Diritto penale parte speciale
Introduzione al titolo XII
Punto nevralgico di ogni ordinamento penale sono i delitti contro la persona, nel nostro inseriti nel c.p. al titolo XII: delitti contro la persona (artt. 575 c.p. ss.).
La struttura del Codice penale italiano, del 1930 (epoca fascista):
- Libro I, Dei reati in generale: contiene le norme penali generali (causalità, dolo, colpa, concorso, tentativo…).
- Libro II, Dei delitti in particolare: sono contenuti i delitti, cioè quei reati la cui pena prevista è multa, reclusione ed ergastolo. È necessario il dolo, la colpa solo se prevista. Sono gli unici ascrivibili al tentativo di reato.
- Il codice è del 1930, e presenta quindi una struttura in cui gli interessi primari sono la personalità dello stato/potere (titolo I) e gli ultimi titoli sono la tutela della persona/patrimonio (titoli XII e XIII).
- A fronte della visione personalistica cost (art. 2), l’impostazione è radicalmente mutata e al primo posto ci sono i primari interessi della persona (tutela integrità, vita, autodeterminazione…).
- Libro III, Delle contravvenzioni: sono contenute le contravvenzioni, quei reati le cui pene sono arresto e ammenda. La colpa è sufficiente, il dolo non necessario. Non sono ascrivibili al tentativo di reato.
Struttura del titolo XII
Il titolo XII è suddiviso in quattro capi:
- Delitti contro la vita e incolumità individuale (artt. 575-593 c.p.): omicidio, omicidio colposo, omicidio preterintenzionale, lesioni personale → omissione di soccorso.
- Bis: delitti contro la maternità (art. 593-bis – 593-ter c.p.): Aborto, procurato aborto, aborto preterintenzionale. Inseriti prima nella l.194/78.
- Delitti contro l’onore (artt. 594-599 c.p.): rientrano in questo capo ingiuria (depenalizzato) e diffamazione.
- Delitti contro la libertà individuale: (artt. 600-623 c.p.): rientrano fattispecie a tutela dello status libertatis (schiavitù, tratta, reati contro la libertà sessuale (inseriti precedentemente nel titolo dedicato alla morale pubblica), violenza morale, reati persecutori.
Altre fattispecie che nel codice si occupano di tutela della persona
Non è solamente il Titolo XII ad occuparsi della tutela della persona, vi sono altre norme che si pongono a tutela di tale interesse giuridico (sia nel codice che al di fuori):
- Nel codice:
- Titolo IV: delitti contro sentimento religioso/pietà per i defunti.
- Titolo VI: delitti contro l’incolumità pubblica: reato di strage, disastro + reati pericolosi per la salute.
- Titolo IX: delitti contro la morale pubblica e buoncostume: p.e. atti osceni in luogo pubblico.
- Titolo XI: delitti contro la famiglia: maltrattamenti…
- Al di fuori del codice:
- Stupefacenti (dpr 309/90).
- Armi.
- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008).
- Procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004, divieto di maternità surrogata, GPA).
Omicidio
L’omicidio, cioè la causazione della morte di un altro soggetto, è oggetto di un’incriminazione anche in ragione della tutela del diritto alla vita, stabilito (nel nostro ordinamento) per esempio:
- Art. 2 cost (diritti inviolabili persona/uomo).
- Art. 32 cost.
- Art. 2 CEDU.
- È comunque sottointesa la tutela di tale interesse giuridico.
Nel titolo XII ci sono quattro ipotesi che si riferiscono alla vita:
- Art. 575: omicidio (doloso). È il delitto punito maggiormente, prevedendo una reclusione non inferiore ai 21 anni.
- Art. 589 c.p.: omicidio colposo.
- Art. 584 c.p.: omicidio preterintenzionale.
- Art. 586 c.p.: morte come conseguenza di altro reato.
Le fattispecie di omicidio hanno la struttura di delitti d’evento, sono a forma libera, reato comune. Per morte di un uomo si intende (in tutti i casi) la fine della vita di qualsiasi essere umano nato vivo. + art. 578 c.p.: uccisione del feto durante il parto.
Art. 575 c.p.: Omicidio (volontario)
Art. 575 c.p.: Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Questo reato apre il Titolo XII dei delitti contro la persona.
- È un delitto → reclusione non < 21 anni.
