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Diritto processuale penale

1 ottobre

Modalità d’esame:

  • Prova scritta facoltativa nel mese di dicembre prima di Natale o a gennaio + prova orale.

L’anno scorso 6/7 domande scritte, se invece è a distanza non lo sa.

Lezioni, 2° periodo forse: mercoledì 16.45/18.15; giovedì 15/16.30; venerdì 9/10.10.

1° semestre: parte statica: soggetti, atti, prove, misure cautelari;

2° semestre: parte dinamica: indagini preliminari e udienza preliminare, giudizio, procedimenti speciali, impugnazioni, esecuzione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Non si trattano: processo responsabilità degli enti, processo davanti al giudice di pace e processo minorile.

2 ottobre

Il processo penale è un fenomeno regolato cioè il suo svolgimento viene disciplinato da norme e segue determinate forme. L’insieme di queste norme, che dettano le forme del P.P., è quello che va sotto il nome di diritto processuale penale. Quindi il processo penale è regolato da norme che descrivono determinate forme e a cosa servono norme e forme? Si possono individuare 2 funzioni delle norme e delle forme:

  • La 1° è quella di guidare/condurre l’accertamento dei fatti e delle responsabilità.

La possibilità di raggiungere la verità nell’ambito del processo penale è un’ideale e quindi necessariamente, dato il rischio di errore, è fondamentale che vengano declinate le forme entro cui l’accertamento deve procedere perché soltanto a fronte di forme che garantiscono l’affidabilità il + possibile del risultato la collettività sarà disposta ad accettare come vera la decisione che viene emessa all’esito di un processo. Il processo penale porta ad ottenere una conoscenza come altre forme di processo però ha una caratteristica che lo rende particolare, rispetto ad altri meccanismi di accertamento, perché è una forma di conoscenza che implica l’uso di una forza e quindi per vincere questa resistenza e portare a galla la ricostruzione del fatto è necessario esercitare una certa coazione: il P.P. ha questa caratteristica cioè esercita una forza. Il processo penale infligge delle sofferenze che non si concretizzano solo al suo termine, cioè quando viene emessa una sentenza di condanna, ma già durante il suo iter perquisizioni, ispezioni, ascoltare telefonate, pedinare, inserire videocamere, privare della libertà personale una persona cioè custodia cautelare.

  • La 2° è quella di porre limiti all’autorità e al potere dello stato nell’amministrazione della giustizia penale.

È necessario porre dei limiti nell’esercizio di questa forza collegati sopra perché dall’altra parte vengono in rilievo le libertà dell’individuo e le garanzie.

Esiste un rapporto tra il diritto penale sostanziale e il processo penale = cioè il diritto processuale penale; è un rapporto strumentale/servente perché il diritto penale stabilisce quali sono i comportamenti vietati/penalmente illeciti che laddove commessi devono essere puniti ma tutto ciò può avvenire solo a seguito dell’accertamento.

Vige il principio “nullum crimen nulla poena sine lege” = è il principio della legalità sostanziale in materia penale. Ma possiamo aggiungere “nullum crimen nulla poena sine iudicio” cioè non si ha un delitto accertato/l’applicazione della pena se questo non avviene all’esito di un processo penale.

Quindi il diritto penale si attua mediante l’applicazione processuale ed è questa una peculiarità del diritto penale che lo distingue dal diritto civile che vive di vita autonoma anche a prescindere dallo svolgimento di un processo perché il diritto penale vive solo nel processo e grazie all’accertamento che viene effettuato in un processo.

Il D.P.P. è quello che consente non solo di attuare il diritto penale ma anche quello che consente di tutelare libertà e valori fondamentali che spettano a ciascun individuo.

La procedura penale nel 1938 è diventato oggetto d’insegnamento. Prima la procedura penale si chiama processura e rappresentava l’ultimo capitolo del diritto penale non aveva una sua autonomia.

La giustizia penale costituisce un sistema. Il processo penale è diritto ma è anche procedura.

Che differenza c’è tra diritto processuale penale e procedura penale?

