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Diritto industriale anno 2016/2017 Unicatt

Argomenti: brevetti, software, diritto d’autore, banche dati, marchi, DOP, IGP, diritto d’autore e opere dell’industria, disegni e modelli, concorrenza sleale.

Brevetti per invenzione

Quali sono le norme di legge che regolano questa materia?

  • Fonti nazionali: norme di legge valide nella Repubblica Italiana. La disciplina dei brevetti, in tal caso, è contenuta in alcuni articoli del Codice Civile, nonché nel Codice della Proprietà Industriale (in cui tutte le esclusive di diritto industriale, eccetto il diritto di autore, sono regolati in tal codice). Il CPI è stato emanato con d.lgs. 30/2005 e incorpora una serie di norme precedenti create negli anni ’40 (il contenuto di queste ultime è stato abrogato e trasfuso nel 2005 nel CPI).
  • Fonti dell’UE: sono direttive e regolamenti europei che, per quanto riguarda i brevetti, rientrano in una particolare situazione. Infatti, per i marchi, le direttive uniformano le legislazioni nazionali in materie di marchi e consentono di creare marchi comunitari validi per tutti i territori dell’Unione. Per ciò che riguarda i brevetti, manca in campo europeo una direttiva unica che li regoli; non c’è ancora a regime dell’UE. Esiste bensì un regolamento del 2012 che prevede di affiancare ai brevetti nazionali dei brevetti sovranazionali, ma tale regolamento (1257/2012) non è ancora stato attuato.
  • Fonti internazionali: convenzioni internazionali fra Stati, che fissano dei principi comuni in materia di brevetti, e allineano le registrazioni degli Stati partecipanti a queste convenzioni. Teniamone presenti quattro:
  1. Convenzione dell’Unione di Parigi: del 1883, aggiornata poi nel tempo. Il termine UNIONE non indica la creazione di un organismo simile all’UE, bensì vuol dire “creazione di un vincolo fra Stati che condividono principi e li fanno rispettare nei loro territori in modo indiscriminato rispetto agli altri Stati”. È una convenzione multilaterale.
  2. Convenzione di Monaco di Baviera: convenzione europea del 1973, rivista a Londra nel 2000, che agli inizi degli anni ’70 ha uniformato la legislazione fra Stati, i quali vi hanno aderito liberamente, e costituisce ora la base per normare i brevetti.
  3. Convenzione di Washington: ha normato il brevetto internazionale. Ha agevolato il deposito dello stesso brevetto in tanti Stati diversi.
  4. Accordo TRIPS: del 1994; contiene disposizioni relative ai brevetti.

Il Giudice che deve dare tutela agli inventori dei brevetti deve guardare a queste 4 fonti per orientarsi. Tutelare il brevetto vuol dire tutelare l’inventore, il consumatore, il mercato: partiamo analizzando il CPI.

Esso si apre con gli artt. 1 e 2, i quali definiscono quali sono i diritti di proprietà industriale riconosciuti dal nostro ordinamento e come si acquistano i diritti su questi oggetti di proprietà industriale. L’art. 1 dice che oggetto dei diritti di p.i. sono:

  • Brevetti per invenzione.
  • Marchi e altri segni distintivi.
  • Denominazioni geografiche.
  • Disegni e modelli.
  • Design.
  • Know how industriale.
  • Altro (modelli di utilità e varietà vegetali).

Come si acquistano i diritti? Lo dice l’art. 2, il quale distingue fra:

  • Diritti registrabili tramite brevettazione, o registrazione:
    • Diritti di p.i. titolati: si acquisiscono con procedimento amministrativo, presentando domanda all’Ufficio competente, e passando tramite procedura specifica in cui l’Ufficio stesso valuta la possibilità di concedere la registrazione o il brevetto, come ad esempio i brevetti per invenzione. Ciò ha un rilievo importante perché in questa materia ci sono sterminate banche dati costituite dai testi dei brevetti. I brevetti quindi sono vasta miniera di info tecniche.
    • Diritti di p.i. non titolati: il brevetto si acquisisce di fatto, senza procedura amministrativa. Alcuni segni sono protetti per il semplice fatto che l’imprenditore li usi.
  • Diritti acquistabili in altri modi.