- Bene giuridico tutelato: vita.
- Chiunque: reato comune, può essere cagionato da qualsiasi persona, non solo persone con certe qualità/caratteristiche/rapporto con interesse tutelato.
- Cagiona: reato di evento. Il cagionare implica che deve essere seguita la condotta di uccidere dalla morte del soggetto passivo.
- Per il nesso di causalità, il suo accertamento a volte può essere complicato, per esempio se la condotta è posta in essere molto tempo prima del verificarsi dell’evento, o nel caso in cui vi è una molteplicità di cause.
- C’è anche il discorso della causalità commissiva (conditio sine qua non) e causalità passiva (doppio accertamento).
- Reato a forma libera: non è un reato a forma vincolata, la morte può avvenire con qualsiasi modalità.
- Reato di danno: chi commette il reato lede il bene giuridico tutelato, non lo mette solo in pericolo. Se non fosse riuscito a uccidere la persona, con la messa in pericolo del bene tutelato → tentato omicidio.
- Agli artt. 576-577: aggravanti (ergastolo) → omicidio contro p.u., in occasione della commissione di un delitto di violenza sessuale/maltrattamenti + motivi futili.
Dolo d’omicidio
Il dolo d’omicidio è il dolo generico: c’è la volontà di cagionare la morte di un uomo. Può assumere tutte le forme di dolo che l’ordinamento riconosce:
- Dolo intenzionale.
- Dolo diretto.
- Dolo eventuale.
Rispetto al problema del dolo eventuale, il cui confine con la colpa cosciente è molto labile, punto di riferimento è la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Thyssen (incendio in cui sono morti sei operai): il dolo implica che l’oggetto della rappresentazione deve consistere in una prospettiva sufficientemente concreta, con un alto livello di probabilità:
- In quel caso, l’imprenditore è stato condannato per omicidio volontario, a titolo di dolo eventuale, perché era ben consapevole della pericolosità dell’impianto (già verificati incidenti, altra probabilità che questi si ripetano), ma ciononostante non ha fatto nulla per impedire l’evento (ha agito comunque, considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare (la morte).
Non è escluso il dolo d’omicidio nel caso:
- Error in persona: errore sulla persona della vittima. Rimane omicidio doloso se Tizio uccide Caio ignorando fosse suo padre.
- Aberratio ictus: è dolosa, ex. art. 82 c.p., l’uccisione di una persona diversa da quella che si voleva uccidere.
Caso suocera presa a martellate
Durante una lite tra il genero e la suocera, in uno scatto d’ira il primo colpisce a martellate la seconda, che viene ricoverata. L’anziana, già con una situazione clinica precaria, contrae una polmonite e muore.
Riferimenti normativi
- artt. 40 e 41 c.p.
- art. 43 c.p.
- art. 575 c.p. (la martellata ripetuta presume la condotta dolosa).
Questioni giuridiche
Partiamo da un punto fermo: Tizia è deceduta → omicidio.
- Problemi che possono venire in rilievo:
- Nesso di causalità (tipicità).
- Che reato? Omicidio doloso, colposo o preterintenzionale? (colpevolezza)
- Omicidio consumato o tentato?
Tipicità
Il reato di omicidio (volontario) sussiste se sono accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in base ai tre grandi elementi (tipicità, antigiuridicità, colpevolezza). Nell’ambito della tipicità, occorre accertare il nesso di causalità (essendo, l’omicidio, un reato di evento) tra la condotta (martellata) e l’evento (morte).
- Ai fini dell’accertamento, deve essere individuata la condizione necessaria per la qualificazione dell’evento (giudizio controfattuale), utilizzando leggi scientifiche.
- L’impianto logico per accertare il nesso di causalità è quello della conditio sine qua non, ma qui siamo in presenza di diverse cause possibili e che potrebbero concorrere alla verificazione dell’evento:
- Martellate.
- Broncopolmonite: è l’unica causa dell’evento?
- Malattia della signora: è una causa sopravvenuta e necessaria alla determinazione dell’evento → esclusione del nesso di causalità (art. 41 c.p.).
- Età della signora/precarie condizioni di salute pregresse.
- Convalescenza post ospedaliera.
- Nel caso concreto dobbiamo avanzare con il giudizio controfattuale eliminando la condotta martellata, sarebbe morta comunque? Eliminando la causa broncopolmonite, sarebbe morta comunque?
