ANALISI FINANZIARIA E PIANI AZIENDALI – TEORIA
1. L’analisi di bilancio: natura, finalità e classificazioni
L’analisi di bilancio è la procedura di lettura critica e interpretazioni dei bilanci (di
varia natura) e di altre informazioni complementari, basata su tecniche codificate,
sull’abilità e sull’intuizione dei soggetti che la eseguono. Finalizzata all’espressione di
un giudizio sullo stato di salute di determinate realtà aziendali.
L’analisi può essere statica (analisi di bilancio per indici o “Ratio Analysis”. Ovvero
prendiamo gli schemi di bilancio e facciamo la riclassificazione andando poi a
calcolare gli indici, si relazionano delle grandezze che risultano dai prospetti di SP e
CE. Compariamo due grandezze di bilancio mettendo in evidenza un valore sintetico
(indice). Ma l’analisi può essere anche dinamica (analisi per flussi, si sostanzia nella
redazione, lettura e interpretazione del rendiconto finanziario, la redazione è
eventuale questo perché per le società di capitali vi è già l’obbligo di redazione del
rendiconto, le altre che non hanno l’obbligo hanno la possibilità di redarlo per fini di
analisi volontaria).
L’analisi può anche essere interna (condotta da soggetti inquadrati nell’ambito della
struttura organizzativa dell’azienda es. management, gli analisti interni possono
beneficiare di più informazioni, non contenute nel bilancio ma utile per l’analisi) o
esterna (realizzata da soggetti terzi rispetto all’azienda portatori autonomi di interessi
come le banche dal momento in cui prestano denaro, gli investitori privati sia di
piccola che di grande operazione, da imprese concorrenti per capire la situazione delle
altre aziende operanti nello stesso mercato e da analisti o studiosi per es. indagini di
settore) in base alla posizione dell’analista che la effettua.
L’analisi può essere in base all’orizzonte termporale di riferimento dei dati, di solito ci
riferiamo a bilanci consuntivi ma non è sempre così può essere storica (si concentra
su bilanci che contengono dati consuntivi – bilancio approvato) o analisi prospettica (si
basa su bilanci preventivi/prospettivi, assume come dati di partenza quelli contenuti
nei bilanci previsionali).
2. La redazione del bilancio (articolo 2423 c.c.) e la natura dei valori
presenti nel bilancio
Il bilancio è un documento unitario composto da 4 parti inscindibili:
1. Stato Patrimoniale: rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della
società in un dato momento;
2. Conto Economico: evidenzia il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita)
attraverso la contrapposizione di costi e ricavi;
3. Rendiconto Finanziario: illustra i flussi di cassa (ammontare e composizione delle
disponibilità liquide);
4. Nota Integrativa: ha funzione esplicativa e illustra i criteri di valutazione
applicati e il dettaglio delle voci numeriche.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza (comprensibile, rispettando l’ordine delle
voci e il divieto di compensazione di partite) e deve rappresentare in modo veritiero (i
dati devono essere oggettivamente verificabili e le stime devono essere razionali e
non arbitrarie) e corretto (rispetto delle regole tecniche, quindi i principi contabili, e
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onesta nel comunicare i dati) la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell’esercizio. Il bilancio non è una semplice somma di denaro
certo, ma un insieme di valori di diversa natura perche tenta di misurare un processo
economico in corso.
I valori possono essere:
- Certi (oggettivi): derivano da manifestazioni numerarie già avvenute e
documentate;
- Stimati: rappresentano un'approssimazione di un dato che si manifesterà con
certezza in futuro, ma l’ammontare esatto non è ancora noto;
- Congetturati: non hanno un riscontro oggettivo futuro, ma derivano da
un'operazione logica di ripartizione di costi o ricavi tra più esercizi basata sul
principio di competenza (es. Amm.to).
3. Bilancio abbreviato e bilancio semplificato: elementi essenziali
Il bilancio abbreviato è destinato alle società che non abbiano emesso titoli quotati e
che, nel primo servizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
Attivo della SP: €4.400.000;
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000;
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Le caratteristiche:
SP: è che contiene solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri
romani, le immobilizzazioni materiali possono essere raggruppate;
CE: alcune voci possono essere raggruppate;
Nota integrativa: informazioni ridotte;
La società è esonerata dalla scrittura del Rendiconto Finanziario.
Il bilancio per le microimprese (semplificato) rappresenta il grado massimo di
semplificazione, introdotto per realtà che non superano i seguenti limiti:
Attivo della SP: €175.000;
Ricavi delle vendite: €350.000;
Dipendenti occupati in media: 5 unità.
