Forme di Stato
[Cuocolo pag. 87 a 100 – Diritto Costituzionale pag. 33 a 62 – Diritto Pubblico pag. 23 a 26]
Per forma di Stato si intende la diversa fisionomia che lo Stato può assumere nei suoi aspetti sostanziali, il fondamento e l’appartenenza della sovranità, i valori e le finalità generali; indica il tipo di rapporti che si instaura fra gli elementi costitutivi dello Stato.
Distinzione per la spettanza dell’autorità
Repubblica e Monarchia.
Repubblica: tutte le autorità derivano la loro legittimazione dalla comunità, si possono distinguere in oligarchiche autoritarie, ossia governate da un gruppo sociale ristretto, dove vi è un Capo o un apparato di comando non responsabile verso il popolo ma che afferma di derivare da esso il suo potere e di governare in suo nome, e in democratiche, in cui il popolo esercita la sovranità direttamente o attraverso mandati.
Monarchia: vi è un soggetto titolare di un potere sovrano suo proprio, si possono distinguere poi a seconda che il re si ritenga investito da Dio (monarchie di diritto divino) o legittimato da una consolidata tradizione dinastica (monarchia legittimista).
Distinzione per i fini e le funzioni dello Stato
Patrimoniale, Polizia, Liberale, Socialista, Autoritario, Sociale.
Stato patrimoniale: l’organizzazione del potere è di natura privatistica da parte di un [ordinamento feudale] signore che li amministra come suo patrimonio, i poteri di difesa, ordine e giustizia sono esercitati in via sostanzialmente accessoria.
Stato assoluto: è la prima forma di Stato moderno, si caratterizza per l’esistenza di [Principati, Comuni, Signorie] un apparato autoritario e per l’affermazione di un potere sovrano concentrato nelle mani del re che era titolare della funzione legislativa ed esecutiva, mentre il potere giudiziario era esercitato da Corti e Tribunali formati da giudici nominati dal Re. La volontà del Re era la fonte primaria del diritto e tutti i suoi atti avevano efficacia di legge, il suo potere non incontrava limiti legali e non poteva essere condizionato dai sudditi. Ai sudditi sono riconosciuti la proprietà e altri diritti di tipo privatistico.
[La crisi dello Stato Assoluto fu dovuta soprattutto a ragioni finanziarie, connesse ai costi crescenti del suo funzionamento che portarono ad un peso fiscale ritenuto insopportabile soprattutto dalla nuova classe borghese, ed all’indebolimento della sua legittimazione politica, derivante dalla sua incapacità di far coesistere la sfera di decisione sovrana dello Stato con il riconoscimento di una sfera di libertà alle varie componenti della società.]
Stato di Polizia: è uno Stato caratterizzato dalla finalità di accrescere il [monarchie illuminate, tardo Settecento] benessere della popolazione e che si incaricava di avviare, dirigere e regolare molte attività sociali.
Stato liberale: nasce tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, lo Stato è [Ottocento] considerato uno strumento per la tutela delle libertà e dei diritti degli individui, è considerato uno Stato minimo perché esercita solo le funzioni necessarie per assicurare le finalità garantiste [giurisdizionali, tutela, si astiene dall’intervenire nella sfera economica, dell’ordine pubblico, difesa militare, politica estera, emissione di moneta]. Riconosce e tutela la libertà personale, proprietà privata, ma si trattano solo di libertà dell’individuo. Vi è la separazione dei poteri, ossia sono suddivisi tra soggetti istituzionali diversi che si controllano reciprocamente. La tutela dei diritti è affidata alla legge, e nasce il principio di legalità, e il principio rappresentativo.
[Stato Liberale e Stato di Diritto sono due espressioni che spesso si confondono, e non senza ragione: sono nati assieme, stessa ideologia, ma lo Stato liberale fa riferimento proprio all’ideologia liberista ed individualista, all’idea dello Stato minimo che si limita a garantire le condizioni di pace e di sicurezza entro le quali si può liberamente svolgere l’iniziativa dei privati. Lo Stato di diritto è un concetto più giuridico, si basa su alcuni pilastri necessari (separazione dei poteri, principio di legalità) i quali possono adattarsi anche ad uno Stato che non aderisce all’ideologia liberale. Anche i moderni stati sociali si riconoscono come stati di diritto pur avendo superato e rinnegato le ideologie dello Stato Liberale.]
