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Esame di: Istituzioni di diritto pubblico

La norma giuridica

Una norma è una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso secondo i valori presenti all'interno di un gruppo sociale. Essa è finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti. Le norme possono essere dispositive, quando integrano o sostituiscono una volontà che sia stata dichiarata in modo incompleto o insufficiente. Queste possono sempre essere derogate dalla diversa volontà delle parti, a differenza delle norme imperative che sono inderogabili. La norma è invece di conflitto quando si riferisce a disposizioni strumentali non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico ma alla risoluzione di controversie aventi ad oggetto situazioni non totalmente interne. Le caratteristiche principali di una norma giuridica sono: la generalità, l'astrattezza, la novità, l'imperatività, la positività, la bilateralità, l'esteriorità, la coattività e la relatività.

La cittadinanza (acquisto, perdita, rinuncia)

La cittadinanza è il rapporto giuridico mediante il quale si determina l'appartenenza di un individuo allo Stato. Essa è condizione per l'esercizio dei diritti politici ma anche fondamento di alcuni doveri costituzionali, espressione della solidarietà richiesta ai consociati. Secondo l'art. 22 della Costituzione italiana nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. Le modalità in cui la cittadinanza può essere acquistata sono disciplinate dalla legge. La cittadinanza può essere acquisita per nascita, per estensione, per beneficio di legge o per naturalizzazione.

La perdita della cittadinanza si ha se il cittadino italiano, avendo accettato un impiego pubblico oppure una carica pubblica in uno Stato estero, non ottemperi all'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare; se il cittadino italiano durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico. La rinuncia alla cittadinanza si ha quando una persona stabilisce la sua residenza all'estero. Per quanto concerne i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, divenuti maggiorenni, possono rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

Forme di governo

Le forme di governo sono: governo parlamentare, governo presidenziale, governo semipresidenziale, monarchia costituzionale e governo direttoriale. La forma di governo parlamentare è quella nel quale il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri sono formalmente "nominati" dal capo dello Stato che firma il decreto di nomina, ma possono sussistere al potere solo se e finché hanno un esplicito "voto di fiducia" da parte del Parlamento. Se la fiducia viene meno, il Parlamento può provare una mozione di sfiducia e indurre il governo alle dimissioni.

Nella forma di governo presidenziale il potere esecutivo è attribuito al Presidente che è costituzionalmente Capo di Stato e Capo di Governo; il potere legislativo è accordato all'Assemblea. Sia il Presidente che l'Assemblea sono eletti direttamente dal popolo. Nella forma di governo semipresidenziale, da un lato, il Presidente della Repubblica è eletto dal popolo che nomina il Governo e dall'altro il Primo Ministro deve essere espressione della maggioranza parlamentare.

La monarchia costituzionale è caratterizzata dalla presenza di due organi essenziali: il Re di legittimazione monarchico-ereditaria, titolare del potere esecutivo e di indirizzo politico; il Parlamento di legittimazione elettiva, titolare del potere legislativo. Nella forma di governo direttoriale sono presenti due soli organi: il parlamento e il Direttorio nominato dal Parlamento, rappresenta tutti i partiti in proporzione della loro forza e svolge le funzioni di Governo e Capo dello Stato.

Referendum abrogativo

Il referendum abrogativo è un istituto di democrazia diretta, disciplinato dall'art. 75 della Costituzione, attraverso cui viene rivolto un quesito al corpo elettorale circa l'abrogazione di una norma di legge. Il referendum popolare può essere chiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali per sottoporre all'abrogazione parziale o totale di una legge o di un atto avente valore di legge. Il referendum abrogativo può essere richiesto per le leggi ordinarie dello Stato e per le leggi regionali, non è invece ammesso per le leggi tributarie, per le leggi di bilancio, per la richiesta di amnistia o indulto, per la ratificazione dei trattati internazionali.

Possono partecipare alla consultazione popolare tutti i cittadini aventi diritto di voto. Il referendum abrogativo è approvato soltanto se almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto partecipa alla votazione del referendum e se tra gli elettori votanti viene raggiunta la maggioranza dei voti espressi validamente sulla richiesta di abrogazione contenuta nel testo del referendum.

Criteri di interpretazione - antinomie

L'antinomia è una situazione di incompatibilità tra due norme che non risulta superabile con l'interpretazione che avviene nel rapporto tra più fonti di diritto. In questo caso, le norme pongono conseguenze diverse ed incompatibili per una medesima fattispecie, per cui l'applicazione dell'una esclude l'applicazione dell'altra. Tra i criteri di risoluzione troviamo il criterio cronologico che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente; il criterio gerarchico che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella gerarchicamente superiore; il criterio della specialità che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella speciale; il criterio della competenza, ovvero quando c'è il contrasto tra due norme si deve preferire quella che proviene dalla fonte munita di competenza.

