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Le impugnazioni

68. Nozione e funzione dell’impugnazione in generale

2 esigenze contrastanti

Nella disciplina del processo di cognizione, il legislatore ha dovuto soddisfare 2 esigenze contrastanti:

  • L’esigenza di non accontentarsi di un primo giudizio, nel dubbio che esso possa essere viziato da qualche errore. Ciò dà luogo all’opportunità di far seguire un altro giudizio, rispetto al quale, d’altra parte, potrebbero sorgere i medesimi dubbi e le medesime esigenze con la conseguente necessità di altri giudizi in una serie che potrebbe diventare infinita.
  • Dall’altro lato sta l’esigenza di certezza: l’esigenza, insomma, di considerare il giudizio come non più ripetibile ed il suo risultato come definitivo.

Soluzione ordinamenti moderni

Adottano una soluzione di compromesso, stabilendo la definitività del giudizio dopo l’eventuale espletamento di una sola sua rinnovazione (doppio grado di giurisdizione) nonché di un altro, e pure eventuale, giudizio di controllo sulla legalità delle prime due fasi (giudizio di cassazione). L’eventuale svolgimento delle ulteriori fasi del giudizio, lungi dall’essere imposto, è lasciato, attraverso un’ulteriore manifestazione della disponibilità della tutela giurisdizionale, all’iniziativa di quella delle parti che si ritenesse insoddisfatta. Tale iniziativa si chiama impugnazione.

Impugnazione

Termine generalissimo che può assumere una vasta gamma di significati: può essere diretta a contestare un atto (per farne valere un difetto); può avere ad oggetto un provvedimento per sostituirlo con un altro. Se ci limitiamo a questa ipotesi (contestazione di un provvedimento del giudice) emerge che:

  • L’impugnazione presuppone l’avvenuta pronuncia di un provvedimento rispetto al quale la parte impugnante possa lamentarne un pregiudizio.

Con l’espressione “impugnazione” si intende sia:

  • L’ulteriore fase di giudizio;
  • L’atto introduttivo di questa nuova fase.

L’impugnazione può essere riferita, in un senso ampio, ad ogni tipo di provvedimento; e in un senso più stretto, specificamente al provvedimento che tipicamente chiude una fase del giudizio di cognizione, ossia la sentenza → è in questo senso che viene in considerazione nell’art. 323 C.P.C.

Potere d’impugnazione

L’impugnazione, pur avendo il carattere di atto introduttivo di un nuovo giudizio, non costituisce esercizio di un’azione diversa da quella già esercitata nella fase che ha dato luogo al provvedimento impugnato.

Potere di impugnazione

È infatti uno dei poteri appartenenti alla serie che costituisce l’esercizio dell’azione. È in facoltà della parte esercitare o meno questo potere.

  • Se lo esercita → introduce una nuova fase del giudizio.
  • Se non lo esercita → si può dire che essa compie una rinuncia all’impugnazione e quindi una sostanziale accettazione del provvedimento.

Si definiscono necessarie le impugnazioni quando la loro mancata proposizione nei modi e termini di legge rende il provvedimento incontrovertibile → tali sono le impugnazioni elencate nell’art. 324 C.P.C.

Incontrovertibilità

La quale incontrovertibilità si verifica senz’altro se, come già detto, l’impugnazione non viene proposta nel termine. Mentre nel caso di effettivo esercizio del potere di impugnazione, sarà la nuova pronuncia del giudice che potrà divenire incontrovertibile fino all’esaurimento della serie di impugnazioni proponibili.

Serie limitata delle impugnazioni

È lo strumento tecnico del quale si serve l’ordinamento per conseguire l’incontrovertibilità della pronuncia.

Fenomeno della cosa giudicata in senso formale e sostanziale

Quest’ultimo fenomeno dell’incontrovertibilità – che è un fenomeno strettamente processuale poiché si sostanzia nell’esaurimento della possibilità di esercizio di una serie di poteri processuali – è precisamente quello che l’art. 324 chiama “cosa giudicata formale” (“formale” = processuale). Ma il giudicato non riguarda solo il rito → infatti questi investe anche il diritto sostanziale, poiché dal fenomeno della cosa giudicata in senso formale discende l’ulteriore fenomeno per il quale l’accertamento passato in giudicato (in senso formale) fa stato tra le parti, loro eredi e aventi causa (art. 2909: cd. “cosa giudicata sostanziale”). Il diritto sostanziale deve essere considerato, a tutti gli effetti, come i giudici lo hanno incontrovertibilmente accertato.

