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Diritto tributario

Il diritto tributario studia, analizza e disciplina le entrate tributarie.

Definizione di tributo

È quell’entrata acquisita al patrimonio dello stato o enti pubblici in generale. Un’entrata tributaria ha 4 caratteristiche:

  • È un’obbligazione pecuniaria. Il tributo normalmente consiste nel pagamento di una somma di denaro.
  • È un obbligazione di natura coattiva. Il tributo è un trasferimento di denaro imposto dalla legge.
  • Il presupposto del tributo è un fatto economico lecito.
  • Il tributo ha come finalità il finanziamento delle spese pubbliche. Il contribuente concorre insieme agli altri soggetti passivi al finanziamento delle spese pubbliche.

Differenza tributo-sanzione

  • Sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma di denaro in conseguenza del compimento di un atto o fatto illecito.
  • Obbligazione tributaria si applica su un fatto economicamente lecito.

Differenza obbligazione tributaria-obbligazione di diritto privato

  • Obbligazione di diritto privato è fondata su un contratto e quindi non imposta dalla legge (no coattività).
  • Obbligazione tributaria è un’obbligazione pecuniaria coattiva, ovvero imposta dalla legge.

Elementi costitutivi di un tributo

Nell’ambito della disciplina di un tributo distinguiamo:

  • Presupposto. È un atto o fatto di natura economica la cui realizzazione determina l’obbligo di versare il tributo. Ex. IRES o IRPEF il presupposto è il conseguimento di un reddito durante un anno solare.
  • Base imponibile. È quel risultato economico monetario prodotto dal fatto o dall’atto che costituisce il presupposto del tributo che va a definire la base di partenza per calcolare l’importo del tributo da versare coattivamente.
  • Aliquota. Quel tasso espresso in % che viene applicato alla base imponibile per determinare l’importo del tributo.

Il soggetto obbligato a versare il tributo è colui che realizza il presupposto del tributo e si chiama contribuente/soggetto passivo.

Tipologie di tributi

  • Imposte. Il presupposto del tributo è realizzato dall’attività e dai beni del contribuente (non occorre l’attività della PA). Le imposte sono la tipologia di tributi più diffusi e sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro.
  • Tasse. La tassa si fonda su un obbligo di legge di pagare un tributo quando si chiede un servizio alla PA (non c’è un contratto ma un obbligo di legge).
  • Contributi. È quel tributo imposto dalla legge (coattività) a quei cittadini che ottengono un beneficio economico dalla realizzazione di un’opera pubblica. Ex. viene costruita una nuova linea metro. Gli immobili attorno alla linea ottengono un aumento di valore. Il proprietario ottiene un beneficio economico grazie alla realizzazione di un’opera pubblica. Per questo la legge può imporre di pagare un contributo.

Differenza tassa-tariffa/canone

Ex. il barista chiede di poter occupare una porzione di spazio pubblico al fine di soddisfare un proprio interesse. Il proprietario sarà tenuto a pagare o il TOSAP o il COSAP (tassa o canone di occupazione). Il canone è un’obbligazione pecuniaria coattiva come la tassa (imposti dalla legge) ma con la differenza che:

  • Tassa è un’obbligazione coattiva che viene pagata quando il cittadino richiede un servizio alla PA al fine di soddisfare un proprio interesse economico (nel fare richiesta di occupazione di suolo, usufruisce di un servizio della PA che gli produce beneficio economico. A tal proposito viene messo in condizione di partecipare alla spesa pubblica attraverso pagamento di una tassa).
  • Tariffa/Canone è un’obbligazione coattiva (imposta dalla legge) sotto forma di corrispettivo che si versa al comune per compensare il servizio reso (autorizzazione concessa) (non per il vantaggio economico ottenuto dal richiedente).

Corrispettivi

I corrispettivi possono essere:

  • Corrispettivi contrattuali. Entrate derivanti dalla conclusione di un contratto.
  • Canoni e tariffe. Sono corrispettivi il cui pagamento avviene in forza di una legge che impone al soggetto che richiedere un bene o servizio di pagare un corrispettivo/prezzo (non avviene in forza di un contratto).
  • Tassa. È una sorta di corrispettivo ma in realtà è un tributo che si paga a seguito di richiesta di un servizio alla PA che ha permesso di aumentare la propria ricchezza.