- La perizia ha affermato che la broncopolmonite si è verificata a causa di un lungo allettamento (anche questa causa) + La morte c’è stata nell’ambito di un grave quadro lesivo cranico-encefalitico cagionato dal genero.
Colpevolezza
- Si tratta di omicidio volontario (art. 575 c.p.), colposo (art. 589 c.p.) o preterintenzionale (art. 584 c.p.)?
- Un delitto è doloso se l’evento voluto e preveduto come conseguenza della sua azione. Le plurime martellate date dal genero alla suocera presuppongono una certa volontà e rappresentazione (se si colpisce con un martello una persona anziana, è certo/altamente probabile che l’evento che ne discende è la morte).
- Da escludere la colpa, in cui non c’è la volontà.
- Da escludere la preterintenzione: non c’era la volontà di percuotere, ma quella di uccidere.
- Forma manifestazione reato: non siamo di fronte ad un’ipotesi tentata, ma di fronte all’omicidio consumato: vengono realizzati tutti gli elementi della fattispecie.
Omicidio volontario (art. 575 c.p.)
Art. 589 c.p.: Omicidio colposo
Art. 589 c.p.: Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Il testo dell’art. 589 c.p. corrisponde sul piano oggettivo alla descrizione del fatto tipico di omicidio nell’art. 575 c.p. Si differenzia dall’omicidio doloso perché è tipizzato non solo dalla norma penale, ma dalla combinazione di questa con le regole cautelari.
- È un delitto → reclusione 6 mesi - 5 anni.
- Bene giuridico tutelato: vita.
- Chiunque: reato comune, può essere cagionato da qualsiasi persona, non solo persone con certe qualità/caratteristiche/rapporto con interesse tutelato.
- Cagiona: reato di evento. Il cagionare implica che deve essere seguita la condotta di uccidere dalla morte del soggetto passivo.
- Reato a forma libera: non è un reato a forma vincolata, la morte può avvenire con qualsiasi modalità.
- Reato di danno: chi commette il reato lede il bene giuridico tutelato, non lo mette solo in pericolo.
Colpa
Ex. art. 43 c.p. è colposo il reato (delitto/contravvenzione) che:
- Anche se preveduto (può anche essere previsto) non è voluto (involontario).
- Si verifica per imperizia/imprudenza/negligenza (colpa generica: regole non codificate.
- Devono essere individuate dal giudice (comportamento agente modello) e confrontando comportamento agente modello con comportamento del reo).
- Si verifica per inosservanza alle leggi/regolamenti (colpa specifica: regole positivizzate).
- Si parla di regola cautelare: regola di condotta atta a prevenire verificarsi eventi avversi (vietato passare con il rosso → evitare incidenti).
C’è poi tutto il tema, per la responsabilità omissiva, delle posizioni di garanzia/controllo.
Caso automobilista che investe non fermandosi al rosso
Testo: Tal dei Tali non solo passa con il rosso ma investe mortalmente la passante di Caia.
Riferimenti normativi
- artt. 40 e 41 c.p.
- art. 43 c.p.
- art. 589 c.p.
Questioni giuridiche
Partiamo da un punto fermo: c’è stata la morte → omicidio.
- Accertamento del nesso di causalità (condotta omissiva) tra il mancato stop al semaforo e la morte.
- Ascrivibile, il reato di omicidio, a titolo di dolo/colpa?
Nesso di causalità (tipicità)
Laddove vi è una condotta omissiva, occorre un duplice accertamento del nesso di causalità:
- Causalità reale: accertare effettivo rapporto di causalità tra un’azione umana/fattore naturale e l’evento concreto.
- Cioè, nel nostro caso, accertare l’effettivo rapporto causale tra l’essere passato con il rosso e la morte.
- Causalità ipotetica: si deve effettuare un giudizio controfattuale, ma in questo modo: se aggiungendo mentalmente l’azione doverosa che è stata omessa → modificazioni della realtà che avrebbero bloccato il processo causale che sfocia nel verificarsi dell’evento?
- Nel nostro caso, se non si fosse passato con il rosso (regola cautelare) non ci sarebbe stata la morte?
