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Corso di

DIRITTO COMMERCIALE B

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Argomento 4

GLI INCREMENTI

DEL PATRIMONIO

NETTO

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4.A. I CONFERIMENTI

GLI INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

Gli incrementi del patrimonio netto

Il patrimonio netto può incrementarsi mediante:

➢ Conferimenti dei soci;

➢ Utili di esercizio;

➢ Rivalutazione di beni (ma in via eccezionale);

➢ Versamenti spontanei dei soci -> si tratta di una fattispecie creata dalla pratica, la cui disciplina è stata

reperita all’interno del sistema attraverso un’operazione di carattere interpretativo.

I CONFERIMENTI

Gli incrementi del patrimonio netto: i conferimenti

I conferimenti sono attribuzioni al patrimonio sociale fatte dai soci a titolo definitivo (causa societatis), cioè

senza obbligo di restituzione ma solo con l’obiettivo di partecipare alla società e alla distribuzione delle utilità

che la società produce. Occorre distinguere bene fra:

➢ Titolo giuridico per il quale viene effettuato il conferimento (che cosa la società attribuisce al socio che

conferisce) -> ci permette di identificare 3 grandi categorie:

• Capitale sociale -> entità sulla base della quale si misurano i reciproci diritti dei soci;

• Soprapprezzo -> versamento aggiuntivo fatto in occasione della sottoscrizione del capitale (non è un

versamento autonomo);

• Versamento spontaneo.

Questo attiene al tipo di “contratto di conferimento” fra il socio e la società.

➢ Tipo di bene che viene attribuito dal socio alla società (che cosa il socio conferente attribuisce alla società)

-> ci permette di distinguere fra:

• Denaro;

• Beni diversi dal denaro.

Questo attiene invece all’oggetto del conferimento.

1. Titolo giuridico del conferimento

Il conferimento può essere fatto:

➢ A titolo di capitale sociale -> in base all’art. 2424 c.c., la prima voce del patrimonio netto è il capitale sociale.

Il conferimento fatto a titolo di capitale sociale è la forma di conferimento più vincolata: a fronte del

conferimento del bene viene costituita la società (conferimento iniziale) o viene aumentato il capitale sociale

(conferimento successivo) indicato nello statuto, con emissione di azioni. Quando a fronte del conferimento

viene costituito o aumentato il capitale sociale si dice che il conferimento è “imputato” a capitale. Quando

un bene viene conferito con “imputazione” a capitale sociale, il valore quell’attivo diviene indistribuibile.

Questo tipo di conferimento non dà a chi fa il conferimento alcuna prospettiva di successiva distribuzione.

CONFERIMENTO DEI SOCI

IMPUTATO A CAPITALE

Quanto conferito non può successivamente essere distribuito

Attivo Passivo (Debiti + Patr. netto)

Liquidità 1.000 Capitale sociale 1.000

Tot. Patr. netto 1.000

Debiti 0

Totale attivo 1.000 Totale debiti 0

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TOTALE 1.000 TOTALE 1.000

Il conferimento di 1.000 in sede di costituzione della società, imputato a capitale sociale, non potrà

successivamente essere distribuito (può essere distribuito solo ciò che eccede il capitale sociale), salvo una

riduzione del capitale ex 2445 c.c. (abbassa il livello del capitale sociale e rende distribuibile la quota del

patrimonio netto prima coperta dal capitale sociale), che non è immediatamente eseguibile e dà ai creditori

il diritto di opporsi (i creditori possono aver fatto credito alla società contando su un certo capitale sociale e

decidere di non fare credito alla società se avesse un capitale sociale diverso), in quanto per definizione non

genera alcuna eccedenza di patrimonio netto rispetto alla cifra del capitale sociale. La legge (art. 2328 c.c.)

richiede che all’inizio sia fatto un conferimento a questo titolo pari al capitale minimo (50.000 euro per la

s.p.a. e 1 euro per la s.r.l.). In sostanza, per costituire una s.p.a. non basta che i soci facciano un conferimento

di 50.000 euro, ma occorre che facciano un conferimento nella forma più vincolata, che consegue alla sua

imputazione a capitale. La legge richiede inoltre che, almeno normalmente, anche durante la sua vita la

società abbia sempre un patrimonio netto almeno pari a questo importo. Vi è solo un’eccezione (per tutte

le società di capitali) per un patrimonio netto che sia inferiore al minimo legale, ma non per più di 1/3: v. art.