Il brevetto è lo strumento tramite cui la legge, prevedendo che sia una esclusiva sull’innovazione tecnologica a favore di chi l’ha conseguita, crea monopolio; tuttavia questa esclusiva non è data a tutte le innovazioni, ma solo a quelle più meritevoli, e che siano espressioni di una realtà inventiva che vada oltre al routinario progresso tecnologico.

I monopoli brevettuali hanno una durata massima predeterminata per legge, non è così per i marchi, perché sono rinnovabili, pari a 20 anni, ritenuti il termine congruo di protezione. Per avere il brevetto bisogna spiegare in cosa consiste e come funziona l’invenzione nella domanda di registrazione, obbligo di disclosure: perché? Per rendere pubblica l’invenzione e accrescere il patrimonio di conoscenze. A scadenza dei 20 anni, si sarà in grado di replicare l’invenzione; ciò stimola la ricerca, i 20 anni invece riguardano lo scopo commerciale.

Per i brevetti e per i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, lo schema della legge non cambia: per prima cosa, la legge dice cosa può essere protetto con quell’esclusiva specifica, delimitazione delle entità proteggibili. Per seconda cosa, la legge valuta se le entità presentano i requisiti per essere protette, requisiti di validità. La legge deve dire chi è il titolare del brevetto. L’esclusiva è come un recinto entro cui tutto quello che vi sta dentro è riservato al titolare. A tutto ciò si connettono i “liberi usi”, che rientrerebbero nell’esclusiva ma la legge non considera vietati.

Parliamo ora di atti di disposizioni: sono i contratti con cui si dispone di un diritto di proprietà industriale; la licenza è il contratto con cui il titolare di un marchio, brevetto o simili concede a un terzo di sfruttare il brevetto. Nullità e decadenza dicono quando il diritto di brevetto, prima dei 20 anni, viene meno.

Entità brevettabili

Cosa forma oggetto di protezione brevettuale? La norma di riferimento è l’art. 45 del CPI, che corrisponde all’art. 52 della Convenzione sul brevetto europeo. Tale norma ha creato un Ufficio europeo dei brevetti, detto EPO: l’EPO concede i brevetti; nel farlo, svolge un esame di validità preliminare, per verificare la presenza dei requisiti, guide lines, e concedere i brevetti stessi.

Art. 45 CPI: oggetto del brevetto: quali entità possono essere brevettate? Più avanti vedremo che “oggetto” vuol dire anche “estensione dell’ambito di protezione”:

  1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica, ci dice che alcune cose restano fuori dalla protezione brevettuale, come le innovazioni senza carattere tecnico quali: innovazioni estetiche e commerciali/di marketing, a condizione che siano nuove, implicano una attività inventiva e siano atte ad avere una applicazione industriale.
  2. Invenzione: soluzione originale di un problema tecnico, ad esempio, macchinario produttivo che si inceppa ogni ora per lo sporco accumulato.
  3. Due categorie esistenti di brevetti: brevetti di prodotto, riguardano un oggetto determinato in ogni settore della tecnica, ad esempio l’impianto industriale o il dispositivo che si monta sull’impianto o il principio attivo di un farmaco, e di procedimento, inerenti una innovazione di processo, come un procedimento di fabbricazione/lavorazione di un prodotto già esistente; brevetti di nuovo uso, quando si scopre che un prodotto già noto ha un uso ulteriore rispetto a quello conosciuto, come nel settore farmaceutico quando un principio ha più di un uso, con protezione limitata al nuovo uso individuato.

Il legislatore, dopo aver detto cosa può essere oggetto di brevetto, elenca entità non aspirabili al brevetto, art. 45 CPI:

  • Nel comma 2 sono elencate entità che non sono considerate invenzioni: scoperte, teorie scientifiche e i metodi matematici, perché il legislatore ritiene che queste cose non siano delle soluzioni originali a un problema tecnico; piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale; programmi per elaboratore, software; presentazioni di informazioni.

Supponiamo che io scopra una sostanza esistente in natura, un batterio, ma oltre a scoprirlo aggiungo alla scoperta un’altra scoperta: il microrganismo, se lavorato, ha effetto antibiotico per curare più malattie = in questo caso, c’è la soluzione di un problema tecnico quindi la scoperta è brevettabile.