Gli atti aventi forza di legge

Nel diritto, un atto avente forza di legge è un atto normativo, emanato dal governo, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza di legge ordinaria. La nostra Costituzione contempla due atti normativi aventi forza di legge ordinaria: i decreti legislativi e i decreti legge.

I decreti legislativi vengono emanati dal Governo su delega del Parlamento secondo l'art. 76 Cost., che deve contenere l'oggetto della delega ben definito, i principi e le direttive al quale il governo deve attenersi, il termine entro il quale deve esercitare la delega. Si ricorre ai decreti legislativi quando la materia disciplinare è molto complessa e richiede cognizioni tecniche oppure procedimenti molto lunghi, sono adottati dal governo ed emanati dal presidente della Repubblica.

In casi straordinari a carattere di urgenza, il Governo può adottare i decreti-legge che sono atti che hanno valore e forza di legge provvisori. Se non sono convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia, art. 77 Cost., sono atti normativi che entrano immediatamente in vigore ma necessitano della conversione in legge da parte del parlamento entro 60 giorni. Il Governo chiede alle Camere un disegno di legge attraverso il quale convertire in legge il decreto legge.

Gerarchia delle fonti

Le fonti giuridiche seguono un criterio gerarchico tale per cui una fonte subordinata rispetto ad altre non può contenere delle disposizioni che contrastino con le norme di livello gerarchico superiore, né può modificarle o abrogarle. In base a tale gerarchia, le fonti del diritto si suddividono per gradi a partire da quello più alto della Costituzione e leggi costituzionali, seguito da leggi e altre fonti primarie, per arrivare ai regolamenti o fonti secondarie. Nel nostro ordinamento, seguendo il livello gerarchico delle fonti, troviamo nell'ordine: la Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale; i regolamenti comunitari; le leggi formali e sostanziali; le leggi regionali; i regolamenti; infine usi e consuetudini.

Fonti produzione e cognizione

Le fonti del diritto sono quegli atti o fatti che sono capaci di creare norma giuridiche e vengono definiti fonti di produzione. Le fonti di produzione rappresentano lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall'ordinamento per creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche, si suddividono in: fonti fatto, determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto (fonti non scritte); fonti atto, atti normativi posti in essere da organi o enti nell'esercizio di poteri ad essi attribuiti dall'ordinamento (fonti scritte).

Le fonti di cognizione sono invece gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione. Le fonti di cognizione, in Italia, vengono distinte in fonti ufficiali e fonti private. La più importante delle fonti ufficiali è la Gazzetta Ufficiale seguita dai Bollettini ufficiali delle Regioni e dalla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

Principi fondamentali della Costituzione italiana

La Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, è il complesso di regole che esprimono i principi e gli istituti fondamentali dell'assetto di uno Stato. La prima parte della Costituzione riporta gli articoli che riguardano i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica Italiana. Gli articoli che vanno dal 1 al 12 spiegano quali sono le basi principali della Costituzione, in altre parole sono il fulcro dei fondamenti che definiscono il nostro Stato. Questi articoli non possono essere soggetti a modifica, nemmeno in caso di revisione della Costituzione. Questi articoli riguardano la struttura e i caratteri della Repubblica, l'inviolabilità dei Diritti, le uguaglianze, il diritto al lavoro, la tutela delle minoranze linguistiche, la libertà religiosa, lo sviluppo della cultura, la tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico, il ripudio della guerra come strumento di offesa e infine la struttura della bandiera italiana.

Rapporti civili (principali mezzi di diffusione)

Nel nostro ordinamento, la libertà di stampa è prevista e tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, con lo scopo di salvaguardare il diritto alla libera manifestazione del pensiero e del pluralismo ideologico. Per libertà di stampa bisogna intendere la libertà di esprimere e comunicare informazioni su giornali, radio, televisioni e via Internet, da parte di ogni individuo. Si tratta di uno dei pilastri imprescindibili dello Stato democratico, indice del rispetto di tutti gli altri diritti fondamentali dell'individuo. Il primo riguarda il principio della libertà di manifestazione del pensiero. I soggetti del diritto sono "tutti", cioè sia italiani che stranieri, possono e devono manifestare liberamente il loro pensiero.