Fonti normative dell’ordinamento tributario

Tra le fonti normative dell’ordinamento tributario c’è una scala gerarchica e abbiamo:

  1. Costituzione
  2. Legge e atti aventi forza di legge
  3. Fonti secondarie (Regolamenti)

Le norme di rango inferiore non possono mai contrastare con quelle di rango superiore. Ci sono alcuni articoli della costituzione che riguardano il diritto tributario:

Articolo 23 costituzione – la riserva di legge

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge o atti aventi forza di legge (= legge ordinaria, DL, DLgs, direttive UE, Regolamenti). NB L’articolo riserva esclusivamente alla legge il compito di disciplinare i contenuti essenziali dei tributi. Una riserva di legge relativa nel senso che non tutti gli elementi che disciplinano i tributi devono essere indicati dalla legge ma solo i contenuti essenziali. Infatti, i dettagli di un tributo possono essere disciplinati da norme di rango inferiore alla legge.

Gli elementi essenziali che devono essere necessariamente stabiliti dalla legge sono:

  • Il soggetto passivo (chi è colpito)
  • Il presupposto del tributo (quale atto o fatto fa sorgere l’obbligo di pagamento del tributo)
  • Aliquota d’imposta
  • La base imponibile
  • Eventuali agevolazioni/esenzioni
  • Sanzioni

Tutti gli aspetti di natura procedurale possono essere stabiliti da norme di rango inferiore alla legge.

Federalismo fiscale

La potestà legislativa in ambito tributario spetta:

  • Allo stato attraverso il parlamento e il governo in via eccezionale.
  • Alle regioni attraverso il consiglio regionale, come conseguenza del federalismo fiscale previsto all’art 119 e 117 della costituzione che coordina legge statale con quella regionale.

Art.119 Cost Le regioni e gli enti locali (comuni, città metropolitane) hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. In realtà questo potere è fortemente limitato.

Art 117 costituzione L’articolo si occupa di coordinare i rapporti tra potestà legislativa del parlamento e quella delle regioni. Distingue tra:

  • Materie per le quali la potestà legislativa spetta al solo Stato. Tra queste materie c’è la disciplina del sistema tributario statale ovvero dei tributi il cui gettito viene acquisito dallo stato centrale.
  • Materie concorrenti Stato-Regioni. Per tali materie possono legiferare sia lo stato che le regioni ovvero c’è un coordinamento tra sistema tributario statale e sistema tributario locale che si comporta in questo modo: la legge statale definisce i criteri fondamentali, la legge regionale stabilisce le norme applicative dei criteri fondamentali.
  • Materie di esclusiva competenza regionale. In materia di sistema tributario locale, la potestà legislativa spetta alla sola regione (legge regionale).

In forza degli articoli costituzionali 117- 119, nel 2009 è stata emanata la legge delega 42/2009 con la quale il parlamento ha definito i principi essenziali a cui il governo doveva attenersi nell’emanazione dei decreti legislativi con i quali doveva definire le regole essenziali per il coordinamento tra sistema tributario locale e statale. La legge 42 ha stabilito:

  1. Che regioni e enti locali dispongono di 3 tipologie di tributi locali:
    • Tributi propri derivati. Sono quei tributi introdotti e disciplinati da una legge statale ma il cui gettito viene destinato a regioni, province, comuni o città metropolitane. La legge regionale può stabilire aliquote diverse da quelle stabilite dalla legge, esenzioni e agevolazioni.
    • Addizionali. Sono tributi stabiliti da una legge statale e applicati allo stesso presupposto e base imponibile di un tributo statale ma il cui gettito viene destinato a regioni e enti locali. La legge regionale può intervenire per stabilire aliquote diverse, esenzioni e agevolazioni. Ex. addizionale comunale all’IRPEF oltre all’IRPEF, sullo stesso presupposto e base imponibile si applica l’addizionale e il suo gettito viene destinato alle regioni.
    • Tributi propri. Sono i tributi introdotti e disciplinati dalla sola legge regionale e il cui gettito va alla regione o ente locale. La regione può stabilire nuovi tributi ma non può introdurre un nuovo tributo che vada a colpire un presupposto o base imponibile già colpiti da tributo statale.
  2. L’introduzione di un fondo perequativo. Fondo alimentato dai tributi statali destinato a vantaggio di quelle regioni con una minore capacità di versamento delle imposte (economicamente deboli) ai fini di un’equa distribuzione delle risorse (scopo di compensare il gap).
  3. Che i servizi pubblici devono rispettare costi standard tra regioni. Tributi propri + derivati + addizionali + risorse da fondo perequativo devono coprire i costi dei servizi erogati dall’ente locale/regione tenuto conto del costo standard. Nel caso in cui l’ente locale fosse inefficiente per coprire il maggior costo dei servizi la legge regionale può intervenire aumentando le aliquote.

