Giovedì 11 novembre 2023 - Diritto penale d’impresa
Argomenti: cos’è il diritto penale in generale (prima lezione), diritto penale dell’impresa (seconda lezione), settori particolari di reati (tre lezioni residue).
Principi costituzionali in materia penale, disciplina generale del reato, nozione e contenuto del diritto penale d’impresa, individuazione dei soggetti penalmente responsabili nell’ambito d’impresa, disciplina del trasferimento e/o della delega di funzioni, nuova disciplina sulla responsabilità degli enti, analisi dei principali reati fallimentari, analisi dei principali reati societari, analisi dei principali reati tributari.
Quando un’impresa è in crisi, può essere messa in liquidazione giudiziale (che nel 2017 ha sostituito l’istituto del fallimento): nel 99% dei casi, viene nominato come curatore fallimentare un commercialista -> che ha il compito di liquidare l’attivo, soddisfare i creditori dell’impresa secondo un piano di riparto. Se nella sua attività riscontra irregolarità (reati penali commessi all’interno dell’impresa), ha obbligo di segnalarlo all’autorità giudiziaria (altrimenti è responsabile penalmente).
Introduzione
Diritto penale = settore dell’ordinamento giuridico (insieme delle norme che regolamentano determinati ambiti della vita) -> in particolare, insieme di norme che disciplina i fatti illeciti (vietati dall’ordinamento), con la caratteristica di essere meritevoli di essere puniti con la sanzione/pena massima prevista da un certo ordinamento (es. ordinamento italiano/americano) e ritenuta accettabile in un certo momento storico. La gravità del reato penale è collegata alla gravità della sanzione.
Lo Stato, per punire un soggetto, può colpire i suoi beni: il massimo bene che si può colpire è la vita -> in certi ordinamenti lo Stato sanziona l’individuo attraverso la pena di morte (privazione della vita: pena massima). Un altro bene che lo Stato può colpire è l’integrità fisica -> in alcuni Stati, lo Stato interviene colpendo/ferendo il fisico (ad esempio, se un individuo ruba, gli viene tagliata una mano).
Entrambe le sanzioni predette (pena di morte e pene corporali) sono vietate dall’ordinamento italiano: all’art. 27 della Costituzione italiana del 1948 si prevede espressamente che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità -> questa previsione esclude qualunque forma di sanzione che possa colpire il corpo. Queste sanzioni vengono normalmente previste da chi detiene il potere quando si viene ad instaurare una dittatura.
Attualmente in Italia, il bene massimo che lo Stato può colpire per sanzionare un soggetto che ha violato la legge è la libertà personale -> in Italia, la privazione della libertà personale costituisce la sanzione massima che può essere accettata dall’ordinamento. L’art. 13 della Costituzione prevede che la libertà personale possa essere limitata.
Invece, altri principi della Costituzione italiana limitano il diritto penale, perché può essere uno strumento pericoloso (es. legittimando la privazione della vita ad un soggetto) -> allora a cosa serve il diritto penale? Qual è il suo scopo finale?
Il diritto penale svolge la funzione di tutelare beni giuridici meritevoli di tutela (es. diritto alla vita -> legge che prevede che chi uccide una persona sarà punito) -> diritti e valori considerati particolarmente importanti.
Nell’ordinamento italiano, l’illecito penale viene denominato reato = costituisce un reato un qualunque fatto vietato dalla legge che sia punito con sanzioni penali (come ergastolo, reclusione, multa, arresto o ammenda). Non è mai necessario dire “reato penale”: già dicendo reato si fa riferimento all’illecito penale.
Nozioni di reato
Vi sono diverse definizioni di reato:
- Nozione formale (o tautologica): è reato qualunque fatto vietato dalla legge e che sia punito con sanzioni di natura penale.
- Nozione sostanziale: deve essere considerato reato qualunque fatto che sia punibile con sanzioni afflittiva caratterizzate da una afflittività sostanzialmente penale -> vieta allo Stato di cadere nella “truffa delle etichette”.
Come capire se un fatto è considerato reato? Deve essere vietato dalla legge e deve prevedere una determinata e specifica sanzione penale.
