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R. Bin - G. Pitruzzella diritto pubblico

Giappichelli Editore, Torino, 2002. - Capitolo 3 Parte II

Le fonti dell’ordinamento italiano: Stato

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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. II - 3 - Par. 1

Costituzione e leggi costituzionali

Costituzione e leggi costituzionali

La Costituzione del 1948 rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti (fons fontium).

Leggi costituzionali: procedimento

La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art. 138):

  • Due deliberazioni successive a distanza di tre mesi per ogni ramo del Parlamento.
  • Nella prima l’approvazione è a maggioranza relativa.
  • Nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri ciascuna Camera, e almeno i 2/3 per evitare l’eventuale referendum costituzionale che può essere chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da:
  • 500.000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera.

Per tale referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum strutturale.

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

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Costituzione e leggi costituzionali

Limiti della revisione costituzionale

Vi è un limite esplicito posto dalla Costituzione (art. 139): “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

La dottrina ha inteso per “forma repubblicana” anche il carattere democratico dell’ordinamento.

Sono, perciò, al riparo da modificazioni anche tutti quei principi su cui esso si fonda: carattere elettivo e rappresentativo delle istituzioni, libertà ed eguaglianza del voto, libertà di espressione, associazione, riunione, ecc.

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

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Legge formale ordinaria e atti con forza di legge

La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica (sia esso legge ordinaria o costituzionale).

Gli atti aventi forza di legge sono gli atti normativi che non hanno la “forma” della legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata dalle Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di:

  • Decreti legislativi.
  • Decreti legge.
  • Decreti in caso di guerra.
  • Decreti di attuazione dello Statuto.
  • Referendum abrogativi.

Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le fonti primarie dell’ordinamento italiano.

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

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Procedimento legislativo

L’iter legislativo ordinario

Le fasi di cui si compone l’iter legis sono:

  • A - L’iniziativa legislativa.
  • B - La deliberazione delle Camere.
  • C - La promulgazione della legge.

A - L’iniziativa legislativa

Hanno diritto di iniziativa legislativa:

  • Il Governo (disegni di legge).
  • Ogni parlamentare.
  • 50.000 elettori.
  • Ogni Consiglio regionale.
  • Il CNEL.

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. II - 3 - Par. 3

Procedimento legislativo

B - La deliberazione delle Camere

Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da una Commissione parlamentare (composta in modo da rappresentare proporzionalmente i gruppi parlamentari), scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di procedura:

  • 1 - In sede referente (ordinaria).
  • 2 - In sede redigente.
  • 3 - In sede deliberante (legislativa).

Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall’approvazione di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale.

La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali emendamenti. Trasmette, poi, il testo finale all’Aula, che dovrà votare il DDL artic

Alla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa: il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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