Le entità menzionate dall’art. 45, 2 non sono brevettabili solo se considerate in quanto tali, art. 45, 3. Possono essere brevettate se l’inventore individua una loro applicazione industriale; in particolare, brevettabilità delle c.d. scoperte-invenzioni.

  • Nel comma 4 sono elencate entità che non possono costituire oggetto di brevetto. La banca dati si protegge con la legge sul diritto d’autore ma non si brevetta. Prima nella Convenzione di Monaco e poi nelle legislazioni europee e italiane si vieta il brevetto del software se considerato in quanto tale, se ha un carattere tecnico allora è brevettabile, ad esempio se controlla in modo efficiente le interfacce del computer aziendale. Il 15 luglio 1986 col caso Vicom si chiese la brevettazione di un software che serviva a migliorare la resa delle immagini digitali sullo schermo. Di fatto, oggi si tende a riconoscere con facilità la presenza di carattere tecnico nei software.

Non sono inoltre brevettabili, art. 45, 4: i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale; metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; varietà vegetali e razze animali; procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali. Sono però brevettabili, art. 45, 5, i procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti mediante questi procedimenti; i prodotti, sostanze e composizioni, per l’uso di uno dei metodi indicati nel comma 4.

Brevetti e requisiti di validità

Brevetti e requisiti di validità per ottenere la protezione: senza questi requisiti il brevetto non è valido. Se l’Ufficio competente dovesse validare un brevetto senza requisiti, qualunque persona può porre in essere una causa di NULLITÀ del brevetto stesso. Gli art. 46 e seguenti evidenziano i requisiti in questione, che ogni invenzione, trovato, deve possedere per essere validamente brevettabile:

  • Industrialità, art. 49 CPI: l’invenzione deve collocarsi nel mondo della tecnica, dando una soluzione tecnica a un problema tecnico; sostanzialmente, questo requisito in parte si sovrappone al concetto generale di invenzione, è un requisito preliminare. L’art. 49 CPI sostiene che l’industrialità consiste in una invenzione atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato, brevetto di prodotto, o utilizzato, ad esempio brevetto di procedimento, in qualsiasi genere di industriale, compreso quello agricolo.

Per aversi industrialità occorre che l’oggetto del brevetto sia tecnicamente realizzabile e che possa essere replicato in modo costante e ripetibile; l’industrialità non coincide né con l’utilità, il brevetto è utile perché risolve un problema; il brevetto deve essere migliorativo rispetto ad altre conoscenze note? Stiamo parlando di UTILITÀ COMPARATIVA. Si è detto che è sufficiente l’industrialità del brevetto, cioè la sua capacità di risolvere un problema tecnico, e non è necessario che un brevetto, per essere valido, sia anche migliore del già noto, né con la materialità dell’invenzione, ad esempio, le invenzioni che hanno per oggetto materiale vivente potrebbero non essere replicate sempre fedelmente; nel caso del brevetto chimico, è necessario che pur essendoci varianti si arrivi sempre in modo costante al risultato finale con le caratteristiche del brevetto in questione. Per quanto riguarda i brevetti di procedimento, quest’ultimo deve essere messo in opera e offrire risultati costanti.

Le direttive d’esame dell’Ufficio europeo di brevetti fanno l’esempio di una invenzione consistente nell’individuare una legge fisica, e usare in un certo modo tale legge per ottenere una reazione che disperda la nebbia: c’è o non c’è industrialità? In questo caso non c’è materialità, ma il brevetto risolve un problema tecnico e quindi, nonostante la legge non sia un oggetto fisico, è applicabile industrialmente e può godere della brevettabilità.

  • Novità o novità estrinseca, art. 46/47 CPI: un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, art. 46.1 CPI. Stato della tecnica: insieme di tutte le conoscenze rese accessibili al pubblico, in qualsiasi modo, in Italia o all’estero, prima del deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo, art. 46.2 CPI.

