Diritto costituzionale: introduzione
Le sentenze della Corte costituzionale si dividono in fatto (= fattispecie concreta) e in diritto (= interpretazione giuridica della fattispecie concreta). Studiare la Costituzione presuppone la conoscenza della nozione di Stato: lo Stato è un ordinamento giuridico di carattere originario, mentre l'Unione europea e le regioni sono invece soggetti giuridici derivati dallo Stato, che tramite un Trattato si è legato all'UE e ha deciso di delegare alcuni poteri agli enti locali.
Pluralismo giuridico
La coesistenza e la collaborazione di ordinamenti giuridici originari e derivati fonda la teoria del pluralismo giuridico e i caratteri costitutivi dello Stato sono: il popolo, il territorio e la sovranità. Il popolo è costituito dai cittadini, il territorio è quello determinato dai confini e su di esso intervengono diversi ordinamenti giuridici (= leggi italiane, leggi europee, ecc.) e la sovranità indica chi ha il potere ultimo, chi ha l’imperium.
Il diritto dello Stato
Il diritto dello Stato (= il diritto costituzionale, pubblico) si interseca con la scienza politica (es. la maggioranza è una scelta discrezionale che avviene all'interno di un quadro giuridico) e lo Stato stesso è un soggetto di diritto che, in quanto tale, svolge attività come firmare dei Trattati internazionali (es. NATO, UE, Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Lo Stato è inoltre uno stato di diritto, nel senso che anch'esso, in quanto soggetto giuridico, deve sottostare alle norme di diritto e questa è stata una grande conquista dell'800 perché ha consentito il superamento dello Stato assoluto.
Lo Stato è regolamentato da norme del diritto pubblico, che però non vietano a lui di farsi talvolta soggetto privato e di disciplinare alcune materie con norme del diritto privato (es. lo Stato può essere proprietario di imprese a titolo privato) oppure di svolgere attività in competizione con privati su materie pubbliche (es. università, sanità, ecc.).
La Costituzione di carta, 1977
Nella Costituzione di carta del 1977 Mario d’Antonio si chiede: “Oggi legittimamente ci si può domandare, di fronte all’evidente disfacimento del sistema di governo italiano, se la costituzione d’Italia, il documento scritto, promulgato nel 1947 - nobile e anche bella espressione del più moderno costituzionalismo - esista ancora nella realtà, sia cioè la rappresentazione di un ordinamento vitale esistente di fatto, oppure un pezzo di carta che descrive soltanto se stesso”.
La struttura della Costituzione italiana
- Arts. 1-12: I principi fondamentali/supremi dello Stato italiano.
- Parte I: Arts. 13-54 = I diritti e i doveri dei cittadini:
- Arts. 13-28: I rapporti civili
- Arts. 29-34: I rapporti etico-sociali
- Arts. 35-47: I rapporti economici
- Arts. 48-54: I rapporti politici
- Parte II: Arts. 55-139 = L’ordinamento della Repubblica (= parte organizzativa):
- Arts. 55-82: Titolo I: Parlamento
- Arts. 83-91: Titolo II: Presidente della Repubblica
- Arts. 92-100: Titolo III: Governo
- Arts. 101-113: Titolo IV: Magistratura
- Arts. 114-133: Titolo V: Regioni, Province, Comuni
- Arts. 134-139: Titolo VI: Garanzie costituzionali (= Corte costituzionale)
- Infine, vi sono alcune disposizioni transitorie e finali che consentirono il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione.
L’art. 1 di ogni Costituzione è di fondamentale importanza perché è il primo ad essere letto e per questo costituisce un po' il “biglietto da visita” dello Stato.
L'articolo 1 della Costituzione italiana
L’art. 1 della Costituzione italiana stabilisce che: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Con questo primo articolo della Costituzione italiana, i padri costituenti intendevano sottolineare il definitivo distacco dello Stato italiano dalla monarchia e dallo Stato assoluto e la necessità di vivere in una forma di democrazia, governo in cui il potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti liberamente eletti.
A tal proposito, durante l’inaugurazione dell’anno accademico 1946/47 (= appena terminata la guerra), il docente dell’Università di Padova Norberto Bobbio scrive: “... Lo stato totalitario era la nostra ossessione. La democrazia, oltre che la nostra speranza, il nostro impegno”, ad indicare che l’intera società italiana, che si rifletteva nell’assemblea costituente che scrisse la Costituzione italiana, aveva come principale direttiva il principio democratico.
L’espressione “fondata sul lavoro” è frutto di un ‘compromesso’ tra la proposta iniziale del Partito comunista di scrivere “fondata sui lavoratori” e la proposta della parte più liberale e democratico-cristiana dell’assemblea Costituente di indicare “fondata sul lavoro” per conferire alla Cost., seppur sottolineando l’importanza del lavoro, una versione più inclusiva di tutte le varie forze politiche presenti in Italia.