Efficacia esecutiva

Oltre alla funzione di determinare la certezza, la sentenza ha anche la funzione di fondare l’esecuzione forzata. E a questo riguardo si vide che l’ordinamento può accontentarsi di un livello di certezza inferiore a quello massimo conseguibile col giudicato, ma tuttavia sufficiente per fondare su di esso l’efficacia della sentenza esecutiva. Questa immediata efficacia esecutiva, nel sistema precedente alla l. 353/1990 era contemplata soltanto per le sentenze di 2 grado. Nel nuovo sistema, l’efficacia immediatamente esecutiva è stata estesa a tutte le sentenze di primo grado. Ciò risulta oltre che dal nuovo testo dell’art. 282 anche dal nuovo 1 comma dell’art. 337: “L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa”.

Elencazione completa delle impugnazioni contro le sentenze

È quella contenuta nell’art. 323:

  • Regolamento di competenza;
  • Appello;
  • Ricorso per cassazione;
  • Revocazione;
  • Opposizione del terzo.

69. Condizioni delle impugnazioni contro le sentenze

Condizioni delle impugnazioni

L’impugnazione, in quanto atto di ulteriore esercizio dell’azione con funzione introduttiva di una nuova fase di giudizio, ha anch’essa le sue condizioni dell’azione. Più precisamente, le consuete condizioni dell’azione si presentano, in sede di impugnazione, in modo particolare.

1. Interesse ad agire

Dato che qui l’agire consiste nell’impugnare, si presenta come interesse ad impugnare; e, se si tiene presente la finalità propria dell’impugnazione, che è quella di ottenere la modificazione di un provvedimento che si considera a sé sfavorevole, appare chiaro che l’interesse ad impugnare si concreta proprio nella suddetta insoddisfazione.

Insoddisfazione oggettiva

Tale insoddisfazione ha ovviamente rilievo soltanto sul piano oggettivo (e non soggettivo) e si manifesta di regola nel fenomeno della soccombenza.

Soccombenza formale

È evidenziata dal fatto che la pronuncia del giudice non corrisponde, in tutto o in parte, a ciò che al giudice aveva chiesto la parte.

Soccombenza non formale

Ma la soccombenza può anche prescindere da questo dato formale quando si considera il margine di vantaggio obiettivo che può emergere dal raffronto tra la sentenza impugnata e la sentenza che la sostituirebbe qualora l’impugnazione fosse accolta.

2. Legittimazione ad agire

Occorre tenere presente che la soccombenza è concepibile solo in capo ad un soggetto che sia stato parte nel giudizio che ha condotto alla decisione impugnata → da ciò discende che solo i soggetti che furono parti in quel giudizio hanno la legittimazione ad agire, nel suo aspetto specifico di legittimazione ad impugnare o legittimazione (passiva) a ricevere l’impugnazione.

3. Possibilità giuridica

L’impugnazione è giuridicamente possibile per il fatto che il provvedimento impugnato è configurato dalla legge col carattere dell’impugnabilità; ossia in quanto è pronunciato con la forma di un provvedimento (ad es. “sentenza”) nei cui confronti la legge contempla una determinata impugnazione (ad es. “appello”).

Quale regime d’impugnazione

A questo riguardo si discute se, per stabilire quale sia il regime di impugnazione, ci si deve riferire alla forma del provvedimento, al suo contenuto o addirittura alla sua sostanza. In linea di massima, si deve ritenere che i mezzi di impugnazione concretamente proponibili sono quelli che la legge prevede per ciascun provvedimento così come esso si presenta sotto il profilo formale; salvo i casi eccezionali:

  • In cui questo aspetto formale sia soltanto apparente;
  • I casi in cui la legge stessa consente di attribuire rilievo alla sostanza. Tipico il caso del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ricorso che la norma costituzionale prevede come proponibile contro le “sentenze”, palesemente impiegando questo termine non col significato formale ma con un significato più ampio.

