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CAPITOLO 1- Ruolo e postulati del bilancio di esercizio

1.1 Bilancio come sintesi contabile e bilancio come “pacchetto” informativo

Il bilancio di esercizio è una rappresentazione semplificata (modello) della dinamica

gestionale e dei relativi valori economico finanziari, verificatasi nell’esercizio trascorso, pur

racchiudendo al suo interno elementi determinati sulla base di prospettive future.

Con il termine “bilancio di esercizio” si intende:

1. Sintesi di periodo (relativo ad un singolo esercizio amministrativo) del sistema di

contabilità generale, fondata sull’impiego del conto come strumento elementare di

rilevazione dell’evoluzione aziendale in merito alla situazione patrimoniale/reddituale,

economica e finanziaria dell’azienda. Il bilancio di esercizio ha lo scopo di determinare

il reddito (variazione della ricchezza conferita dai proprietari) della gestione trascorsa.

(visione tradizionale- logica contabile)

2. Sistema di dati elaborati ogni esercizio amministrativo, raccolti in un unico “package”

informativo che illustra lo svolgimento della vita aziendale. Questo sistema permette di

ottenere un numero più ampio di aspetti, profili conoscitivi della gestione aziendale. Lo

scopo è quello di informare sugli esiti dell’esercizio appena concluso.

Il passaggio dalla visione tradizionale a quella di pacchetto informativo non è stato

immediato, è stato graduale e lento. Lo scopo del bilancio nei confronti dei soci:

> Determinare il risultato di esercizio (Utile d’esercizio o perdita)

> Distribuire l’eventuale utile ai soci (denaro od altra forma) come remunerazione

dell’investimento fatto (rischio d’impresa)

> Attribuire un valore contabile della società

> Decidere eventuali strategie di impresa da parte del management in base ai risultati

ottenuti

> Il bilancio è rivolto agli stakeholders, oltre che agli stockholders (azionisti / soci), è un

documento pubblico. Più le aziende sono rilevanti più aumentano i soggetti interessati

1.2. Le funzioni del bilancio

Il bilancio di esercizio ha diverse funzioni:

 RENDICONTO: il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per

permettere ai proprietari dell’azienda di valutare l’operato degli amministratori, cioè di

coloro che concretamente dirigono l’azienda impegnandosi con l’attività quotidiana di

governo e di decidere la destinazione del reddito di periodo. In relazione agli obiettivi

reddituali, i proprietari, durante l’assemblea di approvazione del bilancio annuale,

potevano decidere il rinnovo, la sostituzione o la cessazione del mandato degli

amministratori. Il bilancio inoltre evidenzia la generazione di un utile o una perdita di

ricchezza nel periodo con rispetto alla dotazione iniziale di capitale. Di conseguenza i

proprietari possono decidere se prelevare o meno la propria quota di utile dalla

gestione come remunerazione del capitale conferito

 STRUMENTO INTERNO DI CONTROLLO: il bilancio è utilizzato come strumento di

controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale a vantaggio dei

decisori interni (es. amministratori, proprietari) poiché contiene la sintesi in termini

monetari dell’andamento della gestione. Il contenuto del bilancio è fondamentale non

solo per conoscere la situazione economico-finanziaria attuale dell’impresa ma anche

per prendere scelte future

 PACCHETTO INFORMATIVO PER LETTORI ESTERNI (annual report): il bilancio di

esercizio è un documento che fornisce una visione complessiva della situazione

finanziaria dell’impresa ed è quindi in grado di informare gli stakeholder ( in primis

) sulla capacità dell’impresa di garantire il soddisfacimento

finanziatori, investitori, creditori

dei propri personali interessi. In base poi alla tipologia di stakeholder, le aziende

dovranno fornire ulteriori informazioni e dati ad hoc anche di natura non monetaria

(politica ambientale- es. bilancio ambientale per le associazioni ecologiste…- politica di

ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali…) che potranno essere inserite nel

pacchetto informativo centrato sul bilancio. L’importanza di questa funzione del bilancio

è stata favorita anche da altri fattori come: etica degli affari più sviluppata, cultura

economica più diffusa…

In merito a questa funzione, possiamo affermare che il bilancio deve essere un

supporto informativo affidabile, garantito nella sua correttezza ed imparzialità di

vedute,

di facile comprensione anche per coloro che non dispongono di approfondite

conoscenze pregresse sulla gestione aziendale e comparabile con quello di altre

aziende.

Ciascuna funzione assume un’importanza differente a seconda del diverso contesto preso

in considerazione.

Nel momento in cui il bilancio diventa “pubblico”, tutti possono accedere agli stessi dati di

un’impresa e usarli. Molte imprese hanno iniziato a redigere più bilanci in base ai diversi

destinatari interni o esterni occultando o modificando anche alcuni dati. Questo non è

ammissibile da un punto di vista legale perché il bilancio deve essere unico ed in grado di

soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti interni ed esterni; pertanto è stata

sviluppata oltre ad una regolamentazione obbligatoria del bilancio affidata a leggi nazionali

e associazioni professionali, un sistema di controlli (sistema di enforcement) e sanzioni. Il

controllo è continuo ed affidato a professionisti esterni, soggetti pubblici e nei casi più gravi

anche a giudici.

