Uso della forza
Introduzione
1) Il divieto dell’uso della forza presenta alcune problematiche di contenuto
2) Eccezioni al divieto dell’uso della forza:
- 1) Eccezione unanimemente accettata, legittima difesa individuale e collettiva rispetto ad un attacco armato già sferrato, ovvero il diritto naturale del soggetto leso di agire in propria difesa.
- 2) Eccezione unanimemente accettata, uso della forza deciso dal CDS nel cap. 7 dall’art. 39 in poi.
- 3) Dibattuta e controversa (= coloro che la sostengono sono prettamente paesi del blocco occidentale) uso della forza a fini umanitari: esiste una situazione di emergenza umanitaria nel territorio di uno stato e ci si chiede se gli stati terzi possono decidere di affrontare con la forza questa situazione. La situazione è ritenuta problematica in particolare se 1 non c’è il consenso da parte dello stato territoriale su cui l’emergenza umanitaria si verifica 2 l’intervento umanitario non viene deliberato dal CDS nel quadro del cap. 7 = è sempre necessario il consenso del CDS?
- 4) Dibattuta e controversa = Risposta ad un attacco terroristico, ovvero un comportamento posto in essere da un gruppo di privati = gli stati vittima di attacchi terroristici possono rispondere con la forza? La situazione si ritiene problematica se 1 l’azione dei privati non è imputabile ad uno stato, quindi manca l’elemento soggettivo di attribuzione della responsabilità. È una situazione dubbia perché una risposta violenta vorrebbe dire usare la forza contro il gruppo di privati, ma soprattutto il territorio di uno stato terzo verrebbe minacciato.
- 5) Dibattuta e controversa = legittima difesa preventiva/anticipata, cioè da svolgere prima che l’attacco armato sia sferrato.
Ricostruzione dell’obbligo del divieto dell’uso della forza
Nell’800 il ricorso alla forza per risolvere i problemi internazionali era lecito ed era inoltre visto in termini positivi dal punto di vista giuridico, in quanto l’impostazione della dottrina dell’epoca (positivista) non faceva considerazioni di carattere valoriale o morale sul diritto, ma lo considerava semplicemente dal punto di vista scientifico: se l’uso della forza viene espresso da parte dei soggetti, allora le conseguenze di tale uso nella membership della comunità internazionale e negli equilibri internazionali vanno a migliorare il diritto internazionale, che ora sarà più adatto ai nuovi rapporti di forza che si sono creati (es. Ucraina vs Russia = tutt’ora non sappiamo che esito avrà il conflitto, ma è chiaro che, una volta terminato o meno, il diritto internazionale subirà indubbiamente delle modifiche, perciò è corretto dire che l’uso della forza fa sì che il diritto internazionale si adatti alle nuove situazioni createsi tra gli stati facenti parte della comunità internazionale).
Dottrina positivista e tipologie di uso della forza
La dottrina positivista dell’epoca distingueva diverse tipologie di uso della forza, ovvero la guerra dagli usi della forza diversi dalla guerra 1) la guerra era sempre lecita e si poteva sempre ricorrere ad essa 2) gli altri usi della forza (measures short of war = non comportavano la sospensione del diritto internazionale di pace e l’applicazione del diritto bellico) invece potevano essere sfruttati solo ed esclusivamente per rispondere ad un illecito di cui si era vittima, quindi in caso di autodifesa, anche definita “contromisura violenta” (es. paesi dell’America Latina che violano norme della protezione degli stranieri nel proprio territorio, nazionalizzandone i beni, e che scatenarono la reazione violenta dei paesi occidentali interessati da tali violazioni).
Il criterio preso in considerazione per poter distinguere le due tipologie è quello delle intenzioni e dei motivi per i quali si utilizza la forza: se le ragioni sono di conquista o di cambio di regime, allora, qualsiasi sia l’intensità della forza utilizzata, ci troviamo ad utilizzare la guerra, al contrario se vogliamo lasciar immutato il territorio o il regime, allora dobbiamo utilizzare le measures short of war (sempre nel rispetto della legittima difesa sopracitata).
Società delle Nazioni e istanza giusnaturalista
Istanza giusnaturalista che nasce dopo la WWI (concluso nel 1919 ed entrato in vigore nel 1920) vedeva la guerra come una situazione innaturale e illecita, grazie alla nascita della Società delle Nazioni. Fu il primo patto che, all’art. 10, obbligava gli stati membri a rispettare l’integrità territoriale degli altri stati e a risolvere pacificamente le controversie internazionali.
