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Sistema di comandi e diritto

04 Sistema di comandi, insieme di regole che una comunità si dà al fine di organizzarsi, nasce diritto dalla necessità di regolare i rapporti all’interno di una società.

Si intreccia con la vita quotidiana di ognuno.

Vari significati

  • In senso oggettivo: complesso di regole vigenti in un determinato luogo (“il diritto italiano”).
  • In senso soggettivo: il termine esprime i poteri e le facoltà che sono in capo al singolo soggetto.
  • Come sistema di garanzie che vengono assicurate da questo complesso di regole.

Stato di diritto = consente ai cittadini di poter prevedere conseguenze di atti e fatti giuridici.

Stato assoluto = consente ad un singolo di poter decidere senza seguire regole.

Insieme delle norme giuridiche contenute negli articoli.

Diritto, norma e legge

Nel linguaggio giuridico, diritto = insieme dei principi e di regole derivanti dall’interpretazione/applicazione delle norme giuridiche.

Norma = regola caratterizzata dalla giuridicità.

Legge = testo legislativo, articolo.

Pluralità di norme che formano un insieme unitario e ordinato, modo in cui una società si ordina e si organizza attraverso il sistema che lo compongono e che sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti del diritto.

Ordinamento giuridico = società si ordina e si organizza attraverso il sistema che lo compongono e che sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti del diritto.

Norma giuridica

Norma giuridica, regola di diritto.

Prescrittiva, generale, astratta.

Descrive una fattispecie al verificarsi della quale conseguono determinate conseguenze giuridiche.

Fattispecie è astratta e generale: se l’oggetto di attenzione è riconducibile a fattispecie della norma giuridica, allora si applicano le conseguenze.

Caratterizzata dalla coercività: ciò che è prevista dalla norma giuridica deve essere applicato; se ciò non viene rispettato, la parte lesa può rivolgersi all’autorità giudiziaria per far sì che venga applicata la regola di diritto.

Può prevedere una sanzione e conseguente risarcimento. È prevista l’attuazione forzata.

Regola descrittiva: formule/proposizioni linguistiche con cui si descrive regolarità di fatti/comportamenti.

Regola morale o religiosa: la loro osservanza è frutto di adesione spontanea e la loro violazione comporta sanzioni solo sul piano della coscienza o delle relazioni sociali.

Diritto codificato in Italia

L’Italia è un paese a diritto codificato.

Il diritto è suddiviso in 5 codici, raccolta sistemica di norme, ordinate per istituti giuridici:

  • Codice civile.
  • Codice penale.
  • Codice di procedura civile.
  • Codice di procedura penale.
  • Codice della navigazione.

Il codice civile, emanato nel 1942, è la fonte prima del diritto privato.

Si tratta di una raccolta sistemica di norme che compongono il fondamento del diritto privato.

Suddiviso in 6 libri.

Struttura: prima, disposizioni sulla legge in generale, preleggi.

  • Libro 1 Persone e Famiglia.
  • Libro 2 delle Successioni.
  • Libro 3 della Proprietà.
  • Libro 4 delle Obbligazioni.
  • Libro 5 del Lavoro.
  • Libro 6 della Tutela dei Diritti.

Dopo: disposizioni di attuazione e norme transitorie.

Codici di settori + leggi speciali riguardano aspetti di diritto privato ma non trovano una precisa collocazione + ruotano attorno a codice civile. LEI) Sul divorzio. Legge.

Diritto privato e diritto pubblico

Si contrappone al diritto pubblico.

Diritto privato: si sviluppa in senso orizzontale. Regola i rapporti tra privati.

Diritto pubblico: si sviluppa in senso verticale. Regola i rapporti tra Stato e cittadini, diritto costituzionale, amministrativo, penale, procedura civile e penale.

Caratteristiche essenziali

  • È rapporto intersoggettivo, necessaria la societas, collettività, rapporto tra consociati, poiché altrimenti non ci sarebbe il bisogno di darsi delle regole che determinano comportamenti e conseguenze.
  • È soluzione concreta di un conflitto di interessi che si creano in una società. È considerato scienza pratica, ha risvolti pratici e consente di trovare soluzioni a problemi di vita quotidiana.

NB: non ogni rapporto tra privati è regolato dal diritto, alcuni rapporti non seguono regole giuridiche.

