I singoli contratti
Disciplina generale posta dal Codice civile. Art. 1321 e seguenti che prevedono disposizioni che si applicano a tutti i contratti. Non tutte le norme indicate si applicano a tutti i contratti, perché non esiste una singola tipologia contrattuale ma esistono singoli contratti che hanno funzioni, oggetti specifici.
Esiste una disciplina generale che riguarda gli elementi del contratto e la soluzione o l’annullamento. Ma queste disposizioni devono essere integrate da disposizioni riguardanti la classificazione speciale dei contratti.
Regole generali Art. da 1321 cc a 1469 cc. A cui vanno integrate le singole specificazioni previste dal Titolo tre del Codice civile + leggi speciali (contratti consumatore, nel codice del consumo e vendita dei beni a livello internazionale con convenzione di Vienna). Esistono anche normative fuori dal Codice civile che disciplinano i contratti.
Normativa codicistica
Vengono suddivisi in contratti tipici o atipici a seconda della fonte. Se la tipologia contrattuale è prevista dalla legge, il contratto si dirà tipico: compravendita 1470 es. e seguenti Codice civile. Previsto dal legislatore e quindi tipizzato nei suoi elementi essenziali nella sua disciplina.
I contratti tipici si contrappongono a quelli atipici che nascono per vicende sociali ed emergono dal tessuto sociale fino ad arrivare a livello normativo (contratto di leasing = derivante dagli affari. Contratto di ospedalità = tra paziente e ospedale).
Possono esistere contratti atipici in virtù dell’articolo 1322 del cc riconosce alle parti la libertà di determinare il contenuto contrattuale purché sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. 1 = le parti possono determinare liberamente delle parti del contratto (possono essere introdotte delle clausole).
I contratti possono classificarsi in base alla relativa fonte = tipici e atipici.
Possono anche classificarsi in base alla funzione socio-economica svolta dal contratto:
- Relativi al trasferimento di situazioni giuridiche = compravendita e mutuo.
- Relativi al godimento e all’utilizzazione di beni = locazione, affitto (solo fondi rustici), leasing, comodato e deposito.
- Relativi ad esecuzione di opere e di servizi = appalto, mandato, franchising.
- A titolo gratuito di liberalità = donazione.
- Aleatori = assicurazione, rendita, gioco e scommessa.
- Di garanzia = fideiussione, mandato di crediti, anticresi.
- Di finanziamento.
- Di investimento e di borsa.
- Di lavoro.
- Diretti a comporre e prevenire liti = transazione, cessione dei beni ai creditori.
Compravendita, locazione, leasing, appalto, mandato, franchising, contratti reali (deposito, mutuo e comodato), assicurazione, fideiussione, transazione, factoring, contratti affrontati durante il tutorato.
Contratto di compravendita art. 1470 cc
Il contratto di compravendita è il primo contratto disciplinato dal Titolo terzo. “Si definisce compravendita il contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
Cosa contro prezzo: contratto corrispettivo, in cui c’è uno scambio con certezza sull’entità delle prestazioni (scambio di cosa contro prezzo). L’oggetto del trasferimento di proprietà riguarda una cosa e avverrà verso il corrispettivo di un prezzo.
Differente dal contratto di permuta, contratto più antico in assoluto, di scambio di cosa contro cosa. Nella realtà preistorica non esisteva la moneta e gli elementi rudimentali dell’economia erano basati sullo scambio di cose contro cose. Prima del prezzo il contratto più usato era la permuta 1552.
Anche nella permuta avviene un trasferimento di proprietà, che non avviene verso prezzo bensì verso cose, per effetto del consenso manifestato.
Contratto traslativo 1470 cc: trasla, propone di realizzare un trasferimento della proprietà o di un altro diritto. Posso anche vendere un altro diritto come l’usufrutto, cedo l’usufrutto di un immobile dietro il corrispettivo di un prezzo.
Collegamento con argomento dell’usufrutto. Il trasferimento può essere anche di situazioni obbligatorie.
Contratto consensuale art. 1376 cc: il contratto consensuale è il contratto che determina il trasferimento del diritto di proprietà di un diritto reale o di un altro diritto, al momento del consenso dalle parti legittimamente manifestato.
Va opposto al contratto reale. Il contratto reale determina il passaggio di proprietà al momento della consegna della cosa (datio rei); se non si effettua la consegna il contratto non si è concluso. Il contratto consensuale si conclude e si realizza nel momento della manifestazione del consenso. Le parti esprimono il consenso e in quel momento si è realizzato il passaggio di proprietà.
Copia art. 1376 (da imparare a memoria).
EFFETTI: trasferimento della proprietà.
Effe
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