Il patto di tale società (Patto Covenant della Società delle Nazioni Unite), che si occupava solo della guerra e non delle measures short of war, le quali invece rimasero lecite per tutto il periodo tra le due guerre mondiali (es. caso Tellini un maggiore dell’esercito italiano venne inviato in Grecia per definire il confine greco-albanese. Tellini rimase ucciso e l’Italia accusò la Grecia di non aver ostacolato i ribelli che operavano nel territorio, quindi decise di bombardare l’isola di Corfù), prevede un divieto dell’uso della forza con alcuni limiti, ovvero due organismi ai quali gli stati avrebbero dovuto riferirsi, a propria preferenza, per risolvere la controversia nella quale erano implicati 1) organismo politico, Consiglio della Società delle Nazioni 2) organismo di carattere giuridico, Corte Permanente di Giustizia Internazionale.
Lo stato che vinceva il ricorso avanzato davanti a uno o a entrambi gli organismi, poteva utilizzare la guerra come forma residua nei confronti dello stato soccombente che non avesse adempiuto agli obblighi imposti dopo la sua sconfitta.
Patto Bryand-Kellogg o Patto di Parigi
Patto Bryand-Kellogg/Patto di Parigi, stipulato tra Francia e USA nel 1928, si occupava solo della guerra, vietandola totalmente senza alcuna eccezione, ma mantenendo lecite, grazie ad ampie zone grigie, le measures short of war. Ciò fu reso possibile dal fatto che il patto stesso fosse stato stipulato in termini generali e al di fuori della Società delle Nazioni.
Nel periodo tra le due guerre mondiali non si formò una norma consuetudinaria che vietasse l’uso della guerra anche per gli stati che non avevano sottoscritto i due patti in vigore, quindi per chi non ne faceva parte continuava a vigere il diritto internazionale consuetudinario, ovvero un regime di libertà che non metteva al bando la guerra (es. Germania che nella WWII esce dalla Società delle Nazioni per dare il via alla guerra + Italia che decide di continuare le proprie guerre coloniali, come quella in Europa, e quindi esce dalla Società delle Nazioni).
Carta delle Nazioni Unite e divieto generale della forza
Le potenze alleate a San Francisco diedero vita alle Nazioni Unite, dopo la WWII (1945). La Carta delle Nazioni Unite prevede due parti distinte: una prima parte le disposizioni relative all’uso della forza che riguardano gli stati dal punto di vista individuale (divieto del ricorso all’utilizzo della forza all’art. 2 par. 4 + relative eccezioni, quindi legittima difesa individuale e collettiva all’art. 51 + azioni contro stati ex nemici all’art. 53) e una seconda parte relativa al sistema di sicurezza collettiva che fa capo al CDS (cap. VII art. 39 e ss).
1) Art. 2 par. 4 (vedi virtuale) = la CIG nel caso Nicaragua vs USA ha stabilito che il principio del divieto di uso della forza appartiene al diritto consuetudinario. Questo articolo stabilisce un divieto generale, e molto ampio, di ricorso alla forza nei rapporti internazionali: sono vietate le guerre e le contromisure violente (measures short of war) che invece fino ad allora erano permesse.
Problemi interpretativi dell’art. 2 par. 4
Ci sono però due problemi interpretativi a) cosa si intende con forza? = 1 si vuole vietare solo la forza di carattere bellico o anche la forza di carattere economico? (es. misure economiche degli USA in alcuni periodi contro il regime presente a Cuba) alcuni paesi in via di sviluppo (tra cui il Brasile che aveva proposto un emendamento in questo senso) pretendevano che il termine “forza” intendesse anche il lato economico, motivo per il quale si parla di “forza non ulteriormente definita”, ma nonostante questo la prassi ci indica che fa riferimento solo alle pressioni di carattere bellico.
Ciò non vuol dire che le pressioni di carattere economico siano legittime, al contrario significa che esse sono vietate da un’altra norma internazionale, ma non dall’art. 2 par. 4 che ha un peso maggiore (erga omnes) rispetto alla norma (consuetudinaria semplice) che disciplina tale violazione.
2 Si tratta solo di forza internazionale o anche interna? Il dubbio si pone perché l’art. 2 par. 4 non lo specifica = sicuramente è compresa nell’articolo la forza usata al di là del proprio territorio statale, sia che essa sia applicata sul territorio di un altro stato sia che venga utilizzata in un’area non soggetta alla sovranità di alcuno stato.
Ma anche certi usi della forza a livello interno sono da qualificare come uso illegittimo della forza [l’uso della forza contro l’autodeterminazione dei popoli è un uso della forza interno, e ci si chiede se esso sia vietato dall’art. 2 par. 4 1 una dottrina ritiene che l’uso della forza interno non sia vietato dall’art. 2 par. 4, questo non vuol dire che esso sia legittimo, ma che le conseguenze di tale violazione si avrebbero solo in caso di violazione del principio di autodeterminazione dei popoli, quindi di una norma ad hoc, e non dell’art. 2 par. 4 (es. Sahara Occidentale = il Marocco usa la forza in un territorio che in realtà non è stato dichiarato stato del e dal Sahara Occidentale) 2 un’altra dottrina sostiene che l’uso della forza in materia di autodeterminazione dei popoli sia considerabile come violazione internazionale] [sedi diplomatiche e consolari = il territorio su cui si trovano le sedi non è territorio della base di riferimento, ma territorio dello stato che ospita la sede.