Stato socialista: tende a realizzare una società di eguali di tutto e di tutti, mira all’appropriazione pubblica dei mezzi di produzione, concentra tutti i poteri in un apparato sottoposto alla guida di un partito unico.
Stato autoritario: controlla i conflitti sociali con mezzi dittatoriali in nome di superiori interessi della nazione o della razza affidati a un Capo.
Stato sociale: è l’evoluzione dello Stato liberale, che mira alla garanzia dei diritti civili e politici.
Distinzione per l’articolazione territoriale
Unitari e Composti.
Stati unitari: vi è un unico ente territoriale sovrano, mentre le eventuali articolazioni territoriali dell’organizzazione politica si considerano derivate da tale unica sovranità. Si distinguono in Stati accentrati, in cui tutti i poteri pubblici sono esercitati da organi dell’ente Stato, e in Stati autonomisti, in cui una parte delle funzioni pubbliche appartiene a enti territoriali.
Stati composti: sono costituiti dall’aggregazione di una pluralità di enti statali sovrani e originari che affidano a una comune autorità la gestione di determinati interessi comuni, ogni Stato membro conserva i propri elementi costitutivi ed esercita la propria sovranità nei limiti delle competenze attribuitegli, si distingue tra Stati federali, in cui il patto federale fa venire in essere una nuova e distinta entità statale, e le Confederazioni, in cui si creano solo degli organi comuni agli stati confederati, attraverso i quali vengono gestite una serie limitata di funzioni di interesse comune (politica estera, commercio interstatale, trasporti).
Forme di Governo
[Cuocolo pag. 252 a 257 – Diritto Costituzionale pag. 113 a 132 – Diritto Pubblico pag. 26 a 30]
Per forma di Governo si intende il diverso assetto che si instaura fra gli organi titolari della potestà suprema, fra Capo dello Stato, Governo, Parlamento e Ordine Giudiziario.
Costituzionale puro: è caratterizzato da una rigida separazione [sistema storico dualistico – Germania 1850/1918] dei poteri tra il Re ed il Parlamento titolari rispettivamente del potere esecutivo e [compete l’attività amministrativa] del potere legislativo. Il re è al centro del sistema, nomina e revoca liberamente [compete la formazione delle leggi] i ministri, che non sono soggetti ad alcuna responsabilità verso il Parlamento, ma sono solo obbligati al rispetto della legge, può sciogliere anticipatamente la Camera elettiva del Parlamento, era formalmente titolare del potere esecutivo perché veniva esercitato dal Governo. Si basa sull’equilibrio di due centri di potere, uno monarchico-ereditario e l’altro elettivo sia pure circoscritto ai cittadini abbienti e istruiti.
Presidenziale: è caratterizzato da una rigida separazione dei poteri, entrambi i poteri, la gestione dei [U.S.A.] poteri dell’amministrazione spetta solo al Presidente che si avvale di ministri collaboratori di sua scelta. La forma di Governo presidenziale è quella in cui il Capo dello Stato è eletto dall’intero corpo elettorale nazionale, non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato che ha una durata prestabilita e presiede e dirige i Governi da lui nominati. Di fronte al Presidente vi è il Parlamento che prende il nome di Congresso ed ha una struttura bicamerale, le due camere sono Senato, formato da due rappresentanti per ogni Stato Membro, rinnovati parzialmente ogni due anni; e la Camera dei rappresentanti formata su base nazionale, in modo proporzionale alla popolazione degli Stati. Il Congresso è titolare del potere legislativo, approva il bilancio annuale, può mettere in Stato d’accusa il Presidente per tradimento, corruzione o altri gravi reati. Il presidente ha il potere di veto sospensorio delle leggi approvate dal Congresso il quale può superare l’opposizione presidenziale solamente tramite un’ulteriore deliberazione approvata con la maggioranza dei 2/3.