L’art. 1 Cost. it. si bilancia poi perfettamente con la conclusione della Cost. it., ossia che afferma che: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”, perché la forma repubblicana non può essere modificata. Nello stesso periodo, il secondo dopoguerra, contemporaneamente all’Italia anche altri Paesi europei scrivono la loro Costituzione, come ad esempio la Germania e la Francia.
Le costituzioni di Germania e Francia
La Costituzione tedesca: La legge fondamentale dello Stato tedesco è stata scritta sotto dettatura degli alleati ed il suo art. stabilisce che:
- Grundgesetz
- (I) “La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.
- (II) Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.
- (III) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritto immediatamente valido”.
L'impegno della Germania in quegli anni era principalmente quello di difendere e proteggere la dignità umana e i diritti inviolabili dell’uomo, che vincolano infatti tutti i poteri dello Stato. Emerge in questo primo articolo tutta la sensibilità del popolo tedesco durante quel periodo storico.
La Costituzione francese: L’art. 1 della Costituzione francese stabilisce che:
“La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”. Definisce cioè, sin dal primo articolo, quelli che sono i tratti fondamentali, i principi cardine dello Stato francese, che è indivisibile (= stato unitario), laico, democratico e sociale.
L'architettura costituzionale
La scelta dei padri costituenti di inserire nella Cost. italiana prima i diritti dell’individuo rispetto all’organizzazione dello Stato deriva dal fatto che essi intendessero dare una grande importanza alla centralità, al primato della persona umana. Dopo i principi fondamentali, la Parte I muove proprio dall’individuo, prima come singolo poi nelle diverse formazioni sociali in cui è inserito (es. famiglia, scuola, organizzazioni economiche e di lavoro) e infine la Parte II disciplina prima i poteri attivi e di indirizzo politico (= il Parlamento, il Presidente della Repubblica e il Governo, che sono gli organi che scelgono verso quale direzione dovrà andare lo Stato) e poi i poteri di garanzia (= magistratura), le autonomie territoriali (= Regioni ed enti locali), la Corte costituzionale e il potere di revisione costituzionale.
I tratti fondamentali dello stato nella Costituzione italiana
- Una Repubblica = grazie al referendum del 2.6.1946.
- Una democrazia = art. 1 Cost.
- Parlamentare = art. 70 ss.
- Unitario ma decentrato = art. 5.
- Laico = artt. 7, 8, 19 Cost.
- Aperto all'integrazione sovranazionale e internazionale = artt. 10-11 Cost.
Parte I: La Costituzione
Capitolo 1: Costituzione e potere costituente
Riguardo allo stato costituzionale, P. Bobbit scrive: “Ogni società ha una costituzione. È come dire che ‘ogni vertebrato ha una colonna vertebrale’”.
Che cos'è una Costituzione?
Definire cosa si intende per Costituzione non è affatto semplice, perché questa si colloca all’intersezione di fenomeni giuridici, storici e sociologici. Una definizione solo giuridica e in astratto di Costituzione può essere: l’insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale. Tuttavia, occorre che questo insieme di norme sia dotato di determinate caratteristiche di contenuto e di forma per essere qualificato come Costituzione e per distinguersi così da altri atti normativi, che invece Costituzioni non sono.
È a questo punto, dunque, che la definizione meramente giuridica di Costituzione si interseca con la storia e l’evoluzione della società, ed è, infatti, l’evoluzione storica che attribuisce a quell’insieme di norme costituzionali le caratteristiche che differenziano le Costituzioni da altri atti normativi che non si possono definire come tali. Il termine constitutio ha origine già nel Medioevo e acquisisce significato soprattutto nel mondo britannico (= Constitution), dove comincia ad essere utilizzato per indicare le leggi del sovrano (= 1300, Constitution: legge del sovrano; 1600, Constitution: legge che disciplina la struttura dello Stato per l’esercizio della sovranità). Un esempio di testo “costituzionale” (= importante, fondamentale) che non può essere considerato come una Costituzione è la Magna Charta libertatum, redatta in Inghilterra nel 1215.
Il termine constitutio viene quindi inizialmente utilizzato per indicare la legge più importante, la legge dell’imperatore, del sovrano, per indicare qualcosa che aveva a che fare con il potere, la forma di governo. Le prime Costituzioni scritte sono quella d’Inghilterra e di Francia di fine 1700, che rappresentano una rottura definitiva con l’ordinamento precedente e sono il riflesso di un movimento costituzionalista che nasce proprio sul finire del 1700 (1787: Costituzione degli Stati Uniti d’America). La Costituzione può essere dunque formalmente definita come un testo normativo scritto, giuridico e fondamentale, un manifesto politico del cambiamento, della rivoluzione (= gli americani volevano liberarsi degli inglesi e i francesi del re Sole) e in questo senso diritto e politica si intersecano tra loro. La Costituzione deve rispecchiare l’intera società, o almeno la maggioranza (es. l’assemblea costituente italiana ha avuto un’enorme approvazione da parte del popolo).
Dichiarazione allegata alla Costituzione americana
Nel 1787, una dichiarazione allegata alla Costituzione degli Stati Uniti d’America dice: “Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il benessere generale ed assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi ed alla nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d’America”.