Perciò, se viene colpita un’ambasciata, si colpisce un territorio interno ad uno stato, il che non viola l’art. 2 par. 4, ma norme specifiche sulla violazione delle sedi diplomatiche e consolari].
Minaccia e armamenti
b) Cosa si intende con minaccia? Per minaccia si intende qualsiasi minaccia della forza nei confronti degli elementi contenuti all’interno dell’art. 2 par. 4 (integrità territoriale, indipendenza politica o fini delle Nazioni Unite). Ci sono dei casi in cui è chiaro cosa sia la minaccia (es. ultimatum di un paese nei confronti di un altro paese), ma attualmente, da dopo la WWII, mezzi come l’ultimatum non si utilizzano più in quanto esiste lo stesso art. 2 par. 4, perché utilizzarli sarebbe un’ammissione di illecito.
Infatti coloro che utilizzano l’ultimatum lo fanno per convincere la comunità internazionale della legittimità della propria azione (es. ultimatum USA contro Sadam Hussein). I dubbi che sorgono sul tema della minaccia riguardano più che altro le armi 1 se un paese si riarma convenzionalmente è considerabile come minaccia? No perché il diritto internazionale attuale non pone limiti nei riguardi delle armi convenzionali, perciò ogni paese è libero di dotarsi di tutte le armi che preferisce, purché esse siano convenzionali (es. caso Nicaragua vs USA la CIG afferma che il diritto internazionale non pone limiti per quanto riguarda il livello di armamento di uno stato, e che tali vincoli potrebbero derivare solo se è stato siglato un patto o un trattato riguardante la limitazione degli armamenti).
2 Armi di distruzione di massa/non convenzionali a) armi chimiche e batteriologiche = non discriminano obiettivi leciti e illeciti da colpire durante un conflitto, perciò sono vietate nella minaccia, nella fabbricazione e nel loro uso b) armi nucleari = secondo le potenze che possiedono l’arma nucleare, esse possono distinguere tra obiettivi leciti ed illeciti. Di questo la CIG ha dovuto tenere conto durante l’opinione sulle armi nucleari, distinguendo tra possesso (considerato lecito, in quanto non è presente l’opinio) dell’arma nucleare e deterrenza (considerata invece illecita e vietata).
2) Cap. VII = creazione di un monopolio dell’uso della forza affidato al CDS in via esclusiva. È necessario porre sotto un organismo il controllo di qualcosa se essa viene vietata, così come anche gli stati moderni avevano già fatto in altri ambiti.
Legittima difesa
Art. 51
Art. 51 È la prima eccezione posta al divieto dell’uso della forza, ed è contenuta e prevista dal diritto internazionale all’art. 51 (ultima disposizione del cap. 7) → l’art. 51 è divisibile in due parti 1 diritto (naturale = carattere inalienabile di questo diritto e preesistente rispetto alla Carta delle Nazioni Unite e consuetudinario = proclama e sanziona il diritto alla legittima difesa individuale e collettiva 2 dovere (portata convenzionale e non previsto dal diritto consuetudinario, quindi applicabile a coloro che hanno firmato la Carta o nei casi in cui la Carta trovi applicazione) onere per gli stati che intendano usare la legittima difesa = possono utilizzarla, ma hanno l’obbligo di riferire al CDS e quindi di riportare che stanno portando avanti l’uso della forza giustificato dalla legittima difesa.
L’onere esiste per evitare abusi e per far sì che il CDS sia investito della questione, infatti questo diritto persiste finché il CDS non interviene, in quanto, se il CDS interviene in maniera necessaria l’uso della forza come legittima difesa deve cessare. Se però il CDS interviene e il paese in questione valuta che le misure del CDS sono state innecessarie e inadeguate, allora il paese può continuare ad appellarsi alla legittima difesa.
Problema 1: presupposto per usare legittimamente la forza
Problema 1 qual è il presupposto in presenza del quale si può legittimamente usare la forza? Attacco armato/aggressione la definizione di aggressione è assente all’interno della Carta, infatti la sua definizione è complessa.
L’AG (1974) inizialmente si era pronunciata su diversi casi riguardanti l’aggressione (es. Nicaragua vs USA), ma la sua pronuncia non è vincolante. Sempre sullo stesso caso, la CIG ha dovuto pronunciarsi sulla legittimità degli USA di usare la forza come legittima difesa successivamente ad un attacco armato da parte del Nicaragua: ha trovato l’elemento dell’opinio nella risoluzione 3314 dell’AG, affermando che nonostante essa fosse non vincolante formalmente può essere considerata combaciante all’opinio internazionale, quindi elemento costitutivo di una norma consuetudinaria, che per questo motivo vincola tutti gli stati facenti parte della comunità internazionale.
In particolar modo è l’art. 3 della risoluzione
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