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Diritto, tecnologie ed informazione

Introduzione al corso

Il corso mira ad approfondire il modo in cui lo sviluppo delle nuove tecnologie incide sui mezzi di comunicazione e di informazione. A partire dall’art. 21 della costituzione (Libertà di manifestazione del pensiero) si esaminano i riflessi dell’innovazione tecnologica sulla disciplina giuridica in tema di radiotelevisione, telecomunicazioni, stampa e internet.

Libertà di manifestazione del pensiero

(Cost. art.21 / CEDU art. 10/ Carta di Nizza art. 11): È la pietra per misurare la democraticità di ogni Stato. Strumenti di garanzia a tutela dei diritti inviolabili: Costituzione art. 2; Riserva di legge e riserva di giurisdizione (atto motivato dall’autorità giudiziaria); Tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”).

Tutti questi strumenti si esplicano nell’ordinamento dell’Unione Europea ed Internazionale, il cui organo deputato a salvaguardare i diritti dell’uomo è la Corte di Strasburgo (Instaurata dal CEDU, Corte Europea dei diritti dell’uomo nel 1959) cui può ricorrere anche il normale cittadino. La Corte di Giustizia dell’UE invece ha il compito di pronunciarsi sulla validità degli atti degli Stati membri, ma il cittadino non può accedervi in quanto riservata ai Giudici dei vari stato membri. Esiste una tutela reticolare che permette di garantire la tutela dei diritti.

Articolo 21 della Costituzione

ART.21 COSTITUZIONE, primo comma: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. In tale quadro già da tempo definito entrano le nuove tecnologie, che vanno ad incidere sulla libertà di pensiero e sulla forma di Stato (rapporto tra cittadini/sudditi e Governanti); incidono sui Governanti in quanto gli Stati faticano a governare la rete e spesso si affidano ai provider stessi per mantenere sotto controllo i diritti degli utenti.

Punti fermi

  • Natura poliedrica della libertà di manifestazione del pensiero
  • Incidenza dirompente delle nuove tecnologie sull’art. 21

Da ciò deriva la difficoltà del legislatore di normare le diverse fattispecie che vanno ad evolversi, quindi di solito subentra il Giudice laddove il legislatore non interviene, questo perché cmq il Giudice dovrà sempre decidere su una data questione posta dinanzi a lui dalle parti.

L'evoluzione storica della libertà di manifestazione del pensiero

La Libertà di manifestazione del pensiero nasce con lo Stato liberale (rivoluzione Francese e Americana), con cui si intende una forma di Stato che ha come obiettivo la tutela delle libertà e dei diritti inviolabili dei cittadini assicurata dalla Legge. Nasce il “relativismo della conoscenza”, che nega l’esistenza di verità assolute e spinge al dialogo e al confronto per la circolazione delle idee.

Segue poi lo Stato democratico per cui è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 comma 2 Costituzione), tramite l’introduzione di strumenti adeguati. Nascono strumenti con cui i cittadini possono partecipare ad ogni aspetto decisionale del proprio Stato (partecipazione civica), quindi subentra la partecipazione dei governati alle attività dei governanti.

Metafora di John Stuart Mill

“La Libertà consiste nel fare ciò che si desidera”: se tutta l’umanità meno uno fosse della stessa opinione e solo un singolo di opinione contraria, l’umanità non avrebbe maggior diritto di ridurre quel singolo al silenzio se, di quanto ne avrebbe questo di ridurre al silenzio l’umanità.

Diritto di informare e di essere informati

Si deve garantire una libertà sostanziale.

  • Libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione, è il principio che esamina e garantisce la diffusione di informazioni e opinioni, e che include al suo interno:
    • Diritto di cronaca (narrazione dei fatti): principio senza il quale non sarebbe possibile la pubblicazione di notizie attraverso qualsiasi mezzo di distribuzione. Qualsivoglia atto volto ad offendere l'altrui reputazione, è perseguibile per il reato di diffamazione (art. 595 C.P.), a meno della presenza di tre principi "limite" a difesa dell'informatore: la verità oggettiva dei fatti, la continenza nel modo di raccontare alla conoscenza dei fatti diffusi. Secondo l’art. 85 del Regolamento 2016/679 si riconosce che la tutela dei dati personali non può costituire un limite al diritto di cronaca.
    • Diritto di critica (giudizio dei fatti): anche in fase di valutazione dei fatti, persistono i limiti suddetti nel diritto di cronaca. È legittima nel caso in cui l’oggetto della critica sia un fatto vero.
    • Diritto di satira: poiché è una forma di espressione ironica e comica, la satira è svincolata dai limiti imposti a cronaca e critica, e pertanto non è continente per definizione. Tuttavia, la satira deve avere come oggetto di critica un personaggio pubblico e il messaggio trasmesso deve essere intrinsecamente capito dal pubblico fruitore.
  • Libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione, non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi come la Legge Mammì (legge del 6 agosto 1990, n. 223) e il "Regolamento per l'accesso al Servizio Radiotelevisivo Pubblico", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel 2001. Questo principio si basa sul concetto di pluralismo informativo, ovvero garantire una pluralità di punti di vista e opinioni: in ambito mediatico più soggetti possono accedere al sistema dei media, dunque produrre e diffondere i propri contenuti, più il panorama espresso dai mezzi di comunicazione di massa sarà pluralistico. In verità "la questione porta con sé implicazioni molto più complesse e contraddittorie di quanto la linearità del sillogismo che procede da un numero di soggetti ad un numero di contenuti possa risolvere in quanto vi è sempre la possibilità che essi possano essere controllati da un numero ristretto di soggetti a monte, facendo decadere l'istanza pluralistica stessa.". Le due declinazioni di questo concetto sono il pluralismo esterno, determinato dalla variegazione degli assetti proprietari dei mezzi di comunicazione, e interno, cioè riguardante l'accesso ai media stessi da parte della popolazione. A tutela di questo principio, entrano in gioco delle normative antitrust, introdotte dal Garante delle Comunicazioni.