2446 e 2447. Quindi, per la s.p.a. con un capitale sociale di 50.000 euro è consentito operare con un

patrimonio netto inferiore a 50.000 euro, purché superiore a 33.333 euro (per la s.r.l. il problema non si

pone). Altrimenti, la riduzione del capitale (in adeguamento al minore patrimonio netto) diviene obbligatoria

e, se il capitale è inferiore al minimo legale, la società si scioglie (art. 2484 n. 4 c.c.). Questa regola è stata

disattivata fino al 31 dicembre 2022 a causa dell’emergenza Covid-19: l’art. 6 del d.l. 23/2020 (più volte

modificato) ha previsto che la società non si scioglie anche se ha subito perdite anche gravi negli esercizi

2020, 2021 e 2022. La deroga è oggi cessata, e ciò pone interessantissimi problemi giuridici. Il capitale sociale

è quello sulla cui base si misurano i reciproci diritti dei soci: in linea generale (salvo categorie di azioni o

quote o diritti particolari di soci), se hai più capitale sociale hai più diritti di chi ha meno capitale sociale. In

sintesi, il conferimento a titolo di capitale dà al socio:

• poteri -> i diritti amministrativi e patrimoniali sono infatti di solito commisurati alla quota di capitale

posseduta. Es: se io sottoscrivo aumento di capitale, i miei diritti saliranno in corrispondenza

dell’incremento della partecipazione posseduta; se io sottoscrivo alla pari di tutti i soci un aumento di

capitale, i miei diritti rimangono inalterati (se non sottoscrivessi, la mia partecipazione si ridurrebbe).

• un regime di massimo vincolo su quanto conferito -> il socio non ha infatti nessuna aspettativa di vedere

successivamente distribuito l’oggetto del conferimento, salvo in caso di riduzione del capitale ex art. 2445

c.c. Le distribuzioni si possono fare solo per la quota eccedente.

➢ A titolo di soprapprezzo -> si tratta di una forma di conferimento aggiuntivo a un conferimento a titolo di

capitale (v. art. 2343, 2424, 2431, 2439, 2441, 2464, 2465, 2481-bis). Nel dare una disciplina in qualche modo

limitativa, la legge ammette la fattispecie: nel dire “le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni

a un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non

abbia raggiunto…” ammette che la società possa ricevere delle somme a un prezzo superiore del valore

nominale del capitale sociale. Il fatto che la legge disciplini la sorte e la distribuibilità delle somme percepite

per l’emissione di azioni a un prezzo superiore al valore nominale significa che è possibile ammettere che le

azioni vengano pagate più del valore nominale. Es: la società può far sottoscrivere azioni a 2€ di cui 1€ è

imputato a capitale e 1€ è imputato a soprapprezzo. Di solito il soprapprezzo viene utilizzato per riequilibrare

la posizione di chi entra successivamente in una società che ha già un patrimonio netto superiore al capitale

sociale. Altrimenti, se versasse solo il capitale, chi entra in società beneficerebbe del surplus creato dai soci

(=quota di utili che non ha contribuito a produrre). È però possibile costituire una società con soprapprezzo

anche andando dal notaio. Il soprapprezzo costituisce una forma di conferimento meno vincolata: la riserva

soprapprezzo è distribuibile quando la riserva legale (=accantonamento obbligatorio di utili) raggiunge 1/5

del capitale sociale (art. 2431 c.c.). Con il conferimento a titolo di soprapprezzo, i soci attribuiscono alla

società, ma si riservano di riappropriarsi di quanto conferito, con una deliberazione presa a maggioranza e

senza che i creditori possano opporsi. In sintesi, il conferimento a titolo di soprapprezzo dà al socio:

• nessun potere aggiuntivo -> i diritti amministrativi e patrimoniali sono infatti di solito commisurati alla

quota di capitale posseduta, e non ai conferimenti effettuati. Quello che si versa in più si versa in più:

non è il soprapprezzo che produce il diritto del socio;

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• un regime di ridotto vincolo su quanto conferito -> il socio ha infatti la possibilità di partecipare a una

decisione con la quale i soci deliberano di distribuire (nelle varie forme possibili: dividendi, acquisto di

azioni proprie, ecc.) la riserva soprapprezzo azioni o quote, senza che i creditori possano opporsi

se essa è disponibile, cioè:

o se non ci sono perdite e

o la riserva legale ha raggiunto 1/5 della cifra del capitale sociale (si veda, appunto, l’art. 2431 c.c.).