Le semplificazioni includono: esonero dalla nota integrativa, dalla relazione sulla
gestione, dal rendiconto finanziario e non si applica il criterio del fair value per gli
strumenti finanziari derivati, né il criterio del costo ammortizzato per i titoli e
debiti/crediti.
4. Lettura critica e interpretazione del bilancio come fasi preparatorie
dell’analisi
La lettura critica e l’interpretazione del bilancio costituiscono la prima fase
preparatoria (preliminare) dell’analisi di bilancio, necessaria per valutare l’affidabilità
e la portata informativa dei dati prima di procedere al calcolo degli indici. È un esame
preliminare volto a verificare la completezza e l’affidabilità dei dati, le operazioni
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principali sono: analisi dei criteri di valutazione (verifica se i criteri adottati sono
cambiati rispetto agli esercizi precedenti, poiché tali variazioni alterano i valori a
parità di condizioni reali), analisi delle variazioni (individua le principali variazioni nelle
singole voci rispetto al passato per capire su quali elementi indagare maggiormente) e
operazioni straordinarie (identificare eventi eccezionali che hanno prodotto effetti sui
conti, per poter normalizzare o depurare i risultati da anomalie. L’obiettivo è
assicurare la piena comparabilità dei dati, verificando anche fattori esterni – questa
fase è indispensabile perché se il bilancio di partenza non è affidabile è inutile
procedere con il riclassificato.
5. il bilancio dopo le novità del d.lgs. 139/2015: lo stato patrimoniale e il
conto economico
Per lo stato patrimoniale il decreto ha apportato modifiche per mirate a migliorare la
trasparenza e l'aderenza ai principi contabili internazionali (OIC/IAS):
• Eliminazione dei conti d'ordine: Le informazioni relative a impegni, garanzie e
passività potenziali non compaiono più in calce allo Stato Patrimoniale, ma devono
essere dettagliate esclusivamente nella Nota Integrativa;
• Criterio del costo ammortizzato: Viene introdotto l'obbligo di valutare i crediti e i
debiti (nonché i titoli a reddito fisso) secondo il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione), per riflettere meglio il valore
finanziario nel tempo;
• Azioni proprie: Non sono più iscritte nell'attivo, ma portate in diretta riduzione del
Patrimonio Netto attraverso l'istituzione di una specifica riserva negativa;
• Strumenti finanziari derivati: Devono essere rilevati al "fair value" (valore di
mercato), con le variazioni imputate a Conto Economico o in una specifica riserva di
patrimonio netto a seconda della finalità (copertura o speculazione).
Per il Conto Economico
La struttura è stata semplificata per focalizzarsi sulla gestione ordinaria:
• Eliminazione dell'area straordinaria (Macroclasse E): I proventi e gli oneri
straordinari sono stati eliminati come categoria a sé stante. Le componenti di
reddito che prima rientravano in quest'area devono ora essere riclassificate tra i
componenti ordinari (solitamente nelle "Altre entrate/spese di gestione" o nell'area
finanziaria), con l'obbligo di fornirne dettaglio in Nota Integrativa se di entità
rilevante;
• Rappresentazione dei derivati: Come per lo Stato Patrimoniale, le variazioni di valore
dei derivati non di copertura transitano nel Conto Economico, influenzando il
risultato d'esercizio;
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• Costi di ricerca e pubblicità: Il decreto ha limitato la capitalizzazione di questi costi
(ora generalmente imputati a conto economico come costi d'esercizio),
permettendo la capitalizzazione solo per i costi di "sviluppo" sotto rigide condizioni.
La riforma ha spinto verso una maggiore "sostanza economica" del bilancio, riducendo
la discrezionalità e allineando la normativa nazionale a standard più moderni e
comparabili.
6. Il bilancio dopo le novità del d.lgs. 139/2015: la nota integrativa e i criteri
di valutazione
Il ruolo della Nota Integrativa è stato notevolmente potenziato, diventando il
documento centrale per la trasparenza informativa, specialmente dopo l'eliminazione
di alcune voci dagli schemi quantitativi:
• Esplicitazione delle informazioni rimosse: Deve ora contenere tutte le informazioni
che prima erano riportate nei "conti d'ordine" (impegni, garanzie, passività potenziali);
• Dettaglio delle voci straordinarie: Poiché la Macroclasse E, del Conto Economico, è
stata eliminata, la Nota Integrativa deve dettagliare l'importo e la natura dei singoli
elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
• Strumenti finanziari derivati: È obbligatorio fornire informazioni dettagliate sul fair
value, sulla loro entità e sulla natura degli strumenti finanziari derivati detenuti
dall'impresa;
• Rapporti con imprese correlate: Sono stati ampliati i dettagli richiesti su operazioni
con parti correlate e accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Le modifiche ai criteri mirano a una rappresentazione dei fatti aziendali basata sulla
loro sostanza economica e finanziaria:
• Criterio del Costo Ammortizzato: È la novità più rilevante. Viene introdotto l'obbligo
di valutare i crediti e i debiti applicando il costo ammortizzato e tenendo conto del
fattore temporale (attualizzazione). Questo permette di far emergere la componente
finanziaria (interessi impliciti) di operazioni a lungo termine;
• Valutazione al Fair Value: Gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al
loro valore di mercato (fair value) alla data di chiusura del bilancio, superando il
precedente criterio basato esclusivamente sul costo storico o sulla prudenza legata
alle perdite;
• Avviamento e Costi di Sviluppo:
L'avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile; se
o questa non è stimabile, l'ammortamento avviene entro un periodo
massimo di 10 anni (con spiegazione in Nota Integrativa);
I costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili come
o immobilizzazioni immateriali; possono essere capitalizzati solo i costi di
sviluppo che presentano determinate caratteristiche di recuperabilità;
• Rilevanza (Principio di Materialità): Viene introdotto esplicitamente il principio
secondo cui non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini
della "rappresentazione veritiera e corretta".