Ordinamento giuridico italiano

Frutto dell’evoluzione degli ultimi 3 secoli.

  • 700 secolo di rottura, porta distacco rispetto a diritto comune.
  • 800 secolo delle grandi codificazioni, tra cui Code Napoleon, codice civile francese.
  • T dell’unificazione nazionale + creazione di un sistema giuridico e amministrativo unitario: Codice 1865 1882, civile unitario e codice di commercio.
  • 900 secolo di profonde modifiche della struttura economico-sociale, nascita della repubblica e nascita ordinamento comunitario, costituzione della comunità economica europea, CEE.

Diritto privato e diritto processuale civile

Rapporto tra diritto privato e diritto processuale civile. Regola la procedura con cui viene applicato il diritto.

Diritto e processo di tipo sostanziale: studio delle regole e dei principi che governano ordinamento giuridico di diritto privato; luogo di verifica della norma giuridica.

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile, suddiviso in 4 libri:

  • Primo libro: Disposizioni generali.
  • Secondo libro: Processo di cognizione.
  • Terzo libro: Processo di esecuzione.
  • Quarto libro: Procedimenti speciali.

Il sistema giudiziario italiano è strutturato “a piramide”.

Processo prevede dei gradi.

Giustizia in materia civile è amministrata da Corte suprema di cassazione, t.it, Corte d’appello, gradi di giudizio massimi sono 3, Tribunale, Giudice di pace.

Limiti soggettivi del giudicato

Sentenza può essere appellata da parte perdente/soccombente.

Termine: 6 mesi se sentenza non è stata notificata alla parte soccombente; 1 mese, 30 gg, se c’è stata la notifica.

Oltre il termine, la sentenza è passata in giudicato, è confermata, non più appellabile.

Produce effetti relativamente alle parti citate in giudizio, poiché corrisponde al diritto di difesa, art. 24 Cost.

“La sentenza fa stato e ha efficacia esclusivamente fra le parti del giudizio”, art. 2909 cc.

Se effetti relativi ad altri non è giusto poiché questi non hanno potuto difendersi durante la sentenza.

Corte costituzionale

Effettua il controllo di costituzionalità delle leggi, art. 134.

Giudica:

  • Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge dello Stato e delle Regioni.
  • Sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni.
  • Sulle accuse promosse contro il PdR a norma della Costituzione.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Collocazione diritto privato con la comunità internazionale

Diritto privato italiano non è universale, altri stati hanno proprio diritto.

Si colloca in un contesto internazionale.

I rapporti tra stati sono regolati dal diritto internazionale, che attiene al diritto pubblico.

Il diritto internazionale privato regola i rapporti tra privati.

Ha funzione di regolare il diritto applicabile a rapporti giuridici attinenti al traffico internazionale o ai rapporti tra soggetti di nazionalità diversa.

Regola i rapporti tra privati nel traffico internazionale.

Si occupa di risolvere i conflitti di legge e di disciplinare i rapporti tra privati che però sono cittadini e risiedono in stati diversi.

Il diritto internazionale pubblico fissa i principi tra stati e attiene al diritto pubblico.

Diritto privato comparato si occupa di comparare il diritto privato con altri ordinamenti per prevedere i possibili sviluppi e le possibili evoluzioni, così da comprendere anche le modalità per i singoli stati di migliorare il diritto dei singoli stati.

Ordinamenti giuridici

4 gruppi o famiglie.

Ordinamenti giuridici:

  • Famiglia romano-germanica, paesi di Civil Law.
  • Famiglia dei paesi di Common Law.
  • Ordinamenti a fondamento religioso.
  • Ordinamenti socialisti.

Diritto comunitario UE

UE non solo accordo tra stati per creare istituzione internazionale volta a facilitare scambio di merci e di persone ..., ma è anche fonte di norme che influenzano diritto privato interno ad ogni stato.

Norme sono emanate dagli organi: Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia. Organisia. Esistono organi legislativi e di giustizia.

4 libertà fondamentali dell’UE:

  • Libera circolazione delle merci, artt. 9 + seguenti del trattato.
  • Libera circolazione delle persone.
  • Libera circolazione dei servizi.
  • Libera circolazione di capitali.

Strumenti della politica comunitaria:

Direttive

Direttive vincolano gli stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione.

Attribuiscono agli stati un tempo entro il quale devono adeguarsi e modificare il proprio diritto interno.

