I delitti contro la vita e l’incolumità personale
I delitti di omicidio
Premesse generali
L’omicidio costituisce il diritto naturale per antonomasia. Nel C.P. vigente sono previste varie fattispecie di omicidio, accomunate da un fatto base sempre tipizzato secondo il modello del reato di evento a forma libera e consistente nella causazione della morte di un uomo. Non assumono dunque rilievo, ai fini della punibilità, le specifiche modalità con le quali l’evento letale viene realizzato: importa solamente che la condotta aggressiva abbia un nesso eziologico (di causalità) nei confronti dell’evento morte.
Il bene protetto
Il bene giuridico protetto è la vita umana individuale. Sotto questo profilo si pongono 2 problemi:
- La vita umana deve essere tutelata come diritto individuale o come interesse della collettività?
- Qual è la soglia di sviluppo a partire dalla quale l’essere vivente può essere tutelato sotto lo specifico paradigma dell’omicidio?
Quanto alla 1° questione, l’opinione più risalente e di cui il nostro codice è espressione, ritiene che la protezione penale viene accordata non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della collettività perché l’ordinamento giuridico attribuisce alla vita umana anche un valore sociale in considerazione dei doveri dell’individuo nei confronti della famiglia e dello Stato. Una simile concezione risente dell’ideologia autoritaria e collettivistica sotto cui è nato il codice e non è pienamente compatibile con la concezione individualistica alla base della nostra Carta costituzionale.
Alla luce di quest’ultima concezione, infatti, la vita umana andrebbe intesa come bene in sé della persona umana considerata nella sua irripetibile individualità e dunque meritevole di essere tutelata a prescindere da ogni suo possibile risvolto utilitaristico a vantaggio della società e dello Stato. A livello codicistico possiamo rintracciare 2 norme che testimoniano l’idea del carattere indisponibile della vita: queste sono l’Art. 579 C.P. (omicidio del consenziente) e Art. 580 C.P. (istigazione o aiuto al suicidio). Queste confermerebbero che il nostro ordinamento disconosce la libertà di vivere o morire come diritto individuale esercitabile da ciascuno a proprio piacimento.
Alla stregua di questi dati normativi, ammettere, oggi, la liceità penale di forme di aiuto a morire volontariamente richieste da parte dello stesso titolare del bene (vita), risulta essere problematico. Tuttavia l’interprete può aprire qualche varco nel sistema allo scopo di attenuare la rigidità del principio codicistico della indisponibilità della vita concedendo qualche spazio al riconoscimento del principio costituzionale della incoercibilità del vivere e del connesso diritto a non curarsi e a lasciarsi morire. Il suddetto principio è indirettamente desumibile dall’Art. 32 Cost. in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Rispetto al 2° problema, relativo cioè all’individuazione del livello di sviluppo che l’essere vivente deve raggiungere perché venga in questione il bene della vita, rileva la norma contenuta nell’Art. 578: tale disposizione, nel disciplinare come reato autonomo l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, equipara come soggetti passivi il neonato e il feto durante il parto. Ne consegue dunque che il momento di sviluppo determinante per l’applicabilità delle norme sull’omicidio è l’inizio del parto, e che rilevante ai fini della tutela apprestata dalle norme predette è già la vita del feto.
Soggetto attivo
Il soggetto attivo dei delitti di omicidio realizzati mediante azione può essere chiunque. Eventuali qualificazioni soggettive del soggetto agente rilevano solo come circostanze aggravanti. Nei casi di omicidio mediante omissione, la fattispecie è integrata nel caso in cui il soggetto che omette di tenere una determinata condotta era titolare di una posizione di garanzia dalla quale deriva uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo.
Soggetto passivo
Il soggetto passivo nei delitti di omicidio (ossia il titolare del bene offeso) coincide con l’oggetto materiale della fattispecie (ossia la persona fisica che subisce il danno). Si tratta dell’essere vivente comprensivo del feto durante il parto. Non è necessario che l’essere vivente sia anche vitale, ossia capace di sopravvivenza (infatti si configura omicidio anche nel caso in cui si anticipa di qualche ora la morte di un moribondo o di un malato incurabile). La tutela ha ad oggetto la persona umana, a prescindere dal possesso di requisiti di normalità fisio-psichica: l’omicidio è pertanto configurabile anche ai danni dei c.d. esseri mostruosi nati da donna.
Poiché i delitti di omicidio sono accomunati dalla causazione della morte di una persona, è rilevante sottolineare che il nostro ordinamento, in linea con l’evoluzione della tanatologia, identifica la morte come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (Art. 1 Legge 29 dicembre 1993 n. 578 – Norme per l’accertamento e la certificazione della morte).
