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Diritto pubblico e diritto

Il diritto è una forma di organizzazione sociale che deve essere rispettata e che, attraverso le norme giuridiche, permette la convivenza civile. È difficile dare una definizione precisa di diritto in quanto si evolve insieme alla società; però per analizzarlo è necessario partire dall’esperienza e dai comportamenti ripetuti nel tempo. Ogni singolo ordinamento giuridico va analizzato in relazione al tempo e allo spazio in cui esso opera.

Caratteristiche del diritto

La caratteristica principale del diritto è l’obbligatorietà; essa viene garantita attraverso la persuasione, ovvero con la credenza nella giustizia di tale norma, e con le sanzioni/premi. Insieme di norme che hanno per oggetto l’ordinamento giuridico dello Stato.

Diritto pubblico e costituzionale

Diritto pubblico: insieme delle norme contenute nella Costituzione relative all’organizzazione dello Stato e alle fonti del diritto.

Stato

Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti. Lo Stato in senso moderno è nato nel 1648 con la Pace di Westfalia ed è caratterizzato da:

  • Territorio: porzione di spazio delimitata da confini.
  • Popolo: insieme di persone che vivono stabilmente in un territorio e che possiedono la cittadinanza.
  • Sovranità interna: capacità di esercitare il potere porre comandi vincolanti per tutti i soggetti dell’ordinamento.
  • Sovranità esterna: caratteristica degli ordinamenti che non sono legittimati da nessuno e che hanno la capacità di escludere le influenze esterne.

Forma di Stato

La forma di Stato rappresenta il modo attraverso il quale la sovranità si distribuisce rispetto agli altri elementi dello Stato (popolo e territorio). In relazione agli altri elementi, lo Stato può essere:

  • Stato autoritario: la sovranità è concentrata in un unico soggetto (partito o persona).
  • Stato democratico: la sovranità è distribuita su tutto il popolo.
  • Stato federale: Stato composto da più Stati (federati) che cedono parte della propria sovranità a uno Stato più ampio. La sovranità è perciò distribuita sia sui vari stati membri, sia sullo Stato federale.
  • Stato unitario: la sovranità non è distribuita sul territorio ma spetta a un unico livello, lo Stato centrale.
  • Stato decentrato: alcuni caratteri della sovranità sono amministrati da enti territoriali locali.
  • Stato regionale: la potestà legislativa viene riconosciuta anche ad enti locali come le regioni; il decentramento è perciò molto accentuato.

Evoluzione storica delle forme di Stato

Le forme di Stato possono essere analizzate anche secondo la loro evoluzione storica; in questo caso abbiamo:

