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La Legge Finanziaria 2008 ha previsto all’art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela ...

Class Action azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori italiana: Ferma la finalità risarcitoria. Il regime giuridico Finanziaria 2008, art. 2 comma 445-449: della Class action italiana.

  • Procedure di composizione non contenziosa.
  • Azioni collettive già presenti nel tessuto normativo: cenni.
  • La Class action.
  • Punitive damages non inclusi nel pacchetto della class action.
  • Profili problematici (cenni): un “mostro giuridico?

Class action italiana

1. Con un recentissimo provvedimento normativo, di prossima entrata in vigore, il legislatore ha licenziato, anche per l’ordinamento italiano, le cd. azioni collettive (ovvero la cd. class action in voga in altri sistemi giuridici, es. U.S.A.).

La Legge Finanziaria 2008, infatti, ha previsto all’art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino quale azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

Trattasi dell’ennesimo innesto in seno al Codice del Consumo (abbrev. CdC, vero e proprio autonomo Corpus Iuris) mediante l’introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Quelle che seguono, in sintesi, le peculiarità del nuovo regime.

Competenza: Collegio

Art. 50-bis, comma 1, n. 7bis. Nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il tribunale giudica in composizione collegiale.

Soggetti legittimati ad agire in forma collettiva

Art. 140-bis, comma I, CdC.

  • Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (ex art. 137, comma I, CdC) iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero delle attività produttive.
  • Associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere (art. 140-bis, comma II, CdC).

Legittimazione

Art. 140-bis, comma I, CdC. Sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa: l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Adesione all’azione collettiva

Art. 140-bis, comma II, CdC. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dall’art. 140-bis CdC devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva.

L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Interventori

Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 140-bis, comma 1, CdC è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.

Effetti

L'esercizio dell'azione collettiva di cui all’art. 140-bis, comma 1, CdC o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

Ammissibilità dell’azione

Art. 140-bis, comma III, CdC. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio.

La domanda è dichiarata inammissibile quando:

  • È manifestamente infondata.
  • Sussiste un conflitto di interessi.
  • Il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi dell’art. 140-bis CdC.

GO ed Autorità indipendente

Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente.

Pubblicità dell’azione

Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per l

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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