Esempio: se una legge prevede che chi scarica film da internet e li rivende sarà punito con sanzione pecuniaria -> non è considerato reato, perché non specifica quale sanzione dovrà essere applicata.
Per configurare un determinato fatto come reato penale, è necessario individuare la specifica sanzione penale che deve essere applicata in quello specifico caso (se non viene specificata la sanzione penale, non si considera reato penale). Nell’ordinamento italiano, le sanzioni penali si suddividono in due categorie:
- Sanzioni detentive = sanzioni che colpiscono la libertà personale. Le sanzioni detentive previste dal Codice penale: ergastolo = limitazione della libertà personale per tutta la vita. È la pena massima prevista dall’ordinamento italiano. Reclusione = sanzione detentiva di tipo temporaneo (30 anni, 1 giorno). Arresto = sanzione detentiva temporanea (30 anni, 1 giorno).
- Sanzioni pecuniarie = sanzioni che colpiscono il patrimonio dell’individuo. Tra le sanzioni pecuniarie: multa e ammenda -> rappresentano sanzioni con uguale contenuto, ma con nomi diversi (pagare 100 euro di multa equivale a pagare 100 euro di ammenda). La sanzione pecuniaria può oggi essere convertita in libertà vigilata o in altre forme sanzionatorie (qualora l’individuo non abbia disponibilità a pagare la sanzione pecuniaria).
L’arresto e la reclusione rappresentano sanzioni con uguale contenuto, ma che presentano nomi diversi (stare in carcere con 30 giorni di reclusione è come stare in carcere con 30 giorni di arresto).
Quindi, per essere considerato come reato penale, la norma deve esplicitamente contenere all’interno del suo testo la parola “ergastolo, reclusione, arresto, multa o ammenda” -> altrimenti rientra nei fatti amministrativi.
Perché sono previste sanzioni uguali nel contenuto (es. reclusione/arresto e multa/ammenda), ma con nomi diversi? Il motivo per cui vi sono sanzioni uguali nel contenuto, ma con nomi diversi è dato dal fatto che l’ordinamento italiano divide formalmente l’insieme dei reati in due sottocategorie:
- Delitti = reati considerati più gravi, sanzionati con la pena dell’ergastolo, reclusione o multa.
- Contravvenzioni = reati meno gravi, sanzionati con la pena dell’arresto o ammenda.
Viene operata questa suddivisione perché, da un lato, l’ordinamento prevede regole comuni per tutte le tipologie di reati (regole comuni che valgono sia per i delitti che per le contravvenzioni), mentre dall’altro lato, in certi casi prevede regole diverse per i delitti rispetto alle contravvenzioni: quindi, la distinzione è fondamentale per comprendere se un determinato reato rientra nelle regole valide per i delitti o nelle regole valide per le contravvenzioni.
Principi generali fondamentali del diritto penale
Principi generali che, a partire dall’Illuminismo, si ritrovano in tutti gli ordinamenti moderni. Sono presenti sia nella Costituzione che nel Codice penale. Questi principi limitano il potere del legislatore, il quale è obbligato a rispettarli e a non violarli, proprio perché previsti dalla Costituzione (fonte normativa sovra ordinata) -> questo perché il diritto penale può costituire uno strumento pericoloso a disposizione di chi ha potere a causa della gravità delle sanzioni previste e perché svolgono funzione di garanzia del cittadino di fronte ad un’eventuale accusa ingiusta.
Principio di legalità o della riserva di legge
1. Principio di legalità o della riserva di legge = la pena viene applicata ad un fatto solo quando il fatto punibile è previsto dalla legge. All’art. 25, comma 2 della Costituzione si legge: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge” -> non vi può essere reato se questo non è previsto dalla legge.
La violenza (sanzione) impartita su chi ha commesso un reato è accettata e condivisa solo quando è decisa dalla comunità: la comunità elegge i propri rappresentanti politici in Parlamento che produce leggi, le quali derivano (indirettamente) dalla volontà della maggioranza della comunità.
