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Il diritto di famiglia

La famiglia in generale

Retta dal sentimento degli individui che la compongono, ha una struttura ideale legata alla tradizione cristiana.

Essa è un legame di vita completo e duraturo che dagli sposi si estende ai figli.

È un’istituzione in quanto istituzione giuridica è considerato il matrimonio che è alla sua base: ma tutto questo viene a cambiare se le strutture della famiglia si orientano ad esempio al riconoscimento della convivenza tra i conviventi.

Si hanno avute quindi riforme radicali nel modo di intendere la famiglia e nella relativa disciplina legislativa.

La Costituzione riconosce solennemente i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, e affida allo Stato il compito di agevolarne la formazione e di favorire l’adempimento delle sue attribuzioni.

Vigono due principi fondamentali:

  • L’uguaglianza dell’uomo e della donna nel matrimonio.
  • La concreta rilevanza del valore e dell’interesse dei figli nell’organizzazione dei vincoli familiari.

Massima è la libertà nel compimento di atti familiari, minima è l’autonomia nel regolamento del rapporto di famiglia, regolato da numerose norme inderogabili (es: doveri dei coniugi).

La maggioranza degli atti giuridici familiari costituiscono atti puri (non ammettono termine/condizione) e personalissimi (non ammettono rappresentanza).

L’appartenenza del gruppo familiare costituisce in alcune ipotesi il presupposto che legittima il soggetto all’esercizio di taluni esercizi (es: ius spulcri o tutela dell’immagine altrui).

Il loro esercizio è regolato da norme particolari:

  • Non è ammessa negoziazione (es: impegno esercitare in un certo modo la potestà).
  • Non sono rinunziabili.
  • Non sono soggetti a prescrizione.
  • Non possono costituire oggetto di transazione tra le parti.
  • Nei processi che li riguardano vige quasi sempre il principio inquisitorio.

Fondamentali situazioni familiari sono protette da sanzioni penali (es: bigamia o incesto, assistenza familiare, supposizione e alterazione di stato).

Parentela e affinità

Dal matrimonio, come origine della famiglia, possono derivare tre diversi ordini di rapporti:

  • Rapporto tra marito e moglie: coniugio.
  • Rapporto tra tutti coloro che discendono gli uni dagli altri (linea retta: genitori-figli) o che derivano da un capostipite comune (linea collaterale: figli tra di loro): parentela.

Tanti sono i gradi di parentela quante sono le generazioni, intendendo per generazioni il rapporto che esiste tra generante e generato.

La parentela è riconosciuta nell’ambito della famiglia legittima (comprendendo anche figli legittimati e adottivi) mentre in caso di filiazione naturale si hanno effetti limitati nel rapporto che si istituisce tra genitori e figli.

Gli effetti della parentela si manifestano nel campo dei diritti personali (funzioni e poteri) e patrimoniali (alimenti e successione ereditaria).

  • Rapporto tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge: affinità.

È un riflesso della parentela (i gradi di affinità corrispondono a quelli di parentela).

Gli effetti dell’affinità si manifestano in tema di impedimenti al matrimonio, di diritto agli alimenti o di indennità in caso di morte di un lavoratore.

Tra affini non esistono diritti ereditari e il rapporto di affinità non cessa con la morte del coniuge da cui deriva.

Diritto agli alimenti

Esso può derivare da contratto, legato o dalla legge.

Gli alimenti vengono attribuiti a una persona considerata in stato di bisogno e ne viene fatto carico ad un’altra delle cui possibilità economiche si tiene conto.

Gli alimenti comprendono oltre all’alimentazione, quanto è necessario per l’alloggio, il vestiario, le cure della persona, l’istruzione ecc.

Esiste un ordine successivo di categorie di persone che devono alimenti in base al rapporto familiare (art. 433):

  • Coniuge.
  • Figli (legittimi naturali o adottivi).
  • Discendenti prossimi anche naturali.
  • Genitori o ascendenti prossimi anche naturali.
  • Generi, nuore e suoceri.
  • Fratelli.

Gli alimenti sono dovuti nel limite del necessario a favore di chi ne ha bisogno, mentre chi è obbligato al mantenimento a vantaggio del coniuge che vive in stato di separazione non a lui imputabile, deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione delle sue sostanze e delle sue possibilità.