Assembleare: è caratterizzato dalla concentrazione di tutto il potere politico nell’Assemblea elettiva, si distacca dal principio di separazione dei poteri, realizzandosi una confusione di poteri che rende irrealizzabile tale forma di Governo al di là di situazioni particolari o limitate nel tempo.
Parlamentare: è caratterizzato per l’esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, il [Italia] Governo è nominato dal Capo dello Stato ma deve avere la fiducia del Parlamento che può anche costringerlo alle dimissioni votandogli contro la sfiducia, se il Parlamento è bicamerale occorre [come in Italia] distinguere i sistemi costituzionali in cui la sfiducia può essere votata da ciascuna camera. L’unico contropotere formale a questa prevalenza del Parlamento è lo scioglimento anticipato delle Camere. Si fonda sul principio della separazione dei poteri. Legislativo ed esecutivo sono attribuiti a corpi diversi ma si condizionano reciprocamente.
Semipresidenziale: è caratterizzato dal Capo dello Stato che è eletto direttamente dal Corpo [Francia] Elettorale dell’intera nazione e dura in carica per un periodo prestabilito, il Presidente è indipendente dal Parlamento perché non ha bisogno della sua fiducia, ma non può governare da solo, deve servirsi di un Governo da lui nominato che deve avere la fiducia del Parlamento. Il sistema si regge su una doppia fiducia, per questo motivo funziona a pieno regime quando la maggioranza parlamentare coincide con quella che ha eletto il presidente ma incontra difficoltà quando si tratta di maggioranze diverse. Il presidente può nominare il primo ministro, sottopone a referendum ogni progetto di legge, può sciogliere l’Assemblea nazionale, può inviare messaggi al Parlamento, nomina 3 membri del consiglio costituzionale, presiede le riunioni del consiglio dei ministri.
Elementi costitutivi dello Stato
[Cuocolo pag. 67 a 86 – Diritto Costituzionale pag. 14 a 28 – Diritto Pubblico pag. 14 a 20]
Lo Stato non potrebbe esistere senza un popolo, che però è un concetto giuridico che non si deve confondere con il concetto di popolazione. Il popolo è formato da tutti coloro che possiedono la cittadinanza dello Stato. La popolazione invece è l’insieme degli individui che vivono di fatto, in un dato momento storico sul territorio dello Stato indipendentemente dal possesso della cittadinanza. Con il concetto di nazione si indica una popolazione che ha in comune la lingua, tradizioni, religione, cultura, costumi indipendentemente dall’appartenenza ad uno Stato, con la conseguenza che non sempre c’è correlazione tra popolo e nazione.
La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e di doveri. Per [politici] l’acquisto della cittadinanza esistono tre criteri generali: di diritto in base alla discendenza per [jus sanguinis] cui sono cittadini i figli dei cittadini dovunque siano nati; di diritto in base al luogo di nascita ossia [jus soli] acquista la cittadinanza colui che è nato nello Stato da genitori ignoti o apolidi; su richiesta dell’interessato in casi particolari stabiliti dalla legge. La Cittadinanza non può essere tolta per motivi politici, si perde indipendentemente dalla propria volontà quando il cittadino Italiano che ha accettato un impiego pubblico in un altro Stato o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia o prestando servizio militare per uno Stato estero, quando, durante lo Stato di guerra con uno Stato estero, un cittadino Italiano ha accettato o non ha abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica o ha prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato o ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza perciò la perdita di quella Italiana è automatica. Infine perde la cittadinanza chi l’ha acquistata a seguito di adozione. Si può riacquistare per il venir meno delle situazioni che avevano determinato la perdita o per espressa dichiarazione.
