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Diritto penale europeo

Diritto penale europeo è l’insieme dei principi e delle regole, di matrice esclusivamente pretoria, che governano e limitano l’influenza del diritto europeo (normative UE e diritto CEDU) sul sistema di giustizia penale europeo. Non c’è una legge che regola questi rapporti. Le regole le scrive la Corte Costituzionale, ovvero la nostra Corte e in tandem per quanto riguarda il diritto dell’Unione Europea, con la Corte di Giustizia dell’UE. Molte volte queste corti non si trovano d’accordo.

Modello normativo europeo e costituzione italiana

Perché abbiamo un modello ingombrante della normativa europea? Ce lo dice la nostra Costituzione. La Costituzione offre un modello di ordinamento aperto alle influenze del diritto sovranazionale, in particolare del diritto europeo. Dalla Costituzione evinciamo un modello di sistema anche penale non chiuso, ma aperto all’influenza del diritto penale europeo. Le disposizioni costituzionali che cristallizzano il principio di apertura del sistema giuridico nazionale al diritto sovranazionale sono gli art 10, 11 e 117 della Costituzione italiana. Sono le 3 porte costituzionali, dove penetra il sistema sovranazionale nell'ordinamento giuridico nazionale. Non sono tutte uguali, alcune sono più facili e altre più difficili.

  • Art 11 e 117: sono i più importanti.
  • Art. 10: non ci interessa l’articolo. Perché attraverso entra nel sistema interno il diritto internazionale consuetudinario.

Articolo 11

Cosa entra attraverso l’art. 11? Entra il diritto solo ed esclusivamente dell’Unione Europea autoapplicativo (ovvero self-executing) (di fonte euroitalia) intendo le regole cristallizzate previste dai trattati, dai regolamenti UE, direttive, decisioni, che sono strutturalmente autoapplicative (sono precise, chiare) e assieme a queste norme scritte positivizzate entra anche la relativa interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ovvero le sentenze, le case law: ovvero la giurisprudenza, ovvero rientra coloro che interpretano queste regole precise. Quindi: diritto scritto e case law.

Art 11 è la porta più grande, più facile da aprire. Il diritto dell'UE, dei trattati, ecc., è quello che noi riconosciamo la più forza di resistenza, ovvero una maggiore forza distruttiva dell’ordinamento interno. L’art 11 quindi consente esplicitamente limitazioni di sovranità (lo stato limita la sua sovranità a favore dell’Unione Europea). Riconoscimento di sovranità impatta sia sul rango della normativa europea sovranasia sui meccanismi di ingresso, controllo, compatibilità al diritto che riconosciamo sovranità e diritto interno. Al diritto sovrano si riconosce quindi un rango. Sta accanto alla Costituzione. Paracostituzionale.

Meccanismi di controllo

Il diritto sovrano, ovvero quel diritto sarà non solo obbligatorio e vincolante, ma anche direttamente applicabile nel sistema interno. (Entra direttamente nel sistema interno). Un diritto direttamente applicabile che noi riconosciamo al diritto UE incide sui meccanismi di controllo di compatibilità del diritto interno e diritto UE. Il diritto può essere in conflitto con regole interne. Quali sono questi meccanismi di controllo e compatibilità tra diritto UE e diritto interno?

Il giudice è gravato dal dovere di adeguare l’interpretazione del diritto interno al diritto sovranazionale. Se il giudice non riesce ad adeguare perché la norma interna non consente di essere adeguata, ovvero perché è troppo precisa, dice proprio il contrario della norma sovranazionale, e quindi non c’è spazio di una manovra interpretativa. A questo punto cosa fa il giudice? Disapplica la normativa interna a favore di quella sovranazionale. Il giudice tenta, se le regole non sono compatibili perché il significato letterale non lo permette, non viene cancellata la norma interna, ma non riceve più applicazione. Quindi a favore della norma sovranazionale. Meccanismo di disapplicazione, attività che devono fare tutti i giudici ordinari.

Sindacato diffuso di legittimità costituzionale

Questo come si chiama? Sindacato diffuso di legittimità costituzionale euroitalia ex art 11. Art 11: diritto euroritario auto-applicativo.