L’obbligo di mantenimento non è legato a uno stato di bisogno mentre il diritto agli alimenti è attuabile solo in presenza di uno stato di bisogno.

Prima del coniuge e di qualsiasi altro parente o affine, obbligato alla prestazione degli alimenti è il donatario.

Ammontare della prestazione dovuta

  • Viene commisurato ai bisogni dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’obbligato.
  • Comprende tutto ciò che è necessario alla vita, tenuto conto della posizione sociale dell’alimentando.
  • Viene determinato dal giudice, che terrà conto di una indefinita quantità di fattori riguardanti le rispettive posizioni di chi deve dare e che ricevere (es: età o parentela).

Tale sentenza è sempre soggetta a revisione in relazione al mutamento della situazione.

Circa l’adempimento dell’obbligo legale degli alimenti, se non è determinato dal giudice, l’obbligato può alternativamente scegliere se:

  • Mantenere l’alimentando nella propria casa provvedendo direttamente.
  • Corrispondergli un assegno periodico anticipato.

Può darsi il caso si concorso di più obbligati o più aventi diritto.

Benché astrattamente il diritto agli alimenti sorga con il bisogno, l’obbligo in concreto non decorre prima della domanda giudiziale o della costituzione in mora dell’obbligato (se l’alimentando si fa vivo solo in un tempo successivo non può pretendere gli arretrati).

Fanno eccezione gli assegni ritenuti vitali per i figli che vanno fissati anche senza richiesta.

Il diritto agli alimenti non si trova sullo stesso piano degli altri diritti patrimoniali quindi non è vincolante un’eventuale rinunzia, non sono ammessi cessione, compensazione, transazione o compromesso.

Non è detto però che si debba assicurare la vita ad ogni costo (l’assegno prestato non può essere chiesto di nuovo).

L’adempimento dell’obbligazione alimentare è assicurato da sanzioni penali.

Chi si è reso colpevole di alcuni delitti decade dal diritto degli alimenti dalla persona offesa.

L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato: gli eredi saranno tenuti eventualmente solo se rientranti personalmente in una categoria di obbligati.

Il matrimonio

Art. 29 Cost. matrimonio riconosciuto quale fondamento della famiglia.

Esso può essere inteso come atto giuridico e come rapporto giuridico.

Circa l’atto, per un’opportuna pubblicità la celebrazione non è mai lasciata alla sfera esclusiva dei privati e per far sentire che vi sono interessi superiori a quelli degli sposi.

Il matrimonio canonico produce effetti civili per mezzo del procedimento della trascrizione con il quale le parti acquistano lo stesso status coniugale che avrebbero potuto conseguire con il matrimonio civile.

Con la revisione del Concordato Lateranense dell’85 la trascrivibilità è condizionata dal rispetto dei limiti d’età e dall’inesistenza di altri impedimenti civili inderogabili, e sono previsti altri limiti al riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità.

Il matrimonio acattolico, celebrato da un ministro dei culti non canonici, produce effetti civili a condizione che venga poi trascritto nei registri dello stato civile.

Nel “nulla osta” che l’ufficiale di stato civile deve rilasciare dopo l’adempimento delle formalità preliminari, si attesta che nulla si oppone alla successiva celebrazione: il ministro del culto redige allora l’atto di matrimonio e lo trasmette entro 5 giorni all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.

Diversamente dal matrimonio concordatario, il matrimonio acattolico come atto è soggetto unicamente al regime della legge statale: lo Stato si limita a riconoscere solo la forma di celebrazione.

Si riconoscono diversi regolamenti per l’atto di matrimonio.

Il matrimonio come rapporto di vita è sempre e unicamente regolato dal diritto civile.

Circa il giudizio di validità la competenza spetta ai tribunali civili riguardo i matrimoni civili, alla giurisdizione canonica riguardo i matrimoni concordatari (matrimonio cattolico trascritto nei registri dello stato civile).

Per il divorzio lo Stato esercita giurisdizione esclusiva anche sui matrimoni concordatari.