Una conoscenza non accessibile non fa parte dello stato della tecnica e non toglie la novità. D’altro canto perché una conoscenza entri a far parte dello stato della tecnica basta la mera accessibilità; non occorre che l’accesso vi sia stato. Anche le conoscenze «nascoste» o dimenticate, ma pur sempre accessibili, fanno parte dello stato della tecnica e possono togliere novità al successivo trovato.

Nel caso di invenzioni senza testo scritto, ma dette oralmente o solo mostrate al pubblico, per capire se c’è accessibilità bisogna vedere il tipo di pubblico entrato in contatto con la conoscenza: se il pubblico è competente all’informazione sentita allora potrebbe replicarla quindi c’è accessibilità; se non è competente, il pubblico sente solo che è stata inventata una nuova cosa ma non è in grado di capirne il senso tecnico e quindi non c’è accessibilità. Nel caso di invenzioni con testo c’è sempre accessibilità.

Nel caso del reverse engineering, dal prodotto finito alle singole componenti, la vendita del prodotto fa entrare nello stato della tecnica le informazioni inerenti la sua fabbricazione, ognuno può smontarlo e capirne il funzionamento; se il prodotto è chimico, non può essere scomposto in singole componenti perciò viene meno l’accessibilità.

La domanda di brevetto viene pubblicata dopo 18 mesi: nel momento in cui diviene pubblica, è accessibile al pubblico per definizione e fa parte dello stato della tecnica. Tuttavia, nei 18 mesi potrebbe essere depositata da un altro inventore ignoto una domanda identica, allora il legislatore propone una soluzione di compromesso: la legge dice che in modo fittizio si considerano anche le domande non ancora pubblicate comprese nello stato della tecnica: si considerano comprese nello stato della tecnica, ai soli fini del giudizio di novità, non di originalità, anche le domande di brevetto italiano e le domande di brevetto europeo designanti l’Italia che siano ancora segrete, non pubblicate, al momento del deposito della successiva domanda di brevetto, art. 46.3 CPI.

Per stabilire se l’invenzione è compresa nello stato della tecnica, e quindi è priva di novità, si deve confrontare l’invenzione con ciascuna delle anteriorità presa singolarmente, nel giudizio di novità le anteriorità non si combinano “a mosaico”: ad esempio, un articolo scientifico è una singola anteriorità; se ci sono due brevetti su cose simili allora tali brevetti costituiscono due distinte anteriorità. Il giudizio di novità è quindi un giudizio 1 a 1, mentre quello di originalità prevede che le anteriorità si combinino a mosaico.

Se nello stato della tecnica c’è già un brevetto anteriore che insegna l’elemento alfa, e uno anteriore che insegna beta, allora nel brevetto che insegna alfa + beta la novità non manca. Se beta è accessibile, ma alfa è ancora segreto, l’invenzione alfa + beta supera il giudizio di novità; nel giudizio di originalità, l’anteriorità di alfa, che è ancora domanda segreta, non si considera più.

Il concetto di “essere compreso in…” è un concetto di identità: l’invenzione è priva di novità quando è identica ad una anteriorità compresa nello stato della tecnica: se l’invenzione coincide con una delle anteriorità manca la novità: identità tra invenzione e anteriorità. Ci sono due tipi di identità: quella fotografica, formale, tipicamente europea: si prende l’anteriorità e si guarda se coincide al 100% con quello che si vuole brevettare; e quella sostanziale: abbiamo alfa e beta, e un’anteriorità che ci dice di unirli ma non come. L’inventore dice di unirli e anche come. Supponiamo che il modo di unire questi elementi sia una cosa che fa parte del bagaglio di conoscenze di un operatore del settore; chi segue la tesi dell’identità sostanziale dice che l’invenzione che si vorrebbe brevettare è comunque identica all’anteriorità, perché l’elemento in più, quindi il modo di unione, c’è anche se non esplicitato, dato che l’operatore, e non l’inventore, sa che il modo di unione c’è ed è inevitabile.

L’anteriorità non va considerata solo per quello che essa esplicitamente rivela, ma anche per ciò che il tecnico ricava in modo diretto e non ambiguo dal singolo documento di arte nota. Supponiamo che un documento anteriore riveli che per un certo apparecchio ci voglia della gomma: se è immediatamente chiaro al

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria1494 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.
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