  • Ordinamento medievale (400/500→1500): erano presenti molti centri di potere detenuti dai feudatari che offrivano sicurezza e protezione alla popolazione in cambio di prestazioni lavorative di ogni genere. Pluralità di ordinamenti giuridici e assenza di un potere sovrano. Un feudatario riuscì poi a prevalere sugli altri e a imporre la propria sovranità, per far fronte all’esigenza di stabilità dei mercati avuta con la nascita di nuovi ceti economici (mercantile e commerciale).
  • Stato assoluto (1400→1700): era caratterizzato dalla presenza di un sovrano che deteneva la sovranità assoluta (senza vincoli); il diritto e la giustizia erano decisi e amministrati dal sovrano e il popolo era suddito. In alcuni Paesi si sviluppò poi l’assolutismo illuminato, che era caratterizzato dalla presenza di nobili che affiancavano e si consultavano con il sovrano; questa forma di stato è caratterizzata dallo Stato di polizia, ovvero dall’interesse per il benessere dei sudditi. Con la Rivoluzione Industriale si affermò un nuovo ceto dominante, la borghesia; inoltre con la Rivoluzione Francese si diffuse l’esigenza di nuovi diritti.
  • Stato liberale (1800→1900): forma di Stato che aveva come finalità il riconoscimento dei diritti individuali (uguaglianza formale); esso era: Stato monoclassse: l’unica classe sociale importa e i cui diritti erano riconosciuti era la borghesia. Principio di legalità: la legge era superiore alla volontà sovrana. Separazione dei poteri (Montesquieu): la sovranità era suddivisa nei tre organi principali; al Parlamento spettava il potere legislativo, al Governo il potere esecutivo e alla Magistratura il potere giudiziario. Rappresentanza: l’unica classe sociale che veniva veramente rappresentata in Parlamento era la borghesia. Dal 1848 iniziò a svilupparsi il pluralismo, il quale mise in crisi il concetto di rappresentanza che fino a quel momento era prerogativa esclusiva della borghesia.
  • Stato totalitario (1920→1945): è una degenerazione dello Stato liberale ed è caratterizzato dalla presenza della sovranità in mano a un unico partito che controlla tutti gli aspetti della vita del popolo. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale si sentì l’esigenza di riconoscere a tutte le classi sociali i diritti fondamentali e la rappresentanza.
  • Stato contemporaneo: forma di Stato il cui fine è il mantenimento dell’unità in un contesto pluralista. Stato pluralista: presenza di soggetti molto diversi tra loro la cui soggettività è riconosciuta dall’ordinamento. Stato democratico: esiste una corrispondenza tra governanti e governati tramite il principio della maggioranza. Stato costituzionale: la Costituzione è la fonte normativa suprema ed è rigida. Stato sociale: Stato in cui oltre al riconoscimento dell’uguaglianza formale è presente anche l’uguaglianza sostanziale e lo Stato deve attivarsi per garantirla. Stato decentrato: parte della sovranità è ceduta agli enti locali come per esempio le Regioni.

Ordinamenti internazionali e sovranazionali

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale molti Stati hanno deciso di cedere parte della propria sovranità ad ordinamenti internazionali e sovranazionali.

Ordinamenti a livello regionale

Unione Europea (UE): L'UE è nata negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale con la CECA, ovvero con la Comunità europea del carbone e dell’acciaio nel 1951; nel 1957 è nata la CEE e successivamente EURATOM (Comunità europea per l’energia atomica). Inizialmente era nata per evitare futuri scontri che avrebbero potuto portare a nuove guerre e aveva solo carattere economico; successivamente sono stati fatti altri trattati che hanno ampliato la sfera di intervento dell’unione. Il Trattato più importante è stato il Trattato di Maastricht (1992) che ha portato molti cambiamenti come: Unione Europea al posto della CE, competenze in politica estera e difesa, competenze in giustizia, moneta unica e cittadinanza europea. Oltre a modificare la propria area di intervento l’UE si è anche ingrandita molto, adesso essa è infatti composta da 27 Stati membri. I suoi organi sono:

  • Consiglio europeo: insieme dei capi di Stato o di Governo che, insieme ai ministri degli esteri, decidono l’indirizzo delle politiche europee.
  • Consiglio dell’Unione Europea: insieme dei ministri degli Stati membri che si riuniscono in base alle materie da trattare; esso svolge insieme al Parlamento la funzione legislativa.
  • Parlamento: formato da membri eletti e svolge la funzione legislativa insieme al Consiglio dell’UE.
  • Commissione: formata da un commissario per Stato membro e non segue l’interesse dei singoli stati ma dell’intera unione.
  • Corte di giustizia: è l’organo giudiziario che opera a livello europeo e che controlla gli Stati membri.
  • Banca centrale: controlla le singole banche degli Stati membri, l’emissione di moneta e il tasso di inflazione.
  • Corte dei conti: controlla il bilancio dell’unione.

Ordinamenti a livello mondiale

ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite): composta da 193 Stati membri ed ha un carattere politico. I suoi obiettivi riguardano la pace, la cooperazione tra le Nazioni, la tutela dei diritti, della salute e dell’ambiente.

La nascita di ordinamenti internazionali e sovranazionali è scaturita da molti elementi, tra cui la sempre più diffusa globalizzazione: intensificazione delle relazioni economiche e sociali mondiali che collegano tra loro località molto lontane. La globalizzazione ha infatti permesso un punto di incontro e una maggiore comunicazione tra i vari Stati, facendo anche sì che essi si unissero in alcune organizzazioni. La globalizzazione ha però portato anche a quella che viene chiamata ‘società globale di rischio’ ovvero al fatto che se uno Stato ha una crisi economica, sociale, o di salute, essa si riversa anche su tutti gli altri Stati; come ci è stato dimostrato dal COVID-19.

