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R. Bin - G. Pitruzzella diritto pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002

Capitolo 8

Parte II. L’amministrazione della giustizia

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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. II - 8 - Par. 1

Giudici ordinari e giudici speciali

I giudici ordinari

I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso:

Organi giudicanti

  • Organi giudicanti civili:
    • Organi di primo grado: giudici di pace e Tribunale.
    • Organi di secondo grado: Corte d’appello.
  • Organi giudicanti penali:
    • Organi di primo grado: giudici di pace, Tribunale, Tribunale dei minorenni, Corte d’Assise.
    • Organi di secondo grado: Corte d’appello, Corte d’assise d’appello e Tribunale della libertà.

Organi requirenti

Gli organi requirenti sono i Pubblici Ministeri (PM).

Essi curano gli interessi pubblici e osservano l’obbligo di esercitare l’azione penale.

I loro uffici si rinvengono presso i Tribunali, le Corti d’appello e la Corte di Cassazione.

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

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Giudici ordinari e giudici speciali

I giudici speciali

  • I giudici amministrativi, invece, sono i c.d. T.A.R. (Tribunali Amministrativi Regionali) e il Consiglio di Stato: a loro è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, che prevede la possibilità che siano annullati gli atti della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Stato è giudice d’appello dei T.A.R., ma ha anche poteri consultivi.

  • La Corte dei Conti giudica i pubblici amministratori in caso di danno economico per lo Stato.
  • I giudici tributari dirimono le controversie tra cittadini e amministrazione finanziaria statale.
  • I giudici militari, in tempo di guerra, esercitano la loro giurisdizione secondo quanto previsto dalla legge. In tempo di pace, giudicano solo per i reati commessi dagli appartenenti alle Forze Armate.

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Sintesi a cura di: Andrea Barolini - Emanuele Isoni

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Principi costituzionali in tema di giurisdizione

Principio del “giudice naturale”

La Costituzione stabilisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” (art. 25 Cost): in tal modo, nessuno potrà essere giudicato da un giudice appositamente costituito dopo la commissione di un determinato fatto.

Inoltre è posto il

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