Il soprapprezzo deve essere interamente versato, a differenza del capitale sociale sottoscritto liberato

in denaro (può essere versato anche il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte). V. art. 2439

comma 1. Perché? Probabilmente perché se la società dovesse agire per il recupero del soprapprezzo

dal socio che non intende adempiere all’obbligo di versarlo non godrebbe della tutela rafforzata data

dagli artt. 2344 e 2466 (sospensione del voto ed esclusione dalla società, facendo decadere il socio e

incamerando la sua quota). Così come i diritti del socio si misurano sulla base del capitale è lì che la

società ha il potere di incidere e di escludere dal capitale sociale.

➢ A titolo di versamento spontaneo -> si tratta di una forma di conferimento che viene effettuato dal socio in

assenza di connessione con un aumento di capitale, in relazione alle esigenze patrimoniali e/o finanziarie

della società. Es: quando la società ha subito perdite, per coprirle, oppure per dotare la società di risorse di

cui adesso ha bisogno, ma che possono essere successivamente distribuite. In sintesi, il conferimento a titolo

di versamento spontaneo dà al socio:

• nessun potere aggiuntivo -> anche in caso di versamento spontaneo, i diritti amministrativi e

patrimoniali restano infatti commisurati alla quota di capitale posseduta, e non ai conferimenti effettuati.

• un regime di ridotto vincolo su quanto conferito -> il socio ha infatti la possibilità di partecipare a una

decisione con la quale i soci deliberano di distribuire (nelle varie forme possibili: dividendi, acquisto di

azioni proprie, ecc.) la riserva versamento soci, senza che i creditori possano opporsi se essa è

disponibile, cioè se non ci sono perdite (è condizione necessaria e sufficiente).

In primo luogo, spesso i soci finanziano la società versandole denaro. Ciò può avvenire sia a titolo di prestito,

sia a titolo di conferimento, e in questo secondo caso si parla di “versamenti dei soci in conto capitale” o

“versamenti spontanei”, a sottolineare con non hanno origine in una deliberazione assembleare.

Ovviamente, vi è differenza: nel 1° caso, c’è un diritto del socio alla restituzione (diritto che la legge talvolta

posterga alla soddisfazione degli altri creditori: cfr. artt. 2467 e 2497-quinquies), nel 2° caso no.

Art. 2467 c.c. -> Finanziamenti dei soci

1. Il rimborso dei finanziamenti (=prestito) dei soci a favore della società è postergato rispetto alla

soddisfazione degli altri creditori.

Il versamento in conto capitale va a costituire una riserva, iscritta nel patrimonio netto. La società potrà

utilizzarla per aumentare il capitale (ex 2442, previa deliberazione dell’assemblea straordinaria) o per

coprire eventuali perdite, oppure potrà utilizzarla per distribuzioni ai soci. Come possiamo distinguere un

caso dall’altro? È una questione di interpretazione della volontà, che non sempre è chiara.

• Talvolta risulta chiaro, dalle concrete modalità di esecuzione, se si tratti di prestito o di versamento in

conto capitale. I soci possono aver espressamente dichiarato di finanziare la società per X anni, o (come

è frequente) aver qualificato il versamento come “prestito soci” oppure “versamento in conto capitale.

• Talvolta non lo è, e allora si tratterà di interpretare la volontà del socio (è una questione di fatto). E per

interpretare la volontà dei soci potrà aver valore come il versamento è stato rappresentato in bilancio:

fra i debiti o fra le riserve di patrimonio netto? E come ha votato nella deliberazione di approvazione del

bilancio colui che ha eseguito il versamento? Se nel bilancio era rappresentato nel patrimonio netto e il

socio ha approvato il bilancio, sarà per lui difficile sostenere che aveva fatto un prestito alla società. A

differenza del soprapprezzo, il versamento in conto capitale non è effettuato in connessione con

l’emissione di azioni (se il prezzo di emissione sia superiore al valore nominale), ma è autonomo.

Perché i soci fanno i versamenti in conto capitale? Per lo stesso motivo per cui sottoscrivono un aumento di

capitale (intendono contribuire al patrimonio e alle risorse finanziarie della società). I versamenti sono a tutti

gli effetti conferimenti, che, come tali, vengono eseguiti per dotare la società di mezzi che le consentano di

fare profitti e distribuirli. I soci non “regalano” alla società: “conferiscono”. Non essendo imputati a capitale,

i versamenti non danno tuttavia luogo all’emissione di azioni o quote e dunque alla variazione dei rapporti

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di forza. Ne consegue che, almeno di solito, i versamenti sono fatti dai soci in proporzione alle azioni / quota

di capitale che possiedono, ma ciò non è necessario. Esempio: se in caso di perdite un socio che ha il 60%

coprisse da solo, con un versamento, tutta la perdita, gli altri ringrazierebbero, ma resterebbero soci al 40%.

