e
generalmente sono contratti sinallagmatici (il soggetto titolare di una
situazione giuridica soggettiva attiva deve fare qualcosa a fronte di
ricevere qualcos'altro e viceversa);
contratti a titolo gratuito: una parte si obbliga a fare qualcosa senza
ricevere dall'altra parte un corrispettivo, ma ha comunque un interesse a
svolgere quella prestazione (nonostante non ci sia un corrispettivo, il
rapporto è fondato anche sull'interesse patrimoniale della parte che
svolge la prestazione). Un esempio è il trasporto gratuito, che si distingue
sia dal trasporto oneroso sia da quello di cortesia: se mi reco in
concessionaria per acquistare un’auto e il venditore mi accompagna a
provarla, il trasporto è gratuito perché la prestazione non ha un
corrispettivo, ma il venditore ha comunque un interesse perché la prova
del veicolo aumenta la probabilità di vendita;
contratti a titolo liberale: chi fa un atto a titolo liberale (es. donazione) si
spoglia della sua sfera giuridica patrimoniale senza ricevere un
corrispettivo e senza perseguire un interesse patrimoniale (è animato da
altre ragioni, come la solidarietà e la morale).
In base agli effetti che producono, i contratti si distinguono in:
contratti ad effetti reali: hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un
diritto reale oppure il trasferimento di un altro diritto e normalmente
producono anche effetti obbligatori (il contratto per sua natura
costituisce, modifica o estingue rapporti obbligatori);
contratti ad effetti obbligatori: fanno nascere soltanto obbligazioni tra le
parti.
L'art. 1376 si riferisce ai contratti consensuali ad effetti reali: nei contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la
costituzione o il trasferimento di un diritto reale oppure il trasferimento di un
altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestato.
Si può divenire titolari di un diritto attraverso 2 modalità:
a titolo derivativo: c'è un dante causa che trasferisce il suo diritto ad un
avente causa per atto tra vivi oppure a causa di morte (il diritto trasferito
6
non può essere più ampio di quello che spettava al dante causa, quindi
viene trasferito così com’è, con tutti i pesi e le limitazioni: se, ad
esempio, viene ceduto un immobile gravato da servitù o da ipoteca, chi
lo acquista subentra nella stessa situazione giuridica del precedente
titolare, con le medesime limitazioni);
a titolo originario: non c'è un trasferimento perché siamo nell'ipotesi di
acquisto o di costituzione di un diritto a seguito di un fatto previsto dalla
legge (si acquista il diritto pieno ed esclusivo, ovvero in maniera libera e
senza pesi: ad esempio, un soggetto che acquista un immobile per
usucapione lo acquista libero da eventuali servitù che gravavano in
precedenza sul bene).
Il diritto reale
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