Gli obblighi normativi costringono le imprese a divulgare informazioni in modo da garantire

una maggiore efficienza allocativa per l’interno mercato dei capitali. In questo modo,

vengono stabilite delle sanzioni per eventuali errori o omissioni di informazioni dovute.

Allo stesso tempo però, la produzione di informazioni comporta per l’azienda numerosi

costi non solo per il loro ottenimento ma soprattutto in termini di costi competitivi, costi di

tipo “politico” e costi “operativi indiretti”. Inoltre, si verifica un incremento della volatilità dei

titoli, un innalzamento della rischiosità per gli investitori e relativi aumenti del costo del

capitale e un sovraccarico informativo.

Consegue che l’imposizione di obblighi informativi (mandatory disclosure) deve valutare il

rapporto costi-benefici tra investitori ed azienda emittente e deve mettere a disposizione

del pubblico solo il minimo comune conoscitivo. Frequenza, quantità e il tipo di

informazioni dovute devono essere valutate con riferimento a specifiche circostanze

aziendali.

1.3. I principi contabili come regole del bilancio: quadro normativo

> Norme del codice civile

Le norme civilistiche racchiudono i principi generali contabili per la redazione del bilancio

ossia regole riguardanti la scelta dei fatti da rilevare, le modalità di rappresentazione

contabile… Le norme civilistiche vengono applicate alle società di capitali, in parte anche

per le società di persone e le imprese individuali mentre per banche, imprese assicurative

e intermediari finanziari sono previste discipline specifiche

> Principi contabili professionali: ruolo, tipologia e gerarchia

Le norme civilistiche sono integrate da principi contabili emanati da associazioni

professionali come il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio

Nazionale dei Ragionieri (CNDC-CNR). I principi del CNDC-CNR sono stati poi rivisitati

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

L’OIC è un organismo che rappresenta tutti i principali operatori della professione contabile

(redattori, revisori, utenti del bilancio) ovvero l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili, altre categorie professionali, associazioni imprenditoriali ed enti di controllo.

I principi contabili dell’OIC disciplinano le procedure ed i criteri di registrazione delle

operazioni contabili e di redazione del bilancio di esercizio. Devono essere intesi come

regole tecnico-ragionieristiche, che hanno una duplice funzione:

1.Interpretano in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. Le norme fissano

alcuni principi generali sulla formazione del bilancio rinviando implicitamente a regole

tecniche, cioè ai corretti principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo

applicativo.

2.Integrano le norme laddove risultino insufficienti come ad esempio per l’integrazione dei

principi definiti dal legislatore, l’adozione dei criteri eccezionali, forniscono i criteri, i metodi

e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non dalla legge ed infine ma non

di scarsa importanza indicano gli elementi ed i dati da includere nella nota integrativa.

Se non sono previsti OIC per fatti aziendali specifici, si fa riferimento alle seguenti fonti in

ordine gerarchico:

 In via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi

simili

 Le finalità ed i postulati di bilancio

> I documenti dell’OIC

Attualmente, sono in vigore 28 principi contabili dell’OIC e 6 interpretazioni di norme

civilistiche.

L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

a. Emana i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni

del Codice Civile

b. Fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di

normativa contabile

c. Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati

dall’Europa.

d. Intrattiene rapporti con l’International Accounting Standards Boards (IASB), con

l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con organismi contabili di

altri Paesi

e. Agisce in modo indipendente e persegue finalità di interesse pubblico.

> Principi IAS/ IFRS

Lo IASB emana principi contabili internazionali che prendono il nome di IAS/IFRS. I nuovi

o modificati principi, per essere adottati, devono essere valutati da un punto di vista

tecnico-politico dalla Commissione Europea. L’introduzione di questi nuovi/ modificati

principi costringe le società ad una continua e dispendiosa attività di adeguamento delle

proprie politiche contabili.

L’uso IAS/IFRS sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato:

 È obbligatorio per società quotate, banche, società finanziarie, assicurazioni, istituti di

moneta elettronica…

 È facoltativo per le altre società come quelle incluse nei bilanci consolidati

 È vietato per le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata

La scelta di applicare i principi contabili internazionali non è revocabile, salvo circostanze

eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa. Le imprese che non applicano

i principi contabili internazionali devono rispettare le regole contenute nel Codice Civile e i

principi contabili dell’OIC (progressivamente sempre più simili agli IAS/IFRS)

1.4 I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile (art. 2423)

1.4.1. La struttura del bilancio

Il Codice Civile stabilisce che sono gli amministratori, vertice aziendale, a redigere il

bilancio di esercizio che è formato da:

• Conto Economico . Sintetizza l’intera dinamica dell’esercizio trascorso evidenziando

costi e ricavi e consentendo di calcolare il reddito di esercizio

• Stato Patrimoniale . Espone, alla data di chiusura dell’esercizio, le rimanenze

economiche- finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali incompleti. Le

rimanenze vengono indicati come elementi attivi e passivi del patrimonio

• Rendiconto Finanziario . Sintetizza i flussi di entrate ed uscite di liquidità della gestione

operativa, di investimenti e finanziamenti ed evidenzia la variazione complessiva delle

disponibilità liquide avvenute nell’esercizio

• Nota Integrativa . Ha funzione di commentare i dati contenuti nei suddetti prospetti per

capirne la composizione analitica ed individuare le possibili problematiche valutative

