24/11/20 Il diritto germanico
Fonti del diritto germanico
Per “fonti del diritto germanico” si intendono tutte le informazioni su cui erano strutturati gli apparati connessi al diritto. Per tutti gli altri aspetti della società germanica distinguiamo diversi tipi di fonti: quelle che ci vengono reperite attraverso autori di testi letterari non autoctoni, quindi fonti indirette, come quelle di Cesare col “De Bello Gallico” e Tacito, “Germania” oppure letterarie dirette con le quali si intendono opere scritte dagli stessi Germani nel corso dei secoli.
Per fonti dirette si intende infatti l’ordinamento giuridico di un popolo; la stesura di questo ordinamento risulta essere un problema in quanto i Germani non produrranno testi scritti fino alla conversione al Cristianesimo. Molti di questi ordinamenti sono scritti in latino, prendono il nome di Leges Barbarorum (comprendono Editto di Rotari, Legge Salica, ecc…). All’interno di queste leggi vennero inserite delle glosse come ad esempio quella contenuta nell’Edictum Rothari, “Id Est Walaraupa”, parola longobarda che indica il reato di spoliazione di cadavere.
Codificazioni e consuetudini
Un po’ più utili sono le codificazioni in volgare, in anglosassone e antico nordico; i Germani orientali sono i primi a codificare le loro leggi orali.
La parola germanica (in germanico comune) che stigmatizza questa codificazione è *awa-jo, la quale significa “rito”, “consuetudine”, “patto”, “contratto”.
- Copre vari aspetti della vita sociale.
Thing e assemblea
Thur: Dio che presiedeva al Thing, di cui sappiamo qualcosa proprio grazie a Tacito. A meno che non accadesse qualche evento fortuito o improvviso, i Germani si riunivano nel plenilunio o novilunio in questa assemblea in cui si prendevano le decisioni più importanti. Questo lasso di tempo predeterminato lo troviamo nella radice indoeuropea che dà origine alla parola “thing”: *ten-, *tenk- che vuol dire tirare, allungare, ma anche intervallo di tempo.
Il termine che usiamo è solitamente quello norreno, in quanto thing vuol dire proprio assemblea. In tutte le lingue germaniche c’è l’idea di queste things come riunioni in cui si fa qualcosa; inoltre esse dovevano svolgersi obbligatoriamente davanti ad un numero di testimoni. Se uno dimostrava la volontà di sedersi a quest’assemblea doveva necessariamente portare le armi.
Armi, liberi e partecipazione
I Germani non usano spade o lance lunghe: portano delle aste (o framee) e non utilizzano armi in ferro perché secondo gli studiosi questo materiale non era ancora lavorato in tali territori e il poco che veniva sfruttato era impiegato con parsimonia. Non hanno una corazza: sono seminudi o coperti da un leggero mantello; se si fossero avvicinati troppo alla schiera nemica ne avrebbero ricavato delle ferite bruttissime.
Il termine utilizzato per indicare questi portatori di armi (non guerrieri, in quanto avevano il diritto a portarsi appresso delle armi) era free: solo i liberi per nascita potevano godere di questo privilegio. Solo queste persone potevano autonomamente presentare una causa e decidere sulle punizioni per i reati, se partecipare o meno ad una guerra. Da quest’assemblea erano esclusi i bambini, le donne, gli schiavi, i semiliberi (in parte sotto una forma di servitù).
Questo è il motivo per cui utilizzano giavellotti e scudi in legno che sono fatti risaltare con colori, designati come una sorta di bandiera (che stabilisce l’appartenenza al Clan).
Votazioni e pene
Se la proposta non viene accettata dai presenti, si sente un brusio di sottofondo; se in caso contrario viene accettata si ribatte battendo in terra le lance.
Questo modo di votare non lo troviamo in tutte le lingue germaniche: nel germanico occidentale (è presente solo in queste lingue) abbiamo diverse forme verbali. Nell’assemblea si affrontano infatti veri e propri processi: il grado di pena è direttamente proporzionale alla gravità del fatto commesso.
Friedlosigkeit: sentenza di perdita della libertà; pena più grave che potesse essere inflitta da questa assemblea. Si combinava soltanto a chi aveva infranto l’ewa e comportava proprio la perdita di diritti e conseguentemente l’espulsione dalla società. In caso di diserzione militare o peccati contro natura, si pagava una pena pecuniaria (Wergeld: prezzo per l’uomo, risarcimento calcolato in base al
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