Ne consegue che, di regola, questo mezzo viene usato se tutti versano in misura proporzionale. Ma, come

detto, si tratta di ciò che di solito accade, non di una necessità giuridica, sì che un socio può legittimamente

versare più degli altri. Vediamo alcuni esempi di versamenti e di loro rappresentazione nel bilancio:

VERSAMENTO DEI SOCI

A TITOLO DI PRESTITO (NON DI CONFERIMENTO)

I soci hanno fatto un mutuo alla società

Attivo Passivo (Debiti + Patr. netto)

Immobili 1.500 Capitale sociale 2.000

Macchinari 1.000 Utili/ris. disp. 0

Rimanenze 500 Tot. Patr. netto 2.000

Crediti 1.000 Deb. vs. banche 1.000

Deb. vs. soci 1.000

Totale attivo 4.000 Totale debiti 2.000

TOTALE 4.000 TOTALE 4.000

I soci hanno fatto un prestito alla società, ragione per cui hanno diritto alla restituzione del capitale come

qualsiasi creditore, salvo il tema della postergazione (v. però art. 2467 e, in caso di gruppo, art. 2497-quinquies).

VERSAMENTO DEI SOCI

A TITOLO DI VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE

I soci hanno fatto un conferimento alla società

Attivo Passivo (Debiti + Patr. netto)

Immobili 1.500 Capitale sociale 2.000

Macchinari 1.000 Versamento soci 1.000

Rimanenze 500 Utili/ris. disp. 0

Crediti 1.000 Tot. Patr. netto 3.000

Deb. vs. banche 1.000

Totale attivo 4.000 Totale debiti 1.000

TOTALE 4.000 TOTALE 4.000

I soci hanno fatto un conferimento a titolo di versamento in conto capitale. Essi non hanno un diritto di credito

per la restituzione di quanto versato, che dunque va iscritto come riserva nel patrimonio netto. La società potrà

utilizzare tale riserva per aumentare il capitale (ex art. 2442), per coprire eventuali perdite subite o infine per

una distribuzione ai soci.

Utilizzo del vers. in conto cap. per aumentare il capitale ex art. 2442 c.c. (aumento “gratuito”)

Attivo Passivo (Debiti + Patr. netto)

Immobili 1.500 Capitale sociale 3.000

Macchinari 1.000 Versamento soci 0

Rimanenze 500 Utili/ris. disp. 0

Crediti 1.000 Tot. Patr. netto 3.000

Deb. vs. banche 1.000

Totale attivo 4.000 Totale debiti 1.000

TOTALE 4.000 TOTALE 4.000

I soci, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, scelgono di imputare a capitale la riserva generata dal

versamento spontaneo. Il patrimonio netto non cambia: l’unica conseguenza è che non vi è più un surplus

distribuibile. 35

Utilizzo del vers. in conto cap. per coprire perdite

Fase 1: la società subisce perdite

Attivo Passivo (Debiti + Patr. netto)

Immobili 1.500 Capitale sociale 2.000

Macchinari 1.000 Versamento soci 1.000

Rimanenze 500 Perdita dell’es. - 1.000

Tot. Patr. netto 2.000

Deb. vs. banche 1.000

Totale attivo 3.000 Totale debiti 1.000

TOTALE 3.000 TOTALE 3.000

La società ha nel proprio patrimonio netto la riserva creata dal versamento dei soci. Nell’esercizio essa subisce

una perdita, che va automaticamente a ridurre il patrimonio netto.

Segue: utilizzo del vers. in conto cap. per coprire perdite

Fase 2: la società copre le perdite con il versamento

Attivo Passivo (Debiti + Patr. netto)

Immobili 1.500 Capitale sociale 2.000

Macchinari 1.000 Versamento soci 0

Rimanenze 500 Perdita 0

Tot. Patr. netto 2.000

Deb. vs. banche 1.000

Totale attivo 3.000 Totale debiti 1.000

TOTALE 3.000 TOTALE 3.000

La perdita viene coperta mediante l’elisione della riserva per il versamento che i soci avevano fatto a suo tempo.

Il capitale non viene toccato Ma allo stesso risultato si giunge anche qualora, in caso di perdita e in assenza

di riserve, i soci versino spontaneamente €1.000.000, a titolo di conferimento (non se invece facessero un

prestito). In tal caso, la perdita di € -1.000.000 verrà eliminata grazie alla sua elisione con il nuovo versamento

di € 1.000.000. Il procedimento di cui all’art. 2446 e 2447 non deve necessariamente essere seguito, se i soci

sono d&rs

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Stanghellini Lorenzo.
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