Allo stesso modo, l’art. 1 del Codice penale detta: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge” -> singolare la citazione iniziale “nessuno può essere punito …”: questo perché, da un lato, il Codice penale è la parte dell’ordinamento che disciplina i fatti di reato, ma, dall’altro lato, costituisce il ramo dell’ordinamento che fissa le garanzie individuali per non subire una violenza che non sia considerata corretta (visione garantistica fondamentale dietro al diritto penale: la sanzione è una violenza accettata e riconosciuta come necessaria, ma l’ordinamento è consapevole che possa colpire qualcuno in modo ingiusto). Ci si preoccupa quindi prima di stabilire chi non deve essere punito e di conseguenza si comprende chi deve essere invece punito.
Principio di irretroattività della norma penale
2. Principio di irretroattività della norma penale = l’art. 25, comma 2 della Costituzione detta: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” -> se lo Stato introduce una legge che stabilisce che un certo fatto viene considerato reato, la legge potrà essere applicata e il fatto verrà considerato reato solo se la violazione (il fatto) è avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge stessa (fatti avvenuti prima dell’introduzione della legge, non sono considerati reati).
L’art. 2 del Codice penale detta: “nessuno può essere punito con un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato” -> se un fatto viene vietato, si verrà puniti per la violazione della legge solo a partire dal momento in cui il fatto è stato considerato reato.
Tale principio prevede parallelamente alcune deroghe in senso favorevole:
- Abolitio criminis = art. 2, comma 2 del Codice penale: “nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e se vi è stata condanna ne cessano gli effetti” -> se un fatto viene considerato reato, ma successivamente viene cancellato/abrogato/depenalizzato (quindi lo stesso fatto non viene considerato più reato e quindi non viene più sanzionato), allora la nuova norma che ha cancellato il reato può essere applicata retroattivamente (quindi, se c’è stata una condanna, questa perde efficacia).
- Caso in cui un fatto continua ad essere considerato reato, ma viene disciplinato in modo più favorevole: se una nuova legge non cancella il reato, ma lo disciplina in modo più favorevole (ad esempio, per un reato viene modificata la pena dell’ergastolo, prevedendo invece una reclusione di 15 anni), allora la nuova norma penale più favorevole si applica retroattivamente, salvo che sia intervenuta una sentenza definitiva: se il processo penale è ormai chiuso con una sentenza definitiva (senza più poter proporre appello, ricorso o impugnazione), allora si deve scontare la pena che era già stata irrogata (anche se relativa a norma penale precedente meno favorevole).
Principio di tassatività o determinatezza
3. Principio di tassatività o determinatezza = il diritto penale, a causa della gravità delle sanzioni previste, deve essere basato su norme che specifichino in modo chiaro, preciso e determinato quale sia il fatto vietato.
L’art. 1 del Codice penale detta: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto” -> deve essere indicato in modo espresso il fatto vietato.
Principio di materialità
4. Principio di materialità = il diritto penale può colpire solo dei fatti materiali (che si siano materialmente realizzati) -> non pensieri, opinioni, atteggiamenti oppure stati d’animo.
Principio di colpevolezza
5. Principio di colpevolezza = nessuno può essere punito per un fatto che non sia a lui un minimo rimproverabile, ovvero se lo Stato non è in grado di muovere contro di lui un minimo di rimprovero (per un fatto rispetto al quale non possa essere accertato un minimo di colpevolezza).
La volontà del fatto è il massimo del rimprovero: quando si è consapevoli che il fatto è vietato e lo si commette ugualmente (si viola volontariamente la legge). Forma minore di rimprovero è rappresentata dalla colpa: caso in cui era possibile prevedere che l’azione commessa avrebbe violato la legge e in cui la violazione sarebbe potuta essere evitata tenendo un determinato comportamento prudente.
Con il principio di colpevolezza l’ordinamento vieta alcune situazioni particolari: l’art. 27, comma 1 della Costituzione afferma che “la responsabilità penale è personale” -> nessuno può essere punito per un fatto commesso da altri (responsabilità per fatto altrui), ossia per un fatto rispetto al quale quella persona può essere rimproverata.
