Corso di storia del diritto medievale e moderno europeo
Prof.ssa Loredana Garlati, Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di giurisprudenza, A.A. 2021-2022
L'età tardo-antica
0. Introduzione al corso
È difficile stabilire con precisione dove inizi e dove finisca il medioevo. Questo termine, più che indicare un momento temporale o una realtà oggettiva, indica un concetto la cui definizione non può che essere soggettiva. Furono gli umanisti a coniare l’espressione: essi cominciarono a guardare con disprezzo un’epoca considerata nulla più che un intermezzo buio racchiuso tra l’antichità e il rinascimento. Si trattava di una media aetas.
Per lungo tempo, il medioevo sarà affiancato ad aggettivi dalla netta valenza negativa; eppure non fu così. Nel medioevo è un brulicare di vita, di pensiero e di cultura; qui si seminano le fondamenta della nostra civiltà e identità. Inoltre, alcuni dei concetti giuridici che noi oggi apprendiamo si sono forgiati proprio lì.
Nel frazionamento delle grandi ere storiche, siamo soliti distinguere tra alto e basso medioevo, il primo racchiuso tra l’avvento dei barbari in suolo imperiale e l’XI secolo, il secondo tra l’XI e il XV secolo, quando si porranno le basi per l’avvio dell’età moderna. È tuttavia necessario, per conoscere e comprendere appieno il Medioevo, far riferimento al periodo che l’ha preceduto e su cui quindi si sono fondate le sue basi: il tardo impero romano.
1. Il tardo impero romano
La struttura amministrativa
Dal 395 d.C. l’Impero Romano si divise in due parti:
- Impero d’Occidente, con capitale Roma
- Impero d’Oriente, con capitale Bisanzio/Costantinopoli: diventa il vero cuore pulsante dell’Impero, a fronte di una Roma sempre più debole.
A loro volta, i due imperi sono divisi in Diocesi per meglio amministrare il territorio. L’imperatore, coadiuvato dal prefetto del pretorio, ha poteri molto ampi, avvicinando l’Impero degli ultimi secoli a una forma di assolutismo:
- Potere esecutivo: i funzionari dell’apparato burocratico sono nominati da lui e da lui dipendono gerarchicamente.
- Potere giudiziario: i giudici sono da lui nominati e lui stesso è giudice di ultimo grado, con la possibilità di appellarsi all’imperatore che pronuncia una sentenza inappellabile.
- Potere legislativo: è fonte primaria di legge (Costituzioni imperiali), che discende direttamente dalla sua volontà e alla quale non è sottoposto.
- Potere finanziario: comanda l’esercito, dichiara guerra e conclude la pace.
- Potere di intervento nelle questioni religiose: proclamandosi di natura divina, sacro e oggetto di venerazione, ha una forte influenza nella religione.
L’adorazione dell’imperatore, introdotta da Diocleziano, porta con sé anche tutta una serie di cerimoniali e riti di stampo orientale, come la vita ritirata nel palazzo, il mantello di porpora, il bacio all’anello, la genuflessione e il chinarsi a terra. Le cose non cambieranno con il riconoscimento del cristianesimo: l’imperatore diverrà il rappresentante di Dio in terra.
La successione al trono era basata sul principio della tetrarchia, introdotto da Diocleziano nel 284. L’impero era governato, nelle rispettive parti di Oriente e di Occidente, da due imperatori Augusti: Diocleziano (or) e Massimiano (occ). Essi nominavano ciascuno il proprio Cesare: Galerio (or) e Costanzo Cloro (occ), ai quali i due augusti avevano dato in moglie le loro figlie, adottandoli. In questo modo, alla morte di un Augusto avrebbe dovuto succedergli il rispettivo Cesare, realizzando così un sistema di successione per nomina.
Il sistema però non funzionava perfettamente, creandosi un clima di generale diffidenza e tensione tra Augusti e Cesari. Fu Costantino ad abolirlo nominando Cesari i suoi figli e imponendo così una successione di tipo dinastico.