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In sintesi, la riforma ha trasformato la Nota Integrativa da semplice allegato a
strumento indispensabile per decodificare le scelte valutative (come il costo
ammortizzato) e le componenti di reddito non più isolate nell'area straordinaria.
7. Il bilancio dopo le novità del d.lgs. 139/2015: il rendiconto finanziario
Rendiconto Finanziario ha subito una trasformazione radicale, passando da prospetto
facoltativo a componente obbligatoria e integrante del bilancio d'esercizio. Questa
novità esclude soltanto le piccole realtà che redigono il bilancio in forma abbreviata e
le microimprese.
La sua funzione principale è colmare le lacune informative dello Stato Patrimoniale e
del Conto Economico, permettendo all'analista di distinguere tra la competenza
economica (ricavi e costi) e la competenza monetaria (effettive entrate e uscite di
cassa). Il documento chiarisce che il rendiconto deve fornire una visione dinamica
della situazione finanziaria, evidenziando l'ammontare e la composizione delle
disponibilità liquide iniziali e finali.
Dal punto di vista strutturale, pur non esistendo uno schema rigido per legge, il
decreto rimanda ai principi contabili nazionali (OIC 10). I flussi finanziari devono
essere suddivisi in tre aree gestionali distinte: l'attività operativa, legata alla gestione
tipica; l'attività di investimento, relativa all'acquisto o vendita di immobilizzazioni; e
l'attività di finanziamento, riguardante l'ottenimento o la restituzione di capitale
proprio e di terzi. In definitiva, questa riforma ha elevato il rendiconto a strumento
essenziale per valutare la reale capacità dell'impresa di generare liquidità e di
mantenere nel tempo la propria solvibilità e solidità.
8. La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario:
linee guida ed esempi essenziali
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario mira a
riorganizzare le voci di bilancio in base alla loro attitudine a trasformarsi in liquidità
(per l'attivo) o a diventare esigibili (per il passivo) entro un determinato orizzonte
temporale, solitamente stabilito in 12 mesi.
Questa procedura segue linee guida precise per trasformare i valori contabili in
grandezze utili all'analisi della solvibilità.
L'obiettivo è separare gli elementi "correnti" da quelli "non correnti". Per l'Attivo, le
voci vengono classificate secondo il grado di liquidità decrescente:
• Attivo Immobilizzato (o Immobilizzazioni): Comprende gli elementi che rimarranno
legati all'azienda per tempi lunghi, come le immobilizzazioni materiali (impianti,
macchinari), immateriali (brevetti) e finanziarie (partecipazioni);
• Attivo Circolante: Include le voci che torneranno in forma liquida entro l'anno.
Questo si divide ulteriormente in Rimanenze (liquidità differite di magazzino), Liquidità
differite (crediti verso clienti esigibili entro l'anno) e Liquidità immediate (cassa e
banca).
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Per il Passivo, la logica segue il grado di esigibilità decrescente, distinguendo le fonti
di finanziamento in base alla scadenza:
• Capitale Proprio (o Patrimonio Netto): Rappresenta la fonte permanente che rimane
vincolata all'azienda a tempo indeterminato (capitale sociale, riserve, utile);
• Passivo Consolidato (o Passività a medio/lungo termine): Debiti con scadenza
superiore ai 12 mesi, come mutui passivi o il TFR;
• Passivo Corrente (o Passività a breve termine): Debiti da estinguere entro l'anno,
tipicamente debiti verso fornitori, rate di mutui in scadenza e debiti tributari.
Esempi essenziali di riclassificazione
Alcuni elementi richiedono un'attenzione particolare per non distorcere l'analisi. Ad
esempio:
1. Credit
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