Condizioni delle impugnazioni

Sono quindi sostanzialmente:

  • L’esistenza di un provvedimento;
  • La soccombenza e quindi l’interesse ad impugnare;
  • La qualità di parte nel precedente grado e quindi la legittimazione ad impugnare;
  • L’obiettiva impugnabilità del provvedimento (possibilità giuridica).

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Nel caso dell’impugnazione, non sono fenomeni semplicemente affermati (come avviene nella domanda) ma dei fenomeni reali. E ciò perché i suddetti requisiti emergono senz’altro dalla sentenza impugnata sicché il giudice può – a differenza di quanto accade in primo grado – riscontrarne immediatamente la sussistenza o meno. Ovviamente escluse le ragioni dell’impugnazione che invece al momento della proposizione, sono solo affermate.

Difetto dei requisiti

Il difetto di questi requisiti deve condurre ad una pronuncia “sul processo” che ha per contenuto la negazione della stessa possibilità dello svolgimento della fase di impugnazione e che si suole definire pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione.

2 fasi del giudizio di impugnazione

Dal punto di vista logico, il giudizio di impugnazione può distinguersi in 2 momenti:

  • Giudizio rescindente → è quello che contiene la critica alla decisione impugnata e tende a demolirla.
  • Giudizio rescissorio → è invece quello che, dopo la suddetta critica, ed in conseguenza della demolizione della decisione impugnata che sia stata eventualmente compiuta in sede rescindente, tende a sostituire ad essa una nuova decisione.

Regolamento di competenza

Premessa

Supponiamo che l’accordo delle parti sulla competenza non si sia verificato o resti irrilevante perché escluso dalla legge; in una tale situazione, essendo stato adito un giudice incompetente o ritenuto tale, si verifica:

  • Un rilievo d’ufficio dell’incompetenza del giudice;
  • Un’eccezione d’incompetenza ad opera dell’altra parte.

A questo punto, si rende indispensabile stabilire se il giudice è o meno competente, ossia occorre una pronuncia sulla competenza.

Caratteri pronuncia competenza

La competenza è un presupposto processuale, e più precisamente, uno di quei presupposti che condizionano l’attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. La pronuncia sulla competenza è quindi una pronuncia sul processo, ossia quelle pronunce che possono chiudere il processo prima che esso sia giunto alla sua conclusione. Essa è formalmente una sentenza.

Mezzi di impugnazione della pronuncia sulla competenza

Essendo una sentenza, la pronuncia sulla competenza si può impugnare normalmente con l’appello. Anche il giudizio d’appello termina poi con una sentenza, che è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, alla quale spetta quindi la parola definitiva. Si svolge quindi un lungo e articolato giudizio, la cui conclusione potrebbe anche essere negativa rispetto alla competenza, con evidente inutile dispendio di attività processuale.

Rimedio del nostro ordinamento

Perciò accanto all’appello, il nostro ordinamento configura un mezzo specificamente riservato proprio alla pronuncia sulla competenza: il regolamento di competenza, la cui caratteristica è quella di dar luogo immediatamente a un giudizio innanzi alla Corte di cassazione, ossia davanti a quel giudice che può dire subito la parola definitiva sulla questione di competenza. Inoltre questo giudizio ha la caratteristica di svolgersi con notevole semplicità di forme e quindi con relativa rapidità.

Caratteristiche generali

  • Il regolamento di competenza è un mezzo d’impugnazione salvo che in un caso particolarissimo (il regolamento d’ufficio).
  • Esso consiste infatti in un’iniziativa giudiziaria di parte contro una pronuncia (sulla competenza) nella quale la parte che impugna sia rimasta soccombente, e tende ad una riforma di quella pronuncia.
  • Appartiene alla categoria dei mezzi d’impugnazione ordinari perché la loro proponibilità condiziona il passaggio in giudicato della sentenza.
  • Esistono 2 tipologie di regolamento di competenza: necessario e facoltativo.

