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R. Bin - G. Pitruzzella diritto pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002

Capitolo 1 Parte II

Fonti del diritto: nozioni generali

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R. Bin - G. Pitruzzella diritto pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. II-1 - Par. 1

Fonti di produzione

Le fonti del diritto:

Si definisce “fonte del diritto” l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Si possono distinguere vari tipi di fonte:

  • Fonti di produzione
  • Fonti di cognizione
  • Fonti atto e fonti fatto

Fonti di produzione

Gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un processo costituente: è la stessa Costituzione ad indicare gli atti che possono produrre il diritto (le fonti).

In realtà, la Costituzione indica solamente le fonti ad essa immediatamente inferiori (fonti primarie). Saranno tali fonti, successivamente, a regolare quelle ancora inferiori (fonti secondarie).

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

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Fonti di cognizione: pubblicazione e ricerca degli atti normativi

Fonti di cognizione:

Si dicono fonti di cognizione gli strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di produzione. Esistono fonti ufficiali e fonti private.

Fonti ufficiali

  • La Gazzetta Ufficiale (G.U.)
  • Bollettini ufficiali delle Regioni (B.U.R.)
  • Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (G.U.C.E.)

Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”.

Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis, di regola di 15 giorni. Trascorso tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice di applicarla.

Fonti non ufficiali

Possono essere fornite da soggetti pubblici (ad es: Ministeri o Regioni) o privati (Riviste specializzate).

Le notizie pubblicate su di esse non hanno valore legale.

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

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Fonti-atto e fonti-fatto

Fonti-atto e fonti-fatto:

Le fonti di produzione si distinguono in due categorie:

Fonti-atto (atti normativi)

“La fonte-atto è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche”.

  • Hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti
  • Implicano l’agire volontario di un organo abilitato dall’ordinamento giuridico attraverso una norma di riconoscimento.
  • Per produrre effetti normativi, ogni fonte-atto deve essere universalmente riconoscibile.

Fonti-fatto (fatti normativi)

Sono fonti-fatto tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento (es: trattati internazionali; atti comunitari).

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

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Fonti-atto e fonti-fatto

La consuetudine

La consuetudine è considerata la fonte-fatto per eccellenza.

Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo della consuetudine: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: “opinio juris ac necessitatis”).

Una consuetudine particolare è la consuetudine costituzionale: si tratta di comportam

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Stella Giuliana.
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