1.4.2. La clausola generale del bilancio

I postulati più importanti per la redazione del bilancio di esercizio sono:

clausola generale di bilancio

1. La stabilisce che il bilancio deve essere redatto

con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato generale di bilancio. Chiarezza= il

bilancio deve essere comprensibile per gli utenti esterni Rappresentazione veritiera e

corretta (true and fair view) vuole dire:

Corretta = la correttezza deve essere interpretata come onestà, neutralità, ossia come

volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegia per forma e

contenuto qualche interesse particolare. Questo termine si può interpretare anche con

il concetto di verificabilità. Il bilancio deve essere redatto secondo l’attendibilità delle

scritture contabili (documenti ed operazioni vere, e riportati nelle scritture contabili) e

quanto indicato nella nota integrativa (consultata dai lettori esterni per avere le

motivazioni delle scelte contabili effettuate)

Veritiera = il bilancio non esprime l’esattezza matematica per via dei processi valutativi

che considerano eventi passati, probabili ed evoluzioni future, quindi il giudizio sarà

sempre soggettivo. Gli amministratori dovranno presentare un bilancio attendibile che

tenda a rispecchiare la realtà gestionale e per questo dovranno adottare i principi

contabili che forniranno un insieme di regole standard di comportamento come guida

per i processi valutativi.

Completezza informativa.

2. Questo postulato stabilisce che se le informazioni

richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare la

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire informazioni complementari allo

scopo

Principio della rilevanza.

3. Il bilancio può omettere l’esposizione e il commento di

importi irrilevanti o l’applicazione di criteri di valutazione che in relazione alla loro

complessità ed allo sforzo amministrativo per applicarli non danno beneficio

informativo. La politica adottata deve essere commentata in nota integrativa. (Ad es.

posso omettere 200€ di altri ricavi ma non posso omettere 200€ di perdite su crediti o

denaro in cassa). Un problema che sorge dall’applicazione di questo postulato è che

le imprese potrebbero stabilire soglie di rilevanza diverse, rendendo meno comparabili i

propri

risultati con quelli delle altre aziende, a tutto svantaggio della possibilità da parte di

terzi di valutare l’andamento aziendale.

Possibilità eccezionale di valutare delle attività con criteri diversi

4. da quelli stabiliti / incompatibile con la rappresentazione veritiera e

corretta. Il legislatore obbliga a derogare le stesse norme di legge riferite a

specifiche voci del bilancio qualora non sia raggiunto lo scopo principale del bilancio,

quello di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei riflessi economico-

finanziari della gestione aziendale. Questa regola viene applicata solo ai casi

eccezionali. Inoltre nella nota integrativa è necessario motivare la deroga e indicare

l’influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli utili

derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.

redatto in unità di Euro

5. Il bilancio deve essere senza decimali mentre la Nota

integrativa può essere redatta anche in migliaia di Euro

1.4.3. I postulati di bilancio dell’art. 2423 bis

I postulati generali del bilancio d’esercizio possono essere riassunti in:

(=regola del buon senso).

Postulato di prudenza

a) L’articolo 2423 bis

afferma che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella

prospettiva di continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione

economica

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato

Prospettiva di continuazione dell’attività= il bilancio deve riguardare un’impresa che ha

la prospettiva di durare altrimenti si tratterebbe di un altro tipo di bilancio

Prudenza amministrativa= gli utili soltanto sperati non devono essere considerati nel

Conto Economico, mentre devono essere considerati i costi non effettivamente

sostenuti e quelli solo temuti (ad es. accantonamento di fondi oneri e rischi)

A parità di rappresentazione veritiera e corretta si deve scegliere quella più prudente,

ovvero quella che garantisce la conservazione del capitale in azienda rispetto al

prelievo di utili incerti, garantendo così un quadro fedele della gestione aziendale

Postulato della prevalenza economica

b) afferma che la rilevazione e la

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o

del contratto /prevalenza della sostanza sulla forma. La compravendita corrisponde al

passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; prevale la data di quando è

avvenuto il trasferimento (consegna) e non la firma del contratto.

Postulato della realizzazione degli utili e della competenza

c) economica afferma che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla

chiusura dell’esercizio, quindi si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di

competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento.

Secondo questo postulato, nella redazione del bilancio, gli amministratori devono

decidere quando un ricavo e di conseguenza anche un costo deve considerarsi di

competenza dell’esercizio trascorso. Le concezioni che possono essere adottate sono

due:

a) Un ricavo per un bene o servizio è di competenza dell’esercizio quando in tale

periodo sono stati svolti dei cicli produttivi relativi al bene/servizio, anche se non

è intervenuta la vendita

b) Un rica

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher F030303 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Castoldi Giorgio.
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