Omicidio doloso
Art. 575 C.P.: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”.
La fattispecie incriminatrice dell’omicidio doloso descrive il fatto tipico secondo il modello causale c.d. a forma libera. Il fatto punibile consiste infatti nel cagionare la morte di un uomo. Non assumono rilievo le specifiche modalità di realizzazione dell’evento medesimo. La verifica giudiziale dell’esistenza del fatto tipico si incentra sull’accertamento del nesso causale tra l’azione aggressiva dell’omicida e la realizzazione dell’evento morte. È sufficiente che la condotta anticipi anche di poco tempo un evento letale in ogni caso destinato, a causa delle condizioni del soggetto passivo, a verificarsi in un momento successivo (caso dell’estubazione pietatis causa). Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il dolo, quale coscienza e volontà del fatto tipico, deve sussistere al momento dell’azione e deve perdurare per tutto il tempo in cui l’azione stessa rientra nel potere di signoria dell’agente.
In base a questa premessa generale appare problematica l’ipotesi del c.d. dolo colpito a mezza via dall’errore. In queste ipotesi l’evento lesivo è voluto, ma a causa di un convincimento erroneo dell’agente che ritiene di aver già realizzato l’omicidio, si verifica a causa di una condotta successiva diretta ad altro scopo (es. un gruppo di uomini picchia ferocemente un altro soggetto al fine di ucciderlo. Una volta tramortito, ritenendolo erroneamente morto, lo bruciano pensando di eliminare un cadavere. Il soggetto, che in realtà era ancora vivo, muore non a causa delle percosse, ma bruciato). Una fattispecie di questo tipo è sussumibile sotto la norma incriminatrice dell’omicidio doloso?
- Secondo un orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza meno recenti, questi casi andrebbero comunque ricompresi nella fattispecie dell’omicidio doloso sulla base della figura del c.d. dolus generalis inteso come previsione e volizione generica di un evento, non importa se provocato o meno proprio dagli specifici atti che l’agente stesso si rappresenta come causalmente orientati a cagionarlo.
- Secondo gli sviluppi più recenti sarebbe più corretto valorizzare un concetto di dolo incentrato su di una puntuale corrispondenza tra fatto oggettivo e relativi coefficienti psicologici. La soluzione più corretta dunque, anche secondo la Cassazione, sarebbe affermare un concorso di reati tra un tentato omicidio volontario e un omicidio colposo. Tuttavia tale impostazione sembra troppo artificiosa e ricca di eccessivo concettualismo.
Le fattispecie di omicidio continuano a fungere da settore privilegiato sempre sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo per comprendere la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Affinché un soggetto agisca in dolo eventuale è necessario che egli, non solo si immagini la possibilità che l’evento morte si verifichi a seguito della sua condotta, ma è altresì necessario che egli agisca comunque, anche a costo di provocare l’evento criminoso.
Il tentativo (Art. 56 C.P.) oltre ad essere prevedibile in astratto, è anche realizzato frequentemente nella prassi. Affinché si abbia tentativo è infatti necessario che il soggetto ponga in essere atti diretti in modo non equivoco a causare la morte di un altro soggetto e il fatto non si verifichi (il reato non viene consumato perché non si realizza il fatto tipico). Nel caso dell’omicidio doloso è sufficiente, per configurare il tentativo, un colpo d’arma da fuoco andato a vuoto ma potenzialmente idoneo ad uccidere un individuo. Nel caso in cui il colpo, ad esempio, ferisca il soggetto la distinzione tra tentato omicidio e il reato di lesione si fonda sull’atteggiamento psicologico del soggetto agente e sulla potenzialità lesiva del fatto.
Circostanze aggravanti dell’omicidio doloso
Art. 576 C.P.
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
- Concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell’Art. 61: la norma in questione disciplina il c.d. nesso teleologico. Si tratta dell’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato. La ragione dell’aggravamento di pena sembra dipendere dalla peculiare intensità del dolo omicida che non verrebbe meno neanche nel caso di estinzione del reato fine.
- Contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’Art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione. La ratio risiede nella particolare efferatezza dei delitti di sangue realizzati contro una persona legata da così stretti vincoli di parentela. Ai fini della sussistenza dell’aggravante non è tuttavia sufficiente l’esistenza del particolare vincolo di parentela poiché il legislatore richiede altresì che il reo abbia agito per motivi abietti o futili, oppure abbia adoperato sevizie o agito con crudeltà ovvero abbia adoperato mezzi venefici o altri mezzi insidiosi o abbia agito con premeditazione.
- Dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. In merito alla nozione di latitante l’ultimo comma dell’Art. 576 rimanda all’Art. 61 n. 6 il quale parrebbe riferirsi anche al soggetto evaso. Si ripropone dunque il problema sull’equiparazione del soggetto evaso al latitante, problema che va risolto negativamente alla luce del principio di tassatività.
- Dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione; si ritiene che la condizione di associato per delinquere debba essere accertata giudizialmente, anche se non occorre che tale accertamento preesista al momento del fatto.
- In occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli Artt. 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies: aggrava il reato di omicidio la sua commissione nel contesto della realizzazione di un reato sessuale e più precisamente di violenza sessuale (Art. 609 bis), di atti sessuali con minorenne (609 quater) ovvero di violenza di gruppo (609 octies).
- Dall’autore del delitto previsto dall’Art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa; si tratta di una nuova circostanza aggravante concepita al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio dell’omicidio commesso in un contesto sessuale con specifico riferimento alla nuova figura criminosa dello stalking (Art. 612 bis). Rimane ancora aperto il problema di un’eventuale connessione oggettiva tra gli atti persecutori e il successivo omicidio.
- Contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio: tale aggravante ripropone il medesimo contenuto dell’Art. 61 n. 10. La novità è che questa circostanza aggravante generale diventa specifica e riferita in modo peculiare al delitto di omicidio con conseguente predeterminazione della pena (ergastolo).
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell’Art. 61.
Art. 577 C.P.
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’Art. 575 è commesso:
- Contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva: si tratta del c.d. parricidio.
- Col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; si tratta di una circostanza aggravante avente carattere oggettivo e che trova il suo fondamento nel carattere subdolo del mezzo che diminuisce le possibilità di reazione e di difesa della vittima.
- Con premeditazione: ai fini della sussistenza della premeditazione si ritiene necessaria la presenza congiunta di un dato cronologico (il lasso di tempo che intercorre tra la nascita del proposito e la sua realizzazione) ed un dato psicologico (la macchinazione, una continuità nel proposito, senza resipiscenza). La premeditazione va comunque accertata sempre con riferimento alle modalità specifiche del caso concreto. Secondo la tesi dominante la premeditazione sarebbe inconciliabile con il dolo eventuale mentre non esisterebbe una incompatibilità di principio tra l’aggravante della premeditazione e il vizio di mente, nella misura in cui questo non incida sulla formazione del processo volitivo. Neppure si profilano ostacoli a ravvisare l’aggravante della premeditazione in presenza di una provocazione.
- Col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’Art. 61: aggravanti per motivi abietti o futili e uso di crudeltà o di altre sevizie.
La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal Titolo VIII del Libro primo del Codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Nell’assetto originario del codice, la diversa gravità delle circostanze si trovava riflessa nella risposta sanzionatoria che, nei casi previsti dall’Art. 576, conduceva addirittura alla pena di morte. A seguito della sua abolizione la pena di morte è stata sostituita con l’ergastolo. Per questo motivo oggi le previsioni di cui all’Art. 576 sono equiparate a quelle ex Art. 577 che pure contempla situazioni portatrici di un disvalore minore e pertanto ciò può dar luogo a problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo.
Omicidio colposo
Art. 589 C.P.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è stato commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da 2 a 7 anni. Si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla circolazione stradale da:
- Soggetto in stato di ebbrezza alcolica.
- Soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.
Nel ricostruire il fatto tipico, l’Art. 589 rimanda all’Art. 43 C.P. relativo alla definizione di delitto colposo. Ricordiamo infatti che il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline. In base al combinato disposto tra l’Art. 589 e l’Art. 43, l’omicidio colposo è definibile come la causazione involontaria di un evento letale caratterizzata dalla violazione di norme di condotta aventi finalità cautelare.
I punti nevralgici dell’omicidio colposo concernono:
- L’individuazione del nesso causale.
- L’individuazione della regola cautelare violata.
Come emerge dalla prassi giurisprudenziale, la responsabilità colposa non è più un fenomeno unitario, nel senso che l’interprete non ha più a che fare con la colpa come istituto compatto, ma si imbatte nelle colpe e cioè in diverse tipologie di colpa ricostruite in base alle differenti caratteristiche che la violazione della regola cautelare assume nei vari contesti che vengono in rilievo.
La colpa, nella sua dimensione oggettiva di violazione di una regola cautelare, prima ancora di integrare una forma di colpevolezza, rileva già sul piano del fatto tipico: l’illecito colposo si definisce sulla base del rapporto intercorr
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