Riassunto sistema matrimoniale italiano

Il matrimonio come atto può essere disciplinato dalla legge civile se celebrato dinnanzi all’ufficiale di stato civile o dinnanzi ai ministri delle confessioni acattoliche, ovvero dalla legge canonica se celebrato in forma concordataria.

Mentre il matrimonio come rapporto giuridico è disciplinato esclusivamente dalla legge dello Stato.

A fronte della duplice disciplina dell’atto e dell’unica disciplina del rapporto, l’ordinamento prevede, con riguardo alla forma dell’atto di celebrazione, quella civile, quella concordataria e quella acattolica.

Il matrimonio come atto giuridico

Ciò che distingue il matrimonio dal concubinato è l’esistenza di un atto giuridicamente valido alla base del rapporto coniugale: la celebrazione.

Il matrimonio è un atto complesso che si allontana dalla conformazione tipica dei negozi di diritto privato, perché una delle tre persone che lo pongono in essere è necessariamente un soggetto di diritto pubblico.

È un atto solenne, nel quale, anzi, la forma assume rilievo particolare perché essa non è soltanto necessaria, ma spesso è sufficiente per l’esistenza del matrimonio civile.

Matrimonio civile e canonico

Età: Civile: maggiore età, salvo autorizzazione del tribunale per i minorenni ai maggiori di 16 anni, su istanza dell’interessato e previo accertamento della maturità psicofisica e della fondatezza delle ragioni addotte. Canonico: 16 anni per l’uomo e 14 anni per la donna.

Capacità mentale: Civile: vietato all’interdetto ma non all’inabilitato. Può essere impugnato il matrimonio contratto dall’incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione. Canonico: richiede solo la capacità di intendere e di volere. Il matrimonio religioso dell’interdetto non può però venire trascritto per gli effetti civili.

Parentela, affinità e adozione: Civile: si distingue il vincolo tra nubendi che non ammette dispensa (parentela in linea retta all’infinito e in linea collaterale di 2° grado, affinità in linea retta derivante da valido matrimonio) e quello che ammette dispensa con autorizzazione del tribunale (zio e nipote, affini in linea collaterale). Se la dispensa non è chiesta o viene negata il matrimonio contratto è annullabile. Canonico: parentela in linea retta all’infinito e in linea collaterale di 3° grado, e affinità in linea retta. La parentela oltre il 1° grado ammette dispensa.

Vincolo di precedente matrimonio: Civile: è di impedimento il precedente matrimonio civilmente valido. Canonico: è di impedimento ogni vincolo religioso.

Delitto: Civile: la ratio è quella di impedire ai colpevoli di un grave reato di giovarsi delle conseguenze del loro illecito agire (es: omicida e vedova della sua vittima). Canonico: costituisce una specificazione dell’impedimento costituito dall’adulterio.

Lutto vedovile: Civile: il tempus lugendi (10 mesi) mira ad evitare la difficoltà di attribuire la paternità ai figli che dovessero nascere. (Intervallo previsto anche dopo l’annullamento o scioglimento e che cessa con la nascita di un figlio). Canonico: sconosciuto al diritto della Chiesa. Conosce però la publica onesta (affinità da concubinato), il raptus (rapitore della donna ed essa stessa), l’adulterio e altri numerosi impedimenti.

Impotenza: Civile: riconosciuta fino alla riforma del diritto di famiglia come inettitudine fisica ai rapporti coniugali. Ora è rilevante solo come vizio errore e il matrimonio è quindi impugnabile se si accerti che la parte “sana” non avrebbe prestato il suo consenso se avesse esattamente conosciuto la situazione. Canonico: conosce come causa di nullità solo l’impotenza alla congiunzione e non la sterilità.

Formalità dell’atto

I preliminari del matrimonio consistono nelle pubblicazioni allo scopo di rendere noto il progettato matrimonio, sicché se qualcuno conosce l’esistenza di eventuali impedimenti sia in grado di opporsi (hanno anche scopo di ostacolare decisioni precipitate).

Matrimonio civile

La pubblicazione per il matrimonio civile si fa con richiesta all’ufficiale di stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza (di solito quello della sposa).

Il matrimonio sarà celebrato nella casa comunale del luogo dove si è fatta la richiesta della pubblicazione.