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Facciamo riferimento a una diatriba, che si trascina da diverso tempo, e a degli studiosi penalisti:

  • Vincenzo Manzini = artefice del codice di procedura penale del 30 pubblica un “Trattato di diritto processuale penale italiano” che è una materia che secondo lui studia le norme che regolano il processo penale e quindi ha una concezione normative.
  • Francesco Carnelutti pubblica un volume “Lezioni sul processo penale” secondo cui contano non solo le leggi ma anche il modo in cui gli uomini applicano quelle leggi. La visione di Carnelutti è opposta a quella di Manzini perché guarda alla cornice normativa e alla concreta applicazione di tali norme.

Piero Calamandrei nel 1935 scrive un saggio che si intitola “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”. Nella prima facciata riporta un’illustrazione che ha al centro una bilancia, dove un piatto pesa più dell’altro. Da una parte ci sono dei libri, i quali rappresentano la legge, e dall’altro una rosa che, contro ogni legge fisica, pesa più dei codici. Ciò sta a significare che le leggi sono fondamentali, ma contano nella misura in cui gli uomini le applicano.

Oggetto di questa materia è il processo penale inteso come fenomeno complesso, dove interagiscono norme, istituzioni e persone.

Le premesse storico-culturali

L’efficienza e le garanzie sono interessi, che all’interno del P.P., sono in conflitto perché:

  • Con il P.P. si vuole arrivare all’accertamento dei fatti;
  • Dall’altro lato vi è anche l’esigenza di rispettare le garanzie fondamentali di coloro che sono coinvolti nella vicenda processuale e per poter rispettare le garanzie è necessario che l’accertamento proceda lungo un iter ben definito rispettoso di determinate forme che sono garanzia di sostanza.

Queste 2 esigenze/interessi entrano in conflitto e sono:

  • L’interesse alla rapida definizione del processo principio di efficienza;
  • L’interesse al rispetto di garanzie fondamentali delle persone coinvolte nel P.P.

Il processo penale persegue scopi tra loro contrapposti:

  • Difesa dell’autorità: da un lato proteggere la società: scoprire reati e applicare sanzioni;
  • Tutela dell’individuo: dall’altro l’esigenza di evitare che si pervenga ad una condanna ingiusta cioè di un innocente; si tratta di un interesse privato ma anche pubblico.

Modelli descrittivi del processo penale

Bisogna analizzare la contrapposizione tra 2 modelli descrittivi ideali archetipi cioè dei modelli che vengono creati per astrazione del processo. Nella realtà non esistono sistemi prevalentemente inquisitori o accusatori.

1 - Il modello inquisitorio

Il modello inquisitorio corrisponde al regime politico totalitario, prende il suo nome dall’organo abilitato a prendere l’iniziativa e l’iniziativa spetta ad un magistrato cd. inquisitore quindi iniziativa d’ufficio. Caratteristiche:

  • Ricerca solitaria della verità da parte del giudice.
  • È espressione di istanze repressive che prevalgono sulla difesa dei diritti individuali dell’imputato.
  • Cumulo delle funzioni processuali: abbiamo un unico magistrato inquisitore che è colui che prende l’iniziativa nel processo e allo stesso tempo colui che raccoglie le prove.
  • Iniziativa ex officio: è il giudice che prende l’iniziativa che è anche l’accusatore.
  • Iniziativa probatoria d’ufficio: cioè le parti, l’accusa e la difesa non hanno poteri in materia di prova ma è il giudice che raccoglie tutte le prove con pieni poteri coercitivi.
  • Segretezza: sia esterna nei confronti della collettività e sia interna nei confronti dell’imputato. La raccolta delle prove avviene in segreto senza nessun confronto con la difesa e l’accusa perché altrimenti potrebbe ostacolare l’accertamento della verità.
  • Limitazione dell’auto-difesa cd. difesa personale e della difesa tecnica ausilio del difensore: sono limitati.
  • Scrittura: il processo inquisitorio è scritto perché vi è il trionfo dei verbali. Le prove raccolte in segreto dal giudice inquisitore nella parte istruttoria vengono trasfuse/predisposti in verbali; questi finiscono sul tavolo del giudice che deve emettere la decisione/decidere senza che vi sia un rapporto diretto tra il giudice che deve decidere e colui che ha rilasciato una determinata deposizione mancanza del contraddittorio.
  • Nessun limite all’ammissibilità delle prove: perché il modello inquisitorio punta ad ottenere la verità cioè il fine è l’accertamento della verità e quindi non importa il metodo ma arrivare alla verità. Quindi è ammessa qualsiasi prova e anche il testimone può essere sottoposto alla tortura.
  • La presunzione di reità: significa che bastano degli indizi a carico dell’imputato perché poi spetti all’imputato discolparsi. L’onere della prova spetta/grava sull’imputato e se fallisce, la prova della propria innocenza, egli sarà condannato perché è presunto colpevole.
  • Il fatto che sia presunto colpevole porta ad un abuso indiscriminato della carcerazione preventiva: si tratta di un’anticipazione della pena finale nei confronti di un soggetto presunto colpevole cioè una limitazione preventiva della libertà personale ancora prima della condanna, cioè prima che il giudice decida se è colpevole.
  • Vige un sistema di prova legale: è la legge che stabilisce a priori qual è il valore da dare alle prove.
  • La prova regina è la confessione dell’imputato, che deve essere ottenuta con qualsiasi mezzo anche con la tortura.