Forma di governo

Indica le modalità con le quali la funzione di indirizzo politico è ripartita tra gli organi costituzionali e le relazioni che intercorrono tra essi.

Funzione di indirizzo politico

Determinazione delle finalità da perseguire da parte dei poteri pubblici.

  • Monarchia costituzionale: il potere esecutivo spetta al re e al Governo, mentre il potere legislativo appartiene al Parlamento in quanto il re è stato costretto a cederglielo attraverso delle Costituzioni, limitando così il proprio potere. Questa forma di Governo si sviluppò prima in Inghilterra, dove era presente prima la Magna Carta e poi il Bill of Rights; e solo successivamente, nella metà del XIX secolo, nel resto dell’Europa.
  • Forma di Governo parlamentare: forma di Governo nella quale il popolo elegge il Parlamento, che detiene il potere legislativo, il quale deve poi dare la propria fiducia al Governo, il quale detiene il potere esecutivo. Tra Parlamento e Governo è perciò presente la fiducia. Questa forma di Governo si è sviluppata prima in Inghilterra e poi in Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è assistito a una razionalizzazione della forma di Governo, ovvero si è sentita l’esigenza di stabilire all’interno della Costituzione i parametri della fiducia e le funzioni e i poteri dei vari organi.
  • Forma di Governo presidenziale: forma di Governo nella quale il Presidente della Repubblica è sia capo di Stato che capo del Governo e il Governo non è legato al Parlamento dal rapporto fiduciario, ma è autonomo. Il Governo è perciò un organo monocratico. Questa forma di Governo si è sviluppata per la prima volta negli Stati Uniti d’America e successivamente anche in molti Stati dell’America Latina, Africa e Asia.
  • Forma di Governo direttoriale: forma di Governo nella quale il Governo svolge la funzione esecutiva ed è anche capo dello Stato. Il Parlamento è un organo elettivo.

Forme di governo degli enti locali

  • Comuni e Regioni: hanno una forma di governo di tipo neoparlamentare; per i comuni con meno di 15.000 abitanti vale il sistema maggioritario mentre per i comuni con più di 15.000 vale quello proporzionale. Gli organi costitutivi sono:
    • Sindaco: rappresenta il comune ed è il responsabile.
    • Giunta: composta da sindaco e assessori.
    • Consiglio: organo di controllo amministrativo.
  • Province e Città metropolitane: prima avevano una forma neoparlamentare, adesso non sono più elette dal popolo ma dai sindaci.

Sistema elettorale

Meccanismo che trasforma i voti in seggi.

  • Sistema maggioritario: chi ottiene più voti all’interno di una circoscrizione conquista tutti i seggi assegnati alla circoscrizione stessa.
  • Sistema proporzionale: prevede la presenza di circoscrizioni plurinominali nelle quali la competizione si svolge tra liste concorrenti; i seggi sono affidati in proporzione ai voti ottenuti.
  • Sistema misto: combinazione di sistemi maggioritario e proporzionale.

Forme di governo e sistemi elettorali in Italia

Dal 1861 (unità d’Italia) in poi ci fu una grande alternanza di sistemi elettorali maggioritari. Alla fine del XIX secolo però, con l’introduzione del suffragio elettorale maschile e la nascita dei partiti di massa, il sistema elettorale entrò in crisi e venne perciò approvato un sistema di tipo proporzionale. Questo sistema entrò in crisi con la Prima Guerra Mondiale e con la violenta affermazione del partito fascista; nonostante infatti questo partito non avesse la maggioranza in Parlamento, il re decise comunque di affidare a Mussolini la carica di Presidente del Consiglio. Mussolini durante la sua carica produsse la legge elettorale maggioritaria chiamata ‘legge Acerbo’ la quale prevedeva che venissero assegnati due terzi dei seggi alla lista che riceveva la maggioranza.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Assemblea Costituente si trovò a dover decidere la forma di Governo da assegnare allo Stato italiano; questa decisione venne presa con ‘L’ordine del giorno Perassi’ il 4 settembre del 1946, successivamente alla presentazione da parte di Mortati e Conti dei pro e dei contro dei sistemi parlamentari e presidenziali; dopo la loro relazione venne infatti stabilito che lo Stato italiano sarebbe diventato una Repubblica parlamentare.

