CAPITOLO 1- Ruolo e postulati del bilancio di esercizio
1.1 Bilancio come sintesi contabile e bilancio come “pacchetto” informativo
Il bilancio di esercizio è una rappresentazione semplificata (modello) della dinamica
gestionale e dei relativi valori economico finanziari, verificatasi nell’esercizio trascorso, pur
racchiudendo al suo interno elementi determinati sulla base di prospettive future.
Con il termine “bilancio di esercizio” si intende:
1. Sintesi di periodo (relativo ad un singolo esercizio amministrativo) del sistema di
contabilità generale, fondata sull’impiego del conto come strumento elementare di
rilevazione dell’evoluzione aziendale in merito alla situazione patrimoniale/reddituale,
economica e finanziaria dell’azienda. Il bilancio di esercizio ha lo scopo di determinare
il reddito (variazione della ricchezza conferita dai proprietari) della gestione trascorsa.
(visione tradizionale- logica contabile)
2. Sistema di dati elaborati ogni esercizio amministrativo, raccolti in un unico “package”
informativo che illustra lo svolgimento della vita aziendale. Questo sistema permette di
ottenere un numero più ampio di aspetti, profili conoscitivi della gestione aziendale. Lo
scopo è quello di informare sugli esiti dell’esercizio appena concluso.
Il passaggio dalla visione tradizionale a quella di pacchetto informativo non è stato
immediato, è stato graduale e lento. Lo scopo del bilancio nei confronti dei soci:
> Determinare il risultato di esercizio (Utile d’esercizio o perdita)
> Distribuire l’eventuale utile ai soci (denaro od altra forma) come remunerazione
dell’investimento fatto (rischio d’impresa)
> Attribuire un valore contabile della società
> Decidere eventuali strategie di impresa da parte del management in base ai risultati
ottenuti
> Il bilancio è rivolto agli stakeholders, oltre che agli stockholders (azionisti / soci), è un
documento pubblico. Più le aziende sono rilevanti più aumentano i soggetti interessati
1.2. Le funzioni del bilancio
Il bilancio di esercizio ha diverse funzioni:
RENDICONTO: il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per
permettere ai proprietari dell’azienda di valutare l’operato degli amministratori, cioè di
coloro che concretamente dirigono l’azienda impegnandosi con l’attività quotidiana di
governo e di decidere la destinazione del reddito di periodo. In relazione agli obiettivi
reddituali, i proprietari, durante l’assemblea di approvazione del bilancio annuale,
potevano decidere il rinnovo, la sostituzione o la cessazione del mandato degli
amministratori. Il bilancio inoltre evidenzia la generazione di un utile o una perdita di
ricchezza nel periodo con rispetto alla dotazione iniziale di capitale. Di conseguenza i
proprietari possono decidere se prelevare o meno la propria quota di utile dalla
gestione come remunerazione del capitale conferito
STRUMENTO INTERNO DI CONTROLLO: il bilancio è utilizzato come strumento di
controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale a vantaggio dei
decisori interni (es. amministratori, proprietari) poiché contiene la sintesi in termini
monetari dell’andamento della gestione. Il contenuto del bilancio è fondamentale non
solo per conoscere la situazione economico-finanziaria attuale dell’impresa ma anche
per prendere scelte future
PACCHETTO INFORMATIVO PER LETTORI ESTERNI (annual report): il bilancio di
esercizio è un documento che fornisce una visione complessiva della situazione
finanziaria dell’impresa ed è quindi in grado di informare gli stakeholder ( in primis
) sulla capacità dell’impresa di garantire il soddisfacimento
finanziatori, investitori, creditori
dei propri personali interessi. In base poi alla tipologia di stakeholder, le aziende
dovranno fornire ulteriori informazioni e dati ad hoc anche di natura non monetaria
(politica ambientale- es. bilancio ambientale per le associazioni ecologiste…- politica di
ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali…) che potranno essere inserite nel
pacchetto informativo centrato sul bilancio. L’importanza di questa funzione del bilancio
è stata favorita anche da altri fattori come: etica degli affari più sviluppata, cultura
economica più diffusa…
In merito a questa funzione, possiamo affermare che il bilancio deve essere un
supporto informativo affidabile, garantito nella sua correttezza ed imparzialità di
vedute,
di facile comprensione anche per coloro che non dispongono di approfondite
conoscenze pregresse sulla gestione aziendale e comparabile con quello di altre
aziende.
Ciascuna funzione assume un’importanza differente a seconda del diverso contesto preso
in considerazione.
Nel momento in cui il bilancio diventa “pubblico”, tutti possono accedere agli stessi dati di
un’impresa e usarli. Molte imprese hanno iniziato a redigere più bilanci in base ai diversi
destinatari interni o esterni occultando o modificando anche alcuni dati. Questo non è
ammissibile da un punto di vista legale perché il bilancio deve essere unico ed in grado di
soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti interni ed esterni; pertanto è stata
sviluppata oltre ad una regolamentazione obbligatoria del bilancio affidata a leggi nazionali
e associazioni professionali, un sistema di controlli (sistema di enforcement) e sanzioni. Il
controllo è continuo ed affidato a professionisti esterni, soggetti pubblici e nei casi più gravi
anche a giudici.