Questa dichiarazione è di estrema importanza perché con l’espressione “noi, popolo”, che indica il fatto che a partire da quel momento sarebbe stato il popolo americano a governare, evidenzia il momento di definitiva rottura con l’ordinamento precedente, che mai avrebbe concepito l’idea di un popolo governante, e definisce quelli che sono gli obiettivi del popolo americano, cioè: stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale e assicurare le libertà a loro stessi e ai posteri.
Dichiarazione allegata alla Costituzione francese
Nel 1791, una dichiarazione allegata alla Costituzione francese dice: “L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’eguaglianza dei diritti. Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine di cavalierato, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobiltà, o che presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni”.
Questa dichiarazione allegata alla Costituzione francese stabilisce gli obiettivi del popolo francese a partire da quel momento, che sono principalmente: eliminare la distinzione tra ceti sociali e ripudiare le diseguaglianze. In questo caso non è il popolo intero a ‘parlare’ ma un’Assemblea nazionale, che rappresenta il popolo. Anche questa costituisce una rottura definitiva con l’ordinamento precedente (es. “abolisce irrevocabilmente”, ecc.).
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, art. 16 1789
Viceversa, gli elementi sostanziali della Costituzione devono essere quelli stabiliti nell’art. 16 della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789” secondo il quale: “Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti, né determinata la separazione dei poteri, non ha Costituzione“. In questa norma viene infatti identificato il concetto di Costituzione in relazione al suo contenuto sostanziale: la Costituzione deve (1) garantire i diritti e (2) la separazione dei poteri, in contrapposizione all’assolutismo del Re. È un testo scritto di rottura definitiva che vuole durare nel tempo e si occupa di diritti fondamentali e organizzazione dei poteri (= la forma di governo).
Come nasce la Costituzione? Il potere costituente e il potere costitutivo
Per primi i francesi, poi i tedeschi e altri popoli, hanno iniziato a spiegare l’origine di una Costituzione e quindi di un intero ordinamento, che deriva dalla Costituzione stessa, con la teoria del potere costituente, nel senso che è il potere costituente che “costituisce”, che dà vita alla Costituzione. Il potere costituente è il popolo (o un’assemblea rappresentativa del popolo) che scrive la Costituzione e la approva, mentre il potere costituito è il contenuto della Costituzione stessa. L’origine di tutto l’ordinamento di uno stato è la Costituzione, che viene scritta e approvata in un momento eccezionale, rivoluzionario, raro nella storia e deve rispecchiare una determinata società in un determinato momento.
Anche la sovranità popolare deve essere esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione, la quale deve essere “di tutti”, ossia il riflesso di un compromesso tra le diverse forze politiche presenti in un determinato periodo storico in una società.
Dalla teoria del potere costituente discendono poi degli elementi caratterizzanti la Costituzione:
- La superiorità: rispetto alle altre norme giuridiche, che significa avere una maggiore forza rispetto alle altre norme che compongono un ordinamento giuridico, le quali devono rispettarla in quanto norma fondamentale dello Stato. In tal senso, anche la legge ordinaria è inferiore e deve sottostare alla Costituzione.
- La giustizia costituzionale: vi è un organo che si occupa di proteggere la Costituzione, che è la Corte Costituzionale.
Una Costituzione si “costruisce”, nel senso che non è soltanto un testo scritto, ma un testo scritto che contiene in sé tutto il peso della storia, le forze politiche attive, il lavoro degli interpreti e le circostanze, e non è soltanto eleggere un’assemblea costituente, ma un lungo processo.
Il modello di costituzione inglese
L’Inghilterra, che è considerata come la patria della democrazia, non ha una Costituzione scritta, non ha un testo costituzionale scritto né un’assemblea costituente, ma una prassi costituzionale che è frutto di (audaci) interpretazione di fatti storici, e il Parlamento è da intendersi come “un’assemblea costituente” permanente.
Il giurista C. Schmitt definisce il potere costituente come: la volontà politica il cui potere (o la cui autorità) è in grado di prendere una decisione concreta fondamentale sulla specie e la forma della propria esistenza politica, ossia di stabilire l’esistenza dell’unità politica.
Poi prosegue: “… l’adozione di una Costituzione è lungi dal poter esaurire o assorbire il potere costituente, in quanto la «decisione politica fondamentale», che la Costituzione implica, non può ripercuotersi contro il suo soggetto. Stesso motivo per cui il professore Haeberle parla di: processo costituente.
Da ciò deriva poi la teoria della Costituzione materiale, che è un libro scritto da Costantino Mortati, ed è da intendersi come la fonte di quella formale, il fondamento dell’intero ordine normativo, in quanto “sistema di valori” fatto proprio dalla classe governante di un determinato momento storico.
Oggigiorno, la Costituzione materiale è da intendersi come il reale assetto e funzionamento delle istituzioni politiche nelle varie fasi storiche, al di là di quanto prescrivano le carte.
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