Regolamenti

Regolamenti hanno portata generale, art. 189 del trattato, e sono obbligatori immediatamente in tutti i loro elementi. Direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri.

Il diritto e l’amministrazione della giustizia

Il diritto e l’amministrazione della giustizia inteso come scienza o come arte.

Se fosse solo una scienza, troverebbe una sua esatta applicazione, non sarebbe soggetto ad interpretazione e dubbi e avrebbe una prevedibilità tale da rendere superfluo qualsiasi giudizio/contenzioso.

Non è una scienza esatta, poiché le norme necessitano spesso di interpretazione, per ricavarne la ratio, non si può dare una certezza assoluta al diritto.

I latini definivano il diritto come “arte”.

“Ius est ars boni et equi” = diritto è l’arte di ciò che è buono e ciò che è equo.

Diritto aspirava a valori morali ed etici, non soltanto una scienza volta a fornire una risposta pratica secondo ragione e utilità, seguendo leggi concrete.

Possiamo definire il diritto come una tecnica giuridica che consente attraverso strumenti giuridici ben definiti di governare e regolare la vita all’interno della società ed evitare/gestire i conflitti.

Richiede strumenti tecnici di mantenere l’equitas, funzione giustizia, e garantire la veritas, equilibrio. Alfieri.

Rispecchia concetto di giustizia:

  • Contiene in sé valori etici e morali.
  • Capacità di far rispettare ciò che prevede il diritto.

Raffigurata come una donna con in mano:

  • Una bilancia: giustizia deve soppesare i valori/interessi, decidere cosa è giusto e sbagliato, trovare equilibrio che serve alla vita sociale.
  • Una spada: funzione di fare rispettare le decisioni prese secondo diritto, rappresenta la forza che deve avere nell’applicare il diritto.

Nell’evoluzione ci sono anche altri fattori che hanno partecipato ad originare il diritto oggi esistente.

Diritto comune regola famiglia e matrimonio.

Lex mercatoria.

Ordinamenti stranieri: circolazione dei modelli giuridici dei vari stati e le conseguenze dell’attività di comparazione.

Evoluzione storica del diritto privato

In continua evoluzione.

Alcuni istituti affondano le radici nel diritto romano; molte norme, concetti e parte della terminologia giuridica derivano dagli scrittori latini.

A) Il diritto privato romano

Il diritto privato romano, epoca repubblicana.

Codificato da Giustiniano nel 529 con il Corpus iuris civilis.

È composto da 3 parti:

  • Codex e Novellae: legislazione imperiale.
  • Digesta, “pandette”: casi giurisprudenziali risolti da giuristi.
  • Institutiones: manuale per gli studenti.

B) Dal diritto romano al diritto comune

Diritto romano sopravvive al crollo dell’impero, grazie alla sua perfezione tecnica e il suo valore di diritto universale.

Dopo l’anno mille ci fu una riscoperta del diritto romano, diventando così il “diritto comune” della civiltà occidentale, non codificato, non scritto, costituiva una continua rielaborazione dei principi di diritto romano.

C) Lex mercatoria e il diritto commerciale

Diritto dei mercanti, nasce dall’esigenza di istituti giuridici che regolino i rapporti commerciali.

Le regole hanno portata universale nei mercati e nelle fiere; sorgono nuovi istituti come banche, titoli di credito e società commerciali.

Svolta soprattutto uguaglianza davanti alla legge.

700/800 rivoluzione francese I.

Si distrugge sistema giuridico precedente e si affermano principi di libertà, fraternità, uguaglianza.

Nell’800 la Francia è la prima a creare un complesso organico di norme giuridiche.

Con Napoleone l’intero diritto viene codificato. Emanato il Code Napoleon, codice civile francese, 1804.

Diviso in 3 libri:

  • 1*: Persone.
  • 2*: Beni e modificazioni della proprietà.
  • 3*: Modi di acquisto della proprietà.

Abroga diritto comune, fondato sulla riscoperta dei principi del diritto romano.

Grande diffusione in Europa.

Costituisce il modello delle seguenti codificazioni nazionali.

Italia

Dopo unificazione italiana 1861, si procede con unificazione del diritto, legislativa.

1865 emanato il Codice civile unitario, ricalca modello francese.

1882 emanato il Codice di commercio, esigenza di includere la “lex mercatoria”.