2 - Il modello accusatorio

Il modello accusatorio anche questo modello, tipico dei regimi politici garantisti, prende il nome dall’organo abilitato a prendere l’iniziativa e l’iniziativa spetta all’accusatore = è una parte e quindi iniziativa di parte. Caratteristiche:

  • Ricerca dialettica della verità per opera delle parti spetta alle parti fornire gli elementi per l’accertamento.
  • Dedica una maggiore attenzione ai diritti individuali.
  • Separazione delle funzioni processuali: c’è un giudice indipendente e imparziale che decide sulla base delle prove raccolte dall’accusa e dalla difesa.
  • Iniziative di parte: spetta, non al giudice, ma all’accusatore = organo indipendente dal potere esecutivo e legislativo può essere pubblico o privato.
  • Iniziativa probatoria di parte: sono le parti che hanno il compito di ricercare le prove e chiedere l’ammissione delle prove. Al giudice spetterà decidere se ammetterle e poi valutarle stabilire che peso hanno. Quindi si distingue tra il momento di ricerca della prova compete alla parte, che spetta alle parti, e il momento in cui il giudice poi le ammetterà e valuterà.
  • Pubblicità: si vuole garantire una forma di trasparenza e prima di decidere il giudice deve consentire alla parte interessata di esprimere le sue ragioni.
  • Tutela del diritto all’auto-difesa la difesa personale e alla difesa tecnica l’assistenza del difensore sono tutelate.
  • Oralità: significa oralità-immediatezza cioè oralità intesa come rapporto immediato e diretto con le prove. Il giudice deve avere la possibilità di sentire i testimoni. Non sono utilizzabili dichiarazioni scritte.
  • Limiti all’ammissibilità delle prove: non tutte le prove possono essere ammesse perché ciò che conta è il metodo. Una prova estorta tramite violenza morale o fisica, minacce, utilizzo di strumenti subdoli che alterano le capacità di autodeterminazione della persona non è ammessa perché inattendibile e non in grado di accertare i fatti. Spetta al giudice il controllo sull’ammissibilità dei mezzi di prova.
  • Vige la presunzione d’innocenza: la persona nei confronti della quale viene mossa l’accusa è presunto innocente. L’onere della prova l’onere probatorio spetta all’accusatore/accusa la quale deve provare la colpevolezza dell’accusato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e se fallisce l’imputato è dichiarato non colpevole.
  • Libertà personale dell’imputato: è la regola nell’altro modello carcerazione preventiva essendo presunto innocente. La libertà personale dell’imputato non può essere ristretta fino a quando non è considerato colpevole. L’imputato è libero, anche se ci sono dei casi dove viene limitata ma non si tratta di anticipazione della pena ma restrizione che ha finalità cautelare.
  • Canone del libero convincimento del giudice: il giudice è libero di valutare le prove queste non hanno valore legale secondo il proprio convincimento ma con l’obbligo di motivazione: la motivazione costringe il giudice a rendere conto del perché ha raggiunto un determinato risultato decisorio.
  • La prova regina è la testimonianza, che rappresenta, attraverso l’esame incrociato, uno degli emblemi dei modelli di stampo accusatori.