[In Italia la Costituzione non ha previsto direttamente regole specifiche sulla materia salvo art. 22. Le ipotesi di acquisto vanno distinte in base al loro carattere automatico o dipendente dalla volontà del soggetto e dello Stato. È cittadino di diritto e in modo automatico: il figlio di padre o madre cittadini e il minore adottato da cittadini; il figlio di apolidi o ignoti nato in Italia; il coniuge di cittadino/a dopo 3 anni di matrimonio o 6 mesi di residenza. È cittadino di diritto ma in base a sua dichiarazione di volontà: il discendente di cittadini che presta servizio militare o assume pubblico servizio o risieda 2 anni in Italia nel momento in cui raggiunge la maggiore età; lo straniero nato in Italia e ivi sempre residente. È cittadino per naturalizzazione (concessione dello Stato): lo straniero dopo 10 anni e l’apolide dopo 5 di residenza, termine abbreviato per i cittadini dell’UE 4 anni, stranieri nati in Italia o discendenti da cittadini 3 anni; lo straniero che abbia prestato eminenti servizi allo Stato o se ricorrono eccezionali interessi dello Stato, lo straniero o apolide naturalizzato deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi entro sei mesi dalla notifica della concessione.]
Il trattato di Maastricht del 1992 ha introdotto l’istituto della cittadinanza dell’Unione, ciò stabilisce che i cittadini degli Stati partecipanti all’Unione siano anche cittadini europei, con uno status particolare. Quindi attribuisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro la cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima. Il possesso della cittadinanza europea comporta la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità per ogni cittadino dell’Unione alle elezioni comunali dello Stato membro in cui risiede il diritto di voto per il Parlamento europeo nello Stato in cui il cittadino risiede, il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, la tutela diplomatica e consolare per ogni cittadino dell’Unione nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non sia rappresentato.
Molti cittadini Italiani residenti all’estero hanno mantenuto la cittadinanza Italiana e sono titolari di diritti che possono essere rivendicati ed esercitati in qualsiasi momento, è Stato anche istituito il Consiglio generale degli Italiani all’estero con lo scopo di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di [CGIE] vita delle comunità Italiane all’estero.
Le minoranze nazionali sono tutelate da apposite norme che sono dettate negli Statuti regionali speciali della Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia con disposizioni che salvaguardano l’uso della lingua materna nell’insegnamento scolastico. Le minoranze linguistiche interessate sono dodici: albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occidentale e sarda.
La sovranità è esercitata dallo Stato su un determinato territorio che costituisce l’area geografica in cui si afferma l’autorità dello Stato, si compone di vari elementi: la terraferma è la porzione di territorio delimitata da confini [naturali o artificiali]; il mare territoriale è quella fascia di mare costiero interamente sottoposto alla sovranità dello Stato che si estende fino a 12 miglia marine; la piattaforma continentale è costituita dallo zoccolo continentale ossia da quella parte di fondo marino di profondità costante che circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini; il soprasuolo è lo spazio aereo soprastante il territorio statale e il sottosuolo si estende fino al limite massimo di utilizzazione.
La sovranità è il carattere tipico dell’autorità dello Stato che consiste nella supremazia su ogni altra autorità esistente sul territorio nonché nella indipendenza rispetto agli altri Stati, in quanto sovrano lo Stato può porsi come autorità territoriale dotata del monopolio della forza sul suo territorio. Il nostro ordinamento politico è fondato sulla sovranità popolare.
La struttura del Parlamento
[Cuocolo pag. 261 a 275 – Diritto Costituzionale pag. 195 a 294 – Diritto Pubblico pag. 147 a 150]
La struttura dei Parlamenti moderni può essere bicamerale o monocamerale, la Costituzione Italiana ha optato per la prima alternativa con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Il bicameralismo caratterizza principalmente gli Stati federali, è giustificato in quanto la seconda Camera dovrebbe consentire di meglio ponderare le decisioni che il Parlamento assume e c’è un bicameralismo imperfetto, le due Camere hanno una composizione e poteri diversi. Il monocameralismo è fondato sull’esigenza di rafforzare il Parlamento soprattutto in quei sistemi costituzionali che vedono l’Assemblea l’organo in cui si esprime la sovranità popolare.
La nostra Costituzione ha optato per un bicameralismo perfetto [o paritario] con due Camere dotate delle stesse funzioni, aventi pochissime differenze strutturali, ciascuna camera può deliberare la concessione o il ritiro della fiducia al Governo. Le differenze principali riguardano la composizione e l’elettorato attivo e passivo: la Camera è formata da 630 deputati ed è eletta a suffragio universale diretto per [elettorato attivo] essere eletti bisogna avere almeno 25 anni ment
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