Le fonti normative
Nell’età imperiale viene meno la varietà di fonti normative dell’età classica: ius civile, senatus consulta, responsa prudentium, editti del pretore, ecc. Ci troviamo di fronte al binomio leges-iura:
- Leges, ius novus: Sono la fonte primaria in quanto espressione della volontà sovrana, e si sostanziano in:
- Costituzioni imperiali, ossia la legge ordinaria
- Rescritti, ossia testi brevi con i quali gli uffici centrali, a nome dell’Imperatore, risolvono specifiche questioni di interpretazione
Dopo la morte di Teodosio I, nel 395, si assiste a una radicalizzazione di autonomia legislativa tra le due parti dell’impero, che segna la definitiva separazione dei due Imperi anche sotto il profilo legislativo:
- Ogni Costituzione si applica solo nella parte dell’impero in cui è stata introdotta.
- Regola dell’invio mediante pragmatica sanctio per poter fare sì che una costituzione emanata in una delle due parti dell’impero potesse entrare in vigore anche nell’altra.
Iura, ius vetus: Non sono leggi, ma fonti casistiche da cui emergono principi di riferimento per casi simili futuri, e cioè idonei a essere applicati nella prassi: delle sentenze dei giudici -> opinioni e responsi dei giuristi su casi concreti. Essi, quando concordi e autorizzati dall’Imperatore, avevano lo stesso valore ed efficacia della legge.
Il binomio si fonda su uno scontro tra nuovo (leges, nate con l'impero) e vecchio (iura, tipici della tradizione giuridica occidentale), e si svolge con una generale prevalenza delle leges, che soppiantano via via gli iura, ma anche una permanenza degli iura, in base al principio tipicamente romano (conservatori) che il nuovo debbia impiantarsi sul vecchio evolvendolo senza rinnegarlo. Si crea quindi una dialettica che sarà alla base dei sistemi normativi del medioevo, tutti fondati sull’idea di rinnovare adattando la tradizione alla modernità.
La contrapposizione tra leges e iura non è solo confronto o dialettica tra due tipi di fonti normative, ma è anche contrapposizione tra due modi di sviluppo del diritto nelle due parti dell’impero: in occidente si rimane più fedeli alla tradizione di un diritto imperniato sugli iura, mentre in oriente l’imperatore assume poteri molto più forti nell’ambito legislativo.
La legge delle citazioni
Vista la vastità degli iura, che si sovrappongono via via nel tempo, si avverte la necessità di disciplinarli e organizzarli. Così, in Occidente nel 426, l’imperatore Valentiniano III emana la legge delle citazioni, inserita poi da Teodosio II nel Codice Teodosiano. Con questa legge si stabilisce che:
- Le opinioni dei giuristi Papiniano, Ulpiano, Modestino, Paolo e Gaio abbiano forza vincolante, equiparata alla legge, qualora concordi.
- Vinca la maggioranza se discordi, mentre in caso di parità numerica prevalga quella di Papiniano.
- Gli altri giuristi possano essere allegati solo se citati da questi cinque e solo esibendo il testo originale.
Si coglie dunque come, sebbene si cercò di sistematizzare gli iura, nel loro uso pratico regnava una certa confusione legata alla loro sovrabbondanza e alla loro non sempre facile interpretazione. Circolavano inoltre falsi, o comunque raccolte inaffidabili, e addirittura taluni avvocati facevano false citazioni giocando sull’ignoranza altrui.
Il Codice Teodosiano (438 d.c.)
Le due grandi raccolte di Costituzioni Imperiali, che sono dunque fonti di cognizione del diritto, sono:
- Il Codice Teodosiano del 438 d.c: tutte le costituzioni da Costantino a Teodosio II (312-438 d.c)
- Il Codice di Giustiniano del 534 d.c.: tutte le costituzioni da Teodosio II a Giustiniano (438-534 d.c.)
Il Codice di Teodosio parte da un progetto ambizioso: nel 429 Teodosio II, imperatore d’Oriente, lancia il progetto di realizzare due codici che raccogliessero tutti i testi normativi più importanti:
- Un codice destinato alla scuola, contenente tutte le costituzioni, vigenti e non
- Un codice destinato alla prassi forense, destinato a fornire un quadro preciso e puntuale del diritto vigente, e quindi formato dalle sole costituzioni in vigore, integrate dagli iura con forza di legge
Dopo qualche anno il progetto viene abbandonato: alla prima commissione formata da 8 membri se ne sostituisce una seconda di 16, incaricata di compilare una sola raccolta di costituzioni imperiali da Costantino in poi, anche non in vigore. Il codice viene promulgato nel 438 ed entra in vigore l’anno successivo: è diviso in 16 libri, ripartiti in titoli relativi a ogni argomento, all’interno dei quali le leges sono ordinate cronologicamente.