Gli obblighi normativi costringono le imprese a divulgare informazioni in modo da garantire
una maggiore efficienza allocativa per l’interno mercato dei capitali. In questo modo,
vengono stabilite delle sanzioni per eventuali errori o omissioni di informazioni dovute.
Allo stesso tempo però, la produzione di informazioni comporta per l’azienda numerosi
costi non solo per il loro ottenimento ma soprattutto in termini di costi competitivi, costi di
tipo “politico” e costi “operativi indiretti”. Inoltre, si verifica un incremento della volatilità dei
titoli, un innalzamento della rischiosità per gli investitori e relativi aumenti del costo del
capitale e un sovraccarico informativo.
Consegue che l’imposizione di obblighi informativi (mandatory disclosure) deve valutare il
rapporto costi-benefici tra investitori ed azienda emittente e deve mettere a disposizione
del pubblico solo il minimo comune conoscitivo. Frequenza, quantità e il tipo di
informazioni dovute devono essere valutate con riferimento a specifiche circostanze
aziendali.
1.3. I principi contabili come regole del bilancio: quadro normativo
> Norme del codice civile
Le norme civilistiche racchiudono i principi generali contabili per la redazione del bilancio
ossia regole riguardanti la scelta dei fatti da rilevare, le modalità di rappresentazione
contabile… Le norme civilistiche vengono applicate alle società di capitali, in parte anche
per le società di persone e le imprese individuali mentre per banche, imprese assicurative
e intermediari finanziari sono previste discipline specifiche
> Principi contabili professionali: ruolo, tipologia e gerarchia
Le norme civilistiche sono integrate da principi contabili emanati da associazioni
professionali come il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio
Nazionale dei Ragionieri (CNDC-CNR). I principi del CNDC-CNR sono stati poi rivisitati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
L’OIC è un organismo che rappresenta tutti i principali operatori della professione contabile
(redattori, revisori, utenti del bilancio) ovvero l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, altre categorie professionali, associazioni imprenditoriali ed enti di controllo.
I principi contabili dell’OIC disciplinano le procedure ed i criteri di registrazione delle
operazioni contabili e di redazione del bilancio di esercizio. Devono essere intesi come
regole tecnico-ragionieristiche, che hanno una duplice funzione:
1.Interpretano in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. Le norme fissano
alcuni principi generali sulla formazione del bilancio rinviando implicitamente a regole
tecniche, cioè ai corretti principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo
applicativo.
2.Integrano le norme laddove risultino insufficienti come ad esempio per l’integrazione dei
principi definiti dal legislatore, l’adozione dei criteri eccezionali, forniscono i criteri, i metodi
e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non dalla legge ed infine ma non
di scarsa importanza indicano gli elementi ed i dati da includere nella nota integrativa.
Se non sono previsti OIC per fatti aziendali specifici, si fa riferimento alle seguenti fonti in
ordine gerarchico:
In via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi
simili
Le finalità ed i postulati di bilancio
> I documenti dell’OIC
Attualmente, sono in vigore 28 principi contabili dell’OIC e 6 interpretazioni di norme
civilistiche.
L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a. Emana i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni
del Codice Civile
b. Fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di
normativa contabile
c. Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati
dall’Europa.
d. Intrattiene rapporti con l’International Accounting Standards Boards (IASB), con
l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con organismi contabili di
altri Paesi
e. Agisce in modo indipendente e persegue finalità di interesse pubblico.
> Principi IAS/ IFRS
Lo IASB emana principi contabili internazionali che prendono il nome di IAS/IFRS. I nuovi
o modificati principi, per essere adottati, devono essere valutati da un punto di vista
tecnico-politico dalla Commissione Europea. L’introduzione di questi nuovi/ modificati
principi costringe le società ad una continua e dispendiosa attività di adeguamento delle
proprie politiche contabili.