Regolamento necessario di competenza (art. 42 C.P.C.)

Definizione

L’art. 42 definisce regolamento necessario di competenza quello che può essere proposto contro le sentenze che pronunciano soltanto sulla competenza (“pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa”). A queste l’art. 42 affianca – agli effetti dell’assoggettamento al suddetto regolamento necessario – le sentenze previste dagli artt. 39 e 40 e i “provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295”. È “necessario” nel senso che esso è l’unico mezzo col quale le sentenze che pronunciano soltanto sulla competenza possono essere impugnate.

Ipotesi 1

Se il regolamento viene proposto, la Corte di cassazione “statuisce” sulla competenza in questo modo:

  • Rigettando il ricorso (nel qual caso resta ferma la competenza di quel giudice la cui pronuncia impugnata aveva dichiarato competente);
  • Oppure accogliendo il ricorso e così determinando in modo definitivo qual è il giudice competente.

Ipotesi 2

Se il regolamento non viene proposto, scatta il meccanismo insito nella necessarietà del mezzo: poiché non è stato proposto l’unico mezzo ammissibile, la pronuncia non è più impugnabile in alcun modo e perciò resta ferma la competenza di quel giudice che la pronuncia stessa aveva dichiarato competente.

Conseguenza

Questo significa che quest’ultimo giudice non potrà contestare la propria competenza e dovrà senz’altro pronunciare sul merito (art. 44).

  • Eccezione → L’art. 44 tuttavia aggiunge che tale incontestabilità si verifica “salvo che si tratti di incompetenza per materia, o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall’art. 28 C.P.C.”. La norma esclude quindi, nei suddetti casi, l’incontestabilità e così eccezionalmente consente al giudice (designato come competente nella pronuncia non impugnata) di dichiararsi a sua volta incompetente, se e in quanto si ritenga tale. Se ciò accade si verifica quella situazione che la legge chiama “conflitto di competenza” (art. 45) consistente nel fatto che 2 giudici ritengono ciascuno la competenza dell’altro o di un altro giudice e che è precisamente quella situazione particolarissima alla quale si era accennato prima come all’unico caso in cui il regolamento di competenza non ha le caratteristiche del mezzo d’impugnazione: l’art. 45 prevede, infatti, che solamente in questo caso, il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta e che si ritiene a sua volta incompetente, possa chiedere d’ufficio il regolamento di competenza → regolamento d’ufficio.
  • Regolamento d’ufficio → La proposizione del regolamento d’ufficio avviene attraverso la pronuncia di un’ordinanza con la quale il giudice dispone la rimessione del “fascicolo d’ufficio” alla cancelleria della Corte di cassazione.

Regolamento facoltativo di competenza (art. 43 C.P.C.)

Definizione

L’art. 43 C.P.C. chiama regolamento facoltativo di competenza quello che può essere proposto contro le sentenze che hanno pronunciato sulla competenza e, insieme, sul merito. È “facoltativo” nel senso che, in questo caso, il regolamento non è l’unico mezzo d’impugnazione proponibile, ma concorre con i “modi ordinari” quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

Facoltà della parte

La parte che è rimasta soccombente sulla questione di competenza può scegliere:

  • Il regolamento, col quale naturalmente può impugnare solo quel capo della sentenza che concerne la competenza;
  • Oppure l’impugnazione ordinaria, con la quale, impugnando la pronuncia sul merito, può impugnare anche la pronuncia sulla competenza.

Non possono essere proposti contemporaneamente

L’una impugnazione non può essere proposta contemporaneamente all’altra:

  • Se è proposto subito il regolamento, l’impugnazione ordinaria potrà investire soltanto il merito;
  • Se invece viene proposta subito l’impugnazione ordinaria, ciò non impedisce alle altre parti di chiedere il regolamento (art. 43 co. 2), ma in tal caso il giudizio sull’impugnazione ordinaria resta sospeso (art. 48).
  • Se la pronuncia non venisse impugnata affatto, il giudicato sul merito supererebbe e toglierebbe significato alla questione di competenza sanando ogni eventuale vizio.
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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