La regola cautelare di “non passare con il semaforo rosso” era volta a prevenire un altro rischio: quello di incidenti. Non era volta a prevenire la morte di un pedone (che è avvenuta 200 mt. dopo) → non sussiste in questo caso il nesso di causalità (per esserci il nesso di causalità, la regola cautelare doveva essere volta a evitare quel rischio).
Abbiamo parlato dell’investimento 200 mt. dopo l’incrocio, per cui è stata violata un’altra regola cautelare: dare la precedenza ai pedoni.
- Causalità reale: accertare effettivo rapporto di causalità tra azione di non aver dato precedenza e evento morte.
- Causalità ipotetica: si deve effettuare tramite giudizio controfattuale: se si fosse data la precedenza (azione doverosa omessa) → non ci sarebbe stato l’evento morte.
Assenza cause di giustificazione
C’è un’assenza delle cause di giustificazione → si passa allo step della colpevolezza.
Dolo/Colpa? (Colpevolezza)
- È chiaro che non ci sono gli elementi della volontà/rappresentazione, tipici del dolo.
- Anzi, c’è stata la violazione di una regola cautelare (non dare precedenza ai pedoni) scritta (colpa specifica).
- Potrebbe esserci colpa cosciente: l’automobilista poteva prevedere che non dando la precedenza si sarebbe verificato quell’evento, ma potrebbe aver confidato sul comportamento altrui (pedone che non attraversa, i suoi riflessi...) che non sarebbe accaduto.
Omicidio colposo (art. 589)
Caso amianto
Tizio, operaio, contrae un cancro, e muore. Sappiamo che Tizio ha lavorato per anni in fabbriche in cui era prodotto amianto, entrando in contatto con questo (agente cancerogeno) e che ha fumato per tutta la vita.
Riferimenti normativi
- artt. 40 e 41 c.p.
- art. 43 c.p.
- art. 589 c.p.
- Sentenza Franzese.
Questioni giuridiche
Partiamo da un punto fermo: c’è stata la morte → omicidio.
- C’è rapporto causale tra esposizione alle polveri e la morte?
- Occorre stabilire se è stato sufficiente il primo contatto con l’amianto (colpevole prima azienda) sorgere processo di sviluppo, oppure le dosi (esposizioni) successive e ulteriori hanno accelerato lo sviluppo della malattia
- Vi sono altre cause concorrenti, per esempio il fumo, e sopravvenute che escludono il nesso causale?
Nesso di causalità (tipicità)
Occorre verificare la sussistenza del rapporto causale tra l’esposizione alle polveri e la morte. Ai fini dell’accertamento sono necessarie leggi scientifiche:
- La Sentenza Franzese indica che è possibile utilizzare anche leggi probabilistiche (sulla base di una certa probabilità di casi, l’esposizione all’amianto è causa di certi cancri,) e per essere certa che quella è causa di evento, occorre escludere decorsi causali alternativi.
- Alcune patologie tumorali sono monofattoriali: possono, in questo caso, essere causate solo da amianto.
- Ammettiamo che in questo caso ci sia una patologia tumorale multifattoriale. Sono patologie tumorali multifattoriali quelle che potrebbero essere causate, oltre che da esposizione all’amianto, anche dal fumo, smog… per cui non è possibile per il giudice escludere decorsi alternativi, in questo caso.
- Un altro aspetto è che l’operaio ha lavorato in varie aziende, e quindi occorre stabilire se:
- È il primo contatto con amianto a far sorgere processo di sviluppo.
- Le dosi (esposizioni) successive e ulteriori hanno accelerato lo sviluppo della malattia.
- Le dosi sopravvenute sono state cause sopravvenute che escludono il nesso causale (da sole idonee).
Inoltre,
- Sentenza Franzese dice che non è più sufficiente l’aumento del rischio per accertare il nesso di causalità, è necessario stabilire in termini di altissima probabilità-quasi certezza che quella condotta è stata causa della morte.
- Suddividere accertamento causale su due piani:
- Causalità generale: in termini generali A è causa di B, una legge di causalità generale.
- Prova particolaristica del nesso di causalità: trasporre la legge di causalità generale nel caso concreto, usando leggi probabilistiche anche con un basso coefficiente di probabilità (bassa inferenza), potendo escludere decorsi causali alternativi.
Colpevolezza
Sicuramente si tratta di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e non di omicidio doloso.
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