Dall’Oriente fu esteso all’Occidente, per volere di Valentiniano III, genero di Teodosio II. La tradizione scritta del codice è infatti tutta occidentale perché qui si manterrà di più che in oriente, dove sarà abrogato nel 529 d.c da Giustiniano.
La Compilazione Giustinianea (534 d.c.)
Quello che non riesce a Teodosio II, riuscirà a Giustiniano con quello che poi diventerà il Corpus Iuris Civilis.
Figura di Giustiniano
Nasce nel 482 in Macedonia, dotato di una educazione e di una cultura raffinata, sale al trono d’Oriente nel 527, muore nel 565. Realizza una politica imbastita lungo tre direttrici:
- Restaurazione dell’Impero, con obiettivo principale quello di riconquistare Roma: intraprende la guerra greco-gotica che dura 20 anni e lo porta a conquistare l’Italia.
- Unificazione della Chiesa Cristiana, lacerata dall’arianesimo: non gli riesce
- Completamento di una raccolta di costituzioni e iura, realizzando una codificazione attenta al nuovo e fedele all’antico che assicurasse certezza al diritto
Nel 527 Giustiniano nomina una commissione di 9 membri, presieduta da Triboniano, con il compito di rielaborare i testi esistenti, primo tra tutti il codice teodosiano, e raccogliere tutti gli iura frutto dei secoli, al contempo adattandoli alla nuova realtà.
Vengono prodotti 4 codici:
- CODEX, pronto già nel 529 ma sostituito nel 534: Riunisce in 12 libri, a loro volta ripartiti in titoli, migliaia di rescritti e costituzioni imperiali, anche successive a Teodosio II: in sostanza è l’aggiornamento dell’opera già portata a termine da Teodosio II.
- DIGESTO, pubblicato nel 533: Raccolta di Iura, cioè l’opera che non era riuscita a Teodosio II. Viene affidato a Triboniano il compito di raccogliere e selezionare gli iura: lavoro che sfocia in un’opera mastodontica seppur attentamente selezionata, formata da 10.000 frammenti da 40 giuristi, sistemati in 50 libri. Volontà di Giustiniano di farne un “templum iustitiae”: tutto ciò che è dentro le mura è diritto, tutto ciò che è fuori non lo è. Si risolve così il forte problema di incertezza derivante dalla legge delle citazioni che prima disciplinava gli iura.
- ISTITUTIONES, pubblicato nel 533: Manuale che racchiude le nozioni giuridiche elementari, destinate al primo anno di insegnamento, ma comunque con forza di legge.
- NOVELLE, 565: Dopo il 534 d.c, anno della seconda edizione del codice, la produzione legislativa non si arresta e le costituzioni imperiali emanate tra il 534 e il 565, anno della morte di Giustiniano, vengono raccolte nelle Novelle, libro postumo.
Giustiniano è anche artefice di una rivoluzione nell'istruzione, prevedendo con la Costituzione di Omnen un percorso di studi di diritto quinquennale:
- 1° anno: Istitutiones
- 2°-4° anno: Digesto
- 5° anno: Codex
L'organizzazione degli studi riflette la piramide normativa, in cui il Digesto è l’ossatura portante e in quanto fonte antica del diritto su cui si fonda quello vigente deve essere studiato prima; mentre il Codex è posto al vertice e legittima tutto l’ordinamento in quanto espressione del potere legislativo vigente del monarca.
La compilazione aveva carattere esclusivo, cioè sostituiva integralmente ogni altra fonte del diritto, che perdeva così ogni valore di legge. La compilazione viene estesa all’Italia con la pragmatica sanctio del 554 in seguito alla conquista da parte di Giustiniano. L’Italia, attraverso questo atto, diventa formalmente terra di diritto giustinianeo, a differenza del resto d’Europa che, in mano ai barbari, conserva leggi romano-barbariche e il diritto teodosiano. Tuttavia, in Italia per molto tempo si continua a seguire il Codice Teodosiano, per questioni di praticità. Tuttavia il diritto di Giustiniano rimase nell’ombra, in attesa che i grandi cambiamenti socio-politici ed economici che attraversarono l’Europa intera, e l’Italia in particolare, tra l’XI e il XII secolo determinassero l’esigenza di un nuovo diritto. Il rinascimento giuridico farà del diritto giustinianeo la propria forza e il proprio limite: sarà questo diritto, attraverso l’interpretazione dottrinale dei giuristi, a rappresentare il fondamento del diritto in tutta l’Europa fino al Codice di Napoleone del 1804.