Articolo 117

Cosa entra attraverso questo varco costituzionale (più ampio)? Ci entra il diritto internazionale pattizio (scritto) ovvero le convenzioni internazionali (la più importante è la CEDU), ma anche l’interpretazione della Corte Europea dei diritti umani che declinano, interpretano le norme scritte convenzionali. Ci entra anche il diritto euroritario non auto-applicativo (le direttive non dettagliate).

Anche il diritto CEDU è una normativa scritta e vivente formalmente obbligatoria e vincolante, ma non è anche direttamente applicabile. Perché? Perché la porta attraverso cui passa non ammette limitazione di sovranità. Quindi, l’Italia che aderisca alla convenzione dei diritti umani, dice la Corte, l’Italia fa parte di un ordinamento, ma fa parte di un trattato multilaterale, che da una parte genera obblighi per gli stati, ma non è neanche un diritto sovrano, e quindi non è un diritto che è direttamente applicabile all’interno dell’ordinamento. Il diritto CEDU è un diritto prevalente, obbligatorio, vincolante, ma questa prevalenza non può essere diretta ma viene mediata dalla Corte Costituzionale.

Sub-costituzionale e para-costituzionale

Questa mancanza di riconoscimento della sovranità al diritto sovranazionale incide sia sul rango nella gerarchia costituzionale sia sui meccanismi di controllo (che sono diversi). Infatti, a partire dalle sentenze gemelle del 2007, la Corte che scrive queste regole, dice che il diritto scritto e vivente della Corte europea dei diritti umani e le sentenze della Corte assumono un rango sub-costituzionale (stanno sotto la costituzione) ma sopra la legge costituzionale. Quindi abbiamo la differenza tra sub-costituzionale e para-costituzionale.

Obblighi del giudice

Il giudice cosa deve fare?

  • Obbligo di interpretazione: qui il giudice di fronte al diritto convenzionale tenta di interpretare la norma interna alla luce della norma CEDU, nel caso in cui la norma interna non consente adeguamento, solleva questione di legittimità --> sindacato centralizzato di legittimità costituzionale ex art 117.

A questo punto cosa fa la Corte Costituzionale? La Corte se condivide la posizione del giudice: cosa fa? Non disapplica, ma annulla la norma interna. Evita conflitto. Effettua un intervento più penetrante. Sindacato centralizzato.

La "europeizzazione" del controlimite

Premessa: diritto CEDU e diritto dell’UE: c’è da dire che sia il diritto interno che il diritto della CEDU gode di un potere travolgente, infatti il diritto dell’UE è un diritto paracostituzionale (accanto alla Costituzione e superiore alla legge ordinaria). Quindi… Le leggi cadano davanti al diritto europeo auto-applicativo rimangono ferme e cadono via giudice comune. Viceversa, il diritto CEDU è un diritto travolgente, vanta una primazia su legge interne. È subcostituzionale. Non abbiamo la disapplicazione, ma abbiamo un intervento della Corte Costituzionale = intervento centralizzato. Se la Corte dà ragione al giudice ordinario in caso di conflitto quindi fondato elimina la norma interna o parte della norma interna. Travolgono leggi ordinarie ma in modo diverso.

Perciò tuttavia vi sono dei limiti. L’attitudine delle normativa europea a travolgere leggi domestiche non è senza limiti, ovvero non è illimitata. Si chiamano controlimiti. Controlimiti (sono diversi a seconda che riguardano il diritto dell’Unione Europea (art 11) e CEDU. Meno severi al diritto dell’UE. Più severi CEDU. Art 117: i controlimiti sono molto più complessi.

Controlimiti al diritto dell’Unione Europea

Facciamo riferimento all’art 11. La dottrina dei controlimiti: quindi di porre dei limiti, delle condizioni all’ingresso, e quindi alla applicabilità, all’attitudine travolgente del diritto dell’unione. La dottrina dei controlimiti nasce proprio a riguardo al diritto ex-comunitario (oggi il diritto dell’unione europea). Quindi la teoria dei contro-limiti nasce negli anni ‘70 con da intuizione di due corti costituzionale:

  • Corte Costituzionale Italiana: La Corte Costituzionale Italiana nel caso Frontini
  • Corte Costituzionale Tedesca: in Germania '76 Caso internazionale UNDER THE RESCARD.

Reagiscono a uno stato delle cose che non andava più bene a rischio incombente sui sistemi nazionali di violazione, di compressione e violazione dei diritti fondamentali garantiti dalle Costituzioni nazionali. Quindi… Nasce questa dottrina dei controlimiti con riferimento al diritto comunitario.