Articolo 21 della Costituzione: struttura e limiti

L’art. 21 Costituzione si rivolge a tutta la collettività ed è diviso in due parti: La prima è composta dal primo ed ultimo comma (Al primo comma si riconosce la libertà di manifestazione del pensiero a tutti: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, mentre l’ultimo prevede un divieto: “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”). Qui si definiscono la libertà di manifestazione del pensiero e l’unico limite previsto per tale libertà.

La seconda parte è costituita dai commi centrali dedicati alla Stampa (la Stampa è vista come il cane da guardia della democrazia, quindi al giornalista spetta informare la collettività su ogni argomento): “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.”

L’art. 21 opera quindi sotto 3 profili:

  • Soggettivo
  • Oggettivo
  • Strumentale

Profilo soggettivo

Diritto garantito ad ogni soggetto (ad esempio in Spagna il Giornalista ex costituzione spagnola ha diritto al segreto professionale, mentre in Italia ha la stessa tutela del singolo individuo). Membri del Parlamento e Consiglieri Regionali però godono di ulteriori tutele durante lo svolgimento delle loro funzioni, ma questo è previsto come una garanzia, non come un privilegio.

Profilo oggettivo

Dichiarando che tutti possono manifestare il proprio pensiero, di fatto ci si riferisce a qualsiasi forma di espressione del pensiero, quindi anche opinioni personali, immagini, opere o un semplice atteggiamento o comportamento materiale. Secondo la Corte di Strasburgo la forma pubblicitaria è inclusa tra le manifestazioni del pensiero, mentre secondo il nostro ordinamento no in quanto c’è la volontà di convincere gli utenti ad acquistare qualcosa, quindi rientra nell’art. 41 della nostra Costituzione (Economia Mista, in cui l’iniziativa privata entra in contatto con quella pubblica: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”)

Profilo strumentale

Con la locuzione “ogni altro mezzo di diffusione”, si possono annoverare le nuove tecnologie ai principi sanciti già nel 1947 dalla Costituzione. Anche il concetto di buon costume permette di considerare le modifiche di tale concetto nel tempo.

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:

  • I soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali.
  • I membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati (istituto dell’insindacabilità).
  • Il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali.
  • Diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico.

Articolo 15: libertà e segretezza della corrispondenza

L’art. 15 sancisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che sono considerate inviolabili e limitati solo da atti dell’autorità giudiziaria per quanto concerne la sfera privata. Gli articoli 15 e 21 sono connessi (esempio è dato da foto e messaggi inviati in privato e poi pubblicati sui Social network), ma vanno cmq tenuti distinti perché sono differenti le tutele. Nel 1996 è stato istituito il Garante per la privacy (Autorità garante per la protezione dei dati personali), il cui scopo è di garantire la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali che possono essere trasmessi via corrispondenza.

Articolo 131 TULPS

(Testo Unico leggi sulla pubblica sicurezza): Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi. Per incapacità di obbligarsi si intende la situazione in cui versa chi sia privo della capacità di agire.

Limiti articolo 21

Limiti speciali riguardo a:

  • Segreto di stato: atti che possono recare danno alla sicurezza della democrazia.
  • Segreto giudiziario: è vietata la pubblicazione di atti destinati a restare segreti.
  • Apologia di reato: è un comportamento che suscita un sentimento ostile, idoneo a provocare delitti.

Limiti ex Costituzione

Buon costume: non si può offendere il comune senso del pudore e la pubblica decenza. La riservatezza e l’onorabilità delle persone non può essere lesa dal diritto di ognuno nel manifestare il proprio pensiero. Onore e reputazione sono tutelati ex art. 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”) e dall’art. 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”). Vengono così puniti i reati di diffamazione.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher spiderluca77 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle Tecnologie e dell'Informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Pistorio Giovanna.
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