Caratteristiche della legge tributaria

  • La legge tributaria è applicabile esclusivamente nel territorio dello stato italiano.
  • È l’unica che può trattare l’ambito tributario (no Ue o altro stato).
  • Nonostante si applichi esclusivamente nel territorio statale, essa può tuttavia regolare eventi che si verificano al di fuori dello stato.

L’abrogazione di una legge fiscale

Può essere:

  • Abrogazione ex-nunc. La norma fiscale precedente perde efficacia nel momento in cui entra in vigore (Gazzetta Ufficiale) una nuova norma di contenuto incompatibile con quella antecedente. Tutti i presupposti di imposta realizzati fino al giorno dell’abrogazione sono dovuti mentre quelli successivi dovranno seguire la disciplina della nuova legge fiscale.
  • Abrogazione esplicita ex-nunc. Una norma di legge anteriore viene abrogata da una norma di legge posteriore che esplicita espressamente la legge da abrogare.
  • Abrogazione per incompatibilità costituzionale. Se la corte costituzionale evidenzia un’incompatibilità di una legge tributaria rispetto all’ordinamento costituzionale sarà la stessa, tramite sentenza, a compiere un’abrogazione ex-tunc (come se non fosse mai stata introdotta la legge). Questo comporta che tutti i tributi riscossi siano nulli.
  • Abrogazione per sentenza della Corte di Giustizia UE. Se la corte stabilisce che una norma tributaria statale è incompatibile con l’ordinamento UE, al momento della pubblicazione della sentenza la norma tributaria diventa inapplicabile con effetti ex-tunc, applicando le stesse regole stabilite per la Corte Costituzionale.

I regolamenti applicativi dei tributi contengono norme di carattere procedurale. Essi non possono contenere norme in contrasto con la legge in quanto il rango degli stessi è inferiore.

Articolo 53 – Principio di capacità contributiva e di progressività

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Un tributo può essere:

  • Proporzionale (tutti i tributi eccetto IRPEF). Tributi la cui aliquota è fissa e il cui ammontare cresce proporzionalmente alla crescita del valore della base imponibile. Ex. IVA aliquota 22% si applica la stessa aliquota a qualsiasi base imponibile in modo proporzionale. Ex. IRAP.
  • Progressivo (solo IRPEF). Le aliquote del tributo crescono progressivamente (+ che proporzionalmente) al crescere della base imponibile. Secondo la Corte Costituzionale il fatto che ci sia l’IRPEF come unico tributo progressivo fa si che sia rispettato il secondo comma dell’art 53 (progressività del sistema tributario).

L’articolo stabilisce che l’obbligazione tributaria ha lo scopo di far concorrere i cittadini al sostenimento delle spese pubbliche e colpisce tutti coloro in possesso di capacità contributiva. Il tributo si paga non in contropartita di un servizio ma poiché si possiede una capacità contributiva (non c’è un legame diretto tributo-servizi).

Che cos’è la capacità contributiva?

È la somma delle disponibilità economiche in possesso del singolo cittadino (la ricchezza complessiva economica in possesso del cittadino contribuente = la somma delle sue sostanze). La ricchezza di un contribuente viene calcolata ai fini impositivi in base a indici di capacità contributiva e possono essere:

  • Indici diretti: reddito e patrimonio.
  • Indici indiretti: consumi (spese) e affari (operazioni di trasferimento di proprietà o diritti).