2. La Chiesa
L’altra grande protagonista dell’età tardo antica, universale quanto l’impero, è la Chiesa.
L’influenza della Chiesa nel diritto
La Chiesa avrà una grande influenza non solo in ambito sociale, ma anche nel campo della giustizia, tanto che molti principi e concetti che ancora abbiamo sono di derivazione canonistica: sia come sistema di valori, sia come tecniche di ragionamento ed analisi da applicare ai testi normativi. Per esempio:
- Reato di usura: è stato introdotto dalla Chiesa e si fonda su valori cristiani di solidarietà e eguaglianza.
- Principio di maggioranza: è stato introdotto dalla Chiesa nell’ambito dei monasteri, mentre prima valeva l’unanimità.
- Processo inquisitorio: per secoli vi è una sovrapposizione tra diritto e morale cristiana, tra reato e peccato, con la conseguenza che ciò che la Chiesa considera immorale va anche punito giuridicamente in quanto illegale. È la santa inquisizione, e non lo Stato, che punisce la stregoneria poiché vede in questo un elemento di eresia, sulla base del vangelo. Ora, invece, anche ciò che è moralmente riprovevole può essere perfettamente legale.
L’affermazione del Cristianesimo
L’apparire del cristianesimo non fu ben accolto: assistiamo infatti alla sua persecuzione, cosa inaspettata all’interno dell’impero romano, sempre tollerante nei confronti di nuovi culti e culture. Ciò successe fondamentalmente perché:
- Minava i valori su cui si fondava l’impero: secondo il cristianesimo, gli schiavi sono persone e tutti hanno pari dignità umana; inoltre, viene rifiutata la guerra
- A differenza di altre religioni, questa conobbe una veloce e pericolosa diffusione sul territorio, non restando circoscritta in un’area.
In seguito, la religione Cristiana da perseguitata diviene dapprima tollerata, poi tutelata, fino a diventare addirittura religione di Stato.
Editto di Galerio, 311
Galerio, imperatore d’oriente dopo l’abdicazione di Diocleziano, con il suo editto pone fine alle persecuzioni tollerando così i cristiani e rendendoli liberi di professare la propria religione pubblicamente. Nell’editto i cristiani vennero descritti come ostinati, sempre fedeli al proprio credo, nonostante le persecuzioni e le violenze, che non riescono comunque a ostacolare la diffusione di questo fenomeno rivelandosi inutili: è questo elemento che porta l’imperatore ad emanare questo editto. Inoltre, secondo la tradizione, si dice che Galerio emanò l’editto in quanto affetto da una sconosciuta e non curabile malattia al tempo, che temeva essere una punizione divina per ammonire l’imperatore delle persecuzioni.
Editto di Milano di Costantino e Licinio, 313
Si tratta di un ampliamento dell’editto di Galerio, in quanto il Cristianesimo viene non solo tollerato ma legalizzato. Più rilevante fu l'intervento delle successive Costituzioni di Costantino nel periodo 318-321. La religione è considerata come problema di pubblica utilità e sicurezza, dunque vengono fatte una serie di concessioni alla Chiesa:
- Le chiese acquisiscono la caratterizzazione di universitates, cioè ente collettivo con una personalità giuridica -> certe proprietarie di beni e denaro, hanno potere sui territori che gli appartengono, possono essere eredi
- Vengono restituiti alla Chiesa i territori di Africa e Calabria che l'Impero gli aveva tolto
- Vengono previste le episcopalis audentia (lett. udienza del vescovo) -> viene data la possibilità a due parti di una lite di accordarsi di rivolgersi al tribunale vescovile per decidere della lite senza dover fare processo civile -> la decisione del vescovo ha efficacia civile quando trasformata in sentenza dal giudice ordinario, dal quale non è modificabile o appellabile
- Giurisdizione vescovile, in materia ecclesiastica, esclusiva. Poi Giustiniano addirittura la rese esclusiva per i chierici anche in materia civile, in deroga alla giurisdizione
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