L’uso IAS/IFRS sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato:
È obbligatorio per società quotate, banche, società finanziarie, assicurazioni, istituti di
moneta elettronica…
È facoltativo per le altre società come quelle incluse nei bilanci consolidati
È vietato per le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata
La scelta di applicare i principi contabili internazionali non è revocabile, salvo circostanze
eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa. Le imprese che non applicano
i principi contabili internazionali devono rispettare le regole contenute nel Codice Civile e i
principi contabili dell’OIC (progressivamente sempre più simili agli IAS/IFRS)
1.4 I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile (art. 2423)
1.4.1. La struttura del bilancio
Il Codice Civile stabilisce che sono gli amministratori, vertice aziendale, a redigere il
bilancio di esercizio che è formato da:
• Conto Economico . Sintetizza l’intera dinamica dell’esercizio trascorso evidenziando
costi e ricavi e consentendo di calcolare il reddito di esercizio
• Stato Patrimoniale . Espone, alla data di chiusura dell’esercizio, le rimanenze
economiche- finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali incompleti. Le
rimanenze vengono indicati come elementi attivi e passivi del patrimonio
• Rendiconto Finanziario . Sintetizza i flussi di entrate ed uscite di liquidità della gestione
operativa, di investimenti e finanziamenti ed evidenzia la variazione complessiva delle
disponibilità liquide avvenute nell’esercizio
• Nota Integrativa . Ha funzione di commentare i dati contenuti nei suddetti prospetti per
capirne la composizione analitica ed individuare le possibili problematiche valutative
1.4.2. La clausola generale del bilancio
I postulati più importanti per la redazione del bilancio di esercizio sono:
clausola generale di bilancio
1. La stabilisce che il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato generale di bilancio. Chiarezza= il
bilancio deve essere comprensibile per gli utenti esterni Rappresentazione veritiera e
corretta (true and fair view) vuole dire:
Corretta = la correttezza deve essere interpretata come onestà, neutralità, ossia come
volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegia per forma e
contenuto qualche interesse particolare. Questo termine si può interpretare anche con
il concetto di verificabilità. Il bilancio deve essere redatto secondo l’attendibilità delle
scritture contabili (documenti ed operazioni vere, e riportati nelle scritture contabili) e
quanto indicato nella nota integrativa (consultata dai lettori esterni per avere le
motivazioni delle scelte contabili effettuate)
Veritiera = il bilancio non esprime l’esattezza matematica per via dei processi valutativi
che considerano eventi passati, probabili ed evoluzioni future, quindi il giudizio sarà
sempre soggettivo. Gli amministratori dovranno presentare un bilancio attendibile che
tenda a rispecchiare la realtà gestionale e per questo dovranno adottare i principi
contabili che forniranno un insieme di regole standard di comportamento come guida
per i processi valutativi.
Completezza informativa.
2. Questo postulato stabilisce che se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare la
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire informazioni complementari allo
scopo
Principio della rilevanza.
3. Il bilancio può omettere l’esposizione e il commento di
importi irrilevanti o l’applicazione di criteri di valutazione che in relazione alla loro
complessità ed allo sforzo amministrativo per applicarli non danno beneficio
informativo. La politica adottata deve essere commentata in nota integrativa. (Ad es.
posso omettere 200€ di altri ricavi ma non posso omettere 200€ di perdite su crediti o
denaro in cassa). Un problema che sorge dall’applicazione di questo postulato è che
le imprese potrebbero stabilire soglie di rilevanza diverse, rendendo meno comparabili i
propri
risultati con quelli delle altre aziende, a tutto svantaggio della possibilità da parte di
terzi di valutare l’andamento aziendale.
Possibilità eccezionale di valutare delle attività con criteri diversi
4. da quelli stabiliti / incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta. Il legislatore obbliga a derogare le stesse norme di legge riferite a
specifiche voci del bilancio qualora non sia raggiunto lo scopo principale del bilancio,
quello di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei riflessi economico-
finanziari della gestione aziendale. Questa regola viene applicata solo ai casi
eccezionali. Inoltre nella nota integrativa è necessario motivare la deroga e indicare
l’influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.
redatto in unità di Euro
5. Il bilancio deve essere senza decimali mentre la Nota
integrativa può essere redatta anche in migliaia di Euro
1.4.3. I postulati di bilancio dell’art. 2423 bis
I postulati generali del bilancio d’esercizio possono essere riassunti in:
(=regola del buon senso).
Postulato di prudenza
a) L’articolo 2423 bis
afferma che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione
economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
Prospettiva di continuazione dell’attività= il bilancio deve riguardare un’impresa che ha
la prospettiva di durare altrimenti si tratterebbe di un altro tipo di bilancio
Prudenza amministrativa= gli utili soltanto sperati non devono essere considerati nel
Conto Economico, mentre devono essere considerati i costi non effettivamente
sostenuti e quelli solo temuti (ad es. accantonamento di fondi oneri e rischi)
A parità di rappresentazione veritiera e corretta si deve scegliere quella più prudente,
ovvero quella che garantisce la conservazione del capitale in azienda rispetto al
prelievo di utili incerti, garantendo così un quadro fedele della gestione aziendale
Postulato della prevalenza economica
b) afferma che la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto /prevalenza della sostanza sulla forma. La compravendita corrisponde al
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; prevale la data di quando è
avvenuto il trasferimento (consegna) e non la firma del contratto.
Postulato della realizzazione degli utili e della competenza
c) economica afferma che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla
chiusura dell’esercizio, quindi si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento.
Secondo questo postulato, nella redazione del bilancio, gli amministratori devono
decidere quando un ricavo e di conseguenza anche un costo deve considerarsi di
competenza dell’esercizio trascorso. Le concezioni che possono essere adottate sono
due:
a) Un ricavo per un bene o servizio è di competenza dell’esercizio quando in tale
periodo sono stati svolti dei cicli produttivi relativi al bene/servizio, anche se non
è intervenuta la vendita
b) Un rica
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