I controlimiti

Cosa sono? Sono dei limiti ai principi di diretta applicabilità e prevalenza. I controlimiti nascono come meccanismo salva diritto, a tutela delle strutture fondamentali dell’ordinamento costituzionale nazionale che possono essere aggredite. Anche se sappiamo che non vi erano Nasce con riferimento ai diritti umani dei riferimento ai diritti umani nei trattati Eurotam, CEE. Questo disinteresse fu serenamente confermato dalla Corte di Giustizia dell’UE in due famose sentenze:

  • Sentenza Storck del 1959
  • Sentenza Sgarlata del 1965.

L’Italia e la Germania lamentavano una violazione dei diritti costituzionali da parte di un regolamento comunitario. La Corte conferma questa insensibilità, attraverso due argomenti:

  • Argomento dell’indipendenza: l’ordinamento interno e comunitario sono due ordinamenti vicini ma indipendenti. L’ordinamento comunitario è indipendente e non si occupa dei diritti umani, quindi non si può richiedere ad esso di giustiziare la violazione di un regolamento perché all’Europa non interessa gli diritti umani.
  • Argomento della uniforme applicazione: Dice la Corte che se l’efficacia diretta e l’applicabilità del diritto comunitario degli stati membri deve essere condizionata dalla compatibilità con i diritti umani delle singole costituzioni, comporta l’uniforme, immediata, applicazione del diritto comunitario nel diritto interno. Quindi, qual è la ratio? I principi non trovano alcun limite e un’applicazione illimitata. Ovvero i principi di uniforme applicazione e di effettività immediata schiacciano i diritti umani costituzionali.

Meccanismo dei controlimiti

Le corti costituzionali interne reagiscono e si inventano il meccanismo dei controlimiti, ponendo due limiti:

  • Rispetto dei diritti costituzionali (fondamentali)
  • Rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Se il diritto comunitario non rispetta ciò, la porta ex art 11 resta chiusa. C’entra il diritto penale in tutto ciò e perché? Tra i principi supremi vi è la riserva di legge in diritto penale (art 25) attribuisce al parlamento nazionale il monopolio sulla materia penale. Destinato ad essere tutte le volte in cui il diritto euroritario applicato direttamente e a prevalere sul diritto nazionale dovesse produrre un effetto di criminalizzazione o aggravamento del trattamento sanzionatorio (effetto malam partem), quindi aggravamento del trattamento sanzionatorio. Questo diritto si infrangerà (UE) sui controlimiti. Quindi non entra. Se no sarebbe pregiudicato il monopolio del Parlamento sulla materia penale. Ritroviamo quindi il controlimite della riserva di legge.

Riserva di legge parlamentare nazionale

La riserva di legge parlamentare nazionale fa parte dei principi costituzionali supremi: se la diretta applicabilità-prevalenza del diritto europeo implica effetti di criminalizzazione/aggravamento, scatta il controlimite ex art 25, comma 2. L’UE non gode di poteri penali diretti, non può imporre degli autentici obblighi di criminalizzazione, l’input punitivo senza una legge di implementazione resta inattuato.

Legge di implementazione: senza una legge di Parlamento.

Europeizzazione del controlimite

La "europeizzazione" del controlimite, ex art 25 comma 2 da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: Quello descritto si tratta un controlimite euroritario primario non scritto, sia dagli stessi Trattati dell’UE. Quindi l’Unione Europea ha riconosciuto questo controlimite: il monopolio del Parlamento nazionale sulle opzioni punitive, è condiviso, da oltre quarant’anni, dalla Corte di Giustizia: la legislazione euro-unitaria non può “di per sé e indipendentemente da una legge di implementazione, determinare o aggravare la responsabilità penale.