I restanti cinque commi riguardano la libertà di stampa. Il terzo comma afferma che «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure», ma il quarto comma pone già dei limiti, giustificati però da atti motivati dell'autorità giudiziaria. Quindi si può affermare che la libertà di esprimere il proprio pensiero trova un limite nel rispetto dei diritti altrui. Il terz'ultimo comma si occupa invece del finanziamento della stampa e l'ultimo comma pone un vero e proprio divieto «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume» e sancisce «provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

Rapporti civili (artt. 13-18)

La Costituzione tutela i diritti e le libertà fondamentali, ossia quelle libertà inviolabili della persona, sia di carattere individuale, sia di natura collettiva, che preesistono all'ordinamento giuridico, e che consentono all'individuo di esprimere liberamente la propria personalità. Tra gli articoli 13 e 18 della Costituzione troviamo l'inammissibilità di alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; l'inviolabilità della libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge; la libertà di ogni cittadino di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; al diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi; all'associazione, che la Costituzione disciplina all'art. 18 che, a differenza della riunione, consiste in una formazione sociale che ha base volontaria, oltre ad un nucleo, sia pure embrionale, di organizzazione e di tendenziale stabilità. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)

La Costituzione garantisce i diritti dell'uomo che hanno carattere sociale, cioè i diritti che spettano all'individuo in quanto membro della comunità sociale. La prima formazione sociale che la Costituzione riconosce e tutela è la famiglia. Essa rappresenta il luogo di sviluppo dell'individuo ed il primo nucleo in cui l'uomo entra in contatto con gli altri, imparando il significato della collaborazione, della solidarietà e dell'apprendimento dei modelli educativi e culturali. Il secondo nucleo in cui continua la formazione dell'individuo è la scuola. Essa rappresenta uno strumento insostituibile per la socializzazione e l'apprendimento. La Costituzione garantisce a tutti il diritto all'istruzione, che consente ai giovani di inserirsi professionalmente nella società e nel mercato del lavoro. Il presupposto principale, per esercitare pienamente i diritti costituzionalmente riconosciuti, è la salute, intesa non solo come interesse alla prevenzione e cura in caso di malattia, ma anche come necessità dell'uomo di vivere in un ambiente salubre, che rispetti il suo equilibrio psicofisico. Si tratta dell'interesse di ogni persona a condizioni personali, di vita e di lavoro che non mettano in pericolo la propria salute e quella degli altri membri della collettività.

Rapporti economici (artt. 35-47)

La Costituzione sancisce i rapporti economici, dando grande rilievo al lavoro, quale elemento indispensabile per promuovere la società. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Sancisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, pone un limite alle ore giornaliere di lavoro, dispone riposi e ferie. La legge tutela la donna lavoratrice alla quale devono essere riconosciuti i medesimi diritti del lavoratore uomo. Garantisce mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Vi è una tutela speciale per il lavoro minorile e stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. Attraverso l'art. 41 regola l'iniziativa economica privata, che è libera. Garantisce e regola la proprietà pubblica e privata, stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Elettorato attivo e passivo

Sono considerati elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale e eguale, libero e segreto. L'esercizio del voto è un dovere civico. Per elettorato attivo si intende la capacità dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Per eleggere la Camera dei Deputati possono votare coloro che hanno compiuto 18 anni di età, mentre per votare al Senato della Repubblica è necessario aver compiuto 25 anni. Per elettorato passivo si intende la capacità dei cittadini di essere eletti, sono eleggibili alla Camera dei Deputati tutti gli elettori che hanno compiuto 25 anni, mentre sono eleggibili per il Senato della Repubblica coloro che hanno compiuto 40 anni.

Il parlamento in seduta comune

La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano congiuntamente, si parla allora del Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, per esercitare alcune specifiche funzioni. I casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune sono: Elezione del Presidente della Repubblica; giuramento del Presidente della Repubblica; Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica; Elezioni di 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; elezione di 5 giudici costituzionali.

Svolgimento dei lavori nelle camere

Le sedute delle Camere sono pubbliche, ma secondo quanto previsto dall'art. 64 Cost., è possibile che le due camere possano deliberare di riunirsi in seduta segreta. In caso di seduta pubblica si può ammettere il pubblico o si pubblicano gli atti parlamentari. Alle sedute partecipano anche i membri del Governo che hanno diritto di assistere e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Perché le riunioni e le deliberazioni delle Camere abbiano validità, è necessario che vi siano determinati requisiti quali il Quorum strutturale o il Quorum funzionale. Nel primo caso, una seduta della Camera è valida se è presente la maggioranza dei componenti, nel secondo caso, una delibera della Camera è valida se è votata dalla maggioranza dei presenti. La convocazione può avvenire di diritto o straordinaria.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Turco Arnaldo.
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