1942 unificazione del diritto privato fondendo in un unico codice antico codice civile e di commercio.

Suddiviso in 6 libri:

  • Libro 1: persone e famiglia.
  • Libro 2: delle successioni.
  • Libro 3: della proprietà.
  • Libro 4: delle obbligazioni.
  • Libro 5: del lavoro.
  • Libro 6: della tutela dei diritti.

Emanate poi leggi che disciplinano materia privatistica ma le cui norme non sono state incluse nel codice.

Leggi coeve e leggi speciali

Leggi coeve, emanate contemporaneamente.

Completano codice.

Funzione di regolare settori del diritto che pur non essendo nel codice necessitano di una regolamentazione giuridica.

Leggi speciali successive al codice.

Leggi coeve:

  • Legge fallimentare.
  • Legge sulla cambiale.
  • Legge sull’assegno.
  • Legge sui brevetti e marchi d’impresa.
  • Legge sui brevetti per invenzione industriale.
  • Legge sul diritto d’autore.

Si collocano all’esterno per mantenere saldezza del codice civile, potrebbero creare problemi di coordinamento se poste all’interno.

La Costituzione

La Costituzione pubblicata nel 1947, in vigore dal 1948.

Composta da 139 articoli.

È suddivisa in due parti, suddivise a loro volta in titoli, ed è aperta dai principi fondamentali.

La parte I è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini.

La parte II è dedicata all’ordinamento della Repubblica.

Costituisce l’insieme dei principi fondamentali su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico.

Art. 1: “l’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.”

Codice civile precedente a Costituzione, ma nella sua evoluzione ha sempre avuto necessità di confrontarsi con la Costituzione per non andare contro ai suoi principi.

Anche necessità di adeguare il diritto interno al diritto comunitario ha imposto di rispettare i principi costituzionali.

Molte delle leggi speciali emanate successivamente al codice civile hanno raggiunto un volume tale che, per permetterne una migliore chiarezza, ha portato alla creazione dei codici minori.

Raccolta delle leggi speciali, per avere una raccolta sistematica delle regole giuridiche che disciplinano quel determinato settore.

  • Codice in materia di protezione dei dati personali, 2003.
  • Codice delle comunicazioni elettroniche, 2003.
  • Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2005.
  • Codice della proprietà industriale, 2005.
  • Codice delle assicurazioni private, 2005.
  • Codice del consumo, 2005.
  • Codice degli appalti pubblici, 2006.

Fonti del diritto privato

Fonti del diritto privato.

Fonti di cognizione: strumenti che consentono di conoscere il diritto/norma giuridica, es. gazzetta ufficiale.

Si distinguono in fonti di produzione: procedimenti che portano alla creazione della norma giuridica, di formazione della legge.

Il codice civile è la fonte di cognizione delle norme di diritto privato.

Il parlamento è la fonte di produzione delle norme: questo, con l’iter scandito dalla Cost., approva le leggi.

Disciplina delle fonti del diritto

Disciplina delle fonti del diritto.

Disposizioni preliminari al codice civile o disposizioni sulla legge in generale, 16 articoli situati prima del libro primo, chiamate “preleggi”.

Norme che anticipano il codice civile, ora sono parte integrante del codice.

Art. 1 delle preleggi.

Sono fonti del diritto:

  • 1. Le leggi.
  • 2. I regolamenti.
  • 3. Norme corporative, con la fine del fascismo sono state abolite.
  • 4. Gli usi/consuetudini.

Ad oggi, sistema delle fonti è molto più complesso:

  • Costituzione della Repubblica.
  • Trattato UE e norme comunitarie, direttive e regolamenti.
  • Leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge, codice civile e altri codici in generale.
  • Regolamenti.
  • Usi e consuetudini.

Regolamenti sono atti normativi emanati dal parlamento europeo, sono direttamente e immediatamente applicabili in tutti gli stati membri.

Direttive non hanno il potere di entrare in automatico all’interno del diritto dei singoli stati membri dell’UE, ma necessitano di un’attività da parte di ciascuno.

Prevede dei criteri e indicazioni attraverso cui UE impone a tutti e stati membri di uniformarsi e assegna un termine entro cui gli stati membri dovranno emanare leggi di recepimenti o attuazione della direttiva.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraaamarc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pongelli Giacomo.
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