Europeizzazione del controlimite nei trattati

Segue la europeizzazione del controlimite: Questa interiorizzazione da parte del controlimite che abbiamo imposto negli anni 70 diventa riconosciuto anche nei Trattati. Da ricordare: Da Lisbona in poi la materia penale diventa una competenza concorrente, ovvero una materia dove l’Unione Europea può legiferare. Può mandare atti normativi in materia penale. L’Unione Europea può costituire queste norme minime concernenti le definizioni dei reati e delle pene in materia di criminalità transnazionale. Lisbona ha voluto attribuire la competenza penale dell’UE da una parte, ma dall’altra atrofizza quella regola limita alle direttive i soli atti normativi emanabili in materia penale, e sappiamo che non sono mai auto-applicative. Si lascia discrezionalità ai singoli stati. Si possono emanare solo direttive. L’articolo 83 identifica nelle direttive, appunto che non sono auto-applicative, gli unici strumenti normativi che l’UE può adottare in maniera penale. Tali atti normativi, inoltre, possono essere bloccati dai singoli Stati là dove sono ritenuti confliggere “con aspetti fondamentali dell’ordinamento giuridico-penale” interno. (emergency brake procedure dettato dall’art 83 comma 3).

Risultato

Risultato: non esiste, né probabilmente mai esisterà una disciplina UE auto-applicativa con effetti di criminalizzazione o aggravamento sanzionatorio. Resta e resterà sempre necessaria una implementing law.

Monodirezionalità del controlimite

La tradizionale “monodirezionalità” del controlimite ex art 25 comma 2. La disciplina euro-unitaria con effetti di criminalizzazione o deterioramento del trattamento punitivo (in malam partem) non è mai direttamente applicabile e prevalente sulla legislazione domestica, infrangendosi sulla riserva di legge. Viceversa, la disciplina euro-unitaria capace di escludere la pena o mitigarla (in bonam partem) non incontra il limite ex art. 25, comma 2. Cost.

Tutto ciò, coerentemente al tradizionale modo d’intendere la riserva di legge: non già su tutta quanta la materia penale ma solo sulle opzioni punitive. Non incontrano il controlimite della riserva di legge le regole UE con effetti favorevoli o in bonam partem (norme penali di favore, norme extra-penali: i diritti di fonte europea), in conformità alla tradizionale declinazione minimal della legalità penale sostanziale. Quindi in conformità alla nostra riserva di legge che è sempre stata una declinazione ispirata al favor rei.

Riserva di legge in senso formale

La riserva di legge in senso formale (statale) implica esclusione secca dalle fonti del diritto penale di tutto quello che è diverso dalla legge parlamentare formale (sia fonti sottoordinate che fonti sovraordinate). Il senso della riserva di legge riguarda la composizione dell’organo che emette l’atto normativo, e quindi il Parlamento. La riserva la intendiamo come sostanzialmente assoluta (e quindi non proprio assoluta) perché noi ammettiamo “tendenzialmente” tendenzialmente non solo le leggi del Parlamento ma anche la legge sostanziali (decreti-legge ad esempio).

Argomento delle fattispecie incriminatrici aperte

Inoltre, abbiamo l’argomento delle fattispecie incriminatrici aperte, ovvero dotate di elementi normativi giuridici che sono elementi che fanno riferimento a discipline esterne alla fattispecie incriminatrice che vengono richiamate esplicitamente o implicitamente che interagiscono con la fattispecie incriminatrice e queste discipline esterne non sempre hanno una fonte Parlamentare.

Esempio elenco stupefacenti: Fattispecie che colpisce chi spaccia stupefacenti, stupefacenti (è un elemento normativo giuridico) si rinvia a una disciplina esterna, in questo caso una fonte di rango sub-primaria i decreti del ministero della sanità (elencano ogni 6 mesi l’elenco). Non è una legge ma è decisivo per la punibilità. Operazione è in linea con la riserva di legge. C’è il parlamento che dice che è vietato spacciare stupefacenti ecc..

Quello che ci interessa della riserva di legge è la sua unidirezionalità, monopolio parlamentare lo consideriamo unidirezionale. Cosa vuol dire unidirezionale? Abbiamo considerato irrinunciabile un intervento del Parlamento quando si tratta di incriminare, o aggravare. Ci vuole una legge del Parlamento in questo caso. Abbiamo considerato un precetto sacrificabile quando si viceversa tratta di escludere, attenuare. La legge del parlamento non è necessaria in questo caso.

Principio di diretta efficacia e applicabilità

Per quanto riguarda il rapporto tra diritto eurounitario e diritto sovranazionale, il principio di diretta efficacia e applicabilità non ha mai incontrato il limite della riserva di legge quando il diritto sovranazionale produce effetti di libertà. Quindi ci vuole l’intervento del Parlamento quando l’

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michiloveshim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Valentini Vico.
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