Tale principio si evince anche dal comma 3 dell’art. 27 della Costituzione, secondo cui: “le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” -> in assenza anche di colpa, non si comprende da cosa si dovrebbe essere rieducati.
Principio di sussidiarietà
6. Principio di sussidiarietà = se lo Stato ha la possibilità di applicare sanzioni inferiori per tutelare un bene giuridico rispetto alle sanzioni previste dal diritto penale, allora deve applicare la sanzione inferiore (es. parcheggiando la macchina in divieto di sosta, non ha senso punire la violazione con una delle pene gravi previste dal diritto penale -> viene applicata una sanzione amministrativa).
Principio di offensività
7. Principio di offensività = una delle funzioni del diritto penale è la tutela dei beni giuridici.
“Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, che non sia offensivo” -> per “offensivo” si intende tale da ledere o mettere in pericolo il bene tutelato. Non sono punibili quei fatti che, anche se riconducibili alla norma che prevede il reato, non sono concretamente tali da ledere il bene giuridico tutelato.
Esempio: lo Stato punisce chi fa uso di monete false al fine di tutelare l’economia di scambio. Non è possibile controllare la regolarità della moneta per ogni singolo scambio, quindi, prevedendo il divieto di utilizzo di monete false, lo Stato vuole tutelare la fede pubblica (fiducia che pongono i cittadini sulle banconote che circolano).
Nell’ordinamento italiano, i reati sono raggruppati all’interno del codice in ragione del bene tutelato: ad esempio, reati contro la pubblica amministrazione, contro la persona, contro il patrimonio, contro l’onore, etc. Considerando l’offesa del bene giuridico, si può selezionare infine l’insieme dei fatti punibili.
Dal punto di vista del principio di offensività, si può operare una classificazione dei reati in base al bene giuridico oggetto di tutela:
- Reato di danno = il fatto tipico coincide con la lesione del bene tutelato (ad esempio: reato di omicidio o furto). Esempio: incendio di cosa altrui.
- Reato di pericolo suddiviso in due sottocategorie: pericolo concreto = si è punibili solo se dal fatto deriva un concreto pericolo per l’incolumità (il giudice è quindi obbligato a verificare se vi è stato nel concreto un pericolo). Esempio: reato di incendio è reato che il legislatore ha previsto per tutelare l’incolumità pubblica -> il reato di incendio (anche incendio di cosa propria) è considerato reato se dall’evento ne deriva un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Pericolo presunto = in questo caso, la legge obbliga il giudice a punire anche quando non c’è stato pericolo per nessuno, per effetto di una presunzione di pericolo (si è puniti per un fatto che si presume pericoloso).
Si tratta di una categoria di reati molto contestata, perché in contrasto con il principio di offensività (“nessuno può essere punito se il fatto non è effettivamente quantomeno pericoloso per quel bene”).
Perché punire?
- Concezione assoluta/retributiva della pena = si punisce un soggetto perché ha commesso un reato. Non è necessaria la motivazione della pena, in quanto la sanzione viene considerata come giusta retribuzione per il male che si è cagionato. La pena ha la sola funzione di punire.
- Concezione relativa della pena = la pena serve per uno scopo: scopo di prevenzione generale = l’applicazione della pena al condannato serve a prevenire la possibilità che altri soggetti commettano lo stesso reato. Reiterazione = si punisce per evitare che chi ha infranto la legge commetta un altro reato (rieducazione).
Regole generali
Il Codice penale prevede sia articoli di legge che disciplinano i singoli reati, che un insieme di regole generali, che valgono per tutti gli illeciti penali previsti dall’ordinamento (prima parte del Codice penale).
La teoria del reato svolge la funzione di accertare la presenza o meno del reato. Secondo la teoria del reato, l’insieme degli elementi necessari al reato può essere suddiviso in 3 ambiti (concezione tripartita):
- Tipicità: stabilire se sussistono gli elementi del fatto tipico.
- Antigiuridicità: regole generali in forza delle quali si può affermare che il fatto tipico commesso che può essere considerato reato, è in realtà un fatto lecito (es. uccisione per legittima difesa).
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