Quindi il M.I. si caratterizza come un monologo di un giudice factotum accusa, difesa, giudice mentre il M.A. è un dialogo tra parti contrapposte in una posizione di parità di fronte ad un giudice 3° e imparziale. Il modello inquisitorio costituisce il modello tipico dei regimi autoritari, i quali mettono al centro la tutela della collettività e utilizzano il processo come strumento per limitare la libertà dei cittadini, mentre il modello accusatorio pone al centro la democraticità a tutela dell’individuo e dei suoi diritti fondamentali.

Nel modello inquisitorio colui che viene sottoposto/accusato è detto inquisito è un oggetto dell’accertamento e ha dovere di collaborazione mentre nell’altro l’accusato è una parte attiva/il protagonista del processo penale non ha dovere di collaborazione ma ha diritto al silenzio.

Nei modelli inquisitorio vige un principio fondamentale che è il contraddittorio: il contraddittorio nella formazione della prova/per la prova e questo significa che non si possono usare per la decisione le dichiarazioni rese durante la fase preliminare e che sono state poi raccolte nei verbali.

Storia del processo penale italiano

Che modello adotta il sistema processuale penale italiano?

La storia non è lineare perché abbiamo avuto, nel corso del tempo, un’oscillazione tra i 2 modelli.

Noi facciamo parte dell’Europa continentale civil law e fino alla rivoluzione francese vigeva un modello di processo penale che era quello in vigore nello stato assoluto, tipico del regno di Francia.

Questo modello, che trovava il proprio archetipo in un atto che era l’Ordonnance criminelle modello inquisitorio del 1670 emanato da Luigi XIV - Re sole, era di tipo/stampo inquisitorio.

Si tratta di un modello che viene sovvertito/rovesciato con la rivoluzione francese e fatto oggetto di critiche da parte dei filosofi illuministi es: Cesare Beccaria.

Con l’avvento e l’affermarsi del pensiero illuminista, questo modello del processo inquisitorio tipico dello stato assoluto viene rovesciato e viene sostituito da un modello processuale che cerca di importare i caratteri del sistema accusatorio tipico dei paesi civil law e l’impronta che assume il processo è di stampo accusatoria.

Però a seguito della restaurazione in epoca napoleonica, questi 2 sistemi inquisitorio e accusatorio vengono contemperati in un sistema che viene definito il cd. sistema misto, il cui archetipo si rinviene nel codice napoleonico del 1808 = code d’instruction criminelle. Il sistema misto è il frutto del tentativo di mediare tra 2 modelli processuali opposti. Il codice napoleonico del 1808 è un codice importante perché ha influenzato tutta la storia processuale dell’Europa continentale introdotto in quasi tutti gli stati dell’Europa continentale anche Italia.

Questo sistema misto era caratterizzato da una struttura bifasica, il processo si strutturava in 2 fasi:

  • 1° fase = istruttoria: era inquisitoria: giudice istruttore poteva raccogliere e formare le prove in segreto. Però era un giudice istruttore distinto dall’accusatore.
  • 2° fase = dibattimento: era accusatorio: però era in apparenza perché di fatto i verbali, dell’istruzione condotta dal giudice istruttore, finivano sul tavolo del giudice che in dibattimento avrebbe poi preso la decisione finale.

Quindi era caratterizzato da una separazione delle funzioni processuali non c’era però la separazione delle fasi processuali.

In Italia: il 1° codice di procedura penale risale al 1913 e prende il nome di Codice Finocchiara-Aprile codice dell’Italia liberale. Questo codice, è vero che aveva preso come modello il codice napoleonico, però ha avuto un attenzione particolare per la garanzie dell’imputato soprattutto durante la fase istruttoria.

La vera svolta si ha nel 1930 = anno in cui vengono emanati il nuovo codice penale e il codice di procedura penale, che portano la firma del guardasigilli dell’epoca Alfredo Rocco. [Digitare qui] [Digitare

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher damianomss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Lorenzetto Elisa.
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