Alla celebrazione gli sposi si presentano personalmente all’ufficiale di stato civile competente il quale, davanti a due testimoni, dà lettura degli artt. 143, 144 e 147, riceve da ciascuna delle parti la dichiarazione di consenso, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

Viene compilato l’atto di matrimonio che sarà poi iscritto nell’apposito registro di stato civile.

Matrimonio cattolico

Le pubblicazioni cattoliche vengono fatte mediante affissione alle porte della chiesa parrocchiale per almeno 8 giorni (comprese 2 domeniche successive), previo accertamento dell’inesistenza di impedimenti da parte del parroco.

Il parroco farà poi richiesta all’ufficiale di stato civile perché alla porta della casa comunale venga fatta la pubblicazione civile.

Prima che il matrimonio sia celebrato, alcune persone (genitori, ascendenti o collaterali, o altri soggetti in casi particolari come il tutore) possono avere l’interesse, o il dovere, di fare opposizione al presidente del tribunale del luogo di eseguita pubblicazione, aventi non più automatico effetto sospensivo della celebrazione.

Se non vengono presentati atti di opposizione, e si tratta di matrimonio cattolico, l’ufficiale di stato rilascia il certificato dell’avvenuta pubblicazione, avente natura di nulla osta alla celebrazione con effetti civili.

Il suo rilascio comporta da parte dell’ufficiale di stato civile un impegno assoluto a trascrivere il matrimonio a cui si riferisce anche se poi apparisse l’esistenza di un impedimento: potrà solo allora denunciare la circostanza per procedere all’eventuale annullamento.

La celebrazione consiste nello scambio del consenso davanti al parroco (o un suo delegato) ed almeno due testimoni.

Una volta uniti in matrimonio secondo i rituali religiosi, perché l’atto abbia efficacia, è necessaria la lettura degli artt. 143, 144 e 147 circa gli effetti civili dell’unione, in mancanza della quale l’ufficiale dello stato civile dovrebbe sospendere la trascrizione dell’atto (quasi mai rispettata).

Subito dopo la celebrazione, il parroco deve redigere l’atto di matrimonio in doppio originale, uno dei quali sarà trasmesso all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, per la sua trascrizione.

Con la trascrizione a scopo di pubblicità nei registri dello stato civile, il matrimonio religioso acquista retroattivamente efficacia civile.

Matrimonio acattolico (procedimento analogo)

Entro 5 giorni dalla celebrazione religiosa, il ministro del culto trasmette l’atto da lui compiuto all’ufficiale di stato civile che lo trascriverà con effetto retroattivo alla data di celebrazione.

Trascrizione

Ha scopo pubblicitario e acquista di norma efficacia civile retroattiva.

Lo Stato non ammette la trascrizione in caso di interdizione, precedente matrimonio tra le stesse persone o di uno dei due sposi con terza persona, o in presenza di impedimenti inderogabili.

La trascrizione può essere:

  • Ordinaria, quando il matrimonio cattolico è stato preceduto dal rilascio del certificato dell’avvenuta pubblicazione e l’atto viene trasmesso dal parroco entro i 5 giorni dalla celebrazione. Gli effetti della trascrizione retroagiscono alla celebrazione.
  • Ritardata, quando l’ufficiale di stato civile, pur avendo ricevuto l’atto del parroco entro 5 giorni, ne ritarda l’esecuzione.
  • Tardiva, quando l’atto di matrimonio non viene trasmesso entro 5 giorni, può essere trascritto su richiesta di entrambi i contraenti (o uno di essi senza l’opposizione dell’altro), a condizione che ambedue gli sposi abbiano conservato lo stato libero ininterrottamente dalla celebrazione alla richiesta di trascrizione e che non vengano pregiudicati diritti acquistati da terzi. Gli effetti della trascrizione retroagiscono alla celebrazione, facendo salvi però i diritti nel frattempo acquisiti dai terzi.
  • Straordinaria, quando il matrimonio non fosse stato preceduto della pubblicazione civile (l’ammissione di tale trascrizione è discussa in dottrina).

Prove del matrimonio

La legge limita rigorosamente l’attribuzione del diritto di stato coniugale a chi presenti l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato in un complesso di circostanze dalle quali l’esperienza della vita

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.
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