Da questi indici nasce la distinzione tra:

  • Tributi diretti. Colpiscono manifestazioni dirette di capacità contributiva come reddito o patrimonio (ex. IRPEF).
  • Tributi indiretti. Colpiscono manifestazioni indirette di capacità contributiva. Ex. IVA consumi, tributo di registro affari, imposta di successione e donazione.

Funzioni della capacità contributiva

La capacità contributiva serve:

  1. A stabilire un limite quantitativo massimo alla contribuzione fiscale oltre al quale non può spingersi l’ammontare complessivo del prelievo fiscale. Il superamento del limite della capacità contributiva violerebbe l’art.53 secondo cui il tributo non deve privare il cittadino del minimo vitale (insieme minimo di disponibilità economiche necessarie per condurre una vita dignitosa).
  2. Garantire il rispetto del principio di uguaglianza contributiva. A parità di capacità contributiva, l’imposizione fiscale dev’essere uguale per tutti. Ci sono delle eccezioni: in certe situazioni, nonostante uguaglianza di capacità contributiva, il tributo viene applicato in maniera diversa (Ex: un single viene tassato maggiormente rispetto a una persona con famigliari a carico). Eventuali discriminazioni fiscali (disuguaglianze) sono legittime se strumentali a salvaguardare diritti o situazioni che hanno un riconoscimento costituzionale.
  3. Garantire il rispetto del principio dell’effettività. Il tributo deve colpire la ricchezza effettivamente posseduta dal cittadino. Non è sempre così in molti casi, il tributo va a colpire una ricchezza presunta/ipotetica/probabile. Tali forme sono giustificabili se:
    • Sono delle risposte al tentativo del contribuente di sottrarsi al pagamento dell’imposta.
    • Non impongono un prelievo eccessivo ma ragionevole.
    • Le presunzioni si fondano su dati tratti dall’esperienza reale.
  4. Garantire il rispetto del principio dell’attualità. La ricchezza colpita da un tributo dev’essere una ricchezza che esiste nel momento in cui il tributo viene applicato. NB: accade spesso che una norma di legge tributaria abbia effetto retroattivo. Un tributo può essere applicato retroattivamente purché sia ragionevolmente presumibile che la ricchezza prodotta nel passato (prima dell’entrata in vigore della legge) sia ancora presente nel soggetto passivo nel momento in cui viene prelevato il tributo. Non possono comunque essere tassati fatti avvenuti in un tempo molto lontano rispetto all’entrata in vigore della norma fiscale.
  5. Principio della coerenza interna della disciplina del tributo. Un tributo non può essere applicato a situazioni nelle quali il presupposto non si perfeziona/realizza (per applicare il tributo deve realizzarsi il presupposto).

Principi europei

Il trattato istitutivo dell’UE contiene alcune norme/principi fondamentali applicabili al settore tributario.

Divieto di discriminazione

Il principio sancisce il divieto di utilizzo di misure fiscali discriminatorie che impediscano o rendano più gravosa la fruizione delle 4 libertà fondamentali sancite dal trattato istitutivo dell’UE ovvero la libera circolazione di merci, persone, imprese e capitali all’interno dell’UE. Con questo principio si sancisce che i territori degli stati membri UE costituiscono nel loro insieme un mercato unico all’interno del quale sono state abolite le dogane (no controlli e no dazi doganali). Perciò:

  • Libertà di circolazione delle merci (no tariffe doganali). Non è possibile introdurre tariffe doganali a merci provenienti da stati membri mentre per quanto riguarda quelle provenienti da stati non appartenenti all’UE, vige una tariffa doganale comune, indipendentemente dal luogo in cui in cui la merce arriva.
  • Libertà di circolazione delle persone. Non è ammesso che uno stato membro introduca una tassazione discriminatoria verso persone che intendono spostare la propria residenza da uno stato all’altro (le exit-tax sono in linea generale vietate).
  • Libertà di circolazione delle imprese. Divieto di introdurre disposizioni fiscali ai danni di imprese che intendono spostare la sede principale o secondaria nel territorio.
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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edodaprince di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gaffuri Antonio Maria.
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