L’Assemblea Costituente si trovò a dover decidere anche sul sistema elettorale e decise di adottare un sistema proporzionale, senza però imporre questo sistema nella Costituzione. Dopo la decisione dell’Assemblea si verificarono molte crisi di governo date dall’impossibilità di trovare una maggioranza stabile all’interno di esso. Nel 1953 venne emanata la così detta ‘legge truffa’ la quale prevedeva l’assegnazione di un premio di maggioranza ai partiti politici che avessero raggiunto il 50%+1 dei voti validi; la prima volta che venne applicata questa legge però nessun partito riuscì a raggiungere tale risultato. Dopo queste elezioni si susseguirono ulteriori crisi di governo. Nel 2005 venne introdotta una nuova legge che prevedeva il sistema proporzionale e, allo stesso tempo, l’utilizzo di correttivi come i premi di maggioranza e le soglie di sbarramento. Sia la legge del 2005 che la successiva del 2015 sono state dichiarate dopo pochi anni incostituzionali dalla Corte costituzionale; siamo così arrivati alla legge presente oggi che è il ‘Rosatellum Bis’, la quale prevede l’adozione per il 36% del sistema maggioritario e per il restante 64% del sistema proporzionale; i deputati vengono comunque eletti con un’unica scheda elettorale. Sono stati inoltre adottati due correttivi:

  • Premio di maggioranza: prevede l’assegnazione di seggi supplementari al partito con più voti.
  • Soglie di sbarramento: percentuale minima che un partito deve avere per poter accedere alle elezioni.

Fonti del diritto

Meccanismi che pongono in essere regole giuridiche.

  • Fonti di produzione: pongono in essere nuove regole di comportamento o di organizzazione.
  • Fonti sulla produzione: specificano come devono essere prodotte le fonti di produzione.
  • Fonti di cognizione: supporti attraverso i quali si rendono conoscibili le forme di produzione (es: Gazzetta Ufficiale).
  • Fonti atto: nascono dalla manifestazione di un soggetto (atto) della propria volontà di creare norme giuridiche (es: regolamenti).
  • Fonti fatto: nascono da accadimenti estranei alla volontà di un soggetto (es: consuetudini).

Antinomia

Conflitto che può sorgere tra due norme giuridiche che ricollegano conseguenze tra loro in contrasto. Le antinomie vengono risolte attraverso tre criteri principali:

  • Criterio di gerarchia: nel conflitto tra le regole poste da due fonti è valida la regola posta dalla fonte superiore. La norma invalida deve essere annullata: istituto giuridico attraverso il quale un atto invalido viene eliminato dal sistema normativo.
  • Criterio di competenza: nel conflitto tra le regole poste da due fonti è valida la regola posta dalla fonte competente. La norma invalida deve essere annullata: istituto giuridico attraverso il quale un atto invalido viene eliminato dal sistema normativo.
  • Criterio di cronologia: nel conflitto tra le regole poste da due fonti è valida la regola successiva. La norma invalida viene abrogata: effetto per cui la norma successiva limita nel tempo la sfera di applicazione della norma precedente.
  • Criterio di specialità: nel conflitto tra le regole poste da due fonti si applica la legge speciale che deroga la legge generale. Questo criterio può essere applicato solo in seguito all’autorizzazione del giudice.

Interpretazione

Attività che consente di cogliere il significato (norma) di una formulazione normativa (disposizione). L’interpretazione di una disposizione non è mai univoca, esistono molte interpretazioni per una stessa disposizione. ‘Non esiste necessariamente un rapporto biunivoco tra disposizioni e norme’ o Corollario 1→ non necessariamente ad